(Aziende che occupano da 15 a 35 dipendenti)
CONVENZIONE PER LINSERIMENTO LAVORATIVO DI DISABILI, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLART.11 DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68
Tra la Società .(1), con sede legale in e unità operativa in .(2), con alle proprie dipendenze n ..lavoratori (3)
E Il Servizio Lavoro della Provincia di Torino
- considerata la nuova disciplina delle assunzioni obbligatorie introdotte dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- individuate nella programmazione delle assunzioni dei soggetti disabili, lo strumento idoneo a favorire lo sviluppo di una pratica degli avviamenti mirati, con lobiettivo di valorizzare la stessa legislazione di tutela mediante leffettivo inserimento dei lavoratori di azienda;
- considerato che lo strumento tecnico-giuridico delle convenzioni previste dallart. 11 della citata legge n. 68/99 si configura quale mezzo idoneo a conseguire obiettivi di effettivo raccordo fra le aspettative dei lavoratori disabili ad un impiego compatibile con le proprie condizioni di salute e capacità lavorative e lesigenza delle aziende di un inserimento proficuo nellorganizzazione produttiva;
- visti i criteri approvati dalla Giunta Provinciale di Torino con deliberazione n. 282-79693/2000 in data 5 aprile 2000, per la definizione del contenuto delle convenzioni di cui al richiamato art. 11 della legge n. 68/99, per un periodo transitorio, in attesa dei criteri che verranno concertati nella costituenda Commissione Provinciale per le politiche del lavoro.
SI CONVIENE
di stipulare la presente convenzione, ai sensi e per gli effetti dellart. 11 della legge n.68/99 sulla base dei criteri in appresso indicati.
La convenzione ha la durata di nove mesi
Lassunzione del disabile (una unità), previsto come quota dobbligo, verrà effettuata entro i termini di legge, così come precisati dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 4/2000 del 17 gennaio 2000, vale a dire entro dodici mesi dalla prima nuova assunzione successiva allentrata in vigore della legge n. 68/99 (18 gennaio 2000) ovvero entro sessanta giorni dalla seconda nuova assunzione. Peraltro se la seconda nuova assunzione viene effettuata entro il 30 settembre 2000, linserimento del lavoratore disabile può avvenire entro il 31 dicembre 2000.
Lassunzione oggetto della convenzione sarà effettuata con richiesta nominativa, tramite una delle seguenti tipologie contrattuali:
contratto a tempo indeterminato;
contratto di apprendistato;
contratto di formazione e lavoro.
E altresì prevista la possibilità di adempiere a quanto stabilito con la presente convenzione tramite linserimento mirato del soggetto appartenente alle categorie protette, in attuazione o prosecuzione di progetti sperimentali in corso, che abbiano avviato efficaci percorsi di inserimento lavorativo, finalizzati ad assunzioni di cui alle tipologie indicate nelle precedenti lettere a), b) e c), come da progetto allegato.
Durante il periodo di validità della convenzione, per le sedi operanti in provincia di Torino:
- - i Servizi competenti non procedono ad avviamenti dufficio numerici di soggetti appartenenti a categorie protette;
- non trova applicazione il contributo esonerativo di cui allart. 5, comma 8, della legge n. 68/99, salvo presentazione da parte dellazienda di richiesta di "esonero parziale";
- non trova, altresì, applicazione il regime sanzionatorio di cui allart. 15, comma 4, della legge medesima;
- lazienda risulta adempiente alle disposizioni della legge n. 68/99 anche ai fini dellart. 17 della legge stessa.
- Qualora, durante lattuazione del programma di inserimento lavorativo oggetto della presente convenzione, intervengono eventi che, per previsione legislativa o amministrativa, configurino ipotesi di sospensione degli obblighi di assunzione delle categorie protette, anche lattuazione della convenzione stessa deve intendersi sospesa.
- Se il quadro normativo di riferimento dovesse subire sostanziali modifiche, la presente convenzione verrà necessariamente adeguata.
- In caso di mancato o parziale rispetto degli impieghi occupazionali di cui alla presente convenzione, salvo giustificato e documentato motivo, lazienda sarà tenuta ad adempiere agli obblighi previsti dallart. 3 della legge 68/99, entro i termini di legge.
* * * Per lAzienda Per la Provincia di Torino
.. 5 : T 4 ' O L I t v . 2 c d : n " ^ " - s * . " " # ipendenti, al netto di quelli esclusi sulla base per il computo della quota di riserva
(aziende che occupano da 36 a 150 dipendenti)
CONVENZIONE PER LINSERIMENTO LAVORATIVO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLART. 11 DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68.
