REGIONE LOMBARDIA
Legge Regionale 7 Agosto 1986, n.32 "Interventi a sostegno della cooperazione per la salvaguardia e l'incremento dei livelli occupazionali"
(B. U. 12 AGOSTO 1986, N. 32, 1° SUPPL. ORD.)
ARTICOLO 1
(Finalità )1. La Regione, ispirandosi ai principi fissati dagli arttº3 e 4 del proprio Statuto e in attuazione dei suoi compiti istituzionali e dei suoi obiettivi programmatici, favorisce la presenza e lo sviluppo della cooperazione con riguardo alle materie di competenza propria o delegate con particolare riferimento alla salvaguardia e all' incremento dei livelli occupazionali.
2. A tal fine la Regione, in sintonia con le iniziative nazionali in materia, attua progetti ed attività volti alla crescita, al consolidamento e alla conoscenza della cooperazione in Lombardia.
TITOLO I
(Attività di promozione)ARTICOLO 2
(Istituzione della Consulta Regionale della Cooperazione)1. La Giunta regionale istituisce, ai sensi dell'art. 41 della Legge Regionale 1 agosto 1979, n. 42, la Consulta Regionale della Cooperazione per assicurare la consultazione e la partecipazione del movimento cooperativo alla politica ed alla programmazione regionale.
2. La Consulta è presieduta dal Presidente della Giunta o da un Assessore delegato ed è composta da:
a) 9 rappresentanti delle Associazioni di rappresentanza e tutela giuridicamente riconosciute del settore cooperativo designati dai rispettivi organismi regionali;
b) 3 rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale designati dai rispettivi organi regionali;
c) 1 rappresentante dell' Ufficio Regionale del Lavoro e della Massima Occupazione designato dal dirigente dello stesso;
d) 1 rappresentante designato dall' Unione Regionale delle Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura della Lombardia.
3. Possono inoltre essere chiamati a partecipare alla Consulta rappresentanti di organizzazioni sociali ed economiche e di amministrazioni pubbliche.
4. Le designazioni di cui sopra ai punti a), b), c), d) devono pervenire al Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge; entro i 30 giorni successivi il Presidente della Giunta provvede, con proprio decreto, alla nomina della Consulta.
5. Le funzioni di Segretario della Consulta sono svolte da un funzionario regionale del Servizio Politica del Lavoro.
6. La Consulta resta in carica quanto il Consiglio regionale e scade con esso.
ARTICOLO 3
(Attribuzioni della Consulta)1. La Consulta regionale della Cooperazione esprime pareri sugli argomenti che vengono ad essa sottoposti dalla Giunta regionale ed in particolare in ordine:
a) alla programmazione ed al coordinamento operativo degli interventi regionali per lo sviluppo della cooperazione;
b) ai progetti regionali di leggi e regolamenti in materia di cooperazione;
c) a proposte di provvedimenti, studi e ricerche in materia di cooperazione.
2. La Consulta può , inoltre, proporre iniziative e provvedimenti volti ad individuare le possibilità di azione e di presenza del movimento cooperativo nel quadro dello sviluppo economico e sociale della Regione.
ARTICOLO 4
(Comitato Tecnico Consultivo)1. E' istituito il Comitato Tecnico Consultivo per la Cooperazione per lo svolgimento di attività istruttorie e consultive.
2. Il Comitato Tecnico Consultivo è presieduto dall' Assessore competente o da un suo delegato.
3. La composizione e le modalità di funzionamento sono definite con deliberazione della Giunta Regionale, in conformità all' art. 40 della Legge Regionale 1 agosto 1979, n.42.
4.Le funzioni di Segretario del Comitato Tecnico Consultivo sono svolte da un funzionario regionale del Servizio Politica del Lavoro designato dall' Assessore competente.
ARTICOLO 5
(Studi e ricerche)1. La Giunta Regionale predispone, sentita la Consulta regionale della Cooperazione, iniziative ed interventi volti alla conoscenza delle problematiche della cooperazione.
2. Per la realizzazione delle attività di cui al comma precedente la Giunta Regionale concede in via prioritaria contributi ad Università ed Istituti specializzati.
3. L' entità dei contributi di cui al presente articolo non può superare il 5% degli stanziamenti previsti dalla presente Legge.
ARTICOLO 6
(Attività di assistenza e promozione)1. La Giunta Regionale, sentita la Consulta Regionale della Cooperazione, concede contributi agli organismi regionali delle Associazioni di rappresentanza e tutela giuridicamente riconosciute del settore cooperativo per attività di assistenza, organizzazione e tutela della cooperazione, nonché per la predisposizione di progetti a carattere sperimentale o che interessino lo sviluppo di particolari aree territoriali o di specifici settori produttivi.
