LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 5 aprile1995
REGIONE UMBRIA

Modificazioni ed integrazioni della LR 2 novembre 1993, n. 12 - Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381, sulla disciplina delle Cooperative sociali.

 

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA N. 21 del 19 aprile 1995

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

 

ARTICOLO 1

 Alla legge regionale 2 novembre 1993, n. 12, sono apportate le modificazioni contenute negli articoli seguenti.

ARTICOLO 2

 All' art. 6, comma 1, la parola << sociale >> è  sostituita con la parola << socio - assistenziale >>. 

ARTICOLO 3

 All' art. 11, comma 1 è  aggiunta la lett e) << della continuità  del servizio nel rispetto del diritto all' integrazione
dei soci svantaggiati >>.
  All' art. 11 comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: << Gli schemi prevedono la facoltà  di proporre varianti
corrispondenti alle esigenze dei soggetti stipulanti >>.
  All' art. 11, dopo il comma 1, è  aggiunto il seguente comma 1 bis: << Le convenzioni concernenti servizi socio -
assistenziali, sanitari ed educativi, tengono conto anche della continuità  del servizio nel rispetto del diritto
degli utenti, della qualità  delle prestazioni e del tariffario regionale >>.

ARTICOLO 4

 All' art. 12, comma 1, lett c) dopo le parole << del personale >> aggiungere le parole << in relazione al tipo di servizio o fornitura >>.

ARTICOLO 5

 (Proroga dei termini)
 Il termine di cui al comma 2 dell' art. 19 della legge regionale 2 novembre 1993, n. 12, è  prorogata al 30 giugno 1995.
 La presente legge regionale sarà  pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione dell' Umbria.

Data a Perugia, addì 5 aprile 1995