Legge 7 agosto 1997, n.266
Interventi urgenti per l'economia
Art. 21
Piccola societa' cooperativa1. La piccola societa' cooperativa, quale forma semplificata di societa' cooperativa, deve essere composta esclusivamente da persone fisiche in numero non inferiore a tre e non superiore ad otto soci.
2. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di "piccola societa' cooperativa". Tale indicazione non puo' essere usata da societa' che non hanno scopo mutualistico.
3. Alla piccola societa' cooperativa si applicano le norme relative alle societa' cooperative in quanto compatibili con le disposizioni del presente articolo.
4. Nella piccola societa' cooperativa, se il potere di amministrazione e' attribuito all'assemblea, e' necessaria la nomina del presidente, al quale spetta la rappresentanza legale.
5. Alla piccola societa' cooperativa si applicano le norme in materia di collegio sindacale previste per la societa' a responsabilita' limitata di cui agli articoli 2488 e seguenti del Codice civile.
6. Nella piccola societa' cooperativa per le obbligazioni sociali risponde soltanto la societa' con il suo patrimonio.
7. Ricorrendo i requisiti previsti dalla legge; la piccola societa' cooperativa deve deliberare la propria trasformazione in societa' cooperativa. La piccola societa' cooperativa puo' trasformarsi esclusivamente in societa' cooperativa.
8. Alla trasformazione e alla fusione della piccola societa' cooperativa si applicano gli articoli 2498 e seguenti del Codice civile.