Nuove norme in materia di cooperazione
ed associazionismo.
ARTICOLO 1 La Regione promuove, nell'ambito del proprio territorio, lo sviluppo della cooperazione fra singoli cittadini e fra imprese, favorendo la promozione, la diffusione, la organizzazione e l' assistenza alle singole cooperative ed ai consorzi cooperative, attraverso l' attività delle sezioni regionali delle Associazioni Nazionali Cooperative legalmente riconosciute. A tal fine la Regione concede contributi a dette Associazioni sulla base di iniziative programmate secondo i principi di cui al successivo art. 2 e allo scopo di sviluppare la cooperazione nelle zone e nei settori ove essa è meno diffusa. Le iniziative, le provvidenze e gli interventi comunque previsti dalla presente legge sono posti in essere esclusivamente nell' ambito delle competenze regionali di cui agli art. 117 e 118 della Costituzione, allo scopo di non interferire nelle materie e nei settori che le leggi nazionali riservano alla competenza dello Stato.
ARTICOLO 2 Le provvidenze regionali dirette a favorire lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo devono essere coerenti con le scelte che la Regione ha effettuato ai vari livelli di programmazione quali la politica di sviluppo regionale, le azioni programmatiche e la pianificazione dei progetti anche speciali. Il collegamento con la politica di piano deve essere realizzato sia a livello settoriale che territoriale mediante la formulazione di specifici programmi annuali e triennali di cui al successivo articolo 3.
ARTICOLO 3 I fondi del bilancio regionale comunque destinati al sostegno ed allo sviluppo della cooperazione, ancorchè previsti dall' interno di leggi di settore, sono ripartiti in programmi annuali e triennali di attuazione che individuino singoli settori e singoli territori. I programmi sono articolati nelle seguenti categorie d'intervento:
1) finanziamenti ordinari annuali in favore delle sezioni regionali delle Associazioni Nazionali Cooperative giuridicamente riconosciute;
2) sostegno alle iniziative volte alla diffusione delle problematiche inerenti alla cooperazione e all'associazionismo.
ARTICOLO 4 I programmi di cui al precedente art. 3 devono essere finalizzati a:
a) divulgare i principi cooperative attraverso congressi, riunioni, convegni, viaggi e borse di studio e simili;
b) attuare indagini di mercato, ricerche, missioni economiche di studio, tirocini riguardanti il movimento cooperativo regionale;
c) promuovere e realizzare campagne di vendita in italia e all'estero di beni prodotti dalle cooperative abruzzesi, attraverso mostre, fiere ed altre manifestazioni, previa intesa con gli organi centrali competenti e nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento di cui al 1° comma dell'art. 4 del DPR 24 luglio 1977, n. 616. Per la formulazione e l'aggiornamento dei programmi di cui al presente articolo, i settori regionali, comunque interessati alla cooperazione, avanzano le rispettive richieste, attraverso le sezioni regionali, alle Associazioni Nazionali Cooperative giuridicamente riconosciute entro il 30 settembre di ciascun anno al Settore Lavoro della Giunta Regionale. La Giunta Regionale, sentito il Comitato di cui al successivo art. 7, propone i programmi medesimi all'approvazione del Consiglio Regionale.
ARTICOLO 5 La presente legge riconosce interesse prioritario all'affidamento a favore delle sezioni regionali delle Associazioni Nazionali Cooperative giuridicamente riconosciute, aventi sede nel territorio regionale, di incarichi per l'attuazione di programmi operativi non realizzati nell'ambito dei programmi di cui all'art. 3 nonchè per l'effettuazione di ricerche e studi di interesse regionale.
ARTICOLO 6 Per ottenere i contributi di cui all'art. 1, le sezioni regionali delle Associazioni Cooperarive legalmente riconosciute devono inoltrare entro il 30 settembre di ogni anno, domanda diretta al Presidente della Giunta Regionale - Servizio Lavoro - Unità Operativa Associazionismo e Cooperazione, allegando alla stessa il programma o i programmi relativi alle iniziative che si intendono intraprendere. Nella fase di prima applicazione, le domande vanno presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e l'idoneità del programma è stabilita con deliberazione della Giunta Regionale con cui vengono fissate anche le modalità di erogazione dei contributi assegnati. Negli esercizi successivi l'intervento è compreso nei programmi previsti dal precedente art. 3 ed è contestualmente approvato con provvedimento del Consiglio Regionale.
