REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 01 Giugno 1993

Attuazione dell'art. 9 della legge 8 novembre 1991, nº 381, <<Disciplina delle cooperative sociali>>

 

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE N. 22 DEL 04-06-1993 SUPPLEMENTO N. 1 DEL 04-06-1993

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge regionale:

 

ARTICOLO 1
(Finalità della legge)

1. La regione Lombardia, nell'ambito delle iniziative a favore delle cooperative e al fine di favorire l'integrazione sociale delle persone svantaggiate, in attuazione all'art. 9 della l. 8 novembre 1991, n. 381 <<Disciplina delle cooperative sociali>>;

a) istituisce e regolamenta l'albo regionale delle cooperative sociali;
b) determina le modalità di raccordo con l'attività dei servizi socio - sanitari, assistenziali, nonchè con le attività di formazione professionale e di sviluppo della cooperazione sociale;
c) fissa i criteri a cui debbono uniformarsi le convenzioni tra cooperative sociali e loro consorzi ed enti pubblici;
d) definisce misure di promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione sociale.

 

ARTICOLO 2
(Definizione di cooperative sociale)

1. Ai fini della presente legge sono considerate cooperative sociali quelle che perseguono gli scopi previsti dall'art. 1 della l. 8 novembre 1991, n. 381, attraverso:

a) la gestione di servizio socio - sanitari, assistenziali ed educativi;
b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, artigianali, di commercializzazione prevalente della propria produzione o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

2. La denominazione sociale, comunque formulata, deve contenere l'indicazione di <<Cooperativa sociale>>.

 

ARTICOLO 3
(Istituzione dell'albo regionale delle cooperative sociali)

1. E' istituito presso il settore occupazione, istruzione, formazione professionale, industria e artigianato della giunta regionale, l'albo regionale delle cooperative sociali.

2. L'albo si articola nelle seguenti sezioni:

a) Sezione A: nella quale sono iscritte cooperative che gestiscono servizi socio - sanitari, assistenziali ed educativi;
b) Sezione B: nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse - agricole, industriali, artigianali, di commercializzazione prevalente della propria produzione o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
c) Sezione C: nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'art. 8 della l. 8 novembre 1991, n. 381.

3. Per le cooperative operanti al momento dell'entrata in vigore della presente legge e che perseguono entrambi gli scopi previsti dall'art. 1 della l. 8 novembre 1991, n. 381, è possibile l'iscrizione nella sezione A oppure nella sezione B, con scelta da effettuarsi entro il periodo transitorio previsto dalla predetta l. 38/91.

 

ARTICOLO 4
(Requisiti per l'iscrizione all'albo)

1. Possono essere iscritte all'albo regionale di cui al precedente art. 3 le cooperative sociali ed i loro consorzi che operino in via prevalente ed abbiano sede legale nella regione e che risultino iscritte nella sezione ottava del registro prefettizio delle cooperative.

2. Per ottenere l'iscrizione, le cooperative costituite successivamente all'entrata in vigore della presente legge, debbono presentare al settore occupazionale, istruzione, formazione professionale, industria e artigianato della giunta regionale domanda corredata da:

a) certificato di iscrizione alla sezione ottava del registro prefettizio;
b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
c) autocertificazione circa gli ambiti di attività in cui la cooperativa opera ed i relativi servizi;
d) copia del libro soci;
e) relazione sulle caratteristiche professionali degli operatori della cooperativa, nonché organico della cooperativa;
f) autocertificazione sulla conformità della propria attività alle norme regionali.

3. Ogni anno successivo a quello di prima iscrizione le cooperative di cui al comma precedente devono depositare la seguente documentazione:

a) relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;
b) copia dell'ultimo bilancio depositato;
c) eventuali variazioni dell'atto costitutivo, dello statuto, della compagine sociale, delle caratteristiche professionali degli operatori nonché dell'organico;
d) dichiarazione di non essere incorsi in violazioni in materia di lavoro, previdenziale e fiscale non conciliabili in via amministrativa.