Tra la Società (1), con sede legale in ed unità operativa in ..(2), con alle proprie dipendenze n. ..lavoratori (3)
Il Servizio Lavoro della Provincia di Torino
- considerata la nuova disciplina delle assunzioni obbligatorie introdotte della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- individuate nella programmazione delle assunzioni dei soggetti disabili ed appartenenti alle categorie di cui allart. 18 c. 2 della l. 68/99, lo strumento idoneo a favorire lo sviluppo di una pratica degli avviamenti mirati, con lobiettivo di valorizzare la stessa legislazione di tutela mediante leffettivo inserimento dei lavoratori in azienda;
- considerato che lo strumento tecnico-giuridico delle convenzioni previste dallart. 11 della citata legge n. 68/99 si configura quale mezzo idoneo a conseguire obiettivi di effettivo raccordo fra le aspettative dei lavoratori appartenenti alle categorie sopra indicate ad un impiego compatibile con le proprie condizioni di salute e capacità lavorative e lesigenza delle aziende di un inserimento proficuo nellorganizzazione produttiva;
- visti i criteri approvati dalla Giunta Provinciale di Torino con deliberazione n. 282-79693/2000 in data 5 aprile 2000, per la definizione del contenuto delle convenzioni di cui al richiamato art. 11 della legge n. 68/99, per un periodo transitorio, in attesa dei criteri che verranno concertati nella costituenda Commissione Provinciale per le politiche del lavoro.
SI CONVIENE
di stipulare la presente convenzione, ai sensi e per gli effetti dellart. 11 della legge n. 68/99, sulla base dei criteri in appresso indicati.
- La convenzione ha la durata di nove mesi.
- Entro il termine di validità della convenzione verrà effettuata almeno unassunzione di soggetto appartenente alle categorie di cui agli artt. 1 e 18, c. 2 della l. 68/99.
- Lassunzione oggetto della convenzione verrà effettuata con richiesta nominativa, tramite una delle seguenti tipologie contrattuali;
- contratto a tempo indeterminato;
- contratto di apprendistato;
- contratto di formazione e lavoro.
E altresì prevista la possibilità di adempiere a quanto stabilito con la presente convenzione tramite linserimento mirato del soggetto appartenente alle categorie protette, in attuazione o prosecuzione di progetti sperimentali in corso, che abbiano avviato efficaci percorsi di inserimento lavorativo, finalizzati ad assunzioni di cui alle tipologie indicate nelle precedenti lettere a), b) e c), come da progetto allegato.
- La stipula della presente convenzione, è comunque, compatibile con leventuale "richiesta di compensazione territoriale" di cui allart. 5, comma 3, della legge n. 68/99, e di "esonero parziale" di cui allart. 5, comma 3 della legge medesima.
- Durante il periodo di validità della convenzione, per le sedi operanti in provincia di Torino:
- i Servizi competenti non procedono ad avviamenti dufficio numerici di soggetto appartenenti a categorie protette;
- non trova applicazione il contributo esonerativo di cui allart 5, comma 8, della legge n. 68/99, salvo presentazione da parte dellazienda di richiesta di "esonero parziale"
- non trova, altresì, applicazione il contributo esonerativo di cui allart. 15, comma 4, della legge medesima;
- lazienda risulta adempiente alle disposizioni della legge n. 68/99 anche ai fini delart. 17 della legge stessa.
- Qualora, durante lattuazione del programma di inserimento lavorativo oggetto della presente convenzione, intervengono eventi che, per previsione legislativa o amministrativa, configurino ipotesi di sospensione degli obblighi di assunzione delle categorie protette, anche lattuazione della convenzione stessa deve intendersi sospesa.
- Se il quadro normativo di riferimento dovesse subire sostanziali modifiche, la presente convenzione, verrà necessariamente adeguata.
- In caso di mancato o parziale rispetto degli impegni occupazionali di cui alla presente convenzione, salvo giustificato e documentato motivo, lazienda sarà tenuta ad adempiere agli obblighi previsti dagli artt. 3 e 18, comma 2 della legge 68/99, entro i termini di legge.
* * * Per lAzienda Per la Provincia di Torino
.. ..
Torino, li
- Indicare la denominazione sociale dellazienda.
- Indicare lindirizzo dellunità operativa che insiste nella Provincia di Torino.
- Indicare il numero complessivo dei dipendenti, al netto di quelli esclusi dalla base per il computo della quota di riserva
(aziende che occupano oltre 150 dipendenti)
CONVENZIONE PER LINSERIMENTO LAVORATIVO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLART. 11 DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68.
