Prot. S.G. n. 7440/2002 All. 25/M/2002

 

 PRO-MEMORIA DI GIUNTA

"Azioni per l’integrazione lavorativa di persone svantaggiate"

 

PREMESSO

 

Che nello scenario socio-economico attuale le misure previste a sostegno dell’occupazione non sono in grado di rispondere ai bisogni espressi dagli strati sociali dei cittadini deboli, o maggiormente in ritardo o impossibilitati ad adeguare le proprie competenze alle esigenze del mercato

Che la Legge 8 novembre 1991 n. 381 ha istituito nel nostro Paese la cooperazione sociale quale strumento per l’integrazione lavorativa di persone svantaggiate (disabili, disagiati psichici, condannati ammessi alle misure alternativa alla detenzione, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa);

Che la successiva modifica all’art. 5 della Legge 381 intervenuta con l’art. 20 della Legge 52/96, fissa misure agevolative nell’accesso al mercato delle pubbliche commesse per questo tipo di imprese sociali, stabilendo per Enti Pubblici, Società di capitali a partecipazione pubblica, la possibilità di definire convenzioni dirette con le cooperative sociali per l’acquisizione di beni e servizi per importi sotto soglia comunitaria purchè finalizzati all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, e in alternativa per importi sopra soglia comunitaria, di inserire nel bando di gara e nei capitolati speciali l’obbligo di eseguire il contratto con l’impiego di persone svantaggiate

Che la G.C. di Roma ha sottoscritto il 7 giugno 1996, a seguito di una Memoria di Giunta Prot. Segr. Gen. N. 7925/96, uno specifico Protocollo d’intesa con le rappresentanze della cooperazione sociale, che sancisce l’interesse dell’Amministrazione Comunale allo sviluppo di questa forma di impresa nel quadro delle politiche attive per il lavoro dei cittadini in condizione più disagiate, attraverso una proposta di destinazione più determinata di risorse alle convenzioni con cooperative sociali, fissando anche modalità e termini per la selezione e valutazione delle cooperative contraenti

CONSIDERATO

Che la Legge Regionale del Lazio 22 maggio 1996 n. 24, all’art. 13 prescrive agli Enti Pubblici di riservare annualmente una quota dei lavori concernenti la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché per l’acquisizione dei beni e servizi alle cooperative sociali e loro consorzi purchè finalizzate all’inserimento di persone svantaggiate.

Che occorre determinare un impegno più esplicito dell’Amministrazione Comunale e delle Aziende da queste dipendenti, per favorire nell’indizione di appalti di forniture di beni e servizi, attraverso gli strumenti previsti dalla normativa vigente, l’impiego di persone svantaggiate e della cooperazione sociale finalizzata a tale scopo

Tutto ciò premesso e considerato la Giunta Municipale si impegna:

 

  1. A riservare in relazione al Bilancio Comunale per il 2002 una quota non superiore a 10.000.000= di Euro, corrispondente a circa il 5% di quanto si prevede di acquisire in beni e servizi da destinarsi alle convenzioni con le cooperative sociali di tipo b) ex art. 5 della Legge 381/91, rinviando a successivi provvedimenti Deliberativi che ciascun settore dell’Amministrazione Comunale riterrà opportuno riservare alle cooperative sociali, nel rispetto dei termini e le modalità previste dal Protocollo d’intesa richiamato. Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
  2. Ad inserire, ai sensi di quanto previsto dal 4° comma dell’art. 20 della Legge 52/96, nei capitolati speciali per le gare indette dall’Amministrazione Comunale e dalle Aziende da queste dipendenti nei settori dei servizi per l’ambiente (pulizia, manutenzione del verde, raccolta di rifiuti), dei servizi informatici ed informativi, della custodia dei beni culturali, delle affissioni, delle forniture per l’arredo urbano, specifiche clausole d’obbligo ad eseguire da parte delle imprese aggiudicatarie i contratti con l’impiego di una quota consistente di persone svantaggiate. Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

F.to I. Argentin