Nota Circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 208 del 8 marzo 2005
UFFICIO P.P.A./ROM Roma, Servizio Programmazione Assunzioni e Reclutamento
Nota Circolare
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Segretariato Generale Roma
A tutti i Ministeri ne generale AA.GG. e personale
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Agli Enti pubblici non Economici (tramite i Ministeri Vigilanti)
Loro sedi
Agli Enti Pubblici (ex art. 70, D. Lgs. n. 165/2001)
Loro sedi
Alle Istituzioni universitarie
(tramite il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca)
Loro sedi
Agli Enti di ricerca
(tramite il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca)
Roma
Al Consiglio di Stato
Ufficio del Segretariato Generale
Roma
Alla Corte dei Conti
Ufficio del Segretariato Generale
Roma
All'avvocatura generale dello Stato
Ufficio del Segretariato generale
Roma
All'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)
Roma
Dipartimento della RGS-IGOP
Al Ministero dell'economia e finanze
Roma
All'INPDAP
Roma
All'INPS
Direzione centrale Sviluppo e Gestione Risorse Umane Roma
E, p. c. All'Associazione nazionale comuni italiani
(ANCI)
All'Unione delle Province d'Italia (UPI)
Loro sedi
OGGETTO: permessi retribuiti di cui allart. 33, commi 2 e 3 della legge n. 104/92. Numerose richieste di chiarimenti pervengono in ordine allincidenza o meno, sulla 13° mensilità, dei permessi retribuiti di cui allart. 33, commi 2 e 3 , della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per lassistenza, lintegrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate).Sullargomento che più volte è stato oggetto di incertezze sul piano applicativo, si è ritenuto opportuno, in attesa che la materia venga disciplinata in sede contrattuale, lintervento da parte di questo Dipartimento al fine di fornire alle amministrazioni un indirizzo univoco allo scopo di evitare situazioni di discriminazione tra dipendenti pubblici che usufruiscono del medesimo beneficio. Con specifico riferimento al lavoro pubblico si ritiene pertanto utile precisare quanto segue.
Come già accennato in premessa, il punto nodale della questione riguarda lincidenza o meno sul calcolo dei ratei della tredicesima mensilità dei permessi retribuiti di cui allart. 33, commi 2 e 3, della legge n. 104/92, che prevedono per i soggetti disabili, nonché per i familiari che li assistono, due ore di permesso al giorno o tre giorni di permesso al mese.
La rilevanza della questione ha reso necessario da parte di questo Dipartimento, il ricorso allAvvocatura Generale dello Stato, per lacquisizione di un apposito parere.
Il predetto organo, con nota n. 142615 del 2 novembre 2004 (di cui si allega copia), nellesprimersi in merito alla problematica, è giunto alla conclusione che " vista la ratio di tutela e protezione della normativa in esame a favore di soggetti particolarmente deboli, tra cui i lavoratori familiari di persone portatrici di handicap, e vista levidente finalità sociale delle disposizioni esaminate, non si può non interpretare la normativa in esame, nel senso che la tredicesima mensilità non subisce decurtazioni o riduzioni nellipotesi nella quale un lavoratore scelga di fruire dei permessi disposti dal 2° e 3° comma del citato art. 33. Del resto, analoga disciplina è direttamente seguita dal legislatore in casi analoghi, come nellipotesi di periodi di assenza per malattia ed infortunio, per gravidanza e puerperio e nel caso di congedo matrimoniale."
Alla luce di quanto sopra rappresentato e in aderenza al parere dellAvvocatura Generale dello Stato, lo scrivente Dipartimento ritiene di poter affermare che la fruizione dei permessi retribuiti, di cui allart. 33, commi 2 e 3, della legge n. 104/92, non comporta alcuna riduzione sulla tredicesima mensilità.
Il Direttore dellUfficio
Francesco Verbaro
Nota di commento alla Circolare.
Con una recente circolare, la 208 dell8 marzo 2005, dellUfficio per il personale della pubblica amministrazione (Uppa), il dipartimento della Funzione pubblica ha risolto un annoso problema.