Tra la Società .(1) con sede legale in .. ed unità operativa in .(2), con alle proprie dipendenze lavoratori (3)
Il Servizio Lavoro della Provincia di Torino
- considerata la nuova disciplina delle assunzioni obbligatorie introdotte dalla Legge 12 marzo 1999, n.68;
- individuata nella programmazione delle assunzioni dei soggetti disabili ed appartenenti alle categorie di cui allart. 18 c. 2, della l. 68/99, lo strumento idoneo a favorire lo sviluppo di una pratica degli avviamenti mirati, con lobiettivo di valorizzare la stessa legislazione di tutela mediante leffettivo inserimento dei lavoratori in azienda;
- considerato che lo strumento tecnico-giuridico delle convenzioni previste dallart. 11 della citata legge n. 68/99 si configura quale mezzo idoneo a conseguire obiettivi di effettivo raccordo fra le aspettative dei lavoratori appartenenti alle categorie sopra indicate ad un impiego compatibile con le proprie condizioni di salute e capacità lavorative e lesigenza delle aziende di un inserimento proficuo nellorganizzazione produttiva;
- visti i criteri approvati dalla Giunta provinciale di Torino con deliberazione n. 282-79693/2000 in data 5 aprile 2000, per la definizione del contenuto delle convenzioni di cui al richiamo art. 11 della legge n. 68/99, per un periodo transitorio, in attesa dei criteri che verranno concertati nella costituenda Commissione Provinciale per le politiche del lavoro
SI CONVIENE
di stipulare la presente convenzione, ai sensi e per gli effetti dellart. 11 della legge n. 68/99, sulla base dei criteri in appresso indicati.
- La convenzione ha la durata di nove mesi.
- Gli inserimenti delle persone appartenenti alle categorie oggetto della convenzione verranno effettuati, entro il termine di validità della medesima, in misure almeno pari all11% dei posti disponibili risultanti dai prospetti informativi presentati nellanno 2000.
- Tutte le assunzioni oggetto della convenzione saranno effettuate con richiesta nominativa, tramite:
- contratti a tempo indeterminato;
- contratti di apprendistato;
- contratti di formazione e lavoro.
Potranno inoltre essere effettuati inserimenti mirati in situazione o presentazione di progetti sperimentali in corso, che abbiano avviato efficaci percorsi di inserimento lavorativo, finalizzati ad assunzioni di cui alle tipologie indicate nelle precedenti lettere a), b) e c), come da progetto allegato.
- La stipula della presente convenzione, è, comunque, compatibile con leventuale "richiesta di compensazione" di cui allart. 5, comma 3, della legge 68/99, e di esonero parziale" di cui allart. 5, comma 3 della legge medesima.
- Durante il periodo di validità della convenzione, per le sedi operanti in provincia di Torino:
- i Servizi competenti non procedono ad avviamenti dufficio numerici di soggetti appartenenti a categorie protette;
- non trova applicazione il contributo esonerativo di cui allart. 5, comma 8, della legge n. 68/99, salvo presentazione da parte dellazienda di richiesta di "esonero parziale";
- non trova, altresì, applicazione il regime sanzionatorio di cui allart. 15, comma 4, della legge medesima;
- lazienda risulta adempiente alle disposizioni di legge n. 68/99 anche ai fini dellart.17 della legge stessa.
- Qualora, durante lattuazione del programma di inserimento lavorativo oggetto della presente convenzione, intervengano eventi che, per previsione legislativa o amministrativa, configurino ipotesi di sospensione degli obblighi di assunzione delle categorie protette, anche lattuazione della convenzione stessa deve intendersi sospesa.
- Se il quadro normativo di riferimento dovesse subire sostanziali modifiche, la presente convenzione verrà necessariamente adeguata.
- In caso di mancato o parziale rispetto degli impegni occupazionali di cui alla presente convenzione, salvo giustificato o documentato motivo, lazienda sarà tenuta ad adempiere agli obblighi previsti dagli artt. 3 e 18, comma 2 della legge 68/99, entro i termini di legge.
- * *
Con riferimento alla convenzione in oggetto, si riporta qui di seguito il programma di inserimenti lavorativi che saranno gradualmente realizzati nel corso del periodo di validità della medesima.
Provincia di Torino
Dipendenti in forza, utili ai
fini del
computo della
quota
dobbligo
Categorie protette in
forza
Inserimenti di soggetti appartenenti alle
categorie protette
previsti entro il termine
di validità della
convezione (4)
Unità operativa di ..
n.
n. .
n. .
* * * Per lAzienda Per la Provincia di Torino ..
Torino, lì .
- Indicare la denominazione sociale dellazienda.
- Indicare lindirizzo dellunità operativa che insiste nella Provincia di Torino.
- Indicare il numero complessivo dei dipendenti, al netto di quelli esclusi dalla base per il computo della quota di riserva.
- Nel calcolo della quota convenzionale dell11% le frazioni superiori al 50% si arrotondano allunità superiore. In caso di risultato inferiore allarrotondamento è comunque sempre pari a 1