D.M. 20 aprile 2001 recante "Istituzione della Commissione tecnica per il sistema informativo dei servizi sociali" di durata triennale

 

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, e in particolare l'articolo 21, comma 2, che prevede l'istituzione, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di una Commissione tecnica per il sistema informativo dei servizi sociali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 novembre 2000, recante integrazione della delega di funzioni al Ministro per la solidarietà sociale per l'attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328;

Vista la nota di designazione della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano del 20 febbraio 2001;

Vista la nota di designazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali dell'8 febbraio 2001;

Viste le lettere di designazione del Ministro per la solidarietà sociale;

 

Decreta:

Articolo 1
Istituzione Commissione tecnica per il sistema informativo dei servizi sociali

1. Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, è istituita, presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Commissione tecnica per il sistema informativo dei servizi sociali. 

 

Articolo 2
Composizione della Commissione

1. La Commissione tecnica per il sistema informativo dei servizi sociali è composta da :

* dr. Giancarlo Scatassa, presidente;

* dr.ssa Alfonsina Rinaldi, componente;

* dott. Vincenzo Roggero, componente;

* dr.ssa Giuseppa Tarantello, componente;

* dott. Carlo Gentile, componente;

* sig. Francesco Grechi, componente;

2. La Commissione dura in carica due anni.

3. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate dal personale del Dipartimento per gli affari sociali. 

 

Articolo 3
Promozione e qualificazione del Terzo Settore

1. Ai componenti della Commissione tecnica per il sistema informativo dei servizi sociali, spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Per i componenti estranei alla pubblica amministrazione il predetto rimborso è equiparato a quello dei dirigenti generali, di livello C, dello Stato.

2. Le competenze, di cui al comma 1, e le spese di funzionamento della Commissione saranno a carico dell'istituendo capitolo "Spese per il funzionamento della Commissione tecnica sul sistema informativo dei servizi sociali, ivi compresi i rimborsi e i compensi agli esperti" - u.p.b. 21.1.1.0 - Centro di responsabilità 21- Famiglia e Solidarietà Sociale dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, per l'anno finanziario 2001 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

 

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo per la registrazione.