REINSERIMENTO LAVORATIVO DELLE FASCE SVANTAGGIATE
Firmato il 7 giugno 1996 il protocollo dintesa fra Comune di Roma e le 4 Centrali delle Cooperative sociali.
Un "patto" per favorire il reinserimento lavorativo delle fasce svantaggiate, studiato secondo nuovi criteri di valutazione e con lo scopo - fra laltro - di perseguire una nuova strada nel settore delle Politiche Sociali.
INTERVENTI RIVESTENTI CARATTERE DI ALTA VALENZA SOCIALE
La legge 8 novembre 1991 n. 381 nel determinare il quadro normativo della cooperazione sociale ha sancito lo specifico valore di enti che hanno per scopo linteresse generale della promozione umana e della integrazione dei cittadini attraverso:
a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
b) lo svolgimento di attività diverse finalizzate allinserimento lavorativo di persone svantaggiate.
In particolare le cooperative che svolgono lattività sotto la lettera b) ricevono particolare attenzione in virtù della specificità della loro attività che consiste nel realizzare programmi di reinserimento lavorativo di: invalidi fisici, psichici e sensoriali, dimessi da istituti psichiatrici, persone soggette a trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare e condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione. Tali programmi tendono a far recuperare a tali fasce sociali le facoltà sociali e operative necessarie per un inserimento produttivo nel mondo del lavoro, ottenendo al contempo il duplice risultato di sottrarre soggetti alle aree dellassistenzialismo e del disagio e arricchendo il mondo produttivo di lavoratori formati.La rilevanza di tale attività non può sfuggire anche sotto il profilo più specifico delle rilevanti economie dal punto di vista di impegno delle risorse e strutture asistenziali degli enti pubblici, che vedono ridursi con tali attività la consistenza dei soggetti delle aree di intervento di soccorso e assistenza sociale.
La normativa citata oltre che a prevedere lapplicazione di una serie di misure a tutela e a sostegno della cooperazione sociale prevede che esse possano accedere alle forniture pubbliche con un percorso in deroga alle normative sugli appalti e forniture: il legislatore ha infatti colto laspetto nodale della necessità di assicurare alle cooperative lavoro per permettere lo svolgimento di reali programmi di reinserimento lavorativo.
Larticolo 5 della citata legge 381/91 prevede infatti che possano, in deroga alla normativa altrimenti vigente, essere stipulate convenzioni con le cooperative che svolgono lattività suindicata sotto la lettera b) per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi purchè finalizzate a creare opportunità di lavoro per le suindicate tipologie di persone svantaggiate.
In questo scenario oggi a Roma operano circa duecento cooperative alcune delle quali in passato ed anche oggi hanno ottenuto con la deroga prevista dalla citata legge 381/91 dallamministrazione comunale committenza di beni e servizi.
Tale spessore sociale dellazione della cooperazione sociale, inserito in un contesto di vivo fermento di tutte le aree contingenti: volontariato, no-profit etc. ha permesso alle cooperative sociali un sensibile incremento e della capacità e variegatezza dellofferta e della capacità di svolgimento con successo di programmi di reinserimento.
La giunta ritiene opportuo pertanto rispondere alle molte sollecitazioni che da questo mondo provengono perchè lo strumento della cooperazione sociale entri nel patrimonio culturale e operativo dellamministrazione comunale in tema di politiche sociali, di politiche attive del lavoro nonchè di qualità della vita ed umanizzazione della città, tutto ciò attraverso un accordo tra le forze della cooperazione sociale e lamministrazione che esalti le potenzialità degli strumenti previsti dal legislatore nazionale e quelle delle realtà romane di cooperazione sociale.
Tale accordo deve impegnare le parti a riconoscere le rispettive valenze e a fornire lutilizzo del sistema del convenzionamento previsto dalla citata legge 381/91 ove si verifichino o possano creare le opportunità di lavoro da tale norma prevista come presupposto inderogabile.