4. Per le cooperative già costituite prima dell'entrata in vigore della presente legge e che a tale data abbiano compiuto almeno un esercizio sociale, la documentazione da presentare per ottenere l'iscrizione all'albo è quella indicata nei precedenti primo, secondo e terzo comma.

5. Le cooperative che chiedono l'iscrizione alla sezione B, oltre alla documentazione sopra indicata, devono presentare la certificazione rilasciata dalla pubblica amministrazione relativa alle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della l. 8 novembre 1991, n. 381.

6. La domanda di iscrizione dei consorzi deve essere corredata da:

a) certificato di iscrizione nella sezione ottava del registro prefettizio;
b) atto costitutivo e statuto;
c) relazione sull'attività svolta;
d) copia dell'ultimo bilancio;
e) idonea documentazione circa la presenza nella base sociale di cooperativa nella misura prevista dall'art. 8 della l. 8 novembre 1991, n. 381. Anche per i consorzi, valgono, in quanto compatibili, le norme stabilite dal secondo e terzo comma del presente articolo.

7. L'iscrizione all'albo viene disposta con decreto del presidente della giunta regionale entro centoventi giorni dalla ricezione della domanda. Nel caso di documentazione incompleta, il responsabile del procedimento richiede agli enti istanti la documentazione mancante, nel rispetto della procedura disposta dal quarto comma dell'art. 16 della l. 241/90.

8. Il provvedimento di iscrizione 'notificato al richiedente, alla prefettura, all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia. L'albo regionale delle cooperative sociali è pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia. Il provvedimento motivato di diniego dell'iscrizione è notificato al solo richiedente entro il termine di cui al settimo comma.

 

ARTICOLO 5
(Adempimenti successivi all'iscrizione all'albo)

1. Le cooperative sociali e i consorzi iscritti all'albo regionale sono tenuti a trasmettere, annualmente entro trenta giorni dal termine fissato per l'anno in corso per la presentazione della dichiarazione dei redditi, il bilancio annuale e la relazione degli amministratori, nonché una nota informativa relativa all'attività svolta all'organico della cooperativa, alle caratteristiche professionali degli operatori e alla composizione della base sociale, ad integrazione del verbale della revisione ordinaria, di cui all'art. 6 della l. 381/91.

2. Le variazioni dello Statuto e della compagine sociale che comporti l'alterazione del rapporto, secondo quanto previsto al secondo comma dell'art. 2 della lº 381/91, nonché la diminuzione della percentuale delle persone svantaggiate come indicato nel secondo comma dell'art. 4 della l. 381/91 devono essere comunicate al settore occupazione, istruzione, formazione professionale, industria e artigianato della giunta regionale entro trenta giorni dall'avvenuta variazione.

3. Per le cooperative iscritte nella sezione B dell'Albo regionale, oltre alla documentazione indicata nei precedenti primo e secondo comma, deve essere fornita anche la certificazione rilasciata dalla pubblica amministrazione relative alle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della l. 381/91.

4. Qualora le cooperative sociali abbiano ottenuto contributi regionali, la relazione di cui al primo comma deve specificare le modalità di utilizzo di tali contributi.

 

ARTICOLO 6
(Cancellazione dall'albo)

1. La cancellazione delle cooperative sociale e dei consorzi dall'albo regionale è disposta entro il 30 settembre di ogni anno con decreto del presidente della giunta regionale, sentito il comitato tecnico consultivo, di cui all'art. 13 della presente legge, qualora gli enti non abbiano adempiuto agli obblighi di cui al precedente art. 5.

2. La cancellazione è disposta altresì quando la cooperativa o il consorzio siano stati sciolti, risultino inattivi da più di ventiquattro mesi o cancellati dalla sezione VIII del registro prefettizio, anche a seguito delle ispezioni effettuate ai sensi del dlvo cps 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni.

