Allegato 2

 

DECRETO 26 settembre 2000.

 

Ripartizione tra le regioni delle risorse finanziarie del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, istituito dall'art. 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68.

 

 

IL DIRETTORE GENERALE per l'Impiego

Visto l'art. 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, che istituisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, con apposita dotazione finanziaria, pari a lire 40 miliardi per l'anno 1999 e a 60 miliardi a decorrere dall'anno 2000, ai sensi del citato art. 13, comma 6;

Considerata la possibilità, prevista dal medesimo comma del citato art. 13, di utilizzare le somme non impegnate nell'anno 1999, pari a lire 40 miliardi, nell'esercizio in corso, ammontando pertanto la dotazione finanziaria complessiva per l'anno 2000 a lire 100 miliardi;

Visto l'art. 4 del decreto 13 gennaio 2000, n. 91, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che determina i criteri per la ripartizione annuale delle risorse del Fondo alle regioni;

Visto il decreto direttoriale del 31 maggio 2000;

Considerato che, a seguito di approfondimenti di natura tecnica concordati con le regioni, si è ritenuto opportuno individuare criteri diversi di ripartizione, il più possibile aderenti ai contenuti del decreto 13 gennaio 2000, n. 91, e che, pertanto, si rende necessario annullare il predetto decreto direttoriale 31 maggio 2000;

Ritenuto, pertanto, di dover effettuare la ripartizione di quota parte dell'intero importo da erogare, pari a lire 90 miliardi, tenendo conto della popolazione residente in ciascuna regione, quale indicatore omogeneo della complessiva entità dei probabili fruitori dei servizi di collocamento, e del rapporto tra il numero dei lavoratori disabili disponibili e quello dei lavoratori non occupati, quale puntuale indice di correzione nella distribuzione;

Tenuto conto, con riferimento al secondo dei criteri enunciati nella disposizione di cui all'art. 4, comma 1, del citato decreto n. 91 del 13 gennaio 2000, che le iniziative dirette ad agevolare l'inserimento lavorativo dei disabili ancora in corso, come verificato a seguito della ricognizione effettuata presso i competenti servizi per l'impiego locali, sono state stipulate ai sensi della previgente disciplina in materia di collocamento obbligatorio e che, come ribadisce la circolare n. 4 del 17 gennaio 2000 di questo Ministero, le stesse sono attualmente in scadenza e dunque cesseranno la loro operatività o saranno rinegoziate secondo i nuovi principi fissati dalla legge n. 68 del 1999 e dalle successive direttive applicative;

Considerato inoltre che i dati pervenuti sull'entità delle convenzioni stipulate non sono omogenei e quindi risultano di difficile valutazione comparativa ai fini della predetta ripartizione;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di stabilire la ripartizione equivalente della ulteriore quota parte dell'intero importo utilizzabile, pari a lire 10 miliardi, tra tutte le regioni, a prescindere dal numero effettivo delle iniziative poste in essere;

Considerato che la rilevazione dei dati viene effettuata sulla base delle ultime statistiche annuali ufficiali disponibili;

Decreta:

 

Art.1.

1. Il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, pari a lire 100 miliardi per l'anno 2000, è ripartito tra le regioni secondo l'elenco allegato (tabella 1), che forma parte integrante del presente decreto.

2. Il decreto direttoriale 31 maggio 2000 di ripartizione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili è annullato.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto e la registrazione all'Ufficio centrale del bilancio.

Roma, 26 settembre 2000

IL DIRETTORE GENERALE

Daniela Carlà

 

Tabella 1

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Direzione generale per l'impiego - div. III

Fondo per il diritto al lavoro dei disabili anno 2000 - legge n. 68/1999

 

Regioni

 

Totale

 

Valle d'Aosta

 

1.337.288.835

 

Piemonte

 

6.803.434.984

 

Liguria

 

3.172.328.022

 

Lombardia

 

14.446.798.781

 

Prov. aut. Trento

 

509.014.252

 

Prov. aut. Bolzano

 

484.794.907

 

Friuli-Venezia Giulia

 

2.516.843.367

 

Veneto

 

7.373.209.934

 

Emilia-Romagna

 

6.873.556.180

 

Toscana

 

6.159.197.419

 

Marche

 

3.005.871.945

 

Umbria

 

1.748.061.281

 

Lazio

 

9.067.142.731

 

Campania

 

9.066.504.663

 

Abruzzo

 

2.688.990.244

 

Molise

 

1.047.862.773

 

Puglia

 

7.304.725.257

 

Basilicata

 

1.012.724.674

 

Calabria

 

3.795.597.265

 

Sicilia

 

8.666.988.236

 

Sardegna

 

2.919.064.250

 

Totale

 

L.100.000.000.000

 

 

DECRETO 12 LUGLIO 2001
(G.U. n. 211 del 11/09/2001)

 

Ripartizione tra le regioni delle risorse finanziarie del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, istituito dall' art. 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68.

