CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DEL 28/03/2003 N.10

Autocertificazione in materia di avviamento al lavoro dei disabili ex art. 17 della legge n. 68 del 1999

La legge 16/1/2003, n. 3 al capo II, recante norme di semplificazione, ha introdotto modifiche al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. In particolare l'art. 15, nell'introdurre alla lettera b) l'art. 77 bis stabilisce che: "le disposizioni in materia di certificazione amministrativa contenute nei capi II e III si applicano a tutte le fattispecie in cui sia prevista la certificazione od altra attestazione, ivi comprese quelle concernenti le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e di forniture, ancorchè regolate da norme speciali, salvo che queste siano espressamente richiamate dall'art.78". Per effetto della suddetta disposizione viene meno pertanto, la prescrizione di cui all'art. 17 della legge 12/3/1999, n. 68, in virtù della quale le imprese che partecipano a bandi per appalti pubblici o intrattengono rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni erano tenute a certificare l'avvenuto adempimento degli obblighi di assunzione. Quanto sopra premesso, le aziende che intendono partecipare a gare per l'assegnazione di appalti pubblici, sono tenute a presentare unicamente una dichiarazione del legale rappresentante, che attesti l'ottemperanza agli obblighi di assunzione; sarà cura delle amministrazioni interessate effettuare, nei confronti dell'azienda che risulterà aggiudicataria, i necessari accertamenti presso i servizi provinciali che esercitano le funzioni di collocamento. Si ritiene utile, infine, rammentare che restano tuttora validi gli orientamenti ed i principi fissati con le precedenti direttive in materia, in particolare per quanto concerne i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti e che non hanno effettuato nuove assunzioni. Per questi ultimi, in quanto non soggetti agli obblighi derivanti dalla legge 68/99, la dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità, non necessita di verifica da parte delle Amministrazioni interessate in quanto i servizi provinciali non costudiscono alcuna documentazione concernente la loro situazione.