3. Il provvedimento di cancellazione è comunicato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno alla cooperativa o consorzio, nonché alla prefettura e all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

4. Qualora, dalle comunicazioni ricevute, risulti che il numero dei lavoratori complessivamente occupati dalla cooperativa o il numero dei soci volontari previsti dal secondo comma dell'art. 2 della l. 381/91 supera il cinquanta per cento dei soci, la compagine sociale deve essere riequilibrata entro sei mesi dal verificarsi dell'irregolarità . In mancanza sarà dato corso alla cancellazione dall'albo.

 

ARTICOLO 7
(Convenzioni)

1. La giunta regionale, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, approva con apposito provvedimento schemi di convenzione - tipo, formulati secondo i principi della presente legge, rispettivamente per:

a) la gestione di servizi socio - sanitari, assistenziali ed educativi;
b) la fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della lº 8 novembre 1991, n. 381.

2. Per stipulare le convenzioni di cui alla presente legge le cooperative ed i consorzi devono essere iscritti all'albo regionale di cui al precedente art. 3.

3. La cancellazione dall'albo comporta la risoluzione della convenzione.

 

ARTICOLO 8
(Contenuti degli schemi di convenzione - tipo)

1. Gli schemi di convenzione - tipo devono contenere:

a) l'individuazione dei soggetti e l'indicazione dell'attività oggetto della convenzione e della sua modalità di svolgimento;
b) la durata della convenzione;
c) i requisiti di professionalità del personale impiegato ed in particolare le caratteristiche professionali del responsabile tecnico dell'attività ;
d) il ruolo svolto dai volontari impiegati nel servizio, in relazione a quanto previsto dal quinto comma dell'art. 2 della l. 381/91;
e) gli standards tecnici relativi alle strutture e alle condizioni igienico - sanitarie e di sicurezza;
f) le norme contrattuali applicate in materia di rapporti di lavoro;
g) la determinazione dei corrispettivi e le modalità di pagamento;
h) le forme e le modalità di verifica e vigilanza con particolare riguardo alla tutela degli utenti;
i) il regime delle inadempienze e le clausole di risoluzione;
l) l'obbligo e le modalità di assicurazione sia del personale che degli utenti;
m) le modalità di raccordo con gli uffici competenti nella materia oggetto della convenzione;n) le forme di verifica della qualità delle prestazioni anche attraverso indagini periodiche presso gli utenti, finalizzate a misurare il grado di soddisfazione dei loro bisogni.

2. Per quanto concerne gli schemi di convenzione - tipo relativi ai servizi socio - sanitari, assistenziali ed educativi, per gestione di servizi è da intendersi l'organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori materiali, immateriali e umani che concorrono alla realizzazione di un servizio, con la esclusione delle mere prestazioni di manodopera. L'ambito di riferimento per l'identificazione dei servizi socio - sanitari, assistenziali ed educativi è definito in relazione a quanto stabilito dalla normativa di settore, anche in attuazione di norme nazionali.

3. Nella predisposizione degli schemi di convenzione - tipo relativi alla fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della l. 381/91, oltre a quanto previsto al primo comma del presente articolo:

a) deve essere espressamente prevista la finalità della creazione di opportunità di lavoro e di formazione al lavoro per persone svantaggiate;
b) devono essere indicati i criteri per determinare il numero di lavoratori svantaggiati da inserire nell'ambito della convenzione sia in relazione all'entità della fornitura affidata che al grado di produttività e al fabbisogno formativo delle persone svantaggiate inserite;
c) deve essere prevista la conformità a quanto indicato nel decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358.

 

ARTICOLO 9
(Durata delle convenzioni)

1. Al fine di garantire attraverso la continuità un adeguato livello qualitativo dei servizi ed un efficace processo di programmazione, le convenzioni relative alla fornitura di servizi caratterizzati da prestazioni ricorrenti possono avere durata pluriennale.

