Circolare INPS numero 14 del 15 - 1 - 2007

Art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001 - indennità economica ed accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di portatori di handicap. Chiarimenti    

Direzione Centrale delle Prestazioni
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale delle Entrate Contributive

 

Ai Dirigenti centrali e periferici

Ai Direttori delle Agenzie

Roma, 15 Gennaio 2007

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali

Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici

Circolare n. 14

e, per conoscenza,

Al Presidente

Ai Consiglieri di Amministrazione

Al Presidente e ai membri del Consiglio dei Sindaci di Idirizzo e Vigilanza

Al Presidente e ai membri del Collegio dei Sindaci

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo

Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse

Al Presidente della Commossione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati

Ai Presidenti dei Comitati regionali

Allegati 2

Ai Presidenti dei Comitati provinciali

 OGGETTO: Art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001 - indennità economica ed accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di portatori di handicap. Chiarimenti

SOMMARIO: Il limite di spesa stabilito su base annua dall'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001 costituisce un limite complessivo, da ripartire fra l'indennità economica ed il costo della copertura figurativa.Modalità di attribuzione del valore figurativo di copertura dei periodi di congedo. 

Premessa 

Come noto, il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità), emanato a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000 n. 53 ed entrato in vigore il 27 aprile 2001, ha confermato (all'art. 42, comma 5) le provvidenze già introdotte dall'articolo 80, comma 2, della legge n. 388/2000, in favore dei familiari di soggetti portatori di handicap in condizione di gravità, riconoscendo ai genitori o, dopo la loro morte, ai fratelli o sorelle, il diritto ad un congedo straordinario per un periodo massimo di due anni nella vita assicurativa, fruibile anche in forma frazionata.

Con l'occasione, come già precisato con circolare n. 20 del 3 febbraio 2004, si rammenta che ai fini dell'ammissione al congedo straordinario in esame non è più richiesto il requisito dei 5 anni dall'avvenuto riconoscimento della situazione di handicap grave, avendo in tal senso disposto l'articolo 3, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria 2004).

Per quanto previsto dall'articolo 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, durante i periodi di congedo i richiedenti hanno titolo ad un'indennità economica, corrispondente all'ultima retribuzione percepita, nonché all'accredito di contribuzione figurativa. 

Indennità erogabile e oneri previdenziali

L'articolo 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, nel riconoscere il diritto alla liquidazione di una indennità economica ed alla copertura figurativa del periodo di congedo, ha fissato un importo complessivo massimo annuo pari a lire 70 milioni (euro 36.151,98) per il 2001, prevedendo altresì che tale importo venga annualmente rivalutato, a partire dal 2002, sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Sulla materia, tenendo conto delle prime indicazioni ministeriali, sono state fornite disposizioni con le circolari n. 64 del 15 marzo 2001 e n. 85 del 26 aprile 2002. Con tale ultima circolare, peraltro, considerato il silenzio della norma in merito alle modalità dell'accredito figurativo, si disponeva che le Sedi conservassero un'apposita evidenza delle domande in tal senso avanzate, nei casi in cui l'importo dell'indennità economica erogata per il congedo e del relativo valore figurativo di copertura superassero complessivamente, su base annua, i previsti limiti di spesa. 

Successivamente, in merito ai criteri applicativi della norma in esame, sono pervenute direttive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo le quali l'importo di £. 70 milioni (pari a Euro 36.151,98) per il 2001 deve rappresentare il "tetto massimo complessivo annuo" dell'onere relativo al beneficio di cui all'articolo 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 e che lo stesso deve essere ripartito fra indennità economica ed accredito figurativo.

Ciò premesso - sulla base di tale impostazione ed a scioglimento della riserva di cui alla circolare n. 85/2002 - l'ammontare delle due voci di spesa sopra indicate deve essere determinato prendendo a riferimento l'importo complessivo annuo stabilito dalla norma e l'aliquota pensionistica IVS vigente per lo stesso anno nell'ordinamento pensionistico interessato (nel FPLD, pari al 32,70%).

Pertanto l'ammontare massimo annuo dell'indennità economica da erogare risulterà dal rapporto fra i 70 milioni di lire (o il maggior importo ottenuto a seguito delle rivalutazioni di legge) ed il coefficiente 1,3270 (o quello ottenuto sulla base della diversa aliquota). La differenza fra il predetto importo complessivo annuo ed il valore ottenuto dall'operazione innanzi descritta costituirà il costo massimo della copertura figurativa annua, come di seguito evidenziato. 