ARTICOLO 7 Presso l'Unità Operativa Associazionismo e Cooperazione è istituito il Comitato consultivo regionale per l'Associazionismo e la Cooperazione. Detto Comitato è costituito da due dipendenti del Servizio Lavoro, da un dipedente di ogni Settore della Giunta, competente in materia di Programmazione, Bilancio, Agricoltura, Artigianato e Commercio e di Lavori Pubblici, oltre che da un dipendente regionale esperto in materia di bilancio, segnalato dalla Commissione medesima, ed è presieduto dal Componente la Giunta preposto al Settore Lavoro. E' prevista la collaborazione esterna di un esperto in materia di associazionismo e cooperazione. Per eventuali oneri derivanti dal presente articolo, si provvede con i fondi stanziati al Cap. 011425 dello stato di previsione della spesa del bilancio corrente e corrispondenti di quelli successivi.
ARTICOLO 8 I finanziamenti ordinari in favore delle sezioni regionali delle Associazioni Nazionali Cooperative giuridicamente riconosciute (art. 3, punto 1) sono corrisposti con le seguenti modalità :
- il 60% del contributo annualmente assegnato alle sezioni regionali delle Associazioni Nazionali legalmente riconosciute viene corriposto all'atto dell'approvazione del programma annuale;
- il restante 40% è liquidato sulla base del conto consuntivo annuo delle spese sostenute per l' attuazione di programmi di cui all' art. 3, che deve essere presentato alla Giunta Regionale, Settore Lavoro, entro 60 giorni dal termine di ogni esercizio finanziario. In ordine alla regolarità dell'utilizzazione e della destinazione dei contributi e dei finanziamenti autorizzati dalla presente legge,si esprimono il Comitato tecnico di cui al precedente art. 7 per le questioni di merito e di contenuto nonchè il Servizio Bilancio per la regolarità contabile e sostanziale delle rendicontazioni prodotte.
ARTICOLO 9 Con la presente legge viene istituito, a cura della Giunta Regionale, Servizio Lavoro, all'Albo regionale delle Cooperative con scopi di programmazione, coordinamento ed attuazione degli interventi regionali a favore della cooperazione e dell'associazionismo cooperativo che garantiscano requisiti di mutualità. Le Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute e territorialmente competenti, nell'ambito delle funzioni e dei compiti loro attribuite dalle norme vigenti e dalla presente legge, promuovono l' iscrizione all'Albo degli Enti cooperativi loro associati.
ARTICOLO 10 I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri contributi erogati allo stesso titolo dalla Regione e da altri Enti.
ARTICOLO 11 All'onere di L. 450.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, per l'anno 1987, si provvede introducendo le seguenti variazioni, per competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio finanziario: All'onere di L. 450.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, per l'anno 1987, si provvede introducendo le seguenti variazioni, per competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio finanziario:
- Cap. 324000 - denominato "Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale":
- in diminuzione L. 450.000.000
OMISSIS
La partita n. 1 dell' elenco n. 4 allegato al bilancio, è conseguentemente soppressa. Per gli anni successivi al 1987, la quantificazione degli oneri è determinata dalle rispettive leggi di bilancio. All'onere di L. 450.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, per l'anno 1987, si provvede introducendo le seguenti variazioni, per competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio finanziario:
OMISSIS
- Cap. 012491 - denominato "Contributi diretti a favorire lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo - legge regionale 6 novembre 1980, n. 74, e successive modifiche":
- in aumento L. 450.000.000
La partita n. 1 dell' elenco n. 4, allegato al bilancio, è conseguentemente soppressa. Per gli anni successivi al 1987, la quantificazione degli oneri è determinata dalle rispettive leggi di bilancio. La partita n. 1 dell' elenco n. 4, allegato al bilancio, è conseguentemente soppressa. Per gli anni successivi al 1987, la quantificazione degli oneri è determinata dalle rispettive leggi di bilancio. La presente Legge Regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L' Aquila, addì 20 novembre 1987.