 

ARTICOLO 10
(Determinazione dei corrispettivi)

1. Nella determinazione dei corrispettivi, le convenzioni, devono fare riferimento ai seguenti criteri:

a) i valori di riferimento per le diverse tipologie di servizi socio - sanitari, assistenziali ed educativi standardizzati, fissati con tabella da approvarsi da parte della giunta regionale; nel frattempo i corrispettivi sono determinati sulla base dei dati desumibili dal progetto dettagliato ed oggetto di specifiche verifiche;
b) per la fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della l. 381/91 i corrispettivi vengono determinati sulla base di parametri oggettivi di costo.

 

ARTICOLO 11
(Sostegno della cooperazione sociale)

1. Al fine di agevolare la costituzione e lo sviluppo delle cooperative sociali di cui alla presente legge, la regione interviene con contributi così articolati:

a) per le cooperative di nuova costituzione contributi per la copertura totale delle spese di costituzione di primo impianti, nonché contributi per spese di locazione di immobili destinati alle attività di impresa nei limiti del 50% della spesa prevista, contributi da corrispondere fino ad un limite di venti milioni, rivalutati annualmente avendo a riferimento l'indice ISTAT;
b) costituzione di un fondo di rotazione per la corresponsione di finanziamenti a tasso agevolato e comunque non superiore al 50% di quello corrente, in misura non superiore all'80% dell'investimento previsto e comunque non superiore ai duecento milioni. La durata massima del finanziamento è dieci anni.

2. I finanziamenti di cui al precedente primo comma possono anche riguardare:

a) oneri derivanti dalle attività di formazione;
b) oneri relativi ad investimenti per beni, impianti, macchinari, attrezzature, automezzi, arredi brevetti software, studi e ricerche per nuovi prodotti, acquisizione di altri immobili immateriali;
c) oneri relativi alla formazione di scorte nei limiti del trenta per cento dell'investimento.

3. La regione può intervenire con servizi finanziari, quali i fondi di garanzia fino ad un massimo del 50% di finanziamento bancario la cui gestione è affidata alla Federfidi Srl.

4. La regione prevede inoltre finanziamenti come indicato alla lettera b) del primo comma del presente articolo a consorzi istituiti ai sensi dell'art. 8 della l. 381/91, in base a progetti per attività consortili relativi a:

a) presentazione di servizi delle cooperative associate;
b) qualificazione e formazione professionale dei soci e/o dipendenti delle cooperative associate;
c) assistenza promozione e iniziative particolarmente innovative, specificandone annualmente i criteri con apposita delibera della giunta regionale.

5. La regione, specificandone annualmente i criteri con apposita delibera della giunta regionale, riserva un fondo per il finanziamento di progetti particolarmente innovativi e a carattere sperimentale promossi da enti locali riguardo all'incentivazione dell'occupazione nelle cooperative sociali, compresi i soggetti che si trovano sottoposti a regime di detenzione, compatibilmente con le norme vigenti in materia di ordinamento penitenziario e sulle esecuzioni delle misure private e limitative della libertà . Vanno altresì compresi tra i progetti finanziati dallo stesso fondo, quelli riguardanti i tossicodipendenti in fase di reinserimento sociale e lavorativo.

6. Le cooperative facenti parte di un consorzio di cui all'art. 8 della l. 381/91 non possono usufruire delle agevolazioni che allo stesso titolo o progetto vengono concesse al consorzio.

7. Le agevolazioni previste dalla presente legge non sono cumulabili con i benefici concessi allo stesso titolo dalla normativa vigente.

8. La presente legge abroga le norme previste dalla lr 27 novembre 1989, n. 67 concernenti <<Interventi a sostegno delle cooperative di solidarietà sociale>>.

 

ARTICOLO 12
(Attribuzione di competenza)

1. Il settore occupazione, istruzione, formazione professionale, industria e artigianato della giunta regionale provvede al coordinamento delle iniziative e delle funzioni amministrative di cui alla presente legge, quali che siano i settori dell'amministrazione regionale competente per i singoli campi d'intervento, tramite apposita conferenza dei servizi.

2. Per l'espletamento delle attività tecnico - amministrative previste dalla presente legge viene istituito, nell'ambito del servizio politica del lavoro, l'ufficio cooperazione sociale.

3. Al suddetto ufficio vengono assegnati i seguenti compiti: tenuta dell'albo regionale delle cooperative sociali, raccolta dei verbali di ispezione ordinaria inviati dal ministero del lavoro, raccolta delle domande di contributo e/o finanziamento delle cooperative sociali, coordinamento tra i settori regionali competenti in materia di cooperazione, coordinamento del comitato tecnico consultivo, definizione di tutti gli atti relativi alla legge regionale in materia di cooperazione sociale.

 

ARTICOLO 13
(Comitato tecnico consultivo)

1. E' istituito il comitato tecnico consultivo per la cooperazione sociale per lo svolgimento di attività istruttorie e consultive.

2. Il comitato tecnico consultivo è presieduto dall'assessore competente o da un suo delegato.

3. La composizione e le modalità di funzionamento sono definite con deliberazione della giunta regionale in conformità all'art. 40 della lr 1 agosto 1979 n. 42 <<Ordinamento dei servizi e degli uffici della giunta regionale>>. Sono inoltre chiamati a far parte del comitato tecnico consuntivo:

a) un rappresentante designato da ciascuna delle strutture regionali delle associazioni di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo riconosciute giuridicamente ai sensi del dlvo cps 14 dicembre 1947, n. 1577;
b) un rappresentante dell'ANCI.

4. Le funzioni di segretario del comitato tecnico consultivo sono svolte dal dirigente dell'ufficio cooperazione sociale.

5. Ai membri del comitato tecnico consultivo spettano gli emolumenti previsti dall'art. 2 della lr 22 novembre 1982, n. 63 <<Norme in materia di indennità ai componenti di commissioni, comitati o collegi comunque denominati>>.

 

ARTICOLO 14
(Domande di agevolazione)

1. La concessione dei contributi e dei finanziamenti è disposta dalla giunta regionale, sulla base di criteri dalla stessa stabiliti, previo parere del comitato tecnico consultivo di cui all'art. 13 della presente legge.

2. Le cooperative che ne hanno i requisiti devono presentare domanda entro il 31 maggio di ogni anno, corredata dai relativi progetti. Entro i tre mesi successivi la giunta regionale, nei limiti di stanziamenti di bilancio, delibera sentita la commissione consiliare competente, il piano dei finanziamenti previsti dalla presente legge.

3. Le domande di contributo dovranno specificare se i soggetti richiedenti hanno inoltrato richieste e ottenuto benefici a valere su altre leggi regionali o nazionali.

 

ARTICOLO 15
(Rendicontazione e controlli)

1. I beneficiari degli interventi sono tenuti a presentare le rendicontazioni documentate sull'utilizzo dei contributi e finanziamenti assegnati e sullo stato dell'attività intrapresa, come previsto al primo comma dell'art. 5 della presente legge.

2. La giunta regionale può disporre ispezioni dirette ad accertare lo stato delle iniziative intraprese, controllandone e verificandone il risultato.

3. La giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno presenta al consiglio regionale una relazione sugli interventi effettuati, che illustra i risultati conseguiti, proponendo, se necessario, modifiche alla stessa normativa

 

ARTICOLO 16
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri relativi all'istituzione del comitato tecnico consultivo di cui al precedente art. 13 si provvederà mediante impiego delle somme stanziate negli stati di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1993 e successivi sul capitolo 1.2.7.1.322 <<Spese per il funzionamento di consigli, comitati collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione e di rimborsi spese>>.

2. All'autorizzazione della spesa di cui al precedente art. 11 si provvederà con successiva legge.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.

Milano, 1 giugno 1993

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 6 aprile 1993 e vistata dal commissario del governo con nota del 22 maggio 1993, prot. n. 21402/1143).