 

MINISTERO  DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE PER L’IMPIEGO
Divisione III

"Disciplina generale del collocamento obbligatorio"

 

VISTO l’articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, che istituisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, con apposita dotazione finanziaria, pari a lire 40 miliardi per l’anno 1999 e a 60 miliardi a decorrere dall’anno 2000, ai sensi del citato articolo 13, comma 6;

VISTO l’articolo 4, comma 1, del decreto 13 gennaio 2000, n. 91, del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, che delinea la procedura finalizzata alla ripartizione delle risorse del Fondo alle Regioni;

VISTO, altresì, l’articolo 5 del citato decreto n. 91, recante i criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo, con i quali il Ministero opera nell’esame dei dati e delle informazioni sulle iniziative regionali in materia di inserimento lavorativo dei disabili e dei risultati concretamente conseguiti, illustrati nella relazione presentata dalle regioni ai sensi dell’articolo 4, comma 1, nonché delle ulteriori informazioni acquisite anche direttamente presso le regioni stesse;

CONSIDERATO che l’analisi dei risultati conseguiti nell’anno 2000 ha evidenziato le innegabili difficoltà operative di molte regioni dovute all’assestamento del nuovo sistema decentrato dei servizi per l’impiego e all’applicazione ancora sperimentale della nuova disciplina dell’inserimento lavorativo dei disabili e che, pertanto, si è concordato con le regioni medesime, nelle riunioni tenutesi il 19 aprile e il 7 giugno 2001, di correggere il prevalente parametro qualitativo distribuendo quota parte dell’intero importo, pari a lire 60 miliardi per l’anno 2001, in base agli indicatori automatici utilizzati per la ripartizione dello scorso anno;

TENUTO CONTO, altresì, delle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 5, comma 1, del citato decreto n. 91, che, per gli anni successivi al 2000, impongono di considerare, ai fini della ripartizione, l’entità e l’efficacia delle iniziative poste in essere da ciascuna regione destinate all’inserimento lavorativo dei disabili secondo le priorità stabilite nell’articolo 6 del predetto decreto;

RITENUTO, pertanto, di destinare il 70 per cento della somma disponibile in base al numero dei lavoratori effettivamente inseriti nel circuito lavorativo in ciascuna regione nell’ambito di particolari programmi di inserimento presentati nell’anno 2000 e assunti al predetto titolo attraverso la stipula di convenzioni e per i quali il datore di lavoro ha ottenuto il beneficio della fiscalizzazione, totale o parziale, degli oneri contributivi, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 della legge n. 68, nonché di ripartire il rimanente 30 per cento dell’importo complessivo secondo gli indicatori definiti nella ripartizione dell’anno 2000, tenendo conto della popolazione residente in ciascuna regione e del rapporto tra il numero dei lavoratori disabili disponibili e quello dei lavoratori non occupati;

CONSIDERATO che per talune regioni, in mancanza della comunicazione delle informazioni inserite nella relazione annuale, da trasmettere entro il 30 novembre dell’anno 2000, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 del decreto n. 91, termine più volte prorogato fine al 3 luglio 2001, si è provveduto ad attribuire unicamente il 30 per cento dell’intera somma, secondo il criterio matematico sopra illustrato, non potendosi altrimenti valutare lo stato delle iniziative e i risultati conseguiti;

TENUTO CONTO, nelle suddette fattispecie, delle somme già assegnate alle stesse regioni lo scorso anno e non spese per le menzionate finalità;

SENTITI i rappresentanti delle regioni e delle province, riuniti nei tavoli tecnici per l’esame e la valutazione della proposta di ripartizione avanzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 7 giugno 2001;

D E C R E T A:

Articolo 1

 

1. Il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, pari a lire 60 miliardi per l’anno 2001, è ripartito tra le regioni secondo l’elenco allegato (Tabella 1), che forma parte integrante del presente decreto.

 

 

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto e la registrazione all’Ufficio centrale del bilancio.

Roma, 12 luglio 2001

IL DIRETTORE GENERALE

Daniela Carlà

Tabella 1

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Direzione generale per l'impiego - DIV. III

Fondo per il diritto al lavoro dei disabili anno 2001 - L. 68/1999 

 

 

Regioni

 

Totale

 

Valle d'Aosta

 

575.949.101

 

Piemonte

 

4.455.553.699

 

Liguria

 

2.638.725.218

 

Lombardia

 

10.063.533.608

 

Prov. aut. Trento

 

1.167.712.726

 

Prov. aut. Bolzano

 

710.023.746

 

Friuli-Venezia Giulia

 

1.283.260.077

 

Veneto

 

10.671.254.026

 

Emilia-Romagna

 

6.373.891.483

 

Toscana

 

4.611.836.075

 

Marche

 

2.980.006.494

 

Umbria

 

649.888.141

 

Lazio

 

5.927.252.089

 

Campania

 

1.942.458.392

 

Abruzzo

 

1.017.251.819

 

Molise

 

177.358.597

 

Puglia

 

1.625.338.099

 

Basilicata

 

393.779.762

 

Calabria

 

671.950.805

 

Sicilia

 

1.548.801.180

 

Sardegna

 

514.174.863

 

Totale

 

60.000.000.000