STATUTO DI COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA
FINALIZZATA ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE
TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI
Art. 1
E' costituita con sede in Roma, ai sensi della L. 8 novembre 1991, n. 381, una società cooperativa sociale integrata denominata " .. Cooperativa Sociale Integrata", di seguito indicata come "la cooperativa".
La cooperativa potrà istituire con delibera dell'Assemblea straordinaria, anche in relazione agli scopi che si prefigge, sedi secondarie in qualunque luogo del territorio nazionale.
Il domicilio dei soci, degli amministratori, del revisore e dei sindaci se nominati, per quello che concerne la società è quello risultante dai libri e dagli atti sociali.
Art. 2
La durata della cooperativa è fissata fino al 31 dicembre 2090 e potrà essere prorogata o sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria anche prima della scadenza del termine.
Art. 3
La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e di attività produttive, nelle quali realizzare l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate. La cooperativa ha altresì lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata della impresa collettiva nella quale i soci lavoratori prestano la propria opera, continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali possibili.
In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi la fornitura ad imprese ed enti pubblici e privati, di servizi finalizzati a favorire l'accoglienza, la mobilità e la fruizione del tempo libero delle persone, con attenzione particolare alle categorie di individui svantaggiati o con esigenze specifiche, ma sempre secondo i principi della mutualità così come definiti dall'art. 2514 e ss. C.C..
A puro titolo esemplificativo la società potrà svolgere ed organizzare, anche sotto forma di agenzia di servizi, direttamente o tramite terzi :
[oggetto sociale]
Per lo svolgimento di tali attività la cooperativa potrà comunque avvalersi, ancorché in forma non prevalente, delle prestazioni lavorative e degli apporti di beni e servizi anche di non soci.
La cooperativa non ha finalità speculative ed intende far partecipare chiunque ne abbia i requisiti e sia interessato, ai benefici della mutualità.
La società potrà stipulare convenzioni con enti pubblici o privati e partecipare a gare ed appalti banditi dalla pubblica amministrazione.
La società può compiere in Italia e all'estero tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che saranno ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.
La cooperativa per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, ai fini di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e successive modificazioni. Inoltre, secondo l'art. 5 della suddetta legge 59/1992, la cooperativa potrà adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo, all'ammodernamento, alla ristrutturazione e al potenziamento aziendale.
La cooperativa per le sue caratteristiche di cooperativa sociale ed integrata, così come previsto dalle leggi vigenti in materia può usufruire dei benefici e delle misure disposte a favore della cooperazione sociale atti a compensare i costi sociali e la minore produttività causata dall'integrazione di persone con ridotta capacità lavorativa.
A tali fini la cooperativa potrà anche richiedere contributi e finanziamenti sia da parte dello Stato che da Enti Regionali, Locali e della Comunità Europea.
Su delibera del Consiglio di Amministrazione potrà aderire alle Associazioni Nazionali di Categoria e alle relative Associazioni Provinciali e ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.
La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, commerciale industriale necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente e direttamente attinenti ai medesimi nonché tra l'altro per la sola indicazione esemplificativa:
a) potrà assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma ed escluso lo scopo di collocamento in società ed altri enti economici e non, comprese le associazioni, riconosciute e non, soprattutto ove ciò si reputerà conveniente e non in contrasto con quanto disposto dal presente statuto;
b) potrà dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, comunque costituiti, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
c) potrà concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
d) potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci, ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.
Per la realizzazione della propria attività la cooperativa potrà ulteriormente :
- costituire e partecipare a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art. 2545-septies c.c.;
- svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, ritenute necessarie ed utili alla realizzazione dello scopo sociale, purché nei limiti di legge.
Art. 4
La società cooperativa deve intendersi a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico realizzato nello svolgimento delle attività sociali precedentemente individuate e svolte nel rispetto delle disposizioni della Lg. 381/91.