 
Anno 2001 }
£ 70.000.000 : 1,3270 =
£ 52.750.565 (Euro 27.243,39)
£ 70.000.000 - 52.750.565 =
£ 17.249.435 (Euro 8.908,59)
costo della copertura figurativa
 

Nei casi in cui l'operazione avvenga in una gestione pensionistica nella quale vige un'aliquota contributiva diversa dal 32,70%, una volta determinato il relativo coefficiente, dovrà essere quantificato l'ammontare massimo dell'indennità economica applicando il criterio sopra illustrato.

Nella tabella che segue vengono riportati, per ciascun anno, i valori massimi dell'indennità economica (annuale e giornaliera), calcolati sull'aliquota contributiva del 32,70 %.

 
TABELLA 1
 Valori massimi dell'indennità economica
(importi in EURO, calcolati secondo l'aliquota del 32,70%)
A
B
C
D
Anno
Importo complessivo annuo
Importo massimo annuo indennità
Importo massimo giornaliero indennità
2001
36.151,98
27.243,00
74,64
2002
37.128,09
27.979,00
76,65
2003
38.019,16
28.650,00
78,49
2004
38.969,64
29.367,00
80,24
2005
39.749,03
29.954,00
82,07
2006
40.424,77
30.463,00
83,46

 Qualora si debbano applicare aliquote differenti, i datori di lavoro dovranno calcolare direttamente gli importi di cui alle colonne C e D operando come segue:

 
colonna C
l'importo complessivo della colonna B deve essere diviso per 1,xxxx, dove "xxxx" corrisponde all'aliquota contributiva pensionistica da applicare, ovviamente senza la virgola dei decimali (aliquota del 26,90% = coefficiente 1,2690). 

Il risultato ottenuto dalla predetta operazione deve essere arrotondato all'unità di euro
-  per difetto, cioè trascurando i decimali, nel caso in cui il relativo valore sia inferiore a 50 centesimi (es: Euro 27.243,49 = Euro 27.243,00)
-  per eccesso all'unità superiore, nei casi in cui il valore dei decimali sia pari o superiore a 50 centesimi (es: Euro 27.243,50 =  Euro 27.244,00)

colonna D
l'importo della colonna C, ottenuto dall'operazione sopra indicata, deve essere diviso per 365 ovvero per 366 (per gli anni bisestili) 

Il risultato ottenuto dalla suddetta operazione deve essere arrotondato al centesimo di euro
-  per difetto, cioè trascurando i millesimi, nel caso in cui la terza cifra decimale sia inferiore a 5 (es: Euro 78,494 = Euro 78,49)
- per eccesso al centesimo superiore, nei casi in cui il valore del terzo decimale sia pari o superiore a 5 (es: Euro 82,065 = Euro 82,07)

Con l'occasione appare utile precisare che i valori espressi nella colonna C della tabella più sopra riprodotta rappresentano l'ammontare massimo annuo dell'indennità economica liquidabile, anno per anno, in tutti i casi in cui la retribuzione dell'ultimo mese di lavoro precedente al congedo (comprensiva del rateo di tredicesima mensilità, altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc.), rapportata ad anno,sia pari o superiore ai predetti importi.

Nei casi in cui la retribuzione di riferimento, valutata su base annua, risultasse invece inferiore ai valori massimi della colonna C della tabella 1, l'indennità economica dovrà essere corrisposta agli interessati per il suo ammontare effettivo.

Per quanto riguarda i criteri e le modalità di presentazione della domanda si rinvia a quanto descritto al punto 5 della circolare n. 64/2001, precisando nel contempo che tale istanza deve essere avanzata utilizzando i nuovi moduli Hand 4 e Hand 5 - congedi straordinari allegati alla presente circolare e che verranno a breve resi  disponibili on-line.

Criteri di calcolo del valore figurativo

Nel prevedere l'accredito figurativo dei periodi di congedo straordinario il legislatore, come detto, non ha fissato alcun criterio di determinazione del relativo valore di copertura. Si ritiene pertanto che, nel silenzio della norma, debbano essere applicati i criteri di carattere generale di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, commi da 1 a 3.

Per il calcolo della copertura figurativa verranno perciò utilizzati elementi retributivi diversi da quelli che danno luogo alla determinazione dell'importo dell'indennità economica. Questa, infatti, va corrispostanella misura dell'ultima retribuzione, cioè di quella relativa all'ultimo mese di lavoro precedente il congedo (comprensiva dei ratei di tredicesima mensilità, altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc.).

Ai fini dell'accredito, invece, dovrà essere presa in considerazione, per gli anni 2001/2004,la retribuzione effettiva (solo per la parte relativa alle competenze correnti) corrisposta  in misura intera nell'anno interessato dall'evento riconosciuto figurativamente, mentre, a partire  dall'anno 2005,  il valore "differenza accredito"  - come determinato  sulla base delle istruzioni fornite con messaggio n. 16329 del 22 aprile 2005 e comunicato dal datore di lavoro con le  denunce EMens -  corrispondente all'ammontare della retribuzione che sarebbe spettata agli interessati se avessero prestato la normale attività di lavoro nel relativo periodo. In ogni caso, tuttavia, considerato il limite complessivo di spesa ed il "costo" della copertura figurativa, l'importo della "retribuzione figurativa" da accreditare ovvero il valore "differenza accredito", rapportati al periodo di congedo, non potranno comunque eccedere rispetto all'importo massimo dell'indennità economica.
Nella tabella che segue vengono pertanto indicati gli importi massimi "retributivi" annui (colonna B), settimanali (colonna C) e giornalieri (colonna D) accreditabili a copertura dei periodi di congedo straordinario dal 2001 all'anno in corso.

 
TABELLA 2
 Valori massimi di retribuzione figurativa accreditabile
(importi in EURO, calcolati secondo l'aliquota del 32,70%)
A
B
C
D
Anno
retribuzione figurativa massima annua
retribuzione
figurativa massima
setimanale
retribuzione figurativa massima giornaliera
2001
27.243,00
523,91
74,64
2002
27.979,00
538,06
76,65
2003
28.650,00
550,97
78,49
2004
29.367,00
564,74
80,24
2005
29.954,00
576,04
82,07
2006
30.463,00
585,83
83,46

Peraltro il valore di copertura da accreditare al periodo riconosciuto figurativamente - calcolatosulla base della situazione retributiva/contributiva dell'intero anno solare in cui il congedo è stato fruito ovvero sulla base delle differenze accredito comunicate dal datore di lavoro e non sulla retribuzione dell'ultimo mese precedente il congedo stesso - può risultare superiore all'importo massimo dell'indennità economica liquidata agli interessati come meglioevidenziato nel prosieguo. 

Calcolo dell'indennità economica

·          congedo fruito nell'anno 2002, per il periodo 4/2- 20/4 (11 settimane)

·          periodi di lavoro prestato nello stesso anno:
-    dal 1/1 al 3/2  con retribuzione piena (per 5 settimane)
-    dal 22/4 al 31/12 (per 36 settimane), sempre con retribuzione piena 

 ·   retribuzione percepita nel mese precedente al congedo (comprensiva del rateo di 13^ , ecc.):  Euro 2.230,00

·          retribuzione dell'ultimo mese, rapportata ad anno: Euro 26.760,00

·          ammontare massimo annuo dell'indennità economica: Euro 27.978,96

La retribuzione dell'ultimo mese (Euro 2.230,00), rapportata ad anno (Euro 26.760,00), risulta inferiore all'ammontare massimo annuo dell'indennità economica (Euro 27.978,96). In questo caso, pertanto, l'indennità economica verrà liquidata nella misura corrispondente all'ultima retribuzione.

 

Sulla base dei dati retributivi/contributivi dell'anno interessato e del periodo di congedo sopra indicato si effettuano le operazioni di calcolo del relativo valore figurativo di copertura, come di seguito illustrato. 

 
Calcolo dell aretribuzione figurativa

periodo lavorato/retribuito nel'anno 2002

41 settimane

retribuzione corrente ( periodo 1/1 - 3/2 e 21/4 - 31/12)

    Euro      28.981,00

altre competenze (periodo 1/1 - 31/12)

    Euro      5.598,00

periodo di congedo accreditabile

    11 settimane

retribuzione ledia settimanale effettiva, detreminata sulle sole competenze correnti (Euro 28.981,00 : 41 )

    Euro      706,85

retribuzione figurativa settimanale massima

    Euro      538,06

Come sopra evidenziato, la retribuzione utile a liquidare l'indennità economica, rapportata ad anno, ammonta a Euro 26.760,00 (inferiore all'importo massimo annuo liquidabile di Euro 27.978,96), mentre la retribuzione effettiva dello stesso anno - da prendere a riferimento per l'accredito figurativo, secondo la previsione dell'articolo 8 della legge n. 155/1981- ammonta, per le sole competenze correnti, a Euro 28.981,00 (superiore all'importo massimo annuo dell'indennità).

