Attuazione delle deleghe in
materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla
legge 14 febbraio 2003, n. 30. Titolo I DISPOSIZIONI
GENERALI IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto
comma, della Costituzione; Visti gli articoli da 1 a 7 della
legge 14 febbraio 2003, n. 30; Vista la preliminare deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6
giugno 2003; Sentite le associazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative dei datori e
prestatori di lavoro; Acquisito il parere della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta
del 3 luglio 2003; Acquisiti i pareri delle competenti
commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica; Sentito il Ministro per le pari
opportunita'; Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31
luglio 2003; Sulla proposta del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i
Ministri per la funzione pubblica, dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, per gli affari
regionali e dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto
legislativo: Art. 1. Finalita' e campo di
applicazione 1. Le disposizioni di cui al
presente decreto legislativo, nel dare attuazione ai
principi e criteri direttivi contenuti nella legge 14
febbraio 2003, n. 30, si collocano nell'ambito degli
orientamenti comunitari in materia di occupazione e di
apprendimento permanente e sono finalizzate ad aumentare,
nel rispetto delle disposizioni relative alla liberta' e
dignita' del lavoratore di cui alla legge 20 maggio 1970,
n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, alla
parita' tra uomini e donne di cui alla legge 9 dicembre
1977, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni,
e alle pari opportunita' tra i sessi di cui alla legge 10
aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni ed
integrazioni, i tassi di occupazione e a promuovere la
qualita' e la stabilita' del lavoro, anche attraverso
contratti a contenuto formativo e contratti a orario
modulato compatibili con le esigenze delle aziende e le
aspirazioni dei lavoratori. 2. Il presente decreto non trova
applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il
loro personale. 3. Sono fatte salve le competenze
riconosciute alle regioni a statuto speciale ed alle
province autonome di Trento e di Bolzano dallo statuto e
dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento
alle disposizioni del Titolo V, parte seconda, della
Costituzione per le parti in cui sono previste forme di
autonomie piu' ampie rispetto a quelle gia'
attribuite. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicata
e' stato redatto dall'amministrazione competente per
materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti. Per le direttive CEE vengono
forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee (G.U.C.E.).
Nota al titolo: - Il testo della legge 14 febbraio
2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione
e mercato del lavoro), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 febbraio 2003, n. 47. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 76 della
Costituzione e' il seguente: "Art. 76. - L'esercizio della
funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo
se non con determinazione di principi e criteri direttivi
e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.". - L'articolo 87, quinto comma,
della Costituzione conferisce al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i
decreti aventi valore di legge e i
regolamenti. - Il testo degli articoli da 1 a 7
della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in
materia di occupazione e mercato del lavoro), e' il
seguente: "Art. 1 (Delega al Governo per la
revisione della disciplina dei servizi pubblici e privati
per l'impiego, nonche' in materia di intermediazione e
interposizione privata nella somministrazione di
lavoro). 1. Allo scopo di realizzare un
sistema efficace e coerente di strumenti intesi a
garantire trasparenza ed efficienza al mercato del lavoro
e a migliorare le capacita' di inserimento professionale
dei disoccupati e di quanti sono in cerca di una prima
occupazione, con particolare riguardo alle donne e ai
giovani, il Governo e' delegato ad adottare, su proposta
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentito iI Ministro per le pari opportunita' ed entro il
termine di un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a
stabilire, nel rispetto delle competenze affidate alle
regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro dalla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e degli
obiettivi indicati dagli orientamenti annuali dell'Unione
europea in materia di occupabilita', i principi
fondamentali in materia di disciplina dei servizi per
l'impiego, con particolare riferimento al sistema del
collocamento, pubblico e privato, e di somministrazione
di manodopera. 2. La delega e' esercitata nel
rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi: a) snellimento e semplificazione
delle procedure di incontro tra domanda e offerta di
lavoro; b) modernizzazione e
razionalizzazione del sistema del collocamento pubblico,
al fine di renderlo maggiormente efficiente e
competitivo, secondo una disciplina incentrata
su: 1) rispetto delle competenze
previste dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3, con particolare riferimento alle competenze
riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle
province autonome di Trento e di Bolzano; 2) sostegno e sviluppo
dell'attivita' lavorativa femminile e giovanile, nonche'
sostegno al reinserimento dei lavoratori
anziani; 3) abrogazione di tutte le norme
incompatibili con la nuova regolamentazione del
collocamento, ivi inclusa la legge 29 aprile 1949, n.
