Allegato 2
DECRETO 26 settembre 2000.
Ripartizione tra le regioni delle risorse finanziarie del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, istituito dall'art. 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68.
IL DIRETTORE GENERALE per l'Impiego Visto l'art. 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, che istituisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, con apposita dotazione finanziaria, pari a lire 40 miliardi per l'anno 1999 e a 60 miliardi a decorrere dall'anno 2000, ai sensi del citato art. 13, comma 6;
Considerata la possibilità, prevista dal medesimo comma del citato art. 13, di utilizzare le somme non impegnate nell'anno 1999, pari a lire 40 miliardi, nell'esercizio in corso, ammontando pertanto la dotazione finanziaria complessiva per l'anno 2000 a lire 100 miliardi;
Visto l'art. 4 del decreto 13 gennaio 2000, n. 91, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che determina i criteri per la ripartizione annuale delle risorse del Fondo alle regioni;
Visto il decreto direttoriale del 31 maggio 2000;
Considerato che, a seguito di approfondimenti di natura tecnica concordati con le regioni, si è ritenuto opportuno individuare criteri diversi di ripartizione, il più possibile aderenti ai contenuti del decreto 13 gennaio 2000, n. 91, e che, pertanto, si rende necessario annullare il predetto decreto direttoriale 31 maggio 2000;
Ritenuto, pertanto, di dover effettuare la ripartizione di quota parte dell'intero importo da erogare, pari a lire 90 miliardi, tenendo conto della popolazione residente in ciascuna regione, quale indicatore omogeneo della complessiva entità dei probabili fruitori dei servizi di collocamento, e del rapporto tra il numero dei lavoratori disabili disponibili e quello dei lavoratori non occupati, quale puntuale indice di correzione nella distribuzione;
Tenuto conto, con riferimento al secondo dei criteri enunciati nella disposizione di cui all'art. 4, comma 1, del citato decreto n. 91 del 13 gennaio 2000, che le iniziative dirette ad agevolare l'inserimento lavorativo dei disabili ancora in corso, come verificato a seguito della ricognizione effettuata presso i competenti servizi per l'impiego locali, sono state stipulate ai sensi della previgente disciplina in materia di collocamento obbligatorio e che, come ribadisce la circolare n. 4 del 17 gennaio 2000 di questo Ministero, le stesse sono attualmente in scadenza e dunque cesseranno la loro operatività o saranno rinegoziate secondo i nuovi principi fissati dalla legge n. 68 del 1999 e dalle successive direttive applicative;
Considerato inoltre che i dati pervenuti sull'entità delle convenzioni stipulate non sono omogenei e quindi risultano di difficile valutazione comparativa ai fini della predetta ripartizione;
Ritenuta, pertanto, l'opportunità di stabilire la ripartizione equivalente della ulteriore quota parte dell'intero importo utilizzabile, pari a lire 10 miliardi, tra tutte le regioni, a prescindere dal numero effettivo delle iniziative poste in essere;
Considerato che la rilevazione dei dati viene effettuata sulla base delle ultime statistiche annuali ufficiali disponibili;
Decreta:
Art.1. 1. Il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, pari a lire 100 miliardi per l'anno 2000, è ripartito tra le regioni secondo l'elenco allegato (tabella 1), che forma parte integrante del presente decreto.
2. Il decreto direttoriale 31 maggio 2000 di ripartizione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili è annullato.
Il presente decreto sarà trasmesso per il visto e la registrazione all'Ufficio centrale del bilancio.
Roma, 26 settembre 2000
IL DIRETTORE GENERALE Daniela Carlà
Tabella 1
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale per l'impiego - div. III
Fondo per il diritto al lavoro dei disabili anno 2000 - legge n. 68/1999
Regioni
Totale
Valle d'Aosta
1.337.288.835
Piemonte
6.803.434.984
Liguria
3.172.328.022
Lombardia
14.446.798.781
Prov. aut. Trento
509.014.252
Prov. aut. Bolzano
484.794.907
Friuli-Venezia Giulia
2.516.843.367
Veneto
7.373.209.934
Emilia-Romagna
6.873.556.180
Toscana
6.159.197.419
Marche
3.005.871.945
Umbria
1.748.061.281
Lazio
9.067.142.731
Campania
9.066.504.663
Abruzzo
2.688.990.244
Molise
1.047.862.773
Puglia
7.304.725.257
Basilicata
1.012.724.674
Calabria
3.795.597.265
Sicilia
8.666.988.236
Sardegna
2.919.064.250
Totale
L.100.000.000.000
DECRETO 12 LUGLIO 2001
(G.U. n. 211 del 11/09/2001)
Ripartizione tra le regioni delle risorse finanziarie del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, istituito dall' art. 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68.