Se - in applicazione dei criteri fissati dal richiamato articolo 8 della legge n. 155/1981 - si procedesse all'accredito figurativo sulla base della retribuzione media settimanale effettiva (Euro 706,85), verrebbe superato il limite settimanale di retribuzione previsto per legge nell'anno interessato (Euro 538,06).  Conseguentemente, nel rispetto della previsione normativa, a ciascuna settimana del periodo sopra esaminato dovrà essere attribuita una retribuzione figurativa pari al valore massimo settimanale accreditabile in tale anno. 

 
Scelta dell'importo figurativo accreditabile

retribuzione media settimanale effettiva (art. 8,legge n. 155 del 1981)

    Euro      706,85

importo settimanale massimo accredirabile nel 2002

    Euro      538,06

valore settimanale accreditabile (il minore fra importo massimo indennità e retribuzione effettiva)

    Euro      538,06

importo figurativo complessivo accreditabile al periodo di 11 settimane

    Euro      5.918,66 (538,66 x 11)

A scioglimento della riserva espressa nella circolare n. 85/2002 (v. punto 1) in merito ai casi in cui l'importo complessivo dell'indennità e della retribuzione figurativa superassero i limiti complessivi di spesa stabilita dalla norma di riferimento, si dispone pertanto che, al verificarsi delle circostanze sopra illustrate, il valore figurativo settimanale accreditabile - determinato sulla base della retribuzione effettiva come sopra indicato, dovrà essere "adeguato" all'importo dell'indennità economica, calcolata su base settimanale. 

Accredito figurativo dei periodi di congedo straordinario

Tenuto conto che le informazioni relative alla durata dei periodi di congedo in esame sono reperibili negli archivi dell'Istituto, si dispone che il previsto accredito figurativo non debba più essere subordinato alla presentazione della domanda da parte degli interessati.

Ai fini dell'accredito le Sedi terranno conto delle informazioni fornite in merito dai datori di lavoro attraverso le denunce individuali (Parte C, sezione 3, caselle 48 e 49 "Congedi art. 42, c. 5. D.Lgs. 151/01)") e, sulla base delle retribuzioni dell'anno interessato, determineranno il relativo valore di copertura con le modalità innanzi descritte, nel rispetto degli importi massimi sopra indicati.

Con l'entrata in vigore della denuncia mensilizzata, le Sedi - per i periodi di congedo fruiti a partire da gennaio 2005 - considereranno, quale "retribuzione figurativa", l'importo comunicato dai datori di lavoro a titolo di "differenza da accreditare" .

A tale proposito si precisa che l'ammontare della suddetta "retribuzione figurativa" non potrà comunque superare l'importo indicato alla colonna C della tabella n. 2, per i congedi fruiti a settimane intere, e l'importo indicato alla colonna D della predetta tabella, per i congedi fruiti a giornate. 

Istruzioni per i datori di lavoro

A partire dalla data di pubblicazione della presente circolare i datori di lavoro - nel quantificare l'ammontare dell'indennità economica da corrispondere ai propri dipendenti per i periodi di congedo - dovranno tenere conto delle indicazioni sopra illustrate (ai fini della compilazione dei modelli DM10/2 si rinvia al punto 6.1 della circolare n. 64 del 15 marzo 2001).

Per quanto riguarda invece la compilazione della denuncia mensile delle retribuzioni, le aziende dovranno comunicare - in corrispondenza del codice evento MC1 - l'importo delle "differenze da accreditare", cioè l'ammontare della retribuzione che sarebbe spettata agli interessati qualora avessero prestato la normale attività lavorativa nel corrispondente periodo.

A tale proposito, come più sopra accennato, si ribadisce che - nei casi in cui la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della prestazione economica dovesse superare, su base annua, il limite massimo di legge nel senso precedentemente illustrato - il valore da indicare a titolo di "differenze da accreditare" non potrà superare quello indicato alla Tabella 2, che - per l'anno 2006 - corrisponde a Euro 585,83 per ciascuna settimana interamente non lavorata (settimana contrassegnata dal codice 1), ed a Euro 83,46 per ciascun giorno di permesso fruito nel corso di settimana parzialmente retribuita (settimana contrassegnata dal codice 2).

 

Il Direttore Generale
Crecco

 

 

Allegato N.1

Allegato N.2