264, fermo restando il regime di autorizzazione o
accreditamento per gli operatori privati ai sensi di
quanto disposto dalla lettera l) e stabilendo, in materia
di collocamento pubblico, un nuovo apparato
sanzionatorio, con previsione di sanzioni amministrative
per il mancato adempimento degli obblighi di
legge; 4) mantenimento da parte dello
Stato delle competenze in materia di conduzione
coordinata ed integrata del sistema informativo
lavoro; c) mantenimento da parte dello
Stato delle funzioni amministrative relative alla
conciliazione delle controversie di lavoro individuali e
plurime, nonche' alla risoluzione delle controversie
collettive di rilevanza pluriregionale; d) mantenimento da parte dello
Stato delle funzioni amministrative relative alla
vigilanza in materia di lavoro, alla gestione dei flussi
di entrata dei lavoratori non appartenenti all'Unione
europea, all'autorizzazione per attivita' lavorative
all'estero; e) mantenimento da parte delle
province delle funzioni amministrative attribuite dal
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469; f) incentivazione delle forme di
coordinamento e raccordo tra operatori privati e
operatori pubblici, ai fini di un migliore funzionamento
del mercato del lavoro, nel rispetto delle competenze
delle regioni e delle province; g) ridefinizione del regime del
trattamento dei dati relativi all'incontro tra domanda e
offerta di lavoro, nel rispetto della legge 31 dicembre
1996, n. 675, al fine di evitare oneri aggiuntivi e
ingiustificati rispetto alle esigenze di monitoraggio
statistico; prevenzione delle forme di esclusione sociale
e vigilanza sugli operatori, con previsione del divieto
assoluto per gli operatori privati e pubblici di
qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati
ovvero di preselezione dei lavoratori, anche con il loro
consenso, in base all'affiliazione sindacale o politica,
al credo religioso, al sesso, all'orientamento sessuale,
allo stato matrimoniale, o di famiglia, o di gravidanza,
nonche' ad eventuali controversie con i precedenti datori
di lavoro. E' altresi' fatto divieto di raccogliere,
memorizzare o diffondere informazioni sui lavoratori che
non siano strettamente attinenti alle loro attitudini
professionali e al loro inserimento
lavorativo; h) coordinamento delle disposizioni
sull'incontro tra domanda e offerta di lavoro con la
disciplina in materia di lavoro dei cittadini non
comunitari, nel rispetto della normativa vigente in modo
da prevenire l'adozione di forme di lavoro irregolare,
anche minorile, e sommerso e al fine di semplificare le
procedure di rilascio delle autorizzazioni al
lavoro; i) eliminazione del vincolo
dell'oggetto sociale esclusivo per le imprese di
fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo di cui
all'art. 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e per i
soggetti di cui all'art. 10, comma 2, del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive
modificazioni, garantendo un periodo transitorio di
graduale adeguamento per le societa' gia'
autorizzate; l) identificazione di un unico
regime autorizzatorio o di accreditamento per gli
intermediari pubblici, con particolare riferimento agli
enti locali, e privati, che abbiano adeguati requisiti
giuridici e finanziari, differenziato in funzione del
tipo di attivita' svolta, comprensivo delle ipotesi di
trasferimento della autorizzazione e modulato in
relazione alla natura giuridica dell'intermediario, con
particolare riferimento alle associazioni non
riconosciute ovvero a enti o organismi bilaterali
costituiti da associazioni dei datori di lavoro e dei
prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale o territoriale, ai
consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979,
n. 12, nonche' alle universita' e agli istituti di scuola
secondaria di secondo grado, prevedendo, altresi', che
non vi siano oneri o spese a carico dei lavoratori, fatto
salvo quanto previsto dall'art. 7 della Convenzione
dell'Organizzazione internazionale del lavoro (O.I.L.)
