Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Nota 21-2-2005 n. 257/01.14

Legge 12 marzo 1999, n. 68 - Computabilità ed esclusione dei soggetti di cui all'art. 18, comma 2. Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale del mercato del lavoro - Divisione III.

 

(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale del mercato del lavoro - Divisione III.

Agli Assessori Regionali e Provinciali del lavoro Loro Sedi Ai Servizi Provinciali del lavoro Collocamento Disabili Loro Sedi Alla Regione Siciliana - Assessorato lavoro e politiche sociali. Palermo Alla Provincia Autonoma di Bolzano Assessorato al Lavoro Bolzano Alla Provincia Autonoma di Trento. Assessorato al lavoro Trento Alle Direzioni Provinciali del Lavoro Settore Ispezione Lavoro Loro Sedi Alla Direzione Generale dell'attività Ispettiva Sede

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La mancata reiterazione della disciplina transitoria di cui all'art. 11, comma 2, del D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333 ha comportato il venir meno della possibilità offerta ai datori di lavoro pubblici e privati di computo totale nelle quote obbligatorie di riserva di cui all'art. 3 della legge n. 68 del 1999 dei lavoratori di cui all'art. 18, comma 2, della citata legge (orfani, vedove, profughi, ecc.) assunti in base alla previgente normativa (legge 2 aprile 1968, n. 482) e mantenuti in servizio per effetto delle disposizioni di cui alla medesima legge n. 68 del 1999.
Di conseguenza i datori di lavoro interessati, dovendo separare la quota d'obbligo di cui all'art. 3 della legge n. 68 del 1999 da quello dell'art.18 della citata legge, si sono trovati nella condizione di dover procedere ad effettuare assunzioni di soggetti disabili, al fine di soddisfare l'obbligo previsto dal succitato art. 3, obbligo, che in linea di massima, era ampiamente assolto utilizzando le unità appartenenti alle categorie protette, eccedenti l'obbligo previsto dalla legge (1%).
Sulla problematica, tenuto conto degli interessi coinvolti ed, al fine di contemperare le esigenze dei datori di lavoro obbligati con quelli dei "lavoratori protetti", si è ritenuto opportuno interessare l'Ufficio di consulenza giuridica di questa Amministrazione, che con nota n. 99263/16/99/22 del 14 febbraio 2005, nell'esprimere il parere di competenza, ha ritenuto percorribile l'indirizzo prospettato dalla scrivente.
La previsione letterale dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 333 del 2000, nonché la tuttora vigenza dell'art. 11, comma 1, del D.P.R. summenzionato, hanno reso necessario individuare i limiti entro i quali è consentita ai datori di lavoro obbligati la possibilità di utilizzare ai fini che interessano i soggetti di cui all'art. 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999 in servizio alla data di entrata in vigore della medesima legge.
Pertanto, al fine di una corretta applicabilità delle sopracitate disposizioni, occorre distinguere tra l'esclusione dei soggetti di cui al citato art. 18 ai fini della determinazione della base di computo, utile per il calcolo dei disabili da assumere per l'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 3 della legge n. 68 del 1999 e la loro computabilità nella quota di riserva.
Da tale distinzione emerge in modo inequivocabile che i soggetti di cui all'art. 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999 già in servizio presso il datore di lavoro obbligato sono esclusi dalla base di computo "nei limiti della percentuale ivi prevista "(1%), stante la previsione letterale dell'art. 3, comma 1, D.P.R. n. 333 del 2000. Per quanto concerne invece la computabilità dei soggetti medesimi nella quota di riserva di cui all'art. 3 della legge n. 68 del 1999 spettante ai lavoratori disabili, si ritiene, in attesa dell'emanazione della prevista disciplina organica per i soggetti di cui al citato art. 18, applicabile l'art. 11, comma 1, del citato D.P.R. n. 333 del 2000.
Ne consegue pertanto che i datori di lavoro pubblici e privati che, ai sensi della normativa anteriore (legge n. 482 del 1968), risultavano in regola con gli obblighi imposti in merito all'assunzione dei lavoratori appartenenti alle cc.dd. "categorie protette", possano includere nella percentuale d'obbligo di cui all'art. 3 della legge n. 68 del 1999 i soggetti menzionati dall'art. 18, comma 2, della medesima legge, "nei limiti della percentuale ivi prevista".

Tale interpretazione, prevedendo una diversa modalità di calcolo rispetto a quella fino ad oggi seguita dai datori di lavoro obbligati per individuare il numero dei soggetti disabili da assumere ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 68 del 1999 , rende necessario da parte dell'Amministrazione indicazioni univoche cui, per omogeneità di risultato, devono conformarsi i soggetti obbligati.
In via preliminare si evidenzia che poiché le esclusioni previste dalla normativa sul collocamento obbligatorio corrispondono ad unità, per poter operare le esclusioni dei soggetti di cui all'art.18 della legge n. 68 del 1999 "nei limiti della percentuale prevista" (1%), diventa indispensabile ricondurre tale percentuale ad unità, individuando quindi una base di calcolo certa che non può che identificarsi nell'organico complessivo aziendale.
Ciò premesso prendendo ad esempio un organico aziendale complessivo pari a 100 unità, (comprensivo di 2 unità di cui all'art.18 della legge n. 68 del 1999, assunte a copertura dell'obbligo previsto dalla legge n. 482 del 1968) occorrerà in primo luogo scorporare le unità appartenenti alle categorie protette derivanti dal calcolo percentuale dell'1% (pari ad una unità) quale obbligo previsto dal citato art.18, per poi procedere a sottrarre dall'organico aziendale tale unità in quanto esclusione, unitamente a quelle unità aventi rapporti di lavoro che per definizione legislativa ed amministrativa sono esclusi dalla base imponibile.
Pertanto nell'esempio di cui sopra su una base di computo pari a 94 unità, determinata dopo aver effettuato le esclusioni (lavoratori esclusi a diverso titolo pari a 5 unità ed una unità appartenente alle categorie protette) si procederà al calcolo della percentuale del 7% (obbligo previsto dall'art.3) che risulterà pari a 6,58 unità e, sempre su una base pari a 94 si calcolerà l'1% (percentuale prevista dall'art 11, comma 1) ottenendo cosi un prodotto pari a 0,94.
Infine sempre continuando l'esempio da 6,58 si sottrae lo 0,94 ottenendo così per differenza il risultato di 5,64 che, arrotondato per eccesso, ammonta a 6 unità, corrispondenti alla quota d'obbligo ottenuta a seguito della possibilità concessa di utilizzare quei soggetti di cui all'art. 18, comma 2, legge n. 68 del 1999 , sia come esclusione sia come computo purché in servizio alla data di entrata in vigore della citata legge n. 68 del 1999.

Si invitano gli enti in indirizzo a voler assicurare la massima sollecita diffusione della presente nota nei confronti degli operatori ed utenti.

 

Il Direttore generale

Dott.ssa Lea Battistoni