LEGGE REGIONALE N. 76 DEL 22 ottobre 1996
REGIONE PIEMONTE

Modifiche alla legge regionale 9 giugno 1994,
n. 18 "Norme di attuazione della legge 8 novembre
1991, n. 381 "Disciplina delle Cooperative
Sociali"

 

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE
N. 44
del 30 ottobre 1996

 

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha
apposto il visto.
Il Presidente della Giunta
Regionale promulga la seguente
legge:

 

ARTICOLO 1

 1.  L' articolo 16 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 è  sostituito dal seguente:
 "Art.  16 (Finanziamenti a tasso agevolato)
  1.  La Regione può  concedere alle cooperative sociali un finanziamento 
a tasso agevolato, in concorso
con gli istituti di credito, che copra fino al
cento per cento delle spese riconosciute ammissibili
con una partecipazione massima regionale
pari al settanta per cento delle spese ammesse e
comunque per un importo non superiore a lire
centocinquanta milioni.
  2.  Gli investimenti ammessi a finanziamento
sono quelli relativi ad impianti, macchinari, attrezzature,
automezzi, licenze, opere murarie ed arredi
inerenti l' attività  di impresa.
  3.  Gli investimenti di cui al comma 2 devono
prevedere un incremento occupazionale di almeno
una unità  lavorativa, limitatamente a quelle cooperative
che riceveranno un finanziamento annuo superiore
ai cinquantamilioni, secondo i criteri che
saranno definiti dalla deliberazione della Giunta
regionale di cui all' art. 21".

ARTICOLO 2

 1.  L' articolo 17 della lr n. 18/ 1994 è  sostituito
dal seguente:
 "Art.  17 (Costituzione di un fondo di rotazione)
  1.  Al fine di consentire la concessione di finanziamenti
a tasso agevolato, per la realizzazione degli
investimenti di cui all' articolo 16, la Giunta regionale
stipula una convenzione avente l' obiettivo
di affidare alla Finpiemonte SpA la gestione di
un fondo di rotazione".

 

ARTICOLO 3

 1.  L' articolo 18 della lr n. 18/ 1994 è  sostituito
dal seguente:
 "Art.  18 (Servizi di assistenza e spese di avviamento)
  1.  Per le spese di avviamento connesse alla
realizzazione del progetto di sviluppo, di cui
all' articolo 14, da sostenere o già  sostenute nel
primo anno di esercizio dalle cooperative sociali
di nuova costituzione, la Regione può , inoltre,
concedere un contributo non superiore al cinquanta
per cento della spesa riconosciuta ammissibile
e per un importo non superiore a lire venti
milioni.
  2.  Per spese di avviamento, di cui al comma 1,
sono da intendersi: le spese di costituzione della
cooperativa, l' acquisto di materie prime e semilavorati,
il canone di locazione per gli immobili destinati
alle attività  produttive non superiore a mesi
dodici.
  3.  In aggiunta ai contributi di cui all' articolo 14,
ai finanziamenti a tasso agevolato di cui all' articolo
16 ed ai contributi di cui al comma 1, la Giunta
regionale può  concedere, secondo le modalità  di
cui ai commi 4 e 5, contributi in relazione alle
spese sostenute per l' acquisizione di servizi di assistenza
tecnico gestionale.
  4.  Il contributo di cui al comma 3, è  concesso
fino ad un massimo del trenta per cento delle
spese effettivamente sostenute e documentate e
per un importo non superiore a lire dieci milioni.
  5.  Per servizi di assistenza tecnico gestionale
sono da intendersi: l' analisi di mercato e l' accesso
all' innovazione tecnologica nonché  gli investimenti
di orientamento e di supporto alla gestione aziendale
necessari all' avviamento delle iniziative produttive".

ARTICOLO 4

 1.  Dopo il comma 2 dell' articolo 19 della lr n.
18/ 1994 sono inseriti i seguenti commi:
 "2 bis.  Sono inoltre ammessi a fruire dei benefici
di cui al comma 1 le cooperative sociali che abbiano
assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
come soci lavoratori o come lavoratori
dipendenti:
a) detenuti che prestino la loro opera all' intervento
degli istituti penitenziari;
  b) detenuti ammessi al lavoro all' esterno
come previsto dall' articolo 21 della legge 26 luglio
1975, n. 354 e successive modifiche ed integrazioni.
  2 ter.  Il contributo di cui al comma 2 bis può 
essere concesso, per un massimo di due anni, a
partire dall' instaurarsi di regolare e documentato
rapporto di lavoro a tempo indeterminato".

ARTICOLO 5

 1.  Dopo il comma 1 dell' articolo 20 della lr n
18/ 1994 è  inserito il seguente comma:
 "1 bis.  I finanziamenti a tasso agevolato di cui
all' articolo 16 non sono cumulabili con i contributi
di cui all' articolo 14 nè  con le spese di avviamento
riconosciute all' articolo 18, comma 1, per tutta la
durata del progetto di sviluppo".

ARTICOLO 6

 1.  Dopo la lettera b) del comma 1 dell' articolo 21
della lr n. 18/ 1994 è  inserita la seguente lettera.
  b bis) i criteri per l' utilizzo e l' accesso ai finanziamenti
di cui all' articolo 16 nonché  il tasso
di interesse da applicarsi ai fondi regionali".
 La presente legge regionale sarà  pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
 Data a Torino, addì  22 ottobre 1996