In ragione della propria qualificazione mutualistica la cooperativa:
a) non potrà distribuire dividendi, rispettando i limiti fissati dall'art. 2514 c.c. co. 1, lett. a;
b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari eventualmente emessi ed offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, rispettando così i limiti fissati dall'art. 2514 c.c. co. 1, lett. b;
c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori, né durante la vita sociale, né successivamente al suo scioglimento;
d) in caso di scioglimento, dovrà devolvere ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione quanto residua del patrimonio, dedotto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati.
Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio della parità di trattamento.
Art. 5
Anche ai sensi dell'art. 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142 e s.m. i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica da parte della società e dei soci, l'organizzazione e l'articolazione in categorie dei soci, il funzionamento tecnico e quello amministrativo, l'attribuzione dei ristorni e la raccolta del prestito da soci saranno disciplinati da appositi regolamenti interni redatti dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dall'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.
TITOLO II
SOCI
Art. 6
Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo fissato dalla legge.
Possono essere soci tutti coloro che non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, intendono perseguirne gli scopi partecipando alle attività sociali.
Possono essere soci anche società, enti ed organismi aventi personalità giuridica sia pubblica che privata, che abbiano lo scopo di svolgere, promuovere, favorire, incentivare ed assistere iniziative ed attività in qualunque modo assimilabili a quello della cooperativa.
Di preferenza i soci dovranno risiedere nel territorio interessato dall'attività della cooperativa.
I soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovano in condizioni di sopravvenuta inabilità alla prestazione lavorativa precedentemente svolta possono su domanda, diventare soci onorari della cooperativa, con delibera dell'assemblea ordinaria.
In base al medesimo criterio possono diventare soci onorari della cooperativa anche persone non socie aventi particolari titoli di merito nei confronti della cooperativa.
I soci si articolano in categorie in relazione al diverso tipo di scambio mutualistico o alle diverse modalità di sua realizzazione. In conseguenza di ciò si avranno:
a) soci cooperatori - che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità -;
b) soci volontari - che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà -. Il numero dei soci volontari non potrà mai superare la metà del numero complessivo dei soci;
c) soci sovventori - come previsti dalla L. 31 gennaio 1992 n. 59, art. 4 - sia persone fisiche che persone giuridiche, ed altri enti, quali ad esempio le Società di Mutuo Soccorso, nei limiti previsti dalla legge;
d) soci persone giuridiche, pubbliche e private, nei limiti stabiliti dalla legge, nei cui statuti sia previsto lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali;
e) Possono essere ammessi quali soci in categorie speciali, ai sensi dell'art. 2527, co. 3 c.c., i soggetti che all'atto dell'ammissione, abbiano manifestato interesse alla formazione ovvero all'inserimento nell'impresa. La permanenza nelle categorie speciali prevede l'assunzione di una obbligazione lavorativa correlata al grado di formazione o di inserimento raggiunto e il diritto di partecipazione all'assemblea dei soci, senza diritto di voto. Al termine di un periodo di tempo comunque non superiore a 5 anni, i soci appartenenti alle categorie speciali vengono ammessi a godere dei diritti spettanti agli altri soci cooperatori.
f) Non possono essere soci gli interdetti, i falliti non riabilitati e coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini a quelle della cooperativa o che abbiano interessi comunque contrastanti con quelli della cooperativa stessa.
Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci, in base all'appartenenza ad una delle categorie indicate nel presente articolo.
Art. 7
Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione nella quale dichiari di obbligarsi all'osservanza del presente Statuto, delle deliberazioni degli organi sociali e nella quale indichi:
a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, professione e codice fiscale;
b) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;
c) il motivo della richiesta e la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto.
Nel caso in cui trattasi di persona giuridica la domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà indicare:
d) la denominazione o ragione sociale, sede e attività svolta;
e) la delibera di autorizzazione con l'indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente, l'Organismo, o la persona giuridica;
f) le caratteristiche ed entità dei soci o degli associati;
g) le quote che si propone di sottoscrivere;
h) il versamento della quota sottoscritta e delle altre somme fissate dal Consiglio di Amministrazione.