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE PER LIMPIEGO
Divisione III"Disciplina generale del collocamento obbligatorio"
VISTO larticolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, che istituisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, con apposita dotazione finanziaria, pari a lire 40 miliardi per lanno 1999 e a 60 miliardi a decorrere dallanno 2000, ai sensi del citato articolo 13, comma 6;
VISTO larticolo 4, comma 1, del decreto 13 gennaio 2000, n. 91, del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, che delinea la procedura finalizzata alla ripartizione delle risorse del Fondo alle Regioni;
VISTO, altresì, larticolo 5 del citato decreto n. 91, recante i criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo, con i quali il Ministero opera nellesame dei dati e delle informazioni sulle iniziative regionali in materia di inserimento lavorativo dei disabili e dei risultati concretamente conseguiti, illustrati nella relazione presentata dalle regioni ai sensi dellarticolo 4, comma 1, nonché delle ulteriori informazioni acquisite anche direttamente presso le regioni stesse;
CONSIDERATO che lanalisi dei risultati conseguiti nellanno 2000 ha evidenziato le innegabili difficoltà operative di molte regioni dovute allassestamento del nuovo sistema decentrato dei servizi per limpiego e allapplicazione ancora sperimentale della nuova disciplina dellinserimento lavorativo dei disabili e che, pertanto, si è concordato con le regioni medesime, nelle riunioni tenutesi il 19 aprile e il 7 giugno 2001, di correggere il prevalente parametro qualitativo distribuendo quota parte dellintero importo, pari a lire 60 miliardi per lanno 2001, in base agli indicatori automatici utilizzati per la ripartizione dello scorso anno;
TENUTO CONTO, altresì, delle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 5, comma 1, del citato decreto n. 91, che, per gli anni successivi al 2000, impongono di considerare, ai fini della ripartizione, lentità e lefficacia delle iniziative poste in essere da ciascuna regione destinate allinserimento lavorativo dei disabili secondo le priorità stabilite nellarticolo 6 del predetto decreto;
RITENUTO, pertanto, di destinare il 70 per cento della somma disponibile in base al numero dei lavoratori effettivamente inseriti nel circuito lavorativo in ciascuna regione nellambito di particolari programmi di inserimento presentati nellanno 2000 e assunti al predetto titolo attraverso la stipula di convenzioni e per i quali il datore di lavoro ha ottenuto il beneficio della fiscalizzazione, totale o parziale, degli oneri contributivi, ai sensi dellarticolo 13, comma 1 della legge n. 68, nonché di ripartire il rimanente 30 per cento dellimporto complessivo secondo gli indicatori definiti nella ripartizione dellanno 2000, tenendo conto della popolazione residente in ciascuna regione e del rapporto tra il numero dei lavoratori disabili disponibili e quello dei lavoratori non occupati;
CONSIDERATO che per talune regioni, in mancanza della comunicazione delle informazioni inserite nella relazione annuale, da trasmettere entro il 30 novembre dellanno 2000, ai sensi dellarticolo 4, comma 1 del decreto n. 91, termine più volte prorogato fine al 3 luglio 2001, si è provveduto ad attribuire unicamente il 30 per cento dellintera somma, secondo il criterio matematico sopra illustrato, non potendosi altrimenti valutare lo stato delle iniziative e i risultati conseguiti;
TENUTO CONTO, nelle suddette fattispecie, delle somme già assegnate alle stesse regioni lo scorso anno e non spese per le menzionate finalità;
SENTITI i rappresentanti delle regioni e delle province, riuniti nei tavoli tecnici per lesame e la valutazione della proposta di ripartizione avanzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 7 giugno 2001;
D E C R E T A: Articolo 1
1. Il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, pari a lire 60 miliardi per lanno 2001, è ripartito tra le regioni secondo lelenco allegato (Tabella 1), che forma parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà trasmesso per il visto e la registrazione allUfficio centrale del bilancio.
Roma, 12 luglio 2001
IL DIRETTORE GENERALE Daniela Carlà
Tabella 1
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale per l'impiego - DIV. III
Fondo per il diritto al lavoro dei disabili anno 2001 - L. 68/1999
Regioni
Totale
Valle d'Aosta
575.949.101
Piemonte
4.455.553.699
Liguria
2.638.725.218
Lombardia
10.063.533.608
Prov. aut. Trento
1.167.712.726
Prov. aut. Bolzano
710.023.746
Friuli-Venezia Giulia
1.283.260.077
Veneto
10.671.254.026
Emilia-Romagna
6.373.891.483
Toscana
4.611.836.075
Marche
2.980.006.494
Umbria
649.888.141
Lazio
5.927.252.089
Campania
1.942.458.392
Abruzzo
1.017.251.819
Molise
177.358.597
Puglia
1.625.338.099
Basilicata
393.779.762
Calabria
671.950.805
Sicilia
1.548.801.180
Sardegna
514.174.863
Totale
60.000.000.000