I contenuti di tale accordo sono ben evidenziati nel Protocollo di intesa proposto allattenzione di questa Giunta dallassessore Amedeo Piva e pertanto la Giunta conviene sullopportunità che si sottoscriva il protocollo di intesa allegato con le forze della cooperazione sociale.
La Giunta invita in tal senso gli assessori alle politiche sociali Amedeo Piva e alle politiche del lavoro Del Fattore a formalizzare tale protocollo sottoscrivendolo per il Comune di Roma con le centrali cooperative riconosciute AGC, CONFCOOPERATIVE, LEGA DELLE COOPERATIVE ed UNCI ed allargando poi ladesione formale a detto protocollo a tutte le cooperative e loro consorzi che siglandolo si impegneranno a rispettarne i contenuti.
Tale adesione, determinando una chiara accettazione di metodologie tese a qualificare lazione delle cooperative sociali allinterno delle politiche di questa amministrazione, permetterà a questa Gunta di proporre al Consiglio Comunale una proposta di destinazione più determinata di risorse alle convenzioni con cooperative sociali.
PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL COMUNE DI ROMA E LE FORZE DELLA COOPERAZIONE SOCIALE
premesso che
- il Comune di Roma ha tra i suoi compiti costitutivi quello di provvedere allassistenza ai cittadini in situazioni di disagio e di svantaggio sociale.
- nellattuale momento i fenomeni di crisi colpiscono in maniera particolare il mondo del lavoro e con particolare acutezza tale crisi aumenta le situazioni di disagio delle fasce di cittadini svantaggiate.
- leggi nazionali e regionali individuano la cooperazione sociale di inserimento lavorativo come soggetto attuatore di una politica di integrazione economica e sociale di alcune fasce deboli della popolazione (disabili, soggetti a trattamento psichiatrico, detenuti, tossicodipendenti, minori in età lavorativa con difficoltà familiari), e prevedono per essa particolari incentivi, come la Regione Lazio con una specifica riserva di mercato;
- lAmministrazione comunale, competente sia per le politiche di sviluppo sociale, che per quelle attive nel campo del lavoro, ritiene che gli interventi di inserimento lavorativo delle fasce svantaggiate assumono particolare rilevanza trasformando soggetti destinatari di interventi di assistenza in cooperatori di processi di sviluppo, con indubbi vantaggi per il tessuto sociale;
- lo strumento del convenzionamento previsto dallartiolo 5 della legge 8 novembre 1991 n. 381, è socialmente ed economicamente utile ed opportuno a favorire lo sviluppo del settore della cooperazione sociale;
- il Comune di Roma e le rappresentanze della cooperazione sociale ritengono opportuno di coordinare le iniziative tese a favorire lo sviluppo del settore, affinchè lutilizzo dello strumento del convenzionamento esalti le capacità della cooperazione sociale di risolvere urgenti problemi umani ed occupazionali ed al contempo di creare benessere.
LE PARTI FIRMATARIE E QUELLE CHE SOTTOSCRIVERANNO PER LADESIONE
I Convengono sullopportunità della costituzione di un tavolo di confronto per:
A) rendere omogenee le iniziative tra le parti del mondo della cooperazione sociale e tra queste ed il Comune di Roma, con particolare riferimento alle azioni degli assessorati alle Politiche sociali e alle Politiche economiche e delle attività produttive, alle Politiche del lavoro e alle Politiche educative e dellinfanzia;
B) sostenere limprenditorialità sociale;
C) favorire lintegrazione sociale;
D) promuovere la cultura della solidarietà nel campo economico e del lavoro;
E) diffondere la cultura della responsabilità diffusa e della democraticità in campo economico accogliendo come centrale la figura del socio-lavoratore;
II Convengono sulla necessità di coinvolgere sulle politiche attive del lavoro a favore delle persone svantaggiate tutti i soggetti sociali direttamente o indirettamente coinvolti: Organizzazioni Sindacali Associazioni Imprenditoriali, Associazioni del Volontariato, centri di Formazione Professionale, Enti Pubblici, territoriali e non.
III Riconoscono priorità nella distribuzione di risorse alle iniziative ed i settori che nel breve e medio periodo garantiscono successo e stabilità, riconoscendo che convenzioni e finanziamenti debbano avere funzione di sostegno e giammai costituire base di prevalente della sostenibilità delle singole iniziative.
IV Si impegnano ad approfondire e coordinare le iniziative tese ad acquisire al mondo della cooperazione sociale risorse finanziarie e di sostegno con particolare riferimento a:
A) convenzioni bancarie;
B) garanzie per laccesso al credito;
C) procedure di pagamento certe nei tempi da parte dellamministrazione comunale.
V Si impegnano ad attivare iniziative formative;
A) per cooperatori sociali;
B) riqualificazione e formazione di persone svantaggiate o espulse dal mercato del lavoro;
C) raccordo tra formazione "pubblica" e iniziative di inserimento lavorativo
LAMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ROMA
I. Riconosce le cooperative sociali e i loro consorzi come partner privilegiati negli interventi finalizzati a migliorare le condizioni di vita dei soggetti svantaggiati;
II. Si impegna a rendere disponibile una parte della propria spesa per la fornitura di beni e servzi, attraverso commesse riservate, ai sensi dellart. 5 legge 381/91, alle cooperative sociali;
III. Che tali attività:
A) verranno affidate secondo criteri di idonea pubblicità e trasparenza;
B) ove vi siano più cooperative interessate saranno affidate valutando le offerte secondo i criteri sottoindicati che saranno applicati con il seguente ordine di importanza:
1. qualità del progetto di inserimento riferita in particolare:
a) al numero di soggetti svantaggiati da occupare nellattività;
b) alle attività formative svolte prima dellaffidamento dellattività e previste dopo lo svolgimento dellattività affidata.
2. qualità dellimpresa sociale riferita in particolare:
a) allesperienza acquisita nel settore oggetto dellattività da affidare;
b) alla quantificazione dei soci nel settore oggetto dellattività da affidare;
c) al numero degli occupati ed in particolare al numero di quelli svantaggiati;
d) la disponibilità dei mezzi necessari allesecuzione delle attività da affidare.
3. presenza della cooperativa sul territorio, nel quale dovranno essere svolte le attività da affidare, con altre attività di carattere imprenditoriale, sociale, assistenziale e formativo.
4. prezzo che nella determinazione dovrà tenere conto dei salari di riferimento applicati ai lavoratori occupati nel progetto ed inoltre agli elenchi prezzi comunali, mercuriali CCIAA e prezzi di mercato.
C) saranno regolate da convenzioni di affidamento che prevederanno reciprocità di impegno e responsabilità in tema di verifica, controllo e vigilanza.
LE COOPERATIVE SOCIALI
I. si impegnano a considerare prioritarimente i programmi di inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati segnalati dal Cilo, dallAgenzia Regionale per lImpiego, dallAssessorato per le Politiche sociali del Comune di Roma e/o dalle altre articolazioni amministrative territoriali, nonchè dallUfficio Provinciale del Lavoro.
II. si rendono disponibili, nellambito di politiche volte alla soluzione dei problemi occupazionali, nellambito delle convenzioni e fatte salve le quote di persone svantaggiate ai fini della 381/91, di associare soggetti di categorie in condizione di disagio (giovani, disoccupati di lunga durata, lavoratori espulsi dal mercato del lavoro, etc);
III. si impegnano a produrre annualmente una relazione che riassumendo le attività di integrazione svolte ne descriva i vantaggi economici e sociali (bilancio sociale) evidenziando in particolare:
A) le attività di formazione e reinserimento lavorativo ed i risultati ottenuti per i singoli soci svantaggiati in ordine alla restituzione delle competenze cognitive e sociali;
B) le attività di relazione con le altre entità territoriali.