Alla domanda di ammissione dovranno essere inoltre allegati copia dello Statuto e della delibera di cui al precedente punto e).
Art. 8
Sull'accoglimento della domanda di ammissione decide il Consiglio di Amministrazione e la sua decisione dovrà essere comunicata per iscritto all'interessato.
In caso di mancata ammissione il richiedente ha la possibilità di ricorrere all'assemblea dei soci entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione motivata del diniego espresso dal Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea delibera inoppugnabilmente sulle domande di ammissione non accolte. In caso di reiezione della domanda, unitamente alla comunicazione dovranno essere enunciate le motivazioni. Il richiedente potrà ripresentare la propria domanda solo successivamente alla rimozione delle cause che hanno determinato la iniziale non ammissione.
Con l'accettazione della domanda il nuovo ammesso sarà tenuto a versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, anche una tassa di ammissione e l'eventuale sovrapprezzo, determinati dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Trascorsi tre mesi dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati i versamenti richiesti, la delibera diventerà inefficace.
Il Consiglio di Amministrazione, nella propria relazione annuale, informa l'assemblea riguardo i criteri seguiti durante l'esercizio per l'ammissione di nuovi soci.
Art. 9
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 per le persone giuridiche, il nuovo socio deve versare le quote sottoscritte con le seguenti modalità:
- per l'importo minimo di _ 25,00 (venticinque/00) entro tre mesi dalla data di accettazione della domanda;
- per l'eventuale importo eccedente i _ 25,00 (venticinque/00) e per le altre somme previste, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione, al momento dell'accettazione della domanda e comunque entro un termine non superiore a due anni.
Il socio inadempiente, previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, viene invitato all'adempimento. Permanendo l'inadempienza e trascorsi ulteriori 30 (trenta) giorni dalla intimazione, il socio viene escluso dalla cooperativa.
Art. 10
I soci sono obbligati :
a) al versamento delle quote di cui al precedente art. 9;
b) ad osservare lo statuto, i regolamenti e le delibere assunte dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;
c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
d) a comunicare qualunque variazione intervenuta nei dati indicati nella domanda di ammissione.
Art. 11
Ogni socio può possedere tante quote sino alla concorrenza massima fissata dalla legge.
La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.
Art. 12
I soci lavoratori sia ordinari che volontari, si impegnano a conferire la loro opera, quale adempimento della prestazione mutualistica, con le modalità determinate nel Regolamento interno approvato dall'assemblea.
Art. 13
I soci cessano di far parte della cooperativa per recesso o esclusione.
Con l'interruzione del rapporto sociale si estingue ogni altro rapporto ad esso sottostante, compreso quello di lavoro.
Lo scioglimento del rapporto sociale ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci e determina anche la risoluzione di tutti i rapporti mutualistici in corso a quella data.
In tali casi i soci cooperatori non possono cedere la loro quota con effetto verso la società.
Il recesso è ammesso oltre che nei casi previsti dalla legge nelle seguenti circostanze:
a) se il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
b) se il socio abbia cessato di appartenere a una delle categorie di cui all'art. 6;
c) se il socio non si trovi più in grado di partecipare all'attività sociale con particolare riferimento all'attività lavorativa;
d) se il socio lavoratore abbia trasferito di fatto il suo domicilio fuori della zona in cui la cooperativa esplica la sua attività;
e) per raggiungimento dell'età pensionabile del socio lavoratore;
f) per scioglimento della persona giuridica;
g) a seguito di domanda presentata per iscritto da parte del socio volontario.
La richiesta di recesso deve essere comunicata alla cooperativa con lettera raccomandata per essere sottoposta all'esame del Consiglio di Amministrazione.
Il recesso non sarà comunque operativo fino a quando non venga deliberato dal Consiglio di Amministrazione e non ne sia fatta l'annotazione sul libro soci, ferme restando le disposizioni di legge relative al recesso dei soci.
Il recesso non può mai essere parziale.
Art. 14
L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione contro il socio, oltre che nei casi previsti dalla legge e nel caso indicato all'art. 9 del presente statuto:
a) quando senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento dei debiti contratti verso la cooperativa a qualunque titolo diverso dalla sottoscrizione di quote sociali;
b) quando svolga un'attività contrastante o concorrente con gli interessi della cooperativa o la danneggi in qualunque modo, materialmente o moralmente;
c) quando il medesimo si rende colpevole di inosservanza del presente Statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
d) se persona giuridica, in caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa;
e) non adempie o non possa adempiere agli obblighi di lavoro o di altra natura, assunti a qualunque titolo verso la società e si determini quindi a suo carico un motivo di interruzione del rapporto mutualistico di lavoro per motivi riconducibili alla giusta causa o al giustificato motivo. Il regolamento interno può prevedere, anche in via esemplificativa, la casistica delle fattispecie considerate quale mancato adempimento ai sensi del presente articolo;
f) abbia raggiunto i requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia o abbia superato il 65° anno di età;
g) appartenendo ad una categoria speciale, non raggiunge gli obiettivi prefissati nel programma di formazione o di inserimento nel termine in esso indicati;
h) in caso di condanna con sentenza passato in giudicato per reati gravi contro il patrimonio o le persone, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale;
i) nei casi di interruzione del rapporto di lavoro, non determinati da causa di forza maggiore.
Nei casi indicati nella lettera a) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola e la esclusione potrà aver luogo solo trascorsi 30 (trenta) giorni dal detto invito e semprechè il socio si mantenga inadempiente.
Art. 15
Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma degli artt. 8, 13 e 14 devono essere comunicate per iscritto all'interessato il quale ha la facoltà di ricorrere all'Assemblea.
Il mancato ricorso entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera.
Art. 16
I soci deceduti o dichiarati decaduti o esclusi hanno diritto al rimborso della quota sociale versata, sulla base delle risultanze del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.
La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, comprende anche il rimborso del sovrapprezzo qualora sia stato versato e non sia stato destinato ad uno dei fondi di riserva indivisibili della cooperativa.
Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio. Se l'interruzione del rapporto sociale è intervenuta entro i primi nove mesi dell'esercizio sociale in corso, ha effetto con la chiusura dell'esercizio stesso, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.
Per la frazione di quota eventualmente assegnata al socio ai sensi dell'art. 2545-quinquies e 2545-sexies la liquidazione può essere corrisposta in più rate entro il termine massimo di anni 5 (cinque).
Art. 17
In caso di morte del socio, gli eredi legittimi hanno diritto al rimborso della quota versata secondo il risultato dell'ultimo bilancio approvato dall'assemblea, mai però in misura superiore alla quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata.
In ogni caso il rimborso avverrà entro sei mesi dalla ricezione della richiesta, ove non vi siano altri impedimenti previsti dalla legge o dal presente statuto.
La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla chiusura del detto esercizio.
In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devolute alla riserva legale indivisibile.
Art. 18
Il valore minimo di ciascuna quota è pari a _ 25,00 (venticinque/00) e la richiesta di eventuali versamenti non può eccedere l'importo massimo stabilito per legge per ciascun socio, eccezion fatta per eventuali aumenti di capitale sociale adottati con delibera dell'Assemblea straordinaria, presa ai sensi dell'art. 2524, c.c.
Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli e si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.
Art. 19
La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447-bis ss., c.c..
La società potrà acquisire dai soci e/o da terzi finanziamenti destinati ad uno specifico affare, a titolo oneroso o gratuito, ai sensi dell'art. 2447-decies, c.c.
TITOLO III
PATRIMONIO SOCIALE
Art. 20
Il patrimonio della Cooperativa è costituito:
a) dal capitale sociale, formato da un numero illimitato di quote dei soci ordinari, dei soci volontari e dei soci sovventori, ciascuna di valore non inferiore a _. 25,00 (venticinque/00), né superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione e dalle eventuali riserve straordinarie (statutarie e volontarie) da qualificare come indivisibili alle condizioni di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904;
c) dagli strumenti finanziari partecipativi posseduti dai soci finanziatori;
d) da ogni altro fondo o accantonamento a riserva costituito sulla base di norme di legge a copertura di particolari rischi o oneri futuri o investimenti;
e) da ogni altra riserva.
Per le obbligazioni sociali risponde solamente la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte.
Art. 21
Il trattamento economico corrisposto ai soci durante l'esercizio sociale, deve trovare esplicita corrispondenza nel regolamento interno. La retribuzione e/o il compenso dei soci per l'attività lavorativa svolta non può essere inferiore ai minimi previsti dal corrispondente contratto collettivo di lavoro, compatibilmente con la natura associativa del rapporto socio-cooperativa. Dal tipo di rapporto mutualistico instaurato discendono i relativi obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali.
Ai soci lavoratori, quali unici ed effettivi produttori dei redditi della cooperativa, possono essere distribuiti ristorni quale conguaglio della retribuzione periodicamente corrisposta. I ristorni possono riguardare esclusivamente le eccedenze economiche dell'esercizio di cui si approva il bilancio derivanti dalle attività svolte con i soci.
L'assemblea che approva la distribuzione dei ristorni, ne determina i corrispondenti termini e modalità, in adesione a quanto previsto dal regolamento interno.
Art. 22
Le quote ordinarie e dei soci volontari sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo alcuno. Esse non possono essere cedute, nemmeno ad altri soci, con effetto verso la cooperativa, se non previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
Le quote dei soci sovventori sono nominative e liberamente trasferibili, fatto salvo il diritto di prelazione, da esercitare inderogabilmente entro trenta giorni, di cui godono gli altri soci, ordinari e sovventori.
TITOLO IV
ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO
DESTINAZIONE DELLE ECCEDENZE ATTIVE DI BILANCIO
Art. 23
L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Art. 24
Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio.
L'Assemblea che approva il bilancio, delibera sulla destinazione degli utili come segue:
a) al fondo di riserva legale nella misura non inferiore al 30%, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento;
b) nella misura prevista dalla legge, una percentuale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
c) l'eventuale residuo può essere destinato alternativamente o contemporaneamente ad eventuali fondi di riserva o quali utili ai soci in proporzione alla quota di capitale versato e nel limite indicato al precedente art. 4. La distribuzione di dividendi può avvenire solamente se il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della società è maggiore di 0,25, ai sensi dell'art. 2545-quinquies c.c..
In deroga a quanto precede, l'Assemblea può deliberare che la totalità degli utili di gestione venga devoluta alla riserva legale fermo quanto previsto alle lettere a) e b) del precedente comma.
TITOLO V
ORGANI SOCIALI
Art. 25
Sono Organi della cooperativa:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Sindaci.
ASSEMBLEA
Art. 26
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso contenente la data, l'ora ed il luogo della riunione, che potrà anche essere diverso dalla sede sociale, nonché l'ordine del giorno, da affiggersi in modo visibile nei locali della cooperativa e da spedirsi ai soci a mezzo lettera raccomandata postale o a mano almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.
Nell'avviso dovrà essere indicata anche la data dell'eventuale seconda convocazione che può essere tenuta trascorse almeno 24 ore dalla prima convocazione. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita solo quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.
Verificandosi tale caso, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e può chiedere che l'adunanza sia rinviata a non oltre 3 (tre) giorni.
Questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso argomento.
Art. 27
L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
L'Assemblea dovrà altresì essere convocata, senza ritardo, quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno 1/5 (un quinto) dei voti di cui dispongono tutti i soci, oppure dal Collegio sindacale, se nominato.
L'Assemblea ordinaria:
a) approva il Bilancio;
b) procede alla nomina delle cariche sociali;
c) determina un eventuale compenso agli amministratori e la retribuzione dei sindaci e del revisore se nominati;
d) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, posti all'ordine del giorno;
e) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
f) delibera sulla istituzione o modifica dei regolamenti interni;
g) sulla distribuzione di eventuali ristorni.
Se lo richiedono speciali ragioni di carattere generale inerenti modificazioni legislative o mutamenti del contesto economico o riguardanti il movimento cooperativo oppure il solo settore delle cooperative sociali, o infine operazioni straordinarie che riguardano la cooperativa, l'assemblea che approva il Bilancio può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:
- in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti e rappresentati.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati in assemblea.
Art. 28
L'Assemblea straordinaria è validamente costituita:
- in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci aventi diritto al voto e le delibere sono prese con la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e le deliberazioni sono prese con la maggioranza di due terzi dei voti spettanti a tutti i soci presenti o rappresentati in assemblea.
Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, oppure sul trasferimento della sede sociale in altra regione, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno la metà più uno del totale complessivo dei voti di tutti i soci.
In caso di approvazione o modificazione di regolamenti interni, le delibere devono essere prese con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.
Art. 29
Le votazioni dell'Assemblea vengono effettuate ad alzata di mano. Se richiesto da alcuno degli amministratori, da sindaci o da almeno un quinto dei soci presenti, le votazioni vengono effettuate per appello nominale, fatta eccezione per le approvazioni avvenute alla unanimità.
Art. 30
Nelle assemblee hanno diritto di voto i soci cooperatori, volontari e sovventori che risultino iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci, che non siano in mora con i versamenti delle quote sottoscritte e che non appartengano a categorie speciali.
Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote sottoscritte, tenuto conto delle limitazioni previste per i soci volontari e sovventori.
I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea possono farsi rappresentare soltanto da altri soci mediante deleghe scritte, le quali dovranno essere citate nel processo verbale e conservate dalla cooperativa. Ciascun socio non può rappresentare più di 5 (cinque) soci.
I voti dei soci sovventori non possono superare 1/3 (un terzo) dei voti spettanti a tutti i soci.
Art. 31
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.
L'assemblea nomina il suo segretario che può essere anche un non socio. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto sia dal Presidente che dal segretario.
Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere redatto da un notaio e deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 32
Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a quindici membri eletti dall'assemblea fra i soci.
I soci volontari e i soci sovventori o i mandatari di persone giuridiche, possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere comunque costituita da soci cooperatori.
Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi.
Essi non hanno diritto a compenso, tuttavia l'assemblea può deliberare per l'attribuzione di un emolumento per l'opera prestata, anche sotto forma di gettone di presenza.
Art. 33
Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente e può delegare parte delle sue funzioni ad uno degli amministratori.
Art. 34
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia da deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio sindacale.
La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi o da trasmettersi anche a mezzo telefax non meno di 3 (tre) giorni prima dell'adunanza o, nei casi più urgenti, a mezzo di messo o di telegramma, in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.
Le adunanze sono valide quando intervenga almeno la maggioranza degli amministratori in carica. La partecipazione alle adunanze può avvenire anche in audio e video conferenza, a condizione che presso la sede della riunione siano presenti il presidente o il vice presidente ed il segretario verbalizzante.
Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
Le votazioni sono palesi.
A parità di voti prevale il voto del Presidente.
Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.
Il consigliere di amministrazione che, in una determinata operazione, ha interessi in conflitto con la società, deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa.
Il consiglio di amministrazione può deliberare su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'Assemblea.
Art. 35
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.
Spetta pertanto, tra l'altro, al Consiglio di Amministrazione:
a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
b) redigere il bilancio d'esercizio;
c) decidere circa i programmi di lavoro e la conseguente occupazione dei soci;
d) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
e) compiere tutti gli atti e le operazioni di finanziamento presso banche che si rendessero necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali, nonché stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
f) assumere e licenziare il personale della cooperativa, fissandone le retribuzioni e le mansioni;
g) dare l'adesione della società ad organi provinciali e nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela, nonché ad organismi consortili o ad altre società;
h) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
i) deliberare circa l'istituzione di succursali, agenzie e simili anche in altri comuni;
l) prestare garanzie, avvalli e fidejussioni ad altre cooperative od enti promossi ed interagenti con il movimento cooperativo;
m) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, che comunque rientrino nell'oggetto sociale.
Art. 36
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale. La firma potrà essere abbinata con altre di altri consiglieri. Il potere di firma compete disgiuntamente anche al Vice Presidente.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri in tutto o in parte oltre che al Vice-presidente anche ad un altro consigliere, nonché con procura speciale, ad impiegati della Società, ed occorrendo, anche ad estranei al Consiglio, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, verificato dal Consiglio di Amministrazione con propria delibera, tutti i suoi poteri spettano al Vice-presidente.
Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche Amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberatorie. Egli ha anche la facoltà di nominare Avvocati e Procuratori alle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.
Art. 37
Gli amministratori ed i sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono indicare, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 c.c., o nella nota integrativa, in caso di applicazione dell'art. 2435-bis, comma 6, c.c. specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici.
COLLEGIO SINDACALE
Art. 38
La nomina del collegio sindacale diviene obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477, co. 2 e 3, c.c..
La nomina è inoltre obbligatoria quando la cooperativa emette strumenti finanziari non partecipativi.
I possessori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione possono nominare fino ad un terzo dei componenti effettivi dell'organo di controllo.
Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, tutti eletti dall'assemblea.
L'assemblea nomina anche il Presidente del collegio stesso.
I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
Art. 39
Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni. I sindaci possono in ogni momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo.
Il Collegio Sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constatazione nell'apposito verbale.
Art. 40
Il sindaco che senza giustificato motivo non partecipa durante un esercizio a due riunioni consecutive del Collegio decade dall'ufficio. Delle riunioni del Collegio sindacale deve redigersi processo verbale, che viene trascritto nell'apposito libro e sottoscritto dagli intervenuti.
Le deliberazioni del Collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha il diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, delle assemblee e del Comitato Esecutivo. I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo decadono dall'ufficio.
Art. 41
Il revisore incaricato del controllo contabile deve verificare con periodicità almeno trimestrale, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale (se esistente), la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione ed esprimerne un giudizio per mezzo di apposita relazione.
L'assemblea, nel nominare il revisore, deve anche determinare il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, corrispondente a tre esercizi sociali.
Il revisore cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio sociale del proprio mandato ed è rieleggibile.
TITOLO VI
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Art. 42
In qualunque caso di scioglimento della società, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.
Il patrimonio netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge n. 59 del 31.1.1992.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 43
Oltre a quanto indicato al precedente art. 21 il regolamento interno deve disciplinare l'organizzazione interna della cooperativa, i rapporti tra soci e cooperativa, il funzionamento tecnico ed amministrativo e le qualifiche funzionali attribuite ai soci lavoratori della cooperativa.
Art. 44
I requisiti mutualistici di cui all'art. 2514 c.c., espressamente previsti nel presente statuto, sono irrevocabili e la loro osservanza è di fatto realizzata nell'attività della cooperativa.
Art. 45
A fronte di eventuali controversie fra soci, fra soci e cooperativa, o conseguenti a rapporti instaurati con soggetti non soci, si esperirà una procedura di conciliazione stragiudiziale, nella quale le parti si rivolgeranno ad un soggetto terzo, iscritto nell'apposito registro del Ministero di Giustizia, estraneo alla cooperativa, che sarà nominato e opererà secondo le procedure definite nel regolamento di conciliazione. Il conciliatore così individuato cercherà di raggiungere un amichevole componimento della controversia.
Il tentativo di conciliazione dovrà essere esperito in base agli artt. 38-40 del D.Lgs. 5/2003 e secondo il regolamento di conciliazione suddetto.
Qualsiasi procedimento giudiziario iniziato prima o senza aver effettuato la procedura di conciliazione, può essere sospeso.
Art. 46
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge previste dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile e dalle leggi speciali che eventualmente disciplinano la cooperativa in oggetto.
Per quanto, ancora non previsto, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.