Prot. S.G. n. 7440/2002 All. 25/M/2002
PRO-MEMORIA DI GIUNTA "Azioni per lintegrazione lavorativa di persone svantaggiate"
PREMESSO
Che nello scenario socio-economico attuale le misure previste a sostegno delloccupazione non sono in grado di rispondere ai bisogni espressi dagli strati sociali dei cittadini deboli, o maggiormente in ritardo o impossibilitati ad adeguare le proprie competenze alle esigenze del mercato
Che la Legge 8 novembre 1991 n. 381 ha istituito nel nostro Paese la cooperazione sociale quale strumento per lintegrazione lavorativa di persone svantaggiate (disabili, disagiati psichici, condannati ammessi alle misure alternativa alla detenzione, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa);
Che la successiva modifica allart. 5 della Legge 381 intervenuta con lart. 20 della Legge 52/96, fissa misure agevolative nellaccesso al mercato delle pubbliche commesse per questo tipo di imprese sociali, stabilendo per Enti Pubblici, Società di capitali a partecipazione pubblica, la possibilità di definire convenzioni dirette con le cooperative sociali per lacquisizione di beni e servizi per importi sotto soglia comunitaria purchè finalizzati allinserimento lavorativo di persone svantaggiate, e in alternativa per importi sopra soglia comunitaria, di inserire nel bando di gara e nei capitolati speciali lobbligo di eseguire il contratto con limpiego di persone svantaggiate
Che la G.C. di Roma ha sottoscritto il 7 giugno 1996, a seguito di una Memoria di Giunta Prot. Segr. Gen. N. 7925/96, uno specifico Protocollo dintesa con le rappresentanze della cooperazione sociale, che sancisce linteresse dellAmministrazione Comunale allo sviluppo di questa forma di impresa nel quadro delle politiche attive per il lavoro dei cittadini in condizione più disagiate, attraverso una proposta di destinazione più determinata di risorse alle convenzioni con cooperative sociali, fissando anche modalità e termini per la selezione e valutazione delle cooperative contraenti
CONSIDERATO Che la Legge Regionale del Lazio 22 maggio 1996 n. 24, allart. 13 prescrive agli Enti Pubblici di riservare annualmente una quota dei lavori concernenti la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché per lacquisizione dei beni e servizi alle cooperative sociali e loro consorzi purchè finalizzate allinserimento di persone svantaggiate.
Che occorre determinare un impegno più esplicito dellAmministrazione Comunale e delle Aziende da queste dipendenti, per favorire nellindizione di appalti di forniture di beni e servizi, attraverso gli strumenti previsti dalla normativa vigente, limpiego di persone svantaggiate e della cooperazione sociale finalizzata a tale scopo
Tutto ciò premesso e considerato la Giunta Municipale si impegna:
- A riservare in relazione al Bilancio Comunale per il 2002 una quota non superiore a 10.000.000= di Euro, corrispondente a circa il 5% di quanto si prevede di acquisire in beni e servizi da destinarsi alle convenzioni con le cooperative sociali di tipo b) ex art. 5 della Legge 381/91, rinviando a successivi provvedimenti Deliberativi che ciascun settore dellAmministrazione Comunale riterrà opportuno riservare alle cooperative sociali, nel rispetto dei termini e le modalità previste dal Protocollo dintesa richiamato. Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
- Ad inserire, ai sensi di quanto previsto dal 4° comma dellart. 20 della Legge 52/96, nei capitolati speciali per le gare indette dallAmministrazione Comunale e dalle Aziende da queste dipendenti nei settori dei servizi per lambiente (pulizia, manutenzione del verde, raccolta di rifiuti), dei servizi informatici ed informativi, della custodia dei beni culturali, delle affissioni, delle forniture per larredo urbano, specifiche clausole dobbligo ad eseguire da parte delle imprese aggiudicatarie i contratti con limpiego di una quota consistente di persone svantaggiate. Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
F.to I. Argentin