2. Le domande devono essere presentate al Presidente della Giunta Regionale, corredate da un programma degli interventi che si intendono attuare, entro il 31 marzo di ogni anno.
3. Entro la data di cui al precedente secondo comma le Associazioni dovranno altresì presentare alla Giunta Regionale una relazione sulla realizzazione dei progetti unitamente ad una dichiarazione sulla effettiva destinazione dei contributi precedentemente assegnati.
4. L'entità dei contributi di cui al presente articolo non può superare il 10% degli stanziamenti previsti dalla presente legge.
TITOLO II (Sostegno della cooperazione in campo economico)
ARTICOLO 7
(Interventi regionali)1. Nell' ambito delle disponibilità finanziarie dei singoli bilanci di esercizio la Regione concede contributi ai soggetti di cui al successivo art. 8 per:
a) investimenti in beni strumentali e costi pluriennali ammortizzabili nonché per la formazione di scorte;
b) spese di avviamento ed impianto sostenute da cooperative costituitesi successivamente all' entrata in vigore della presente Legge;
c) spese sostenute per la fruizione di servizi di consulenza legale e fiscale e di assistenza gestionale e amministrativa, ivi compresa l' elaborazione di studi di fattibilità,miranti all'incremento dell'efficienza e della produttività delle cooperative preferibilmente svolti dalle associazioni riconosciute del settore cooperativo e altri soggetti dell' associazionismo di rilevanza regionale.
2. I contributi di cui al comma precedente non sono cumulabili con benefici derivanti da altre Leggi statali o regionali.
ARTICOLO 8
(Destinatari degli interventi compresi nel piano)1. Possono beneficiare dei contributi previsti dal precedente art. 7 le cooperative che abbiano i seguenti requisiti:
a) devono ispirarsi ai principi di mutualità di cui al DLCPS 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni, essere iscritte nei registri delle Prefetture o nello Schedario generale della Cooperazione, essere soggette alla vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
b) devono contribuire a salvaguardare ed incrementare i livelli occupazionali favorendo in particolare possibilità di impiego per giovani inoccupati, lavoratori disoccupati, lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinari o in disoccupazione speciale e lavoratori direttamente provenienti da aziende in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali o comunque cessate;
c) devono essere come oggetto del proprio scopo sociale attività di produzione di beni e/ o prestazioni di servizi socialmente utili o di servizi alle imprese.
2. Per le cooperative di produzione e lavoro, in aggiunta alle norme statali che le regolano, è inoltre richiesto che almeno il 75% degli addetti siano soci della cooperativa.
ARTICOLO 9
(Criteri d'attuazione degli interventi)1. Il Consiglio regionale, entro 90 giorni dall' entrata in vigore della presente legge con propria deliberazione, su proposta della Giunta Regionale sentita la Consulta Regionale della Cooperazione, determina i criteri di dettaglio e le priorità per l'attuazione degli interventi di cui al precedente art. 7.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno i soggetti aventi titolo che intendono beneficiare dei contributi di cui al precedente art.7 presentano specifica richiesta alla Giunta Regionale corredata dal progetto di intervento.
3. I progetti di cui al comma precedente devono indicare:
a) finalità e tempi di attuazione;
b) obiettivi produttivi e occupazionali definiti nel tempo e coerenti con i criteri indicati nella deliberazione del Consiglio Regionale di cui al primo comma del precedente articolo;
c) un piano di fattibilità che dimostri la idoneità della cooperativa a produrre beni e/o servizi con criteri di efficienza ed economicità e che contenga l'indicazione delle risorse proprie destinate al finanziamento del progetto;
d) un piano dettagliato delle spese e degli investimenti che si intendono attivare per il periodo di validità del progetto.
4. Sulla base delle domande pervenute, la Giunta regionale, verificata la conformità dei progetti ai criteri ed alle priorità approvati dal Consiglio Regionale nonché la congruità dei costi, sentita la competente Commissione Consiliare, approva il piano degli interventi regionali.
5. Rilevanti modifiche ai progetti compresi nel piano devono essere preventivamente autorizzate con deliberazione della Giunta Regionale, sentita la Commissione Consiliare competente, su apposita domanda delle cooperative interessate.
TITOLO III (Norme generali)
ARTICOLO 10
(Controlli regionali)1. La Giunta regionale esercita il controllo sulla realizzazione dei progetti esecutivi e sul corretto utilizzo dei finanziamenti.
2. Nel periodo di esecuzione dei progetti la Giunta Regionale può effettuare verifiche sullo stato di attuazione degli stessi, richiedendo alle cooperative beneficiarie informazioni, presentazioni di documenti e disponendo, se necessario, appositi controlli.
3. La Giunta Regionale, esperite le necessarie verifiche, può disporre la revoca, anche parziale, dei benefici in caso di inadempienze delle cooperative o se i contributi non sono utilizzati conformemente alle finalità previste nella deliberazione della Giunta Regionale di concessione dei contributi.
ARTICOLO 11
(Norma transitoria)1. In sede di prima applicazione, le domande relative ai contributi previsti dal precedente art.6 devono essere presentate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. La Giunta Regionale sulla base delle domande presentate approva l'assegnazione dei contributi di cui al medesimo articolo.
3. In sede di prima applicazione, le domande di cui al secondo comma del precedente art. 9 devono essere presentate dai soggetti interessati entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della deliberazione di cui al primo comma del medesimo articolo.
4. In sede di prima applicazione della presente legge, per l' esercizio finanziario 1986, per gli interventi di cui al titolo secondo sono ammissibili al finanziamento anche le spese sostenute nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda, purché corredate dai relativi documenti giustificativi.
ARTICOLO 12
(Norma finanziaria)1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata la concessione di contributi:
a) di L. 120 milioni per l' anno 1986 per le finalità previste dal precedente art. 5;
b) di L. 250 milioni per l' anno 1986 per le finalità previste dal precedente art. 6;
c) di L. 450 milioni per l' anno 1986 per le finalità previste dal precedente art. 7, 1 comma, lett. b);
d) di L. 380 milioni per l'anno 1986 per le finalità previste dal precedente art. 7, 1 comma, lett. c);
e) di L. 2.300 milioni per il 1986 in capitale, per le finalità previste dal precedente art. 7, 1 comma, lett. a).
2. Alla determinazione della spesa di cui al precedente 1 comma, lettera a), b), c), d), si provvederà a decorrere dall'esercizio finanziario 1987 con la Legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell' art. 22, 1 comma, della Legge Regionale 31 marzo 1978, n. 34.
3, Gli oneri relativi agli interventi previsti dal precedente 1 comma, lettera a), b), c), d) e), di complessive L 3.250 milioni trovano copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 1986/ 1988, tabella relativa alle "Previsioni
di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi" alla parte II "Spese per i programmi di sviluppo" progetto 5.2.1.2. "Fondo per il finanziamento di nuovo o maggiori spese in conto capitale".
4. Gli oneri relativi agli interventi previsti dal precedente 1 comma, lettera b) trovano copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 1986/ 1988, tabella relativa alle "Previsioni di spesa riferite a leggi operanti", alla Parte I "Spese per l'adempimento delle funzioni normali", attività 3.1.4.1. "Consulta della cooperazione" per L 250 milioni.
5. Al finanziamento dell'onere complessivo di L.3.500 milioni per l' anno 1986, previsto dal precedente 1 comma, si provvede, mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa per L.3.250 milioni del capitolo 2.5.2.1.2.958 "Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali finanziati con mutuo" e della dotazione finanziaria di competenza per L 250 milioni del capitolo 1.3.1.4.1.904 "Spesa per la concessione di contributi agli organismi regionali delle associazioni giuridicamente riconosciute nel settore cooperativo" iscritti nello stato di previsione delle spese del Bilancio per l' esercizio finanziario 1986.
6. In relazione a quanto disposto dal precedente 1 comma, allo stato di previsione delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 sono apportate le seguenti variazioni:
a) vengono reiscritti l'attività 1.3.1.4.3. e il progetto 2.3.1.4.3. aventi per stesso oggetto: "Promozione e qualificazione della cooperazione";
6. In relazione a quanto disposto dal precedente 1 comma, allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1986 sono apportate le seguenti variazioni:
a) vengono reiscritti l'attività 1.3.1.4.3. e il progetto 2.3.1.4.3. aventi per stesso oggetto: "Promozione e qualificazione della cooperazione";
b) alla Parte I, ambito 3, settore 1, finalità 4, attività 3, sono istituiti i capitoli:
6. In relazione a quanto disposto dal precedente 1 comma, allo stato di previsione delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 sono apportate le seguenti variazioni:
a) vengono reiscritti l' attività 1.3.1.4.3. e il progetto
2.3.1.4.3. aventi per stesso oggetto: "Promozione e qualificazione della cooperazione";
b) alla Parte I, ambito 3, settore 1, finalità 4, attività 3, sono istituiti i capitoli:
b1) 1.3.1.4.3.2045 "Contributi a favore di Università ed Istituti specializzati per la predisposizione di studi e ricerche relative alle problematiche della cooperazione" con dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L 120 milioni;
6. In relazione a quanto disposto dal precedente 1 comma, allo stato di previsione delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 sono apportate le seguenti variazioni:
a) vengono reiscritti l'attività 1.3.1.4.3. e il progetto 2.3.1.4.3. aventi per stesso oggetto: "Promozione e qualificazione della cooperazione";
b) alla Parte I, ambito 3, settore 1, finalità 4, attività 3, sono istituiti i capitoli:
OMISSIS
b2) 1.3.1.4.3.1990 "Contributi ad imprese cooperative per assistenza stagionale ed amministrativa e per servizi di consulenza" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 380 milioni;
6. In relazione a quanto disposto dal precedente 1 comma, allo stato di previsione delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1986 sono apportate le seguenti variazioni:
a) vengono reiscritti l'attività 1.3.1.4.3. e il progetto
2.3.1.4.3. aventi per stesso oggetto: "Promozione e qualificazione
della cooperazione";
b) alla Parte I, ambito 3, settore 1, finalità 4, attività 3, sono istituiti i capitoli:
OMISSIS
b3) 1.3.1.4.3.1989 "Contributi agli organismi regionali delle associazioni giuridicamente riconosciute per attività di assistenza, organizzazione e tutela della cooperazione" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 250 milioni;
6. In relazione a quanto disposto dal precedente 1 comma, allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1986 sono apportate le seguenti variazioni:
a) vengono reiscritti l'attività 1.3.1.4.3. e il progetto 2.3.1.4.3. aventi per stesso oggetto: "Promozione e qualificazione della cooperazione";
OMISSIS
c) alla Parte II, ambito 3, settore 1, obiettivo 4, progetto 3 sono istituiti i capitoli:
6. In relazione a quanto disposto dal precedente 1 comma, allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1986 sono apportate le seguenti variazioni:
a) vengono reiscritti l'attività 1.3.1.4.3. e il progetto 2.3.1.4.3. aventi per stesso oggetto: "Promozione e qualificazione della cooperazione";
OMISSIS
c) alla Parte II, ambito 3, settore 1, obiettivo 4, progetto 3 sono istituiti i capitoli:
c1) 2.3.1.4.3.1991 "Contributi ad imprese cooperative per spese di avviamento ed impianto" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 450 milioni;
6. In relazione a quanto disposto dal precedente 1 comma, allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1986 sono apportate le seguenti variazioni:
a) vengono reiscritti l'attività 1.3.1.4.3. e il progetto 2.3.1.4.3. aventi per stesso oggetto: "Promozione e qualificazione della cooperazione";
OMISSIS
c) alla Parte II, ambito 3, settore 1, obiettivo 4, progetto 3 sono istituiti i capitoli:
OMISSIS
c2) 2.3.1.4.3.1992 "Contributi in capitale ad imprese cooperative per investimenti in beni strumentali e per costi pluriennali ammortizzabili" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa rispettivamente di L. 2.300 milioni e di L. 2.050 milioni.
6. In relazione a quanto disposto dal precedente 1 comma, allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1986 sono apportate le seguenti variazioni:
a) vengono reiscritti l'attività 1.3.1.4.3. e il progetto 2.3.1.4.3. aventi per stesso oggetto: "Promozione e qualificazione della cooperazione";
OMISSIS
7. Agli oneri derivanti per il funzionamento della Consulta regionale della cooperazione e del Comitato Tecnico consultivo di cui ai precedenti artt. 2, 3 e 4, si provvede per l' anno 1986 e successivi mediante utilizzo di somme stanziate al capitolo 1.1.2.3.1.322 "Spese per il funzionamento dei consigli, comitati, collegi e commissioni compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese" iscritto nello stato di previsione delle spese di bilancio per l' esercizio finanziario 1986 e successivi.
ARTICOLO 13
(Abrogazione)1. La Legge Regionale 2 gennaio 1980, n. 3 è abrogata.
ARTICOLO 14
(Dichiarazione d' urgenza)1. La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
La presente Legge Regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge della Regione Lombarda.
Milano, 7 agosto 1986
(Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 19 giugno 1986 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 28 luglio 1986, prot. n. 22602/ 11926).