del 19 giugno 1997, n. 181, ratificata dall'Italia in
data 1° febbraio 2000; m) abrogazione della legge 23
ottobre 1960, n. 1369, e sua sostituzione con una nuova
disciplina basata sui seguenti criteri
direttivi: 1. autorizzazione della
somministrazione di manodopera, solo da parte dei
soggetti identificati ai sensi della lettera
l); 2. ammissibilita' della
somministrazione di manodopera, anche a tempo
indeterminato, in presenza di ragioni di carattere
tecnico, produttivo od organizzativo, individuate dalla
legge o dai contratti collettivi nazionali o territoriali
stipulati da associazioni dei datori e prestatori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative; 3. chiarificazione dei criteri di
distinzione tra appalto e interposizione, ridefinendo
contestualmente i casi di comando e distacco, nonche' di
interposizione illecita laddove manchi una ragione
tecnica, organizzativa o produttiva ovvero si verifichi o
possa verificarsi la lesione di diritti inderogabili di
legge o di contratto collettivo applicato al prestatore
di lavoro; 4. garanzia del regime della
solidarieta' tra fornitore e utilizzatore in caso di
somministrazione di lavoro altrui; 5. trattamento assicurato ai
lavoratori coinvolti nell'attivita' di somministrazione
di manodopera non inferiore a quello a cui hanno diritto
i dipendenti di pari livello dell'impresa
utilizzatrice; 6. conferma del regime
sanzionatorio civilistico e penalistico previsto per i
casi di violazione della disciplina della mediazione
privata nei rapporti di lavoro, prevedendo altresi'
specifiche sanzioni penali per le ipotesi di esercizio
abusivo di intermediazione privata nonche' un regime
sanzionatorio piu' incisivo nel caso di sfruttamento del
lavoro minorile; 7. utilizzazione del meccanismo
certificatorio di cui all'articolo 5 ai fini della
distinzione concreta tra interposizione illecita e
appalto genuino, sulla base di indici e codici di
comportamento elaborati in sede amministrativa che
tengano conto della rigorosa verifica della reale
organizzazione dei mezzi e dell'assunzione effettiva del
rischio di impresa da parte dell'appaltatore; n) attribuzione della facolta' ai
gruppi di impresa, individuati ai sensi dell'art. 2359
del codice civile nonche' ai sensi del decreto
legislativo 2 aprile 2002, n. 74, di delegare lo
svolgimento degli adempimenti di cui all'articolo 1 della
legge 11 gennaio 1979, n. 12, alla societa' capogruppo
per tutte le societa' controllate e collegate, ferma
restando la titolarita' delle obbligazioni contrattuali e
legislative in capo alle singole societa' datrici di
lavoro; o) abrogazione espressa di tutte le
normative, anche se non espressamente indicate nelle
lettere da a) a n), che sono direttamente o
indirettamente incompatibili con i decreti legislativi
emanati ai sensi del presente articolo; p) revisione del decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 18, che ha modificato
l'art. 2112 del codice civile in tema di trasferimento
d'azienda, al fine di armonizzarlo con la disciplina
contenuta nella presente delega, basata sui seguenti
criteri direttivi: 1. completo adeguamento della
disciplina vigente alla normativa comunitaria, anche alla
luce del necessario coordinamento con la legge 1°
marzo 2002, n. 39, che dispone il recepimento della
direttiva 2001/23/CE 12 marzo 2001, del Consiglio,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei
lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di
stabilimenti o di parti di imprese o di
stabilimenti; 2. previsione del requisito
dell'autonomia funzionale del ramo di azienda nel momento
del suo trasferimento; 3. previsione di un regime
particolare di solidarieta' tra appaltante e appaltatore,
nei limiti di cui all'art. 1676 del codice civile, per le
ipotesi in cui il contratto di appalto sia connesso ad
una cessione di ramo di azienda; q) redazione, entro ventiquattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, di uno o piu' testi unici delle normative e delle
disposizioni in materia di mercato del lavoro e incontro
tra domanda e offerta di lavoro. Art. 2 Delega al Governo in
materia di riordino dei contratti a contenuto formativo e
di tirocinio. - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentito il Ministro per le pari
opportunita', di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica, con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e con il Ministro per
gli affari regionali, entro il termine di sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi diretti a stabilire, nel
rispetto delle competenze affidate alle regioni in
materia di tutela e sicurezza del lavoro dalla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e degli obiettivi
indicati dagli orientamenti annuali dell'Unione europea
in materia di occupazione, la revisione e la
razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto
formativo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi: a) conformita' agli orientamenti
comunitari in materia di aiuti di Stato alla
occupazione; b) attuazione degli obiettivi e
rispetto dei criteri di cui all'art. 16, comma 5, della
legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di riordinare gli
speciali rapporti di lavoro con contenuti formativi,
cosi' da valorizzare l'attivita' formativa svolta in
azienda, confermando l'apprendistato come strumento
formativo anche nella prospettiva di una formazione
superiore in alternanza tale da garantire il raccordo tra
i sistemi della istruzione e della formazione, nonche' il
passaggio da un sistema all'altro e, riconoscendo nel
contempo agli enti bilaterali e alle strutture pubbliche
designate competenze autorizzatorie in materia,
specializzando il contratto di formazione e lavoro al
fine di realizzare l'inserimento e il reinserimento
mirato del lavoratore in azienda; c) individuazione di misure idonee
a favorire forme di apprendistato e di tirocinio di
impresa al fine del subentro nella attivita' di
impresa; d) revisione delle misure di
inserimento al lavoro, non costituenti rapporto di
lavoro, mirate alla conoscenza diretta del mondo del
lavoro con valorizzazione dello strumento convenzionale
fra le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il
sistema formativo e le imprese, secondo modalita'
coerenti con quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della
legge 24 giugno 1997, n. 196, prevedendo una durata
variabile fra uno e dodici mesi ovvero fino a
ventiquattro mesi per i soggetti disabili, in relazione
al livello di istruzione, alle caratteristiche della
attivita' lavorativa e al territorio di appartenenza
nonche', con riferimento ai soggetti disabili, anche in
base alla natura della menomazione e all'incidenza della
stessa sull'allungamento dei tempi di apprendimento in
relazione alle specifiche mansioni in cui vengono
inseriti, e prevedendo altresi' la eventuale
corresponsione di un sussidio in un quadro di
razionalizzazione delle misure di inserimento non
costituenti rapporti di lavoro; e) orientamento degli strumenti
definiti ai sensi dei principi e dei criteri direttivi di
cui alle lettere b), c) e d), nel senso di valorizzare
l'inserimento o il reinserimento al lavoro delle donne,
particolarmente di quelle uscite dal mercato del lavoro
per l'adempimento di compiti familiari e che desiderino
rientrarvi, al fine di superare il differenziale
occupazionale tra uomini e donne; f) semplificazione e snellimento
delle procedure di riconoscimento e di attribuzione degli
incentivi connessi ai contratti a contenuto formativo,
tenendo conto del tasso di occupazione femminile e
prevedendo anche criteri di automaticita'; g) rafforzamento dei meccanismi e
degli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei
risultati conseguiti, anche in relazione all'impatto sui
livelli di occupazione femminile e sul tasso di
occupazione in generale, per effetto della ridefinizione
degli interventi di cui al presente articolo da parte
delle amministrazioni competenti e tenuto conto dei
criteri che saranno determinati dai provvedimenti
attuativi, in materia di mercato del lavoro, della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; h) sperimentazione di orientamenti,
linee-guida e codici di comportamento, al fine di
determinare i contenuti dell'attivita' formativa,
concordati da associazioni dei datori e prestatori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale e territoriale, anche all'interno di enti
bilaterali, ovvero, in difetto di accordo, determinati
con atti delle regioni, d'intesa con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali; i) rinvio ai contratti collettivi
stipulati da associazioni dei datori e prestatori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative, a livello
nazionale, territoriale e aziendale, per la
determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali,
delle modalita' di attuazione del l'attivita' formativa
in azienda. Art. 3 Delega al Governo in
materia di riforma della disciplina del lavoro a tempo
parziale. - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentito il Ministro per le pari
opportunita', entro il termine di un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi, con esclusione dei rapporti di
lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche,
recanti norme per promuovere il ricorso a prestazioni di
lavoro a tempo parziale, quale tipologia contrattuale
idonea a favorire l'incremento del tasso di occupazione
e, in particolare, del tasso di partecipazione delle
donne, dei giovani e dei lavoratori con eta' superiore ai
