Decreto 9 marzo 2001
(G.U. n.77 del 2/4/2001)
Determinazione del costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo.
VISTA la legge 7 novembre 2000, n.327, recante "Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto";
VISTO l'art.1, comma 1 della suddetta legge, nella parte che fa riferimento al costo del lavoro determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali;
VISTO il Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n.157 che individua le categorie entro cui individuare i settori merceologici da prendere in considerazione per la predisposizione delle suddette tabelle;
CONSIDERATA la necessità di aggiornare il costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, relativamente agli anni 2000 e 2001 ;
ESAMINATO il contratto collettivo nazionale di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, stipulato l'8 giugno 2000 da ANCST-LEGA COOP, FEDERSOLIDARIETA'- CONFCOOPERATIVE, AGCI- SOLIDARIETA', FUNZIONE PUBBLICA CGIL, FISASCAT- CISL, F.P.S.- CISL,UIL- SANITA';
SENTITE le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del sopraindicato contratto, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari del settore di attività;
ACCERTATO che nell'ambito del suddetto contratto non sono stati stipulati accordi territoriali ;
RITENUTO necessario provvedere alla individuazione del costo a valere da gennaio 2000, luglio 2000, gennaio 2001 e febbraio 2001.
DECRETA Art.1
Il costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, riferito al mese di gennaio 2000, luglio 2000, gennaio e febbraio 2001, è determinato rispettivamente nelle tabelle A, B, C e D che fanno parte integrante del presente decreto.
Art.2
Le tabelle prescindono:
a) da eventuali benefici previsti da norme di legge di cui l'impresa può usufruire;
b) da eventuali accordi di gradualità stipulati a livello locale;
c) dagli oneri derivanti dalla gestione aziendale, dagli utili di impresa;
d) dagli oneri derivanti da specifici adempimenti connessi alla normativa sulla sicurezza del lavoro (Decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626).
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
IL SOTTOSEGRETARIO (Sen.Ornella PILONI)
Roma, 9 marzo 2001