DIREZIONE CENTRALE PER I CONTRIBUTI

 

Circolare Inps n. 95 del 22 marzo 1994

OGGETTO: Legge 8.11.1991, n. 381. Cooperative sociali.

Con circolare n. 296 del 29.12.1992, sulla scorta delle indicazioni del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, e' stato precisato (punto 2.2.1) che tra i soggetti rientranti nella categoria delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991 sono da annoverare, tra gli altri, gli invalidi fisici, psichici con grado di invalidita' superiore al 45%, soglia stabilita per l'avviamento al lavoro ai sensi della legge 2.4.1968, n. 482 e dell'art. 7 del Decreto Legislativo 23.11.1988, n. 509.
Sull'argomento, il predetto Ministero con lettera del 21.2.1994 n. 6/PS/50239 - Direzione Generale della Previdenza e Assistenza Sociale ha fornito, peraltro, le ulteriori precisazioni che di seguito testualmente si riportano.
"In base a quanto disposto dal citato articolo 7 per l'iscrizione degli invalidi civili negli elenchi degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ai fini dell'assunzione obbligatoria, come noto, e' richiesta una riduzione della capacita' lavorativa superiore al 45%. Lo stesso articolo al comma 2 stabilisce, pero', che gli invalidi civili con invalidita' inferiore a detta percentuale, gia' iscritti nelle liste per il collocamento obbligatorio o che hanno presentato domanda di iscrizione antecedentemente all'emanazione della legge richiamata, conservano tale diritto per un periodo di dodici mesi dalla data del decreto relativo alla nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidita' per le minorazioni e malattie invalidanti (Ministero della Sanita' 5.2.1992) (1).
Premesso quanto sopra si precisa che questo diritto e' da intendersi esteso anche ai soci e non soci, operanti presso le cooperative sociali, che siano invalidi civili con menomazione superiore al 33% ma inferiore al 46% e che si trovino nelle condizioni previste dal decreto legislativo sopra richiamato.
A parere della scrivente, in accordo con la Direzione Generale della Cooperazione pure competente in materia, inoltre, questi soggetti mantengono, dopo l'avvenuto inserimento nella cooperativa sociale, la qualifica di persone svantaggiate ai fini del computo del 30% degli addetti appartenenti a tale categoria richiesto dal comma 2 dell'art. 4 della citata legge 381/91. Questo orientamento discende dalla necessita' di non indebolire, con indirizzi restrittivi e penalizzanti, sia la compagine sociale delle cooperative in parola che lo sviluppo piu' efficace dei programmi volti all'inserimento occupazionale in fase di realizzazione, data la delicata funzione socio-economica da esse svolte nel campo della integrazione lavorativa dei soggetti in difficolta'.
Va da se', pero', che ai lavoratori, aspiranti soci e non soci, che si iscrivono ex novo al collocamento obbligatorio, saranno da applicarsi le norme vigenti in materia di calcolo percentuale della invalidita' per l'assunzione obbligatoria (D.L. n. 509/88).
Per cio' che attiene invece il mantenimento dei benefici previsti dal 3 comma dell'art. 4 della legge 381/91 a favore dei disabili con invalidita' superiore al 33%, ma inferiore al 46%, dopo il periodo di 12 mesi previsto dal decreto legislativo n. 509/1988, in considerazione che i lavoratori di che trattasi sono stati inseriti nella cooperativa di solidarieta' sociale sulla base della qualifica di invalido civile posseduta, e cio' fino alla scadenza derivante dall'entrata in vigore del decreto del Ministro della Sanita' 5 febbraio 1992, si esprime l'avviso che il beneficio della riduzione a zero della contribuzione previsto dal 3 comma dell'art. 4 della citata legge 381 debba rimanere immutato sin quando il lavoratore in questione operi nella struttura solidaristica".

Le Sedi vorranno attenersi, per quanto di competenza, alle sopra riportate indicazioni ministeriali.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
TRIZZINO

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(1) Supplemento ordinario G.U. n. 47 del 26.2.1992.