LEGGE REGIONALE N. 38 DEL 22-04-1997
REGIONE ABRUZZORifinanziamento LR 8/ 11/ 1994, n. 85 recante
Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione socialeFonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO N. 9 del 20 maggio 1997
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1 1. La LR 8/ 11/ 1994 n. 85, concernente: "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale" è rifinanziata nella misura di lire 2.150.000.000 (duemiliardi centocinquantamilioni).
ARTICOLO 2 1. La metà dello stanziamento è utilizzata per promuovere il consolidamento, anche finanziario, di iniziative cooperativistiche che detengano i requisiti di iscrizione all' Albo regionale, di cui siano artefici giovani, donne e disoccupati adulti, che agiscano nel campo dei servizi alla persona, o che realizzino il coinvolgimento lavorativo di soggetti appartenenti a categorie svantaggiate, secondo modalità da definire con apposito Regolamento entro 120 giorni dall' entrata in vigore della legge.
2. Le risorse di cui all' art. 1 sono utilizzate, fino all' entrata in vigore del Regolamento di cui al comma precedente, per soddisfare le richieste presentate ai sensi dell' art. 16 della LR n. 85/ 94, dopo la fase di prima applicazione temporalmente definita dal comma 4 dello stesso articolo, per le quali la Commissione regionale di cui all' art. 17 esprima o abbia espresso parere di ammissibilità al contributo, le risorse residue sono utilizzate, quanto al 50%, per il rafforzamento delle competenze di Soci e lavoratori delle Cooperative sociali, attraverso idonee iniziative formative: la residua disponibilità si aggiunge allo stanziamento individuato nel comma 1, per essere utilizzata come da Regolamento. Dall' entrata in vigore di esso, non trova ulteriore applicazione l' art. 16 della LR 8/ 11/ 1994 n. 85.
ARTICOLO 3 1. All' onere derivante dall' applicazione della presente legge, valutato per l' anno 1997 in lire 2.150.000.000, si provvede ai sensi dell'art. 38 della LR 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al Cap. 324000, partita n. 28 - Elenco n. 4, dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1996.
2. Nello stato di previsione della spesa, il Cap. 22436 denominato: "Fondo regionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale " è incrementato in termini di sola competenza di lire 2.150.000.000.
ARTICOLO 4 1. La presente legge comporta l' erogazione di incentivi di minima consistenza a cooperative prive di fini di lucro. Essa non soggiace, pertanto, agli obblighi di notifica comunitaria sanciti dall' art. 93.3 del Trattato di Roma.
ARTICOLO 5 1. La presente legge è dichiarata urgente. Essa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. La presente legge regionale sarà pubblicata nel " Bollettino Ufficiale della Regione ".
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.Data a L' Aquila, addì 22 Aprile 1997.