DECRETO 12 LUGLIO 2001
Ripartizione tra le regioni delle risorse finaziarie del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, istituito dall'art. 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68.
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE PER LIMPIEGO
Divisione III
"Disciplina generale del collocamento obbligatorio"
VISTO larticolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, che istituisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, con apposita dotazione finanziaria, pari a lire 40 miliardi per lanno 1999 e a 60 miliardi a decorrere dallanno 2000, ai sensi del citato articolo 13, comma 6;
VISTO larticolo 4, comma 1, del decreto 13 gennaio 2000, n. 91, del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, che delinea la procedura finalizzata alla ripartizione delle risorse del Fondo alle Regioni;
VISTO, altresì, larticolo 5 del citato decreto n. 91, recante i criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo, con i quali il Ministero opera nellesame dei dati e delle informazioni sulle iniziative regionali in materia di inserimento lavorativo dei disabili e dei risultati concretamente conseguiti, illustrati nella relazione presentata dalle regioni ai sensi dellarticolo 4, comma 1, nonché delle ulteriori informazioni acquisite anche direttamente presso le regioni stesse;
CONSIDERATO che lanalisi dei risultati conseguiti nellanno 2000 ha evidenziato le innegabili difficoltà operative di molte regioni dovute allassestamento del nuovo sistema decentrato dei servizi per limpiego e allapplicazione ancora sperimentale della nuova disciplina dellinserimento lavorativo dei disabili e che, pertanto, si è concordato con le regioni medesime, nelle riunioni tenutesi il 19 aprile e il 7 giugno 2001, di correggere il prevalente parametro qualitativo distribuendo quota parte dellintero importo, pari a lire 60 miliardi per lanno 2001, in base agli indicatori automatici utilizzati per la ripartizione dello scorso anno;
TENUTO CONTO, altresì, delle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 5, comma 1, del citato decreto n. 91, che, per gli anni successivi al 2000, impongono di considerare, ai fini della ripartizione, lentità e lefficacia delle iniziative poste in essere da ciascuna regione destinate allinserimento lavorativo dei disabili secondo le priorità stabilite nellarticolo 6 del predetto decreto;
RITENUTO, pertanto, di destinare il 70 per cento della somma disponibile in base al numero dei lavoratori effettivamente inseriti nel circuito lavorativo in ciascuna regione nellambito di particolari programmi di inserimento presentati nellanno 2000 e assunti al predetto titolo attraverso la stipula di convenzioni e per i quali il datore di lavoro ha ottenuto il beneficio della fiscalizzazione, totale o parziale, degli oneri contributivi, ai sensi dellarticolo 13, comma 1 della legge n. 68, nonché di ripartire il rimanente 30 per cento dellimporto complessivo secondo gli indicatori definiti nella ripartizione dellanno 2000, tenendo conto della popolazione residente in ciascuna regione e del rapporto tra il numero dei lavoratori disabili disponibili e quello dei lavoratori non occupati;
CONSIDERATO che per talune regioni, in mancanza della comunicazione delle informazioni inserite nella relazione annuale, da trasmettere entro il 30 novembre dellanno 2000, ai sensi dellarticolo 4, comma 1 del decreto n. 91, termine più volte prorogato fine al 3 luglio 2001, si è provveduto ad attribuire unicamente il 30 per cento dellintera somma, secondo il criterio matematico sopra illustrato, non potendosi altrimenti valutare lo stato delle iniziative e i risultati conseguiti;
TENUTO CONTO, nelle suddette fattispecie, delle somme già assegnate alle stesse regioni lo scorso anno e non spese per le menzionate finalità;
SENTITI i rappresentanti delle regioni e delle province, riuniti nei tavoli tecnici per lesame e la valutazione della proposta di ripartizione avanzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 7 giugno 2001;
D E C R E T A:
Articolo 1
1. Il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, pari a lire 60 miliardi per lanno 2001, è ripartito tra le regioni secondo lelenco allegato (Tabella 1), che forma parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà trasmesso per il visto e la registrazione allUfficio centrale del bilancio.
Roma, 12 luglio 2001
IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Carlà
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Tabella 1
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale per l'impiego - DIV. III
Fondo per il diritto al lavoro dei disabili anno 2001 - L. 68/1999
REGIONI TOTALE VALLE D'AOSTA
575.949.101
PIEMONTE
4.455.553.699
LIGURIA
2.638.725.218
LOMBARDIA
10.063.533.608
PROV. AUT. TRENTO
1.167.712.726
PROV. AUT. BOLZANO
710.023.746
FRIULI V. G.
1.283.260.077
VENETO
10.671.254.026
EMILIA ROMAGNA
6.373.891.483
TOSCANA
4.611.836.075
MARCHE
2.980.006.494
UMBRIA
649.888.141
LAZIO
5.927.252.089
CAMPANIA
1.942.458.392
ABRUZZO
1.017.251.819
MOLISE
177.358.597
PUGLIA
1.625.338.099
BASILICATA
393.779.762
CALABRIA
671.950.805
SICILIA
1.548.801.180
SARDEGNA
514.174.863
TOTALE
60.000.000.000