Si tratta della decurtazione delle ferie e della tredicesima prodotta per coloro che, o disabili o aventi cura di persone portatrici di handicap, usufruiscono dei permessi di tre giorni al mese previsti dalla legge 104/1992. La legge n. 104 detta i principi generali e fondamentali in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone portatrici di handicap. Tra i vari istituti, disciplinati nei diversi settori della vita sociale e civile, particolare attenzione è stata rivolta, dal Legislatore, alle problematiche relative allassistenza dei soggetti portatori di handicap da parte dei lavoratori dipendenti pubblici e privati. In particolare larticolo 33 di questa legge prevede che il genitore, il familiare lavoratore con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente, o un affine entro il terzo grado, handicappato, con lui convivente, o la stessa persona con handicap, ha diritto a tre giorni di permesso mensile. Tali permessi sono retribuiti e computati nellanzianità di servizio, ma non rilevavano ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità. In pratica chi avesse usufruito dei tre giorni mensili avrebbe perduto un dodicesimo del monte ferie e un rateo della tredicesima. Diversi contratti di lavoro sono intervenuti nel merito della questione che, ovviamente, rappresenta un marcato limite alla godibilità di un diritto, peraltro rivolto a una particolare condizione, e hanno sottolineato la validità dei periodi di permesso per quanto riguarda la maturazione delle ferie. Tuttavia è sempre rimasta insoluta la questione relativa al loro utilizzo ai fini del trattamento della tredicesima mensilità. Già lINPS, in un suo messaggio (36370 del 10 novembre 2004) aveva dato una indicazione favorevole prendendo lo spunto da un parere espresso dal Ministero del Lavoro con cui si riteneva superata anche questa limitazione. Nel parere viene valutato, infatti, favorevolmente, quanto indicato dal Dlgs n. 216/93, recante attuazione della direttiva n. 78/00/Ce in tema di parità di trattamento su occupazione e condizioni di lavoro, che rende utile al lavoratore la fruizione dei congedi sia per quanto attiene alle ferie che alla tredicesima. Il parere espresso dal ministero (n. 15/0001920/94) indicava, addirittura, che la limitazione prodotta dalla legge 104/1992 configurerebbe una discriminazione in quanto i principi di parità di trattamento, applicabili a tutti i lavoratori, sia del settore pubblico che privato, riguardano anche i portatori di handicap e in particolare riguardano tutte le condizioni di lavoro nelle quali vanno comprese sia le ferie che la retribuzione. Peraltro listituto delle ferie è un istituto irrinunciabile e come tale garantito dalla Costituzione (articolo 36). Considerare possibile la loro decurtazione, per la concessione prevista, determinerebbe un contrasto con gli obiettivi di tutela fissati dalla stessa legge quadro di tutela dei disabili. La quale è sorta, appunto, per favorire situazioni di difficoltà e che, quindi, non può comportare compressione di un diritto, costituzionalmente garantito, di fruire delle ferie retribuite e finalizzate a reintegrare lenergia psico-fisica del lavoratore interessato. Nel merito della mensilità aggiuntiva, il ministero aggiungeva che a essa deve riconoscersi la natura di indennità di carattere retributivo. Distingueva, poi, le due ipotesi di permessi, usufruiti per lassistenza ai disabili, e di permessi fruiti direttamente dal lavoratore handicappato. Nel primo caso, la sottrazione del rateo della tredicesima mensilità, avrebbe rappresentato una discriminazione indiretta per il disabile che è assistito. Nel secondo caso viene a realizzarsi una vera e propria discriminazione diretta verso linteressato. In entrambi i casi risulterebbe persona trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata, o sarebbe trattata unaltra persona in situazione analoga (ex articolo 2 del Dlgs 216/2003).
Con la Circolare della Funzione pubblica vengono confermate queste motivazioni e in particolare viene sottolineato il superamento delle attuali limitazioni in considerazione della nuova normativa in tema di parità di trattamento nelle condizioni di lavoro introdotta dal Dlgs 216/2003.