55 anni, al mercato del lavoro, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi: a) agevolazione del ricorso a
prestazioni di lavoro supplementare nelle ipotesi di
lavoro a tempo parziale cosiddetto orizzontale, nei casi
e secondo le modalita' previsti da contratti collettivi
stipulati da associazioni dei datori e prestatori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative su scala
nazionale o territoriale, anche sulla base del consenso
del lavoratore interessato in carenza dei predetti
contratti collettivi; b) agevolazione del ricorso a forme
flessibili ed elastiche di lavoro a tempo parziale nelle
ipotesi di lavoro a tempo parziale cosiddetto verticale e
misto, anche sulla base del consenso del lavoratore
interessato in carenza dei contratti collettivi di cui
alla lettera a), e comunque a fronte di una maggiorazione
retributiva da riconoscere al lavoratore; c) estensione delle forme
flessibili ed elastiche anche ai contratti a tempo
parziale a tempo determinato; d) previsione di norme, anche di
natura previdenziale, che agevolino l'utilizzo di
contratti a tempo parziale da parte dei lavoratori
anziani al fine di contribuire alla crescita
dell'occupazione giovanile anche attraverso il ricorso a
tale tipologia contrattuale; e) abrogazione o integrazione di
ogni disposizione in contrasto con l'obiettivo della
incentivazione del lavoro a tempo parziale, fermo
restando il rispetto dei principi e delle regole
contenute nella direttiva 97/81/CE 15 dicembre 1997 del
Consiglio; f) affermazione della
computabilita' pro rata temporis in proporzione
dell'orario svolto dal lavoratore a tempo parziale, in
relazione all'applicazione di tutte le norme legislative
e clausole contrattuali a loro volta collegate alla
dimensione aziendale intesa come numero dei dipendenti
occupati in ogni unita' produttiva; g) integrale estensione al settore
agricolo del lavoro a tempo parziale. Art. 4 Delega al Governo in
materia di disciplina delle tipologie di lavoro a
chiamata, temporaneo, coordinato e continuativo,
occasionale, accessorio e a prestazioni ripartite.
- 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, entro il termine di un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi recanti disposizioni volte alla
disciplina o alla razionalizzazione delle tipologie di
lavoro a chiamata, temporaneo, coordinato e continuativo,
occasionale, accessorio e a prestazioni ripartite, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi: a) riconoscimento di una congrua
indennita' cosiddetta di disponibilita' a favore del
lavoratore che garantisca nei confronti del datore di
lavoro la propria disponibilita' allo svolgimento di
prestazioni di carattere discontinuo o intermittente,
cosi' come individuate dai contratti collettivi stipulati
da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative su scala nazionale
o territoriale o, in via provvisoriamente sostitutiva,
per decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, ed in ogni caso prevedendosi la possibilita' di
sperimentazione di detta tipologia contrattuale anche per
prestazioni rese da soggetti in stato di disoccupazione
con meno di 25 anni di eta' ovvero da lavoratori con piu'
di 45 anni di eta' che siano stati espulsi dal ciclo
produttivo in funzione di processi di riduzione o
trasformazione di attivita' o di lavoro e iscritti alle
liste di mobilita' e di collocamento; eventuale non
obbligatorieta' per il prestatore di rispondere alla
chiamata del datore di lavoro, non avendo quindi titolo a
percepire la predetta indennita' ma con diritto di godere
di una retribuzione proporzionale al lavoro
effettivamente svolto; b) con riferimento alle prestazioni
di lavoro temporaneo, completa estensione al settore
agricolo del lavoro temporaneo tramite agenzia, con
conseguente applicabilita' degli oneri contributivi di
questo settore; c) con riferimento alle
collaborazioni coordinate e continuative: 1) previsione della stipulazione
dei relativi contratti mediante un atto scritto da cui
risultino la durata, determinata o determinabile, della
collaborazione, la riconducibilita' di questa a uno o
piu' progetti o programmi di lavoro o fasi di esso, resi
con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di
subordinazione, nonche' l'indicazione di un
corrispettivo, che deve essere proporzionato alla
qualita' e quantita' del lavoro; 2) differenziazione rispetto ai
rapporti di lavoro meramente occasionali, intendendosi
per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a
trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso
committente, salvo che il compenso complessivo per lo
svolgimento della prestazione sia superiore a 5.000
euro; 3) riconduzione della fattispecie a
uno o piu' progetti o programmi di lavoro o fasi di
esso; 4) previsione di tutele
fondamentali a presidio della dignita' e della sicurezza
dei collaboratori, con particolare riferimento a
maternita', malattia e infortunio, nonche' alla sicurezza
nei luoghi di lavoro, anche nel quadro di intese
collettive; 5) previsione di un adeguato
sistema sanzionatorio nei casi di inosservanza delle
disposizioni di legge; 6) ricorso, ai sensi dell'articolo
5, ad adeguati meccanismi di certificazione della
volonta' delle parti contraenti; d) ammissibilita' di prestazioni di
lavoro occasionale e accessorio, in generale e con
particolare riferimento a opportunita' di assistenza
sociale, rese a favore di famiglie e di enti senza fini
di lucro, da disoccupati di lungo periodo, altri soggetti
a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora
entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di
uscirne, regolarizzabili attraverso la tecnica di buoni
corrispondenti a un certo ammontare di attivita'
lavorativa, ricorrendo, ai sensi dell'articolo 5, ad
adeguati meccanismi di certificazione; e) ammissibilita' di prestazioni
ripartite fra due o piu' lavoratori, obbligati in solido
nei confronti di un datore di lavoro, per l'esecuzione di
un'unica prestazione lavorativa; f) configurazione specifica come
prestazioni che esulano dal mercato del lavoro e dagli
obblighi connessi delle prestazioni svolte in modo
occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di
aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza
corresponsione di compensi, salve le spese di
mantenimento e di esecuzione dei lavori, e con
particolare riguardo alle attivita' agricole. Art. 5 Delega al Governo in
materia di certificazione dei rapporti di lavoro.
- 1. Al fine di ridurre il
contenzioso in materia di qualificazione dei rapporti di
lavoro, con esclusione dei rapporti di lavoro alle
dipendenze di amministrazioni pubbliche, il Governo e'
delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, entro il termine di un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno
o piu' decreti legislativi recanti disposizioni in
materia di certificazione del relativo contratto
stipulato tra le parti, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi: a) carattere volontario e
sperimentale della procedura di
certificazione; b) individuazione dell'organo
preposto alla certificazione del rapporto di lavoro in
enti bilaterali costituiti a iniziativa di associazioni
dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente
piu' rappresentative, ovvero presso strutture pubbliche
aventi competenze in materia, o anche
universita'; c) definizione delle modalita' di
organizzazione delle sedi di certificazione e di tenuta
della relativa documentazione; d) indicazione del contenuto e
della procedura di certificazione; e) attribuzione di piena forza
legale al contratto certificato ai sensi della procedura
di cui alla lettera d), con esclusione della
possibilita' di ricorso in giudizio se non in caso di
erronea qualificazione del programma negoziale da parte
dell'organo preposto alla certificazione e di difformita'
tra il programma negoziale effettivamente realizzato
dalle parti e il programma negoziale concordato dalle
parti in sede di certificazione; f) previsione di espletare il
tentativo obbligatorio di conciliazione previsto
dall'articolo 410 del codice di procedura civile innanzi
all'organo preposto alla certificazione quando si intenda
impugnare l'erronea qualificazione dello stesso o la
difformita' tra il programma negoziale certificato e la
sua successiva attuazione, prevedendo che gli effetti
dell'accertamento svolto dall'organo preposto alla
certificazione permangano fino al momento in cui venga
provata l'erronea qualificazione del programma negoziale
o la difformita' tra il programma negoziale concordato
dalle parti in sede di certificazione e il programma
attuato. In caso di ricorso in giudizio, introduzione
dell'obbligo in capo all'autorita' giudiziaria competente
di accertare anche le dichiarazioni e il comportamento
tenuto dalle parti davanti all'organo preposto alla
certificazione del contratto di lavoro; g) attribuzione agli enti
bilaterali della competenza a certificare non solo la
qualificazione del contratto di lavoro e il programma
negoziale concordato dalle parti, ma anche le rinunzie e
transazioni di cui all'articolo 2113 del codice civile a
conferma della volonta' abdicativa o transattiva delle
parti stesse; h) estensione della procedura di
certificazione all'atto di deposito del regolamento
interno riguardante la tipologia dei rapporti attuati da
una cooperativa ai sensi dell'articolo 6 della legge 3
aprile 2001, n. 142, e successive
modificazioni; i) verifica dell'attuazione delle
disposizioni, dopo ventiquattro mesi dalla data della
loro entrata in vigore, da parte del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale. Art. 6 Esclusione.
1. Le disposizioni degli articoli
da 1 a 5 non si applicano al personale delle pubbliche
amministrazioni ove non siano espressamente
richiamate. Art. 7 Disposizioni concernenti
l'esercizio delle deleghe di cui agli articoli da 1 a 5.
1. Gli schemi dei decreti
legislativi di cui agli articoli da 1 a 5, deliberati dal
Consiglio dei ministri e corredati da una apposita
relazione cui e' allegato il parere della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative dei datori e
prestatori di lavoro, sono trasmessi alle Camere per
l'espressione del parere da parte delle competenti
Commissioni parlamentari permanenti entro la scadenza del
termine previsto per l'esercizio della relativa
delega. 2. In caso di mancato rispetto del
termine per la trasmissione, il Governo decade
dall'esercizio della delega. Le competenti Commissioni
parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni
dalla data di trasmissione. Qualora il termine per
l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti
legislativi possono essere comunque adottati. 3. Qualora il termine previsto per
il parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta
giorni che precedono la scadenza del termine per
l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo
e' prorogato di sessanta giorni. 4. Entro ventiquattro mesi dalla
data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui
al comma 1, il Governo puo' adottare eventuali
disposizioni modificative e correttive con le medesime
modalita' e nel rispetto dei medesimi criteri e principi
direttivi. 5. Dall'attuazione delle
disposizioni degli articoli da 1 a 5 non devono derivare
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
Stato". Il testo dell'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione
ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione,
per le materie ed i compiti di interesse comune delle
regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali), e' il seguente: "Art.
8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' presieduta dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro
dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne
fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del
bilancio e della programmazione economica, il Ministro
delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci
designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia
designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati
dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate
dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle
riunioni possono essere invitati altri membri del
Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni
statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e
comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la
necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente
dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui
al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei
Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per
gli affari regionali o, se tale incarico non e'
conferito, dal Ministro dell'interno.". Note all'art. 1: - Per il titolo della citata legge
n. 30 del 2003, si veda nota al titolo. - Il testo della legge 20
maggio1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e
dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e
dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio
1970, n. 131. - Il testo della legge 9 dicembre
1977, n. 903 (Parita' di trattamento tra uomini e donne
in materia di lavoro), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 17 dicembre 1977, n. 343. - Il testo della legge 10 aprile
1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della
parita' uomo-donna nel lavoro), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 15 aprile 1991, n. 88. - Il titolo della Parte Seconda
(Ordinamento della Repubblica), Titolo V, della
Costituzione, e' il seguente: "Le Regioni, le Province, i
Comuni". Art. 2.
Definizioni 1. Ai fini e agli effetti delle
disposizioni di cui al presente decreto legislativo si
intende per: a) "somministrazione di lavoro": la
fornitura professionale di manodopera, a tempo
indeterminato o a termine, ai sensi dell'articolo
20; b) "intermediazione": l'attivita'
di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in
relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e dei
gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra
l'altro: della raccolta dei curricula dei potenziali
lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa
banca dati; della promozione e gestione dell'incontro tra
domanda e offerta di lavoro; della effettuazione, su
richiesta del committente, di tutte le comunicazioni
conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della
attivita' di intermediazione; dell'orientamento
professionale; della progettazione ed erogazione di
attivita' formative finalizzate all'inserimento
lavorativo; c) "ricerca e selezione del
personale": l'attivita' di consulenza di direzione
finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza
dell'organizzazione committente, attraverso
l'individuazione di candidature idonee a ricoprire una o
piu' posizioni lavorative in seno all'organizzazione
medesima, su specifico incarico della stessa, e
comprensiva di: analisi del contesto organizzativo
dell'organizzazione committente; individuazione e
definizione delle esigenze della stessa; definizione del
profilo di competenze e di capacita' della candidatura
ideale; pianificazione e realizzazione del programma di
ricerca delle candidature attraverso una pluralita' di
canali di reclutamento; valutazione delle candidature
individuate attraverso appropriati strumenti selettivi;
formazione della rosa di candidature maggiormente idonee;
progettazione ed erogazione di attivita' formative
finalizzate all'inserimento lavorativo; assistenza nella
fase di inserimento dei candidati; verifica e valutazione
dell'inserimento e del potenziale dei
candidati; d) "supporto alla ricollocazione
professionale": l'attivita' effettuata su specifico ed
esclusivo incarico dell'organizzazione committente, anche
in base ad accordi sindacali, finalizzata alla
ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di
lavoro, singolarmente o collettivamente considerati,
attraverso la preparazione, la formazione finalizzata
all'inserimento lavorativo, l'accompagnamento della
persona e l'affiancamento della stessa nell'inserimento
nella nuova attivita'; e) "autorizzazione": provvedimento
mediante il quale lo Stato abilita operatori, pubblici e
privati, di seguito denominati "agenzie per il lavoro",
allo svolgimento delle attivita' di cui alle lettere da
a) a d); f) "accreditamento": provvedimento
mediante il quale le regioni riconoscono a un operatore,
pubblico o privato, l'idoneita' a erogare i servizi al
lavoro negli ambiti regionali di riferimento, anche
mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, nonche' la
partecipazione attiva alla rete dei servizi per il
mercato del lavoro con particolare riferimento ai servizi
di incontro fra domanda e offerta; g) "borsa continua del lavoro":
sistema aperto di incontro domanda-offerta di lavoro
finalizzato, in coerenza con gli indirizzi comunitari, a
favorire la maggior efficienza e trasparenza del mercato
del lavoro, all'interno del quale cittadini, lavoratori,
disoccupati, persone in cerca di un lavoro, soggetti
autorizzati o accreditati e datori di lavoro possono
decidere di incontrarsi in maniera libera e dove i
servizi sono liberamente scelti dall'utente; h) "enti bilaterali": organismi
costituiti a iniziativa di una o piu' associazioni dei
datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative, quali sedi privilegiate per la
regolazione del mercato del lavoro attraverso: la
promozione di una occupazione regolare e di qualita';
l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di
lavoro; la programmazione di attivita' formative e la
determinazione di modalita' di attuazione della
formazione professionale in azienda; la promozione di
buone pratiche contro la discriminazione e per la
inclusione dei soggetti piu' svantaggiati; la gestione
mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione
del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e
di regolarita' o congruita' contributiva; lo sviluppo di
azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni
altra attivita' o funzione assegnata loro dalla legge o
dai contratti collettivi di riferimento; i) "libretto formativo del
cittadino": libretto personale del lavoratore definito,
ai sensi dell'accordo Stato-regioni del 18 febbraio 2000,
di concerto tra il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, previa intesa con la Conferenza
unificata Stato-regioni e sentite le parti sociali, in
cui vengono registrate le competenze acquisite durante la
formazione in apprendistato, la formazione in contratto
di inserimento, la formazione specialistica e la
formazione continua svolta durante l'arco della vita
lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle
regioni, nonche' le competenze acquisite in modo non
formale e informale secondo gli indirizzi della Unione
europea in materia di apprendimento permanente, purche'
riconosciute e certificate; j) "lavoratore": qualsiasi persona
che lavora o che e' in cerca di un lavoro; k) "lavoratore svantaggiato":
qualsiasi persona appartenente a una categoria che abbia
difficolta' a entrare, senza assistenza, nel mercato del
lavoro ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del
regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12
dicembre 2002 relativo alla applicazione degli articoli
87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore
della occupazione, nonche' ai sensi dell'articolo 4,
comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381; l) "divisioni operative": soggetti
polifunzionali gestiti con strumenti di contabilita'
analitica, tali da consentire di conoscere tutti i dati
economico-gestionali specifici in relazione a ogni
attivita'; m) "associazioni di datori e
prestatori di lavoro": organizzazioni datoriali e
sindacali comparativamente piu'
rappresentative. Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 2 del
regolamento (CE) n. 2204/2002, e' il seguente: "Art. 2 (Definizioni). - Ai fini
del presente regolamento, si intende per: a) "aiuto": qualsiasi misura che
soddisfi tutti i criteri di cui all'art. 87, paragrafo 1,
del trattato; b) "piccola o media impresa",
un'impresa quale definita all'allegato I del regolamento
(CE) n. 70/2001; c) "intensita' lorda dell'aiuto",
l'importo dell'aiuto espresso in percentuale dei costi di
cui trattasi. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di
qualsiasi imposta diretta. Quando un aiuto e' concesso in
forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro,