STATUTO della
"SPAZIO LAVORO - Società Cooperativa Sociale ed Integrata" ONLUS
TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
ART. 1- Denominazione e Sede
E' costituita con sede in Albano Laziale (RM), una società cooperativa sociale integrata denominata "SPAZIO LAVORO - Società Cooperativa Sociale ed Integrata - ONLUS", di seguito indicata come la cooperativa.
ART. 2 - Sedi Secondarie
La cooperativa potrà istituire con delibera degli organi competenti, anche in relazione agli scopi che si prefigge di raggiungere, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze in qualunque luogo del territorio nazionale ed europeo. Il domicilio dei soci, per ciò che concerne la società è quello risultante dal Libro soci.
ART. 3 - Durata
La durata della cooperativa è fissata al 31 dicembre 2090. Tale termine potrà essere prorogato con delibera dell'assemblea straordinaria anche prima della scadenza del termine.
TITOLO II SCOPO ED OGGETTO
ART.4 - Scopo
La cooperativa ha lo scopo mutualistico di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, educativi, formativi e di attività produttive, nelle quali realizzare l'integrazione lavorativa di persone disabili, svantaggiate ed emarginate. La cooperativa ha altresì lo scopo di ottenere tramite la gestione in forma associata della azienda nella quale i soci lavoratori prestano la propria opera, continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali possibili. In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi. La società potrà stipulare convenzioni con enti pubblici o privati e partecipare a gare ed appalti banditi dalla pubblica amministrazione.
La società può compiere in Italia e all'estero tutte le operazioni commerciali, nonchè quelle finanziarie e mobiliari, purchè svolte non in via prevalente, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che saranno ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. Per l'attuazione dell'oggetto sociale la cooperativa potrà svolgere attività diverse quali, a solo titolo esemplificativo, lavanderia e tessitura; pulizia, manutenzione e custodia; raccolta di materiali di spreco; videoimpaginazione e piccola stampa; rilevazione ed elaborazione dati; editoria ed informazione, ed ogni altra attività lavorativa anche mediante appalti.
La cooperativa per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, anche ai sensi dell'art. 4 della Lg. 59/92.
La cooperativa per le sue caratteristiche di cooperativa sociale ed integrata, così come previsto dalle Leggi vigenti in materia può usufruire dei benefici e delle misure disposte a favore della cooperazione sociale atti a compensare i costi sociali e la minore produttività causata dall'integrazione di persone con ridotta capacità lavorativa. A tali fini la cooperativa potrà anche richiedere contributi e finanziamenti sia da parte dello Stato che da Enti Regionali, Locali e della Comunità Europea. Su delibera del consiglio di amministrazione potrà aderire alle Associazioni Nazionali di Categoria e alle relative Associazioni Provinciali e ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.
La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, commerciale industriale necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente e direttamente attinenti ai medesimi nonchè tra l'altro per la sola indicazione esemplificativa:
a) potrà assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma ed escluso lo scopo di collocamento in società ed altri enti economici e non, comprese le associazioni, riconosciute e non, soprattutto ove ciò si reputerà conveniente e non in contrasto con quanto disposto dal presente statuto;
b) potrà dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, comunque costituiti diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
c) potrà concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre cooperative;
d) potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci, ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.
TITOLO III SOCI
ART. 5 - Soci
Possono essere soci tutti coloro che non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, intendono perseguirne gli scopi partecipando alle attività sociali. Possono essere soci anche società, enti ed organismi aventi personalità giuridica sia pubblica che privata, che abbiano lo scopo di svolgere, promuovere, favorire, incentivare ed assistere iniziative ed attività in qualunque modo assimilabili a quella della cooperativa. Di preferenza i soci dovranno risiedere nel territorio interessato dall'attività della cooperativa.
ART. 6 - Categorie di soci
Possono essere soci persone appartenenti alle seguenti categorie:
a) Soci cooperatori - che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità. b) Soci volontari - che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà. Il numero dei soci volontari non potrà mai superare la metà del numero complessivo dei soci. c) Soci sovventori - come previsti dalla Lg. 31 gennaio 1992 n. 59, art. 4 - sia persone fisiche che persone giuridiche, ed altri enti, quali ad esempio le Società di mutuo soccorso, nei limiti previsti dalla legge.
d) Soci persone giuridiche, pubbliche e private, nei limiti stabiliti dalla legge, anche quali soci tecnici-amministrativi, nei cui statuti non sia esclusa l'adesione a cooperative sociali e svolgano una attività che possa integrare quella della cooperativa. Non possono essere soci gli interdetti, i falliti non riabilitati e coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini a quelle della cooperativa o che abbiano interessi comunque contrastanti con quelli della cooperativa stessa. Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci, in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie indicate nel presente articolo. I voti attribuiti ai soci sovventori non possono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.
Ai sensi dell art. 2527, co. 3, c.c., è ammessa, nella cooperativa, lammissione di soci in inserimento, che non possono comunque superare il terzo del numero totale di soci cooperatori. A tali soci è concesso un diritto di voto complessivo nellassemblea mai eccedente il 30% di tutti i voti spettanti agli altri soci.
ART. 7 - Domanda di ammissione
Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio d'Amministrazione, nella quale dichiari di obbligarsi all'osservanza di questo statuto e delle deliberazioni degli organi sociali e nella quali indichi:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale;
b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dall'articolo precedente;
c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;
d) Il motivo della richiesta e la categoria dei soci cui chiede di essere iscritto.
Nel caso in cui trattasi di persona giuridica la domanda di ammissione dovrà indicare la denominazione o ragione sociale, sede e attività svolta;
e) la delibera di autorizzazione con l'indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'ente, organismo, o persona giuridica;
f) le caratteristiche ed entità dei soci o degli associati;
g) le quote che si propone di sottoscrivere;
h) il versamento della quota sottoscritta e delle altre somme fissate dal Consiglio di amministrazione e previste al successivo art. 8.
Alla domanda di ammissione dovranno essere inoltre allegati copia dello Statuto e della delibera di cui al precedente punto e).
ART. 8 - Ammissione della domanda
Lammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dellinteressato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata allinteressato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.
Il nuovo socio deve versare, oltre limporto della quota o delle azioni, il soprapprezzo eventualmente determinato dallassemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori. Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi lha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sullistanza si pronunci lassemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.
Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo allammissione dei nuovi soci.
Con l'accettazione della domanda il nuovo ammesso sarà tenuto a versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, anche una tassa di ammissione e l'eventuale sovrapprezzo.
Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 7 per le persone giuridiche, il nuovo socio deve versare le quote sottoscritte con le seguenti modalità:
- per l'importo minimo di Euro 25,00 alla data di accettazione della domanda;
- per un importo superiore a Euro 25,00 e per le altre somme previste all'art. 6, secondo quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione, al momento dell'accettazione della domanda e comunque entro un termine non superiore ad 1 anno.
Il socio inadempiente, previa intimazione da parte del Consiglio di amministrazione, viene invitato all'adempimento. Permanendo l'inadempienza e trascorsi ulteriori 30 giorni dalla intimazione, il socio viene escluso dalla cooperativa.
Ogni socio può possedere tante quote sino alla concorrenza massima fissata dalla legge,
I soci lavoratori sia ordinari che volontari, si impegnano a conferire la loro opera con le modalità determinate nel Regolamento interno approvato dall'assemblea.
ART. 9 - Obblighi sociali
I soci sono obbligati:
a) al versamento delle quote di cui al precedente, artt. 7 e 8;
b) allosservanza dello statuto sociale, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio d'Amministrazione
d) a comunicare qualunque variazione intervenuta nei dati indicati nella domanda di ammissione. La quota o le azioni dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.
Il socio che intende trasferire la propria quota o le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.
Il provvedimento che concede o nega lautorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci lacquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.
Il provvedimento che nega al socio lautorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione
ART 10 - Perdita della qualità di socio: Recesso e Decadenza
La qualità di socio si perde per morte, recesso, decadenza ed esclusione, nonché per liquidazione o fallimento.
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:
a) se il socio abbia cessato di appartenere a una delle categorie di cui all'art. 6;
b) se il socio non si trovi più in grado di partecipare all'attività sociale;
c) se il socio lavoratore abbia trasferito di fatto il suo domicilio fuori della zona in cui la cooperativa esplica la sua attività;
d) per raggiungimento dell'età pensionabile del socio lavoratore;
e) per scioglimento della persona giuridica;
f) a seguito di domanda presentata per iscritto da parte del socio volontario;
Il recesso non può essere parziale.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge o latto costitutivo non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dellesercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dellesercizio successivo.
La decadenza è pronunciata dal Consiglio di amministrazione:
a) nei confronti del socio interdetto o inabilitato;
b) nei confronti del socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
c) nei confronti del socio lavoratore che per un anno consecutivo non presti lavoro in cooperativa, fatte salve le cause non dipendenti dalla sua volontà;
d) quando si renda ingiustificatamente moroso nei versamenti della quota sottoscritta e quando per lungo tempo, non partecipi all'attività sociale sebbene formalmente invitato.
ART. 11 - Esclusione dalla qualità di socio
Oltre che nei casi previsti dalla legge e dagli articoli 2531 e 2533 c.c, può dal Consiglio d'Amministrazione essere escluso il socio:
a) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento dei debiti contratti verso la cooperativa a qualunque titolo diverso dalla sottoscrizione di quote sociali;
b) che svolga un'attività contrastante con gli interessi della cooperativa o la danneggi in qualunque modo, materialmente o moralmente;
c) quando il medesimo si rende colpevole di inosservanza del presente Statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione;
d) se persona giuridica, in caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa.
Nei casi indicati nelle lettere a) e c) il socio inadempiente deve essere, invitato, per mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese dal detto invito e sempre che il socio, si mantenga inadempiente.
Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.
ART. 12 - Rimborso della quota sociale
In caso di recesso, di decadenza, di esclusione e di morte del socio la liquidazione della quota ha luogo nei 180 giorni successivi alla approvazione del bilancio dellesercizio in cui si sono verificati il recesso, la decadenza, lesclusione o la morte del socio, prendendone a riferimento i relativi valori patrimoniali.
La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla chiusura del detto esercizio. In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devolute alla riserva indivisibile.
ART. 13 - Comunicazione della perdita di qualità di socio
Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma degli art. 8, 10, 11, 12 devono essere comunicate per iscritto all'interessato il quale ha la facoltà di ricorrere al Collegio Arbitrale di cui all'art. 35 del presente statuto oppure all'Autorità giudiziaria ordinaria.
Il mancato ricorso entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera.
Nel caso di presentazione del ricorso l'efficacia della delibera resta sospesa sino alla decisione del Collegio Arbitrale e dell'autorità giudiziaria.
Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni.
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.
TITOLO IV PATRIMONIO SOCIALE
ART. 14 - Patrimonio Sociale
Il patrimonio della società è costituito:
a) dal Capitale Sociale, che é variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali, del valore nominale di ciascuna non inferiore né superiore ai limiti fissati dalla legge,
b) dalle riserve indivisibili costituite dalle eccedenze attive di bilancio, da qualunque altro importo che pervenga alla cooperativa per atti di liberalità, lasciti o per contributi in conto capitale da enti pubblici o privati;
c) dagli eventuali accantonamenti costituiti a copertura di particolari rischi o in pressione di oneri futuri;
d) da ogni altro cespite patrimoniale che pervenga a qualunque titolo alla cooperativa.
La cooperativa potrà ricevere finanziamenti dai soci entro i limiti e con le modalità stabilite dalle norme di legge e regolamentari vigenti.
Il trattamento economico corrisposto ai soci durante lesercizio sociale deve trovare esplicita corrispondenza con quanto indicato nel regolamento interno. La retribuzione e/o il compenso per lattività lavorativa svolta non può essere inferiore ai minimi previsti dal corrispondente contratto collettivo di lavoro, compatibilmente con la natura associativa del rapporto socio-cooperativa. Dal tipo di rapporto mutualistico instaurato discendono i relativi obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali.
Ai soci lavoratori, quali unici ed effettivi produttori dei redditi della cooperativa, possono essere assegnati ristorni quale conguaglio della retribuzione periodicamente corrisposta. I ristorni possono riguardare esclusivamente le eccedenze economiche dellesercizio di cui si approva il bilancio derivanti dalle attività svolte con i soci.
Lassemblea che approva la assegnazione dei ristorni, ne determina i corrispondenti termini e modalità, in adesione a quanto previsto dal regolamento interno.
ART. 15 - Divieto distribuzione riserve
E' vietata la distribuzione delle riserve fra i soci sia durante la vita della cooperativa sia al suo scioglimento, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, lett. b) D.L.C.P.S. 1577/47, nonchè ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge, 16-12-1977, N. 904 e successive disposizioni attuative e modificative
ART. 16 - Trasferimento quote
Le quote non possono essere trasferite in proprietà né sottoposte a pegno o ad altro vincolo con effetto verso la cooperativa se non previa autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione.
ART.17 - Obbligazioni Sociali
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.
Le quote dei soci sovventori sono nominative e liberamente trasferibili, fatto salvo il diritto di prelazione, da esercitare inderogabilmente entro trenta giorni, di cui godono gli altri soci, ordinari e sovventori.
TITOLO V ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO E RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
DESTINAZIONE DELLE ECCEDENZE ATTIVE DI BILANCIO
ART. 18 - Esercizio Sociale - Bilancio
L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
In obbedienza alle finalità mutualistiche della Cooperativa ed alla normativa vigente, in sede di chiusura del Bilancio annuale di esercizio, si deve provvedere alla determinazione definitiva dei corrispettivi per le prestazioni effettuate (e in alternativa: per le merci conferite) incrementando quando possibile ed opportuno, la remunerazione dei soci lavoratori fino al massimo consentito per il mantenimento delle agevolazioni fiscali, il tutto con le modalità previste da apposito Regolamento interno, predisposto ai sensi del presente statuto, nel quale dovranno essere definite anche le clausole che regolano le eventuali retribuzioni o compensi differiti alla conclusione del rapporto di lavoro in cooperativa.
In tale contesto, tutte le somme corrisposte in corso di esercizio, anche con cadenza mensile, assumono la natura di acconti.
In momenti di particolare difficoltà dell'impresa i soci possono validamente rinunciare in tutto o in parte alle loro competenze a favore della cooperativa, previa delibera dell'Assemblea ordinaria e comunicazione scritta di adesione da parte di ciascuno dei soci rinunciatari.
Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio da sottoporre alla approvazione della assemblea.
Gli amministratori ed i sindaci se nominati, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio indicano, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 c.c., i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società avendo particolare riferimento ai benefici prodotti a vantaggio di persone al cui favore la Cooperativa opera, dei soci di persone non soci e della comunità tutta.
La relazione deve inoltre esprimere una fondata valutazione sulla pertinenza dell'attività svolta dalla cooperativa rispetto alle finalità enunciate dallo statuto.
ART. 19 - Eccedenze di bilancio
L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico ricevuto durante l'esercizio sociale. L'Assemblea, destina i residui attivi ottenuti:
a) al fondo di riserva legale nella misura non inferiore al 30%, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 16.12.1977, n° 904;
b) per il 3% degli utili ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, previsti dall'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n° 59;
c) alla rivalutazione del capitale effettivamente versato applicando un tasso non superiore a quello dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati (c.d. indice Istat;
d) alla remunerazione del capitale versato ed eventualmente rivalutato sotto forma di distribuzione di utili nel limite massimo consentito per il godimento delle agevolazioni fiscali, aumentato per i soci sovventori fino ad un massimo di 2 punti percentuali rispetto a quanto distribuibile ai soci ordinari;
e) alle altre riserve che possono essere legalmente costituite purchè indivisibili anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della Lg. 904/77.
Le destinazioni di cui ai punti c), d), ed e) possono essere alternative fra loro.
TITOLO VI ORGANI SOCIALI
ART. 20 - Organi Sociali
Sono organi della Cooperativa:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio d'Amministrazione;
c) il Collegio dei Sindaci, se necessario per legge o nominato per volontà dell'assemblea.
ASSEMBLEA ART. 21 - Assemblee
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
Lassemblea ordinaria:
a) approva il bilancio;
b) procede alla nomina delle cariche sociali e designa fra i Sindaci effettivi se nominati, il Presidente del Collegio Sindacale;
c) determina la retribuzione annuale dei Sindaci;
d) approva i regolamenti previsti dal presente Statuto;
e) delibera sulla responsabilità dei componenti gli Organi Sociali;
f) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale che siano riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.
Essa ha luogo almeno una volta allanno entro 120 gg. successivi alla chiusura dellesercizio sociale, e quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo crede necessario e ne sia fatta richiesta per iscritto con indicazione della materia da trattare, dal Collegio Sindacale se nominato, o da almeno un quinto dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro 15 giorni dalla data della richiesta.
LAssemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria soltanto quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dellatto costitutivo e dello Statuto, sulla proroga della durata, sullo scioglimento anticipato e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.
ART.22 - Assemblea Ordinaria e Assemblea Straordinaria
LAssemblea ordinaria è validamente costituita:in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci;in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti e rappresentati.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati alladunanza.
LAssemblea straordinaria è validamente costituita:- in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci e le delibere sono prese con maggioranza dei voti spettanti tutti i soci presenti o rappresentati in assemblea;- in seconda convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti di tutti i soci e le deliberazioni sono prese con la maggioranza di due terzi dei voti spettanti a tutti i soci presenti o rappresentati in assemblea.
Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento delloggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale in altra regione, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno due terzi dei voti di tutti i soci.
ART. 23 - Convocazione Assemblea
La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta a mezzo di comunicazione scritta da spedire ai soci a mezzo raccomandata anche a mano e a mezzo di avviso da affiggersi nei locali della cooperativa almeno sette giorni dall'adunanza, contenente: l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del luogo della riunione che può essere diverso da quello della sede sociale, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione. La data della seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo quella fissata per prima.Nel verbale dell'assemblea in seconda convocazione dovrà essere citato il motivo che ha impedito lo svolgimento della assemblea in prima convocazione.
In ogni caso la deliberazione sintende adottata quando ad essa partecipa lintero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dellargomento.
ART.24 - Diritto di voto
Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.
Tenuto conto delle limitazioni di voto previste per i soci in inserimento, i soci volontari e per i soci sovventori, ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia lammontare della quota sottoscritta.
In caso di malattia o d'altro impedimento i soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea soltanto da altri soci mediante deleghe scritte. Ciascun socio può rappresentare, al massimo, altri tre soci.
Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservate dalla società. Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'Assemblea.
Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano. Dovranno farsi per appello nominale quando ne faccia domanda il Consiglio di Amministrazione o 1/3 di tutti i soci presenti o rappresentati.
Le elezioni delle cariche sociali, comprese quelle del presidente e del vice - presidente saranno fatte a maggioranza assoluta dei presenti ma potranno anche avvenire per acclamazione.
I voti dei soci sovventori non potranno mai superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.
ART. 25 - Presidenza Assemblea
LAssemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione ed in sua assenza dalla persona designata dallAssemblea. La nomina del Segretario è fatta dall'Assemblea.
Il Segretario può essere un non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto dal Notaio. Anche il verbale redatto dal Notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ART. 26 - Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione é composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti tra i Soci dell'Assemblea. I soci volontari e i soci sovventori o i mandatari di persone giuridiche socie, possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere comunque costituita da soci cooperatori. Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione, durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili per tre mandati consecutivi al massimo. Essi non hanno diritto a compenso, tuttavia l'assemblea può con sua deliberazione assegnare loro un emolumento per l'opera prestata.
I Consiglieri, qualora non si sia provveduto in Assemblea, eleggono tra loro un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente ed un Consigliere delegato; nominano anche per la redazione dei verbali un segretario che può essere un estraneo al Consiglio.
ART. 27 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia da deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei suoi membri. La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi o da trasmettersi a mezzo telefax non meno di cinque giorni prima dell'adunanza o, nei casi più urgenti, a mezzo di messo o di telegramma, in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando intervenga almeno la maggioranza degli amministratori in carica. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
Le votazioni sono palesi. A parità di voti prevale il voto del Presidente.
Il consigliere di amministrazione che, in una determinata operazione, ha interessi in conflitto con la società, deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del C.C..
ART. 28 - Poteri del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società. Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni d'ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono d'esclusiva competenza dell'Assemblea.
Spetta pertanto, tra l'altro, al Consiglio di Amministrazione:
a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assemblari;
b) redigere il bilancio d'esercizio;
c) decidere circa i programmi di lavoro e la conseguente occupazione dei soci;
d) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
e) compiere tutti gli atti e le operazioni di finanziamento presso banche che si rendessero necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali, nonchè stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
f) assumere e licenziare il personale della cooperativa, fissandone le retribuzioni e le mansioni;
g) dare l'adesione della società ad organi provinciali e nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela, nonchè ad organismi consortili o ad altre società;
h) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
i) deliberare circa l'istituzione di succursali, agenzie e simili anche in altri comuni;
l) prestare garanzie, avalli e fidejussioni ad altre cooperative od enti promossi dal Movimento cooperativo;
m) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, che comunque rientrino nell'oggetto sociale.
ART. 29 - Rappresentanza
Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale. La firma potrà essere abbinata con altre di altri consiglieri. Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni e da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Il potere di firma compete disgiuntamente anche al Vice Presidente. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri in tutto o in parte oltre che al Vice-presidente anche ad un altro membro del consiglio, nonchè con procura speciale, ad impiegati della Società, ed occorrendo, anche ad estranei al Consiglio, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, verificato dal Consiglio di amministrazione con propria delibera, tutte le sue mansioni spettano al Vice-presidente.
COLLEGIO SINDACALE ART. 30 - Collegio Sindacale
La nomina del collegio sindacale diviene obbligatoria nei casi previsti dallart. 2477, co. 2 e 3, c.c.. La nomina è inoltre obbligatoria quando la cooperativa emette strumenti finanziari non partecipativi. Il Collegio sindacale, ove previsto o obbligatorio, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, aventi i requisiti di legge, eletti anche fra i non soci dall'Assemblea, la quale, nominerà pure il Presidente del Collegio stesso. I Sindaci durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.
ART. 31 - Doveri e Poteri del Collegio Sindacale
Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli art. 2403 e 2403-bis cc. Ed esercita il controllo contabile sulla società. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2406, 2407 e 2408, co. 1, cc. Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione del comitato esecutivo.
Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni 90 giorni.
TITOLO VII REQUISITI MUTUALISTICI
ART. 32 - Mutualità Prevalente
La società cooperativa deve intendersi a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico realizzato nello svolgimento delle attività sociali precedentemente individuate e svolte nel rispetto delle disposizioni della lg.381/91.
In ragione della propria qualificazione mutualistica la cooperativa:
a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore allinteresse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2,5 punti, calcolati sul capitale sociale effettivamente versato;
b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari emessi ed offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori, né durante la vita della cooperativa, né successivamente al suo scioglimento;
d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui allart. 11 della legge n. 59 del 31.1.1992, quanto residua del patrimonio, dedotto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati.
Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.
TITOLO VIII DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
ART. 33 - Regolamenti
Oltre che nei casi obbligatoriamente individuati dalla legge e dal presente statuto, la cooperativa può disciplinare con appositi regolamenti interni redatti dal Consiglio di amministrazione ed approvati dallAssemblea dei soci con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie, i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dellattività mutualistica tra la società e i soci nonché i vari aspetti del funzionamento tecnico e di quello amministrativo, la distribuzione dei ristorni e la raccolta del prestito da soci.
ART. 34 - Scioglimento
La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale ai sensi dell'articolo 3, Comma 2 Legge 381/91.
In qualunque caso di scioglimento della Società l'Assemblea con la maggioranza stabilita nell'art. 23 nominerà uno o più Liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.
ART. 35 - Collegio Arbitrale
Compatibilmente con il D.lgs n.5 del 2003, ogni eventuale controversia che avesse a sorgere fra i soci e la cooperativa, oppure fra i soci in dipendenza del presente Statuto, ad eccezione di quelle relative a diritti indisponibili e a quelle nelle quali la legge prevede lintervento obbligatorio del Pubblico Ministero; sarà decisa da un Collegio di tre arbitri, terzi, autorevoli ed estranei alla cooperativa, nominati da ciascuna delle parti, ed il terzo d'accordo tra le parti o in difetto dal Presidente dei Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.
Il Collegio arbitrale funzionerà con poteri d'amichevole compositore, giudicherà inappellabilmente, anche senza le formalità di procedure, ritualmente secondo diritto ed equità, stabilendo anche in ordine alle spese.
ART. 36 - Disposizioni finali
Per tutto quanto non è regolato dallo Statuto e dall'Atto Costitutivo, valgono le norme del Codice civile, le disposizioni legislative previste dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile e dalle leggi speciali che eventualmente disciplinano la cooperativa in oggetto e della legislazione relativa alle ONLUS (Organizzazione Non Lucrative di Utilità Sociale).
Per quanto, ancora, non previsto trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.