LEGGE REGIONALE N. 15 del 1 novembre 1993
REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Modifiche alle leggi vigenti e nuove norme in materia
di vigilanza sulle cooperative

 

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
N. 56
del 16 novembre 1993
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1 DEL 16 novembre 1993

Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

 

 

CAPO I
Modifiche alla legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7

 

ARTICOLO 1
(Sostituzione dell' articolo 1)

 1.  L' articolo 1 è  sostituito dal seguente:  << Art. 1  1.  Le funzioni e i poteri di vigilanza e di controllo sulle cooperative 
e loro consorzi e sulle società di mutuo soccorso e gli enti mutualistici di cui all' articolo 2512 del Codice Civile,
che leggi vigenti attribuiscono all' autorità governativa, sono esercitati nella regione Trentino - Alto Adige dalle autorità
regionali e provinciali competenti. 2. La vigilanza sulle società cooperative e loro consorzi e sulle società di mutuo soccorso e gli enti mutualistici di
cui all' articolo 2512 del Codice Civile si attua nella regione secondo le disposizioni della presente legge.
Tale vigilanza non pregiudica i controlli di carattere tecnico che possono essere esercitati da altre amministrazioni
pubbliche
competenti per materia. >>

ARTICOLO 2
(Modifica all' articolo 2)

 1.  Il terzo comma dell' articolo 2 è  sostituito dal seguente:   << Nel registro si iscrivono le società  di mutuo
soccorso e gli enti mutualistici di cui all' articolo 2512 del Codice Civile, le cooperative ed i consorzi
delle cooperative della rispettiva provincia distintamente, secondo la loro appartenenza, ad una delle 
seguenti categorie: a) cooperative di consumo; b) cooperative agricole e di trasformazione e vendita di prodotti agricoli; c) cooperative di produzione e di lavoro; d) cooperative edilizie; e) cooperative di servizio, miste e varie, escluse le cooperative di assicurazione disciplinate dal
regio decreto - legge 29 aprile 1923, nº 966; f) cooperative di credito, con le sottocategorie: 1) casse rurali; 2) casse di credito cooperativo; 3) banche popolari; g) cooperative sociali, con le sottocategorie: 1) cooperative di gestione di servizi socio - sanitari, culturali ed educativi; 2) cooperative per lo svolgimento di attività finalizzate all' inserimento lavorativo di persone svantaggiate; 3) consorzi di solidarietà sociale costituiti ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 22
ottobre 1988, n. 24. >>

 

ARTICOLO 3
(Modifiche all' articolo 3)

 1.  Il secondo comma dell' articolo 3 è  sostituito dal seguente:   << La commissione è  composta come segue:
  a) dal presidente e dal vicepresidente, nominati dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente
della Giunta provinciale, scelti fra persone particolarmente esperte nelle materie giuridiche ed economiche, 
preferibilmente nel settore cooperativo, e delle quali almeno una esperta in materie giuridiche, residenti nella rispettiva provincia; b) da due membri effettivi e due supplenti eletti dalle cooperative iscritte nel registro. Ogni cooperativa può
votare solo un membro effettivo ed uno supplente; c) da tre membri, esperti in materia di cooperazione, di cui almeno uno designato da ciascuna associazione
di rappresentanza, tutela ed assistenza del movimento cooperativo riconosciuta ai sensi dell' articolo 18,
residenti nella rispettiva provincia. Nel caso in cui le associazioni siano in numero inferiore a tre, i membri
restanti sono designati dalle associazioni più rappresentative. >> 2. Il quarto comma dell' articolo 3 è sostituito dal seguente: << I membri supplenti della commissione
sostituiscono gli effettivi in caso di cessazione dalla carica degli stessi. Gli stessi sono chiamati, ove necessario,
a subentrare nel posto lasciato vacante da un membro effettivo seguendo la graduatoria
dei voti conseguiti e, a parità di voti, in ordine
di anzianità . >>

 

ARTICOLO 4
(Modifica all' articolo 5)

 1.  Il sesto comma dell' articolo 5 è  sostituito dal seguente:   << Funge da segretario della commissione 
provinciale per le cooperative il funzionario preposto alla direzione dell' Ufficio del registro delle cooperative o, in caso di sua assenza o impedimento, un membro della commissione designato dal presidente o dal vicepresidente. Il segretario può essere coadiuvato da un vicesegretario, scelto tra gli addetti all' Ufficio
del registro delle cooperative, con qualifica funzionale non inferiore alla settima,
il quale collabora
con il segretario stesso. >>

 

ARTICOLO 5
(Modifiche all' articolo 6)

 1.  Dopo il quinto comma dell' articolo 6 sono aggiunti i seguenti:   << Il numero minimo dei soci delle cooperative
di produzione e lavoro ammissibile ai pubblici appalti è  stabilito in nove.
  Il numero minimo dei soci delle cooperative edilizie di abitazione, che intendono fruire delle agevolazioni 
previste dalle leggi in materia di edilizia abitativa delle province autonome di Bolzano e di Trento, è stabilito
in nove, in deroga all' articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Essi inoltre devono possedere i requisiti
soggettivi richiesti dalle leggi provinciali stesse e le cooperative trovarsi in una delle seguenti condizioni: a) essere state costituite con il conferimento da parte di ciascun socio di quote o di azioni per un valore
non inferiore a lire cinquecentomila; b) perseguire lo scopo di realizzare un programma di edilizia residenziale; c) essere proprietarie di abitazioni assegnate in godimento o in locazione o avere assegnato in
proprietà
gli alloggi ai propri soci. >>

 

ARTICOLO 6
(Sostituzione dell' articolo 16)

  1.  L' articolo 16 è  sostituito dal seguente:  << Art. 16  
1. La revisione è ordinaria e straordinaria. 2. La revisione ordinaria è normalmente eseguita almeno ogni biennio. 3. Le società cooperative ed i loro consorzi, con esclusione delle Casse rurali, che abbiano un fatturato
superiore a lire trenta miliardi o che detengano partecipazioni di controllo in società a responsabilità
limitata o per azioni o che possiedano riserve indivisibili superiori a lire tre miliardi o che raccolgano
prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a lire tre miliardi sono assoggettate alla revisione ordinaria annuale. 4. Alle revisioni di cui sopra si applicano gli adeguamenti previsti dall' articolo 21, comma 6, della legge
31 gennaio 1992, n. 59. 5. Se nella società cooperativa si verifica, nel corso dell' esercizio sociale, una delle condizioni che determinano
l' assoggettamento alla revisione annuale ovvero se vengono a mancare le condizioni che determinano
tale obbligo, la società cooperativa è tenuta a comunicare senza indugio tale fatto al competente organo di revisione. 6. La revisione ordinaria è diretta: a) a controllare la gestione e l' esatta rilevazione nelle scritture contabili di tutti i fatti aziendali, nonchè il funzionamento sociale ed amministrativo e l' impostazione tecnica dell' attività della cooperativa; b) a rilevare lo stato delle attività e passività e la situazione patrimoniale, nonchè i costi ed i ricavi degli esercizi
revisionati; c) ad accertare la sussistenza dei requisiti relativi all' iscrizione nel registro delle cooperative, nonchè
l' osservanza in genere da parte della cooperativa delle norme di legge e statutarie; d) a prestare assistenza e fornire consiglio alla cooperativa ai fini del retto funzionamento della stessa
e del miglior conseguimento degli scopi statutari e mutualistici e per la rimozione, possibilmente immediata,
di eventuali irregolarità rilevate; e) ad esprimere un giudizio sulla situazione economica e finanziaria della cooperativa, nonchè sul conseguimento
degli scopi istituzionali. 7. La revisione straordinaria è eseguita quando, a giudizio dell' organo autorizzato alla revisione, se ne presenti
la necessità oppure ne sia fatta ad esso motivata richiesta da parte del collegio dei sindaci o da un terzo
dei soci della
cooperativa. >>

 

ARTICOLO 7
(Modifiche all' articolo 21)

 1.  Il primo e il secondo comma dell' articolo 21 sono sostituiti dai seguenti:
  << Le associazioni eseguono la revisione a mezzo di propri revisori della cui competenza professionale
e idoneità  morale esse rispondono;  le commissioni provinciali a mezzo di revisori o società 
di revisione scelti tra gli iscritti nell' elenco di cui all' articolo 29 bis.
  Le associazioni sono tenute a comunicare alla commissione provinciale l' elenco nominativo dei
propri revisori ed ogni successivo cambiamento.
  L' elenco dei revisori, tenuto dalla commissione provinciale, è  pubblico e può  essere consultato da 
chiunque vi abbia interesse. >>

 

ARTICOLO 8
(Modifica all' articolo 24)

 1.  Il primo comma dell' articolo 24 è  sostituito dal seguente:
  << La relazione revisionale, accompagnata dalla relazione di certificazione del bilancio, se necessaria 
ai sensi dell' articolo 29 ter, ed integrata dalle osservazioni o dagli eventuali provvedimenti che l' organo
competente alla revisione ritiene necessario impartire nei confronti della cooperativa è trasmessa a
quest' ultima dall' organo di revisione stesso, che fissa un congruo termine entro il quale la cooperativa
deve dare esauriente ragguaglio scritto circa l' adempimento di quanto nella relazione è consigliato
e ordinato.

 

ARTICOLO 9
(Sostituzione dell' articolo 25)

 1.  L' articolo 25 è  sostituito dal seguente:  << Art. 25  1.  Se dalla revisione sono emerse irregolarità 
gravi e gli organi responsabili della cooperativa non provvedono ad eliminarle, nonostante diffida
da parte della commissione provinciale, questa, quando non decide la cancellazione della cooperativa
dal registro, può  revocare gli amministratori e, se del caso, i sindaci.
  2.  Con il provvedimento di revoca la commissione provinciale nomina un commissario con
l' incarico di provvedere alla gestione ordinaria della società  e convocare, al più  tardi entro tre
mesi dall' assunzione dell' incarico, l' assemblea per il ripristino dell' amministrazione normale o
per gli altri provvedimenti del caso.  La durata dell' incarico del commissario, che è  stabilita in
tre mesi, può  essere prorogata eccezionalmente di altri tre mesi, solo in caso di comprovata necessità .
  Al commissario non possono essere conferiti i poteri dell' assemblea.
  3.  Ove l' importanza della società  cooperativa lo richieda, la commissione provinciale può  nominare
un vice commissario che collabora con il commissario e lo sostituisce in caso di impedimento. >>
   
   
   
   ARTICOLO 10
(Sostituzione dell' articolo 27)
    1.  L' articolo 27 è  sostituito dal seguente:  << Art. 27  1.  Delle revisioni eseguite è  fatta annotazione nel registro 
delle cooperative. A tale scopo le associazioni devono dare comunicazione all' Ufficio del registro di ogni revisione
eseguita entro trenta giorni, indicando la data di inizio ed il termine della revisione ed il nome del revisore. >> 2. Qualora la comunicazione dell' eseguita revisione non dovesse pervenire entro il termine di cui al comma 1,
la commissione provinciale, nel caso in cui ritenga giustificato il ritardo, fisserà con congruo termine per eseguire
la revisione. Qualora non si provveda alla revisione nemmeno entro questo termine suppletivo, la commissione provinciale ne darà immediata comunicazione alla Giunta regionale, affinchè essa possa decidere se si deve
procedere ai sensi dell' articolo
19.

 

ARTICOLO 11
(Nuovo articolo 29 bis)

 1.  Dopo l' articolo 29 è  aggiunto il seguente:  << Art. 29 bis  (Elenco dei revisori)
 1.  L' elenco dei revisori e delle società  di revisione, ai sensi e per gli effetti del disposto dell' articolo 15, comma 2, 
della legge 31 gennaio 1992, n. 59, è istituito dalla Giunta regionale e tenuto dalle commissioni provinciali.
In tale elenco sono iscritti le società di revisione autorizzate ai sensi dell' articolo 2 della legge 23 novembre
1939, n. 1966, i revisori contabili, istituito con decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, nonchè le società
iscritte all' albo speciale di cui all' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.
L' elenco è pubblicato e può essere consultato da chiunque vi abbia interesse. 2. L' iscrizione nell' elenco avviene su domanda dei singoli interessati, corredata da certificazione attestante
l' autorizzazione ministeriale o l' iscrizione nel registro dei revisori contabili o nell' albo speciale di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, nº 136. Le domande di iscrizione devono essere rivolte alle commissioni di cui al comma 1, le quali decidono sull' accoglimento e sull' iscrizione nell' elenco. La sussistenza dei requisiti d' iscrizione, nonchè la perfetta conoscenza della lingua normalmente usata nell' amministrazione della cooperativa, devono essere comprovate dall' interessato al momento dell' accettazione
dell' incarico di certificazione. >>

 

ARTICOLO 12
(Nuovo articolo 29 ter)

 1.  Dopo l' articolo 29 bis è  aggiunto il seguente: << Art. 29 ter  (Certificazione)
 1.  La certificazione dei bilanci delle società cooperative e dei loro consorzi soggetti all' applicazione
dell' articolo 15, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, è  demandata alle associazioni riconosciute, 
per le cooperative ed i consorzi ad esse aderenti. La predetta certificazione deve essere firmata da soggetto
iscritto nell' elenco di cui all' articolo 29 bis. Fatta salva l' eventualità che l' associazione si avvalga della convenzione di cui all' articolo 15, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, gli schemi delle convenzioni
per la certificazione che le associazioni intendono stipulare con i revisori o le società di revisione iscritti nell' elenco
di cui all' articolo 29 bis, sono soggetti ad approvazione da parte della Giunta regionale, sentito il parere
della commissione regionale per la cooperazione. Trascorsi sessanta giorni dal ricevimento da parte della Giunta regionale dello schema di convenzione
senza che siano mosse obiezioni o sia avanzata richiesta di informazioni, la convenzione si intende approvata.
La richiesta di informazioni interrompe il decorso del termine di cui sopra. 2. Le cooperative ed i loro consorzi non aderenti ad associazioni di rappresentanza e tenuti a sottoporre il bilancio
e certificazione devono trasmettere alla commissione provinciale competente per territorio lo schema d' incarico
per la certificazione che essi intendono affidare al revisore o alla società o dei revisori iscritti nell' elenco di cui all' articolo 29 bis, perchè sia approvato dalla commissione stessa. Trascorsi sessanta giorni dal ricevimento da parte della commissione dello schema d' incarico senza che siano mosse obiezioni o sia avanzata richiesta di informazioni, lo schema d' incarico si intende approvato.
La richiesta di informazioni interrompe il decorso del termine di cui sopra. 3. Se dalla certificazione sono emerse gravi irregolarità , l' organo di certificazione deve darne immediata
comunicazione alla commissione provinciale, informando nel contempo l' associazione alla quale la cooperativa
eventualmente aderisce. Si applica a questo riguardo il disposto dell' articolo 25. 4. L' omessa certificazione può condurre alla revoca del riconoscimento della associazione ai

sensi del disposto dell' articolo 19. >>

 

ARTICOLO 13
(Modifiche all' articolo 31)

 1.  Il primo comma dell' articolo 31 è  sostituito dal seguente:   << La commissione regionale per la cooperazione
è  composta come segue:
  a) dall' Assessore regionale competente per materia, che la presiede;
  b) da due membri, uno per ciascuna provincia, scelti fra persone particolarmente competenti in materie giuridiche, 
economiche e sociali, designati dal Presidente della rispettiva Giunta provinciale; c) da quattro membri effettivi e due supplenti, due effettivi e uno supplente per ciascuna provincia, eletti
dalle cooperative iscritte nel rispettivo registro provinciale. Ogni cooperativa non può votare per più di un membro effettivo ed uno supplente. Non possono essere eletti membri facenti parte di una commissione provinciale per
le cooperative. Per l' elezione dei membri della commissione regionale si applicano le disposizioni contenute nell' articolo 4; d) da cinque membri, esperti in materia di cooperazione, designati dalle associazioni riconosciute, di cui almeno
uno per ciascuna associazione. In caso di assenza o di impedimento del presidente, la commissione è presieduta dal membro più anziano di età.
Al presidente, ai membri ed al segretario della commissione regionale per la cooperazione e delle commissioni per
le cooperative nelle province di Bolzano e di Trento, spettano l' indennità ed i compensi di cui alla legge regionale
5 gennaio 1954, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni. >>
2. L' ultimo comma dell' articolo 31 è soppresso.

 

ARTICOLO 14
(Nuovo articolo 31 bis)

 1.  Dopo l' articolo 31 è  aggiunto il seguente:  << Art. 31 bis  
(Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione) 1. Le associazioni riconosciute possono costituire i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
previsti dall'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, per gli scopi di cui al comma 2 del medesimo articolo 11.
Tali fondi, ai quali sono destinati gli utili ed il patrimonio residuo delle cooperative aderenti all' associazione,
nonchè gli utili ed il patrimonio residuo dell' associazione stessa, purchè l' associazione abbia la figura giuridica di cooperativa, nei limiti di cui all' articolo 11, comma 4 e 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, sono gestiti o direttamente
dell' associazione stessa o da società per azioni senza scopo di lucro, o da associazioni costituite conformemente al disposto dello stesso articolo 11. 2. Gli statuti delle società per azioni senza scopo di lucro e delle associazioni costituite dalle associazioni riconosciute
per la gestione dei fondi mutualistici gestiti direttamente dalle associazioni riconosciute, sono soggetti all' approvazione della Giunta regionale previo parere reso dalla commissione regionale per la cooperazione. La Giunta regionale comunica all' associazione l' avvenuto rilascio dell' approvazione entro e non oltre sessanta giorni
dal ricevimento dell' istanza di approvazione. In mancanza della suddetta comunicazione entro il termine sopra indicato,
l' approvazione si intende rilasciata. L' eventuale richiesta di chiarimenti interrompe il decorso del suddetto termine. 3. L' associazione riconosciuta provvede, entro trenta giorni dall' iscrizione della società per azioni nel registro
delle imprese o dalla costituzione dell' associazione o dall' approvazione del regolamento del fondo, ad inviare
copia autentica dell' atto costitutivo e dello statuto o del regolamento del fondo alla commissione provinciale per le cooperative competente per territorio. La messa in liquidazione e lo scioglimento della società o dell' associazione,
nonchè l' estinzione del fondo devono essere comunicati alla competente commissione provinciale entro trenta giorni
dalla data della deliberazione ovvero, se quest' ultima è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, entro trenta giorni
dall' iscrizione. L' associazione costituita per la gestione del fondo è riconosciuta, anche ai fini dell' articolo 12 del Codice Civile, dalla Giunta regionale. 4. Le società per azioni e le associazioni costituite per la gestione dei fondi possono beneficiare dei contributi erogati
in applicazione della
legge regionale 28 luglio 1988, n. 15. >>

 

ARTICOLO 15
(Nuovo articolo 31 ter)

 1.  Dopo l' articolo 31 bis è  aggiunto il seguente:  << Art. 31 ter  (Vigilanza sui fondi mutualistici)
 1.  Le associazioni riconosciute che gestiscono direttamente i fondi mutualistici, se costituite in forma di società  
cooperativa, sono soggette a revisione annuale e la relazione revisionale deve espressamente indicare le modalità
di utilizzo dei fondi, con riferimento al perseguimento delle finalità precisate all' articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Le associazioni non soggette a revisione devono esplicitare tali modalità nella relazione al bilancio d' esercizio. 2. Le società per azioni e le associazioni costituite dalle associazioni riconosciute per la gestione dei suddetti fondi
sono soggette a certificazione annuale del bilancio per mezzo di revisore o società di revisione iscritti nell' elenco di cui
all'articolo 29 bis. 3. Copia della relazione revisionale o della relazione al bilancio delle associazioni riconosciute che gestiscono direttamente i fondi mutualistici e copia della relazione al bilancio d' esercizio e della relazione di certificazione delle società per azioni e
delle associazioni di cui al comma 2, sono trasmessi, entro sessanta giorni dal loro completamento o approvazione,
alla commissione provinciale per le cooperative competente per territorio, affinchè quest' ultima possa esercitare il suo potere di vigilanza in merito alle modalità di utilizzo dei fondi mutualistici. >>

 

ARTICOLO 16
(Nuovo articolo 31 quater)

 1.  Dopo l' articolo 31 ter è  aggiunto il seguente:  << Art. 31 quater  (Fondo regionale per lo sviluppo della
cooperazione)
 1.  La Giunta regionale istituisce un fondo regionale, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 11, comma 7, 
della legge 31 gennaio 1992, nº 59, vincolato al perseguimento delle finalità poste dall' articolo 11, comma 2,
della legge medesima. A tale fondo sono destinati gli utili e il patrimonio residuo delle cooperative non aderenti ad alcuna associazione
riconosciuta nei limiti di cui ai commi 4 e 5 dello stesso articolo 11.
A tale fine viene istituito apposito capitolo di entrata nel bilancio di previsione della Regione. 2. Le modalità di utilizzo del fondo sono soggette alla disciplina di cui alla legge regionale 28 luglio 1988, n. 15,
conformemente alla ripartizione annualmente disposta dalla Giunta regionale. 3. La quota del fondo non impegnata dalla Giunta regionale per il perseguimento delle finalità di sua competenza,
avendo riguardo al complesso delle finalità alle quali il fondo è destinato in conformità al disposto
dell' articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, è resa disponibile alle province di Bolzano e Trento per il perseguimento degli obiettivi di cui allo stesso articolo 11 rientranti nelle rispettive competenze. La ripartizione tra le province terrà
conto dell'entità degli importi versati dalle cooperative aventi sede rispettivamente nella provincia di Bolzano
e nella provincia
di Trento. >>

 

CAPO II
Modifiche alla legge regionale
28 luglio 1988, n. 15

 

ARTICOLO 17
(Modifiche all' articolo 3)

 1.  All' articolo 3, comma 3, è  aggiunta la seguente lettera:   << c bis) contributi sul fondo istituito ai sensi 
dell' articolo 11, comma 7, della legge 31 gennaio 1992, n. 59 nell' ammontare determinato annualmente dalla Giunta regionale. >> 2. All' articolo 3 è aggiunto il seguente comma: << 3 bis. I contributi di cui al comma 3, lettera c bis), sono cumulabili
con quelli di cui al comma 1, lettera a), al comma 2, lettere a) e b), al comma 3, lettera a) e ciò
ai fini del perseguimento delle finalità di cui all' articolo 11, comma 2, della legge
31 gennaio 1992, n. 59. >>

 

CAPO III
Modifiche alla legge regionale
22 ottobre 1988, n. 24

 

ARTICOLO 18
(Sostituzione dell' articolo 1)

 1.  L' articolo 1 è  sostituito dal seguente.  << Art. 1  (Finalità  della legge)
 1.  La Regione, riconoscendo nella cooperativa un' impresa idonea a svolgere attività  diretta alla promozione umana, 
promuove, con la presente legge, lo sviluppo della cooperazione sociale e detta le norme seguenti in materia
di cooperative
sociali. >>

 

ARTICOLO 19
(Sostituzione dell' articolo 2)

 1.  L' articolo 2 è  sostituito dal seguente:  << Art. 2  (Modalità  di iscrizione delle cooperative sociali)
 1.  Le cooperative sociali ed i consorzi disciplinati dalla presente legge si iscrivono, oltre che nella categoria 
di cui all' articolo 2, comma 3 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7 e successive modifiche, anche nella categoria
alla quale afferisce l' attività economica prevalente da esse svolte. Alle stesse si applicano le norme relative al settore nel quale operano, in quanto compatibili
con la presente legge. >>

 

ARTICOLO 20
(Sostituzione dell' articolo 3)

 1.  L' articolo 3 è  sostituito dal seguente:  << Art. 3  (Definizione di cooperative sociali)
 1.  Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l' interesse generale della comunità  alla promozione umana 
e all' integrazione sociale dei cittadini soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati,
mediante l' utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione. 2. Esse operano attraverso: a) la gestione di servizi socio sanitari, culturali ed educativi; b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all' inserimento
lavorativo di persone svantaggiate. 3. Sono soggetti socialmente svantaggiati coloro che per cause oggettive e soggettive non sono in grado,
senza adeguato intervento, di integrarsi positivamente nell' ambiente in cui vivono sotto il profilo fisico, psicologico,
familiare, culturale, professionale ed economico, nonchè con riguardo all' età o, in genere, coloro che sono ritenuti bisognosi di intervento socio - assistenziale. 4. Nelle cooperative sociali che svolgono le attività di cui al comma 1, lettera b) le persone svantaggiate devono
costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della cooperativa. 5. La specificazione delle categorie dei soggetti svantaggiati, beneficiari dell' intervento delle cooperative
di cui al comma 2, lettera b), anche diverse da quelle indicate nell' articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381
e successive modificazioni e integrazioni, effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, può essere fatta anche con decreto del Presidente della Giunta provinciale. 6. La denominazione sociale, comunque formulata, deve includere l' indicazione di "Cooperativa sociale",
fatte salve le cooperative che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicate come
"cooperative di solidarietà sociale"
e che possono conservare tale denominazione. >>

 

ARTICOLO 21
(Modifica all' articolo 4)

 1.  Il comma 1 dell' articolo 4 è  sostituito dal seguente:
  << 1.  Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza 
dei seguenti soci: a) soci che prestano la loro attività di lavoro a titolo di volontariato, spontaneamente e non in esecuzione
di specifici obblighi giuridici, gratuitamente, senza fine di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fine di solidarietà ; b) soci che prestano attività di lavoro remunerata:
c) soci avventori. >>

 

ARTICOLO 22
(Sostituzione dell' articolo 5)

 1.  L' articolo 5 è  sostituito dal seguente:  << Art. 5  (Obblighi e divieti per le cooperative sociali)
 1.  E' vietata la distribuzione, e qualsiasi titolo, di utili ai soci.  Tutte le riserve sono indivisibili 
tra i soci. Nei casi di recesso o di morte del socio, la liquidazione della quota o il rimborso
delle azioni ha luogo per un importo non superiore a quello effettivamente versato, aumentato
della rivalutazione di cui all' articolo 7 della legge
31 gennaio 1992, n. 59. >>

 

 

ARTICOLO 23
(Abrogazione dell' articolo 6)

1. L' articolo 6 è abrogato.

 

 

ARTICOLO 24
(Sostituzione dell' articolo 7)

 1.  L' articolo 7 è  sostituito dal seguente:  << Art. 7  (Ammissione a socio delle persone giuridiche)
 1.  Possono essere ammesse come soci delle cooperative sociali anche persone giuridiche pubbliche o private. >>

 

 

ARTICOLO 25
(Modifica all' articolo 8)

 1.  Il comma 1 dell' articolo 8 è  sostituito dal seguente:   << 1.  Per le cooperative disciplinate dalla presente
legge il consiglio di amministrazione deve includere nella relazione annuale esaurienti indicazioni
circa il perseguimento dello scopo sociale e l' attività sociale effettivamente svolta. >>

 

 

ARTICOLO 26
(Sostituzione dell' articolo 9)

 1.  L' articolo 9 è  sostituito dal seguente:  << Art. 9  (Consorzi di cooperative sociali)
 1.  La Regione favorisce l' istituzione di consorzi costituiti almeno per i tre quinti da cooperative
sociali.
  2.  I consorzi di cui al comma 1 sono sottoposti alla disciplina prevista dalla presente legge per le cooperativi sociali.
  3.  I consorzi di cui al presente articolo sono iscritti nella categoria delle cooperative sociali.>>

 

 

ARTICOLO 27
(Sostituzione dell' articolo 10)

 1.  L' articolo 10 è  sostituito dal seguente:  << Art. 10  (Applicazione della normativa statale)
 1.  Le disposizioni previste dalla legge 8 novembre 1991, n. 381 si applicano per quanto non previsto dalla presente legge. >>

 

ARTICOLO 28
(Sostituzione dell' articolo 11)

 1.  L' articolo 11 è  sostituito dal seguente:  << Art. 11  (Benefici ed agevolazioni per le cooperative sociali)
 1.  Le cooperative sociali costituite in conformità  alla presente legge godono di tutti i benefici ed agevolazioni riconosciuti 
alle cooperative
sociali dalla legge 8 novembre 1991, n. 381.

 

CAPO IV
NORME TRANSITORIE E FINALI E TESTO COORDINATO

 

ARTICOLO 29
(Norme transitorie e finali)

 1.  Le somme eventualmente versate alla regione dalla data del 22 febbraio 1992, in forza dell' articolo 11 
della legge 31 gennaio 1992, n. 59, restano acquisite al fondo mutualistico regionale per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione, istituito ai sensi dell' articolo 31 quater della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7 e successive modificazioni. 2. Nel caso in cui non vi abbiano già provveduto, le associazioni riconosciute devono comunicare alla Giunta regionale,
entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la loro decisione in merito alla costituzione o meno, ai sensi dell' articolo 3i bis della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7 e successive modificazioni, del fondo mutualistico
previsto dall' articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. 3. L' Ufficio del registro delle cooperative attiva le nuove categorie e sottocategorie di cui all'articolo 2
della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7 e successive modificazioni, entro novanta giorni
dall' entrata in vigore della presente legge. 4. La condizione di cui all' articolo 13, comma 7, lettera a), della legge 31 gennaio 1992, nº 59, come richiamato
dall' articolo 5 della presente legge, si applica nei confronti delle cooperative edilizie di abitazione, costituite dopo
l'entrata in vigore della presente legge. 5. Le << cooperative di solidarietà sociale >>, già costituite all' entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nella categoria << cooperative sociali >>. 6. Con decreto del presidente della Giunta regionale, da emanare, previa deliberazione della Giunta medesima,
entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge, saranno conseguentemente modificati i regolamenti
di attuazione delle leggi regionali 29 gennaio 1954, n. 7 e 28 luglio 1988, n. 15, approvati rispettivamente con decreto del presidente della Giunta regionale 17 dicembre 1955, n. 145 e decreto del Presidente della Giunta regionale
22 agosto 1991, n. 11/ L. Tali modifiche, stante il disposto dell' articolo 15, comma 8, della legge 31 gennaio 1992, n. 59,
avranno altresì per oggetto la previsione di interessi per il ritardato pagamento delle spese e competenze per la previsione ordinaria di cui all' articolo 28 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7 e di sanzioni per l'omesso
pagamento delle stesse e la definizione del profilo professionale del revisore di cui all' articolo 21 della stessa
legge regionale n. 7 del 1954. 7. In attesa che il registro dei revisori contabili, previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, venga istituito,
le commissione provinciali per le cooperative, nella scelta dei revisori di cui all' articolo 21 della legge 29 gennaio 1954, n. 7 e successive modificazioni, sono tenute a seguire la procedura attualmente in vigore. 8. Fino all' istituzione del registro dei revisori contabili previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88,
possono essere iscritti nell' elenco di cui all' articolo 29 bis gli iscritti nell' albo dei dottori commercialisti
e nell'albo dei ragionieri nonchè le persone iscritte nell' albo dei revisori ufficiali dei conti.
I suddetti iscritti decadono non appena verrà istituito il registro dei revisori contabili. 9. Le casse rurali, aventi sede legale nella regione Trentino - Alto Adige, ad avvenuto espletamento di quanto previsto
dal decreto legislativo n. 481 del 14 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni,
possono conservare la denominazione originaria che, per le Casse rurali aventi sede legale nella provincia di Bolzano,
deve contenere in lingua italiana l' espressione << Cassa Raiffeisen >> o << Cassa Rurale >>, in lingua tedesca << Raiffeisenkasse >> ed in lingua ladina << Cassa Raiffeisen >>; le Casse rurali aventi sede legale nella provincia di Trento, possono conservare la sola denominazione originaria << Cassa rurale >>. Le denominazioni di cui sopra saranno senza
qualsiasi aggiunta od integrazione.

 

ARTICOLO 30
(testo coordinato)

 1.  Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, è  autorizzato a riunire e coordinare le norme 
del Capo I della presente legge con le norme contenute nella legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7, nonchè nella legge regionale 11 febbraio 1955, n. 3, in forma di testo coordinato, nonchè a riunire e coordinare le norme del Capo III
della presente legge con le norme contenute nella legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24, in forma di testo coordinato. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione.

Trento, 1 novembre 1993