REGIONE MOLISE
LEGGE REGIONALE N. 6 del 13 febbraio 1995
Interventi a favore della cooperazione
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE N. 3 DEL 16-02-1995
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario di Governo ha apposto il visto:
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge:
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1
Finalità1. La Regione, in conformità ai principi espressi dall'art. 45 della Costituzione e dall'art. 4 del proprio Statuto, favorisce lo sviluppo della cooperazione, riconoscendo alla stessa preminente funzione sociale ed un ruolo fondamentale nelle scelte di politica economica regionale e nella relativa attuazione.
2. A tal fine la Regione acquisisce, limitatamente alle materie comprese nell'art. 117 della Costituzione ed a quelle ad essa eventualmente delegate, elementi conoscitivi relativi al movimento cooperativo e realizza iniziative volte alla promozione, allo sviluppo ed alla qualificazione dell'impresa cooperativa, alla formazione dei quadri, alla divulgazione, alla organizzazione di convegni, congressi, iniziative di studio sulla cooperazione, all'assistenza tecnica ed economica alle organizzazioni cooperative, nonché alla istituzione della Commissione regionale della Cooperazione ed alla costituzione dell'Albo regionale degli Enti cooperativi e di un Consorzio fidi regionali per la cooperazione.
3. Le provvidenze regionali dirette a favorire lo sviluppo della cooperazione debbono essere coerenti con le scelte della Regione effettuate ai vari livelli di programmazione, quali la politica dello sviluppo regionale, le azioni programmatiche e la pianificazione per progetti anche speciali.
4. Il collegamento con la politica di piano deve essere realizzato sia a livello settoriale che territoriale mediante la formulazione di specifici programmi annuali di cui al successivo art. 8.
Capo II
COMMISSIONE REGIONALE DELLA COOPERAZIONE
ARTICOLO 2
Istituzione e composizione della commissione1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa è istituita la Commissione Regionale della Cooperazione.
2. La Commissione resta in carica per l'intera legislatura regionale, nella quale è stata istituita, scade con essa e viene ricostituita entro sessanta giorni dall'inizio della nuova legislatura.
3. La Commissione regionale della cooperazione è composta:
a) dall'Assessore regionale competente o da un suo delegato, che la presiede;
b) da tre rappresentanti del consiglio regionale di cui uno in rappresentanza delle minoranze;
c) da un rappresentante designato da ciascuna Organizzazione regionale della cooperazione di cui all'art. 5, o da un rappresentante delegato;
d) da un rappresentante dell'Ufficio Regionale del Lavoro e MO4. Svolge le funzioni di segretario un dipendente dell'assessorato competente di livello non inferiore al VII.
5. I rappresentanti di cui alla lettera c) comma 3, hanno facoltà di farsi assistere ciascuno da un esperto di settore qualora ciò fosse necessario.
6. In caso di cessazione per qualsiasi causa, dalla carica di componente la Commissione, il successore è nominato con le modalità prima previste e dura in carica fino alla scadenza del mandato del sostituito.
7. Per ogni seduta della Commissione, ai componenti non appartenenti ai ruoli regionali, compete la sola indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio.
ARTICOLO 3
Compiti della commissione1. La Commissione regionale della cooperazione assolve i seguenti compiti:
a) Studia i fenomeni della cooperazione sotto gli aspetti economici ed istituzionali, promuovendone una più attiva presenza nella comunità regionale;
b) Formula pareri e proposte alla Giunta Regionale attinenti gli interventi programmatici, legislativi ed amministrativi della Regione in tema di cooperazione, volti, in particolare, all'individuazione dei settori di intervento da privilegiare;
c) Esprime pareri motivati sui programmi di intervento e sulla ripartizione annuale della spesa regionale destinata allo sviluppo della cooperazione, nonché sui criteri di applicazione dei programmi stessi;
d) Assume iniziative, d'intesa con la Giunta Regionale, per l'organizzazione di conferenze regionali sui problemi della cooperazione nonché per la partecipazione a conferenze organizzate da altre pubbliche amministrazioni;
e) Promuove e cura la realizzazione di programmi concernenti indagini, ricerche conoscitive e studi relativi ai problemi dello sviluppo della cooperazione nell'ambito regionale;
f) Esprime pareri sulla classificazione delle imprese cooperative ai sensi del successivo art. 18 sulle proposte relative alla concessione di contributi alle Organizzazioni Regionali delle cooperative di cui al successivo art. 5, nonché sulla concessione di incentivi ed agevolazioni alle imprese cooperative e loro consorzi secondo quanto previsto ai successivi capi.
ARTICOLO 4
Regolamento interno1. La Commissione regionale della cooperazione, entro trenta giorni dalla propria costituzione, formula un Regolamento disciplinante le attività0di cui all'art. 3 della presente legge.
2. La CommiÈsione Regionale della cooperazione si avvale per lo svolgimento dei propri compiti del supporto tecnico - informativo ed organizzativo dell'assessorato regionale competente.
Capo III
INTERVENTI A FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI REGIONALI DELLE COOPERATIVE
ARTICOLO 5
Concessione dei contributi1. La Giunta Regionale, sentita la Commissione Regionale della cooperazione, concede i contributi alle Organizzazioni regionali delle cooperative giuridicamente riconosciute ed operanti in Molise, per lo sviluppo della cooperazione nei diversi settori produttivi.
2. I contributi devono essere destinati alle iniziative finalizzate:
a) alla promozione della cooperazione attraverso la costituzione di appositi organismi cooperativi e loro consorzi o al potenziamento di quelli già esistenti;
b) all'assistenza tecnico amministrativa alle cooperative e loro consorzi che intraprendono opere di potenziamento, ristrutturazione e riconversione aziendale, ampliamento e ammodernamento di stabilimenti e magazzini, e/o che attuino nuove iniziative sulla base di progetti in armonia con le indicazioni della programmazione regionale;
c) all'assistenza tecnica, amministrativa e finanziaria diretta ad agevolare la gestione sociale delle cooperative e loro consorzi;
d) alla qualificazione dei quadri delle imprese cooperative presso Enti, ovvero organismi in possesso di idonei requisiti, anche mediante l'assegnazione di borse di studio in discipline economiche, giuridiche e tecniche.
ARTICOLO 6
Modalità per la concessione dei contributi1. Per ottenere i contributi previsti, le Organizzazioni interessate sono tenute a presentare domanda al Presidente della Giunta Regionale entro il trenta settembre di ogni anno, allegando:
a) programmi di attività ed un preventivo di spesa relativi alle iniziative che si intendono svolgere per il perseguimento delle finalità previste dall'art. 5 della presente legge;
b) una relazione dettagliata circa l'utilizzo dei contributi ottenuti precedentemente;
c) l'elenco delle cooperative attive associate sulle quali le Organizzazioni Regionali esercitano la vigilanza e la tutela con relativo numero dei soci che le compongono, il fatturato dell'anno precedente ed il numero di iscrizione al Registro Prefettizio, nonché il numero di iscrizione all'Albo Regionale delle imprese cooperative non appena sarà istituito con Deliberazione di Giunta regionale.2. L'effettiva partecipazione delle singole cooperative alle Organizzazioni regionali dovrà essere rappresentato da un idoneo contributo anche finanziario alle spese di gestione delle strutture.
3. Le Organizzazioni cooperative interessate sono tenute a presentare entro il 30 aprile il conto consuntivo relativo all'anno precedente per il quale si richiede il contributo.
ARTICOLO 7
Criteri di riparto dei contributi1. La Giunta regionale accertato il possesso dei requisiti da parte delle Organizzazioni cooperative richiedenti, sentito il parere della Commissione Regionale di cui all'art. 2, approva il riparto dei fondi stanziati in base ai seguenti criteri:
a) 1/3 della somma disponibile viene assegnata in parti uguali alle Organizzazioni regionali delle cooperative di cui al precedente art. 5;
b) i restanti 2/3 della somma disponibile vengono assegnati alle Organizzazioni regionali delle cooperative in misura direttamente proporzionali al numero delle cooperative attive associate a ciascuna di esse, al numero dei soci, alle entità del fatturato, quali risultano dall'elenco delle cooperative alla data del trentuno dicembre dell'anno precedente.2. L'erogazione viene disposta entro e non oltre il 28 febbraio.
3. La Giunta regionale può disporre in ogni momento, tramite propri funzionari, controlli e vigilare in ordine all'attuazione del programma finanziato.
4. Nell'ipotesi di gravi inadempienze la Giunta regionale può disporre la revoca dei contributi concessi.
Capo IV
PROGRAMMA REGIONALE A FAVORE DELLE IMPRESE COOPERATIVE E DEI CONSORZI FRA LE IMPRESE COOPERATIVE
ARTICOLO 8
Programma1. La Giunta regionale predispone, sentita la Commissione di cui al precedente art. 2, entro il 31 ottobre di ogni anno, un programma di sostegno e sviluppo della cooperazione nei vari settori produttivi dell'economia molisana, da presentarsi al Consiglio Regionale che lo approva contestualmente al bilancio della regione.
2. Il programma, tenuto conto del ruolo assegnato alle imprese cooperative dai diversi piani settoriali e generali della Regione, indica gli obiettivi e fissa le misure di finanziamento ed i criteri di concessione di contributi ed agevolazioni volti a:
a) favorire iniziative di integrazione intercooperativa e la realizzazione di adeguate strutture ed attrezzature di gestione e di servizi dei consorzi fra le imprese cooperative di seguito denominati consorzi;
b) incoraggiare l'introduzione di innovazioni tecnologiche, l'ammodernamento funzionale e produttivo, la specializzazione tecnico professionale nelle imprese cooperative, la promozione commerciale e supporto all'esportazione, il marketing, la tutela e controllo della qualità delle produzioni;
c) favorire l'avviamento e la capitalizzazione di imprese cooperative, la crescita della imprenditorialità cooperativa giovanile e femminile, l'assistenza e consulenza finanziaria;
d) sostenere le iniziative e le attività di promozione, assistenza, sviluppo e tutela della cooperazione svolte dalle Organizzazioni regionali delle cooperative di cui al precedente capo III.
ARTICOLO 9
Modalità1. Salvo quanto ulteriormente e specificatamente disposto dalle leggi regionali di settore, i consorzi e le imprese cooperative, nel richiedere gli incentivi, devono esibire, ai fini della valutazione della rispondenza dei singoli progetti di sviluppo rispetto alla programmazione regionale, anche la seguente documentazione:
a) lo Statuto vigente alla data della domanda;
b) l'iscrizione all'Albo regionale dei consorzi e delle imprese cooperative di cui al successivo art. 18;
c) l'ultimo bilancio consuntivo di esercizio, con allegato il verbale di approvazione dell'assemblea dei soci e i documenti di accompagnamento, se costituita da oltre un anno;
d) una relazione tecnico contabile sulle modalità di utilizzazione degli incentivi regionali pregressi;
e) idonea documentazione di revisione ai sensi della legislazione vigente;
f) eventuale certificato di adesione ad una delle organizzazioni di cui al precedente art. 5.
Capo V
INCENTIVI REGIONALI PER I CONSORZI E PER LE IMPRESE COOPERATIVE
ARTICOLO 10
Incentivi ai consorzi1. Ai consorzi delle imprese cooperative di tutti i settori che presentano progetti volti a prendere in fitto o leasing macchinari, attrezzature necessarie alle proprie attività di gestione di servizi utili alle cooperative ad essi aderenti, nonché per migliorare la distribuzione e la commercializzazione di prodotti, per incrementare la ricerca, acquisire servizi reali ed introdurre innovazioni tecnologiche, la Giunta regionale, sulla base del programma di cui all'art. 8 della presente legge, concede un contributo in conto capitale nella misura massima del 70% della spesa ritenuta ammissibile o un contributo annuale in conto interesse per la durata di dieci anni sui mutui contratti per la stessa iniziativa in misura tale che il tasso di interesse annuo a carico dei consorzi fra imprese cooperative non superi il limite massimo stabilito dal programma annuale di cui al precedente art. 8, comma 2.
2. Il limite massimo dei contributi in conto capitale o dei contributi in conto interesse deve comunque essere conforme a quello stabilito da leggi statali e/o dalle direttive comunitarie in materia di finanziamento alle imprese.
ARTICOLO 11
Incentivi alle cooperative1. I benefici previsti dal precedente art. 10 sono concessi anche alle imprese cooperative di tutti i settori con le stesse modalità e per le stesse iniziative.
2. Il contributo in conto capitale viene ridotto, nella misura massima, al 60% della spesa ritenuta ammissibile.
ARTICOLO 12
Incentivi per assunzioni1. Ai consorzi ed alle imprese cooperative di tutti i settori, che presentino progetti volti ad assumere e/o specializzare personale tecnico ed amministrativo, di età compresa tra 18 e 35 anni e dotato di adeguato titolo di studio, la Giunta regionale concede un contributo nelle seguenti misure:
a) ai consorzi tra cooperative, nel primo anno di impiego, il 50% del costo complessivo riferito ai relativi contratti nazionali di categoria, ivi compresi gli oneri riflessi, nel secondo anno il 35%, nel terzo il 20%.
b) alle imprese cooperative per il primo anno di impiego il 45% del costo complessivo riferito ai relativi contratti di categoria, ivi compresi gli oneri riflessi, nel secondo il 30%, nel terzo il 15%.2. Il contributo previsto nel precedente comma è aumentato del 20% per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori che abbiano compiuto il 35 anno di età ed appartenenti alle seguenti categorie:
a) lavoratori ammessi all'intervento straordinario della Cassa Integrazione Guadagni da più di 12 mesi o lavoratori ammessi a rotazione all'intervento straordinario della Cassa Integrazione Guadagni da più di 24 mesi, conteggiati a partire dal primo provvedimento di ammissione;
b) lavoratori iscritti da più di 12 mesi nella prima classe delle liste di collocamento;
c) lavoratori che usufruiscono del trattamento speciale di disoccupazione ai sensi della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modifiche, concernente <<estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della CIG della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiare e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati>>.3. La Giunta regionale concede altresì ai consorzi ed alle imprese cooperative di tutti i settori, un contributo non cumulabile con quelli previsti nei commi precedenti pari al 50% del costo complessivo del lavoro, ivi compresi gli oneri riflessi, per un periodo di tre anni, per l'assunzione di lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:
a) portatori di handicap fisici con una diminuzione della capacità lavorativa superiore al 72%, o portatori di handicap di natura psichica con una diminuzione della capacità lavorativa superiore al 33%, collocati su richiesta del consorzio o della impresa cooperativa;
b) tossicodipendenti che abbiano in corso programmi di recupero concordato con i competenti servizi delle USL;
c) detenuti ammessi a lavoro esterno e soggetti sottoposti a provvedimenti amministrativi dell'autorità giudiziaria minorile.4. La Giunta regionale dispone la revoca del contributo concesso qualora il rapporto di lavoro venga risolto dal consorzio o dall'impresa cooperativa prima dello scadere del terzo anno, senza giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
5. Nella concessione dei contributi viene data priorità alle richieste relative a soggetti che hanno frequentato corsi di formazione professionale promossi o attuati dalla Regione ai sensi delle leggi regionali vigenti.
6. Il numero di unità di cui sopra, ammissibile a contributo, è rapportato a programma di attività del consorzio e della impresa cooperativa.
ARTICOLO 13
Incentivi alla ricapitalizzazione1. La Giunta regionale può concedere ai consorzi ed alle imprese cooperative che formulano programmi di ricapitalizzazione, un contributo in conto capitale nella misura pari alle quote sociali sottoscritte e versate dai soci per l'aumento del capitale.
ARTICOLO 14
Incentivi per la costituzione di consorzi1. Per favorire la costituzione di consorzi, la Giunta regionale concede un contributo in conto capitale nella misura pari alle quote sociali sottoscritte e versate ai consorzi dalle cooperative aderenti.
Capo VI
AGEVOLAZIONI PER NUOVE FORME COOPERATIVE E COOPERAZIONE GIOVANILE E FEMMINILE
ARTICOLO 15
Sussidi per nuove cooperative1. La Giunta regionale, previo parere della Commissione regionale di cui al precedente art. 2, può concedere incentivi per favorire la costituzione e lo sviluppo di nuove forme cooperative al fine di diffondere i principi di mutualità e di solidarietà e di sostenere l'imprenditorialità giovanile e femminile.
ARTICOLO 16
Cooperative giovanili1. La Giunta regionale concede contributi per la costituzione e lo sviluppo di imprese cooperative i cui soci siano per almeno il 70% giovani tra i 18 ed i 35 anni di età .
2. Per accedere a detti benefici le cooperative richiedenti devono presentare un progetto di sviluppo triennale.
3. Tale progetto deve:
a) prevedere obiettivi produttivi ed occupazionali;
b) individuare, attraverso una corretta analisi, gli spazi di mercato che si vuole coprire;
c) contenere un piano finanziario che assicuri, con criteri di efficienza ed economicità , una ragionevole stabilità di bilancio e di remunerazione del lavoro;
e) individuare un piano di investimenti per il triennio considerato.4. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale di cui al precedente art. 2, concede:
a) un contributo in conto capitale in misura non superiore al 70% delle spese ritenute ammissibili, nella misura massima di lire 200.000.000, per l'acquisizione di beni immobili ed attrezzature e per le spese di avviamento connesse alla realizzazione del progetto o un contributo in conto interessi sui mutui contratti a tasso di riferimento per la realizzazione del progetto;
b) nel primo anno di attività un contributo fino al 60% delle spese di gestione; nel secondo anno un contributo fino al 40% delle spese di gestione; nel terzo anno un contributo fino al 20% delle spese di gestione.5. I progetti presentati da cooperative formate per almeno il 50% da donne, sono istruiti e finanziati con priorità e preferenza.
6. Costituisce ulteriore elemento di priorità e preferenza l'adesione di tali cooperative alle Organizzazioni di cui al precedente art. 5.
Capo VII
CONSORZI FIDI
ARTICOLO 17
Costituzione di un consorzio fidi regionale per la cooperazione1. La Regione Molise promuove la creazione di un Consorzio fidi regionale tra le imprese cooperative.
2. Il Consorzio, oltre la prestazione di garanzie fidejussorie, svolge le attività di consulenza ed assistenza in materia finanziaria previste dalla presente legge e promuove la stipulazione di convenzioni con il sistema creditizio, per facilitare l'accesso al credito da parte delle cooperative. Il Consorzio interviene per favorire programmi di investimento per lo sviluppo delle cooperative.
3. La Regione Molise contribuisce alla formazione del fondo consortile.
4. Il Consiglio regionale con propria delibera, su proposta della Commissione regionale della cooperazione, approva lo Statuto del Consorzio, la composizione del Consiglio di Amministrazione e determina i criteri per l'individuazione dei destinatari dei servizi del Consorzio, le modalità di concessione e i vincoli di destinazione del contributo al fondo.
5. Il Consiglio regionale nomina il proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione del Consorzio contestualmente alla delibera di cui al comma precedente.
Capo VIII
ALBO REGIONALE DEI CONSORZI E DELLE IMPRESE COOPERATIVE
ARTICOLO 18
Istituzione dell'albo regionale delle società cooperative e loro consorzi1. Allo scopo di programmare ogni intervento di iniziativa regionale in campo cooperativistico è istituito presso la Giunta regionale <<l'Albo Regionale delle Società Cooperative e loro Consorzi>>.
2. L'iscrizione all'Albo è un requisito essenziale per ottenere la concessione di agevolazioni o incentivi o qualsiasi altro beneficio da parte della Regione.
3. Possono chiedere ed ottenere l'iscrizione all'Albo le società cooperative e loro consorzi, a maggioranza di soci residenti nel Molise, che abbiano sede legale ed operativa nel territorio della Regione Molise e che siano in possesso dei requisiti mutualistici di cui all'art. 26 del DLCPS 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni.
4. L'Albo è ripartito nelle seguenti sezioni:
a) Cooperazione di consumo
b) Cooperazione di produzione e lavoro
c) Cooperazione agricola
d) Cooperazione di abitazione
e) Cooperazione di trasporto
f) Cooperazione della pesca
g) Cooperazione mista
h) Cooperazione sociale
i) Cooperazione mutualistica5. Al fine di evitare duplicazioni di presenza nella compagine sociale delle cooperative iscritte all'Albo, identiche per finalità sociali, si provvederà alla realizzazione dell'anagrafe meccanizzata dei soci delle cooperative iscritte all'Albo.
6. Il Presidente della Giunta regionale, previo parere della Commissione regionale della cooperazione, di cui al precedente art. 2 determina la classificazione delle imprese cooperative nelle varie sezioni.
ARTICOLO 19
Iscrizione all'albo regionale delle società cooperative e loro consorzi1. Per ottenere l'iscrizione all'Albo regionale, le società cooperative e loro consorzi devono rivolgere domanda al Presidente della Giunta regionale. Alla domanda devono essere allegati:
a) atto costitutivo, statuto ed eventuali modificazioni successive unitamente ai documenti comprovanti che sono state adempiute tutte le formalità prescritte dalla legge e dai regolamenti vigenti, nonché copia autenticata del libro dei soci;
b) attestato del presidente della cooperativa e del Collegio Sindacale comprovante che i soci possiedono i requisiti previsti dalla legge e dallo statuto;
c) scheda informativa relativa ad amministratori e sindaci in carica con la indicazione dei soggetti che hanno la rappresentanza dell'Ente, la certificazione dell'inesistenza di casi di ineleggibilità e di incompatibilità , casellario giudiziale e certificato antimafia;
d) copia dell'ultimo bilancio, se costituita da oltre un anno;
e) copia dell'ultimo verbale di ispezione ordinaria, qualora esista;
f) relazione sull'attività svolta e/o su programmi da realizzare;
g) certificato di iscrizione al registro Prefettizio.2. In relazione ai criteri, di cui al penultimo comma del precedente articolo, è inibita la iscrizione all'Albo, di quelle cooperative che abbiano contemporaneamente soci aderenti a più cooperative aventi finalità concorrenti.
3. L'iscrizione o la non iscrizione all'Albo è disposta, con proprio decreto dal Presidente della Giunta regionale, previa istruttoria formale dell'Assessorato regionale competente.
ARTICOLO 20
Adempimenti1. Le cooperative ed i loro consorzi iscritti all'Albo sono tenuti a comunicare alla regione:
a) ogni variazione intervenuta rispetto a quanto comunicato ai sensi dell'art. 19 della presente legge;
b) il bilancio consuntivo di ciascun esercizio, con i seguenti allegati:1) relazione del Consiglio d'Amministrazione, verbale di approvazione dell'assemblea dei soci, relazione del Collegio sindacale;
2) idonea documentazione atta a comprovare l'avvenuta revisione ai sensi delle disposizioni vigenti.
ARTICOLO 21
Cancellazione1. La cancellazione dall'Albo regionale delle cooperative e loro consorzi è disposta con provvedimento della Giunta regionale, previo parere della Commissione regionale della cooperazione:
a) In caso di cessazione per liquidazione, scioglimento o altra causa di estinzione;
b) Quando siano venuti meno i requisiti che ne hanno determinato l'iscrizione all'Albo, ai sensi della presente legge;
c) Quando le cooperative e loro consorzi non abbiano ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 20.
Capo IX
NORME FINALI E TRANSITORIE
ARTICOLO 22
Incentivi zone interne1. Ai consorzi ed alle imprese cooperative i tutti i settori operanti nelle zone ricomprese negli ambiti delle Comunità Montane, è concesso un ulteriore contributo dell'importo del 10% in aggiunta all'entità dei contributi previsti nei precedenti artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e/o un contributo annuale in conto interesse sui mutui previsti dalla presente legge in misura tale che il tasso di interesse annuo a carico dei consorzi e delle imprese cooperative sia inferiore di un punto percentuale al limite stabilito dal primo comma del precedente art. 12.
ARTICOLO 23
Criteri di priorità1. I criteri di priorità del programma annuale di cui al precedente art. 8, nell'ordine, sono i seguenti:
a) Progetti presentati da consorzi e cooperative di cui al precedente art. 22;
b) Progetti presentati da consorzi e cooperative aderenti alle Organizzazioni indicate al precedente art. 5, per il cui tramite possono essere presentati i singoli progetti;
c) Progetti presentati da consorzi e cooperative operanti in ambiti intercomunali.
ARTICOLO 24
Divieto di cumulo1. Le agevolazioni previste dalla presente legge per i Consorzi e le Cooperative non sono cumulabili con i benefici concessi allo stesso titolo dalla normativa vigente.
ARTICOLO 25
Norme transitorie1. Nella fase di prima applicazione della presente legge si prescinde dai termini in cui agli artt. 6 (comma 1 e 3), 7 (comma 2) e 8 (comma 1).
2. Il Conto consuntivo di cui al comma 3 dell'art. 6 dovrà essere presentato a partire dal secondo anno di applicazione della presente legge.
3. Il termine della presentazione delle domande e/o dei progetti verrà indicato alla Giunta regionale con apposito avviso pubblico.
ARTICOLO 26
Disposizioni finali1. La prescrizione, di cui al secondo comma dell'art. 18, vale a partire dal 180 giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge e, comunque, per le cooperative e loro consorzi già operanti nell'ambito regionale, dal giorno successivo a quello dell'effettiva realizzazione ed entrata in vigore dell'Albo regionale delle cooperative e loro consorzi.
2. Per la sezione dell'Albo relativa alle cooperative sociali di cui alla legge n. 381/91, la materia sarà disciplinata con apposita legge regionale.
ARTICOLO 27
Autorizzazioni di spesa1. Gli oneri finanziari, pari a L. 5 miliardi per il 1995, relativi all'attuazione della presente legge, graveranno su appositi capitoli istituiti con legge di bilancio.
ARTICOLO 28
Pubblicazione1. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.
Data a Campobasso, addì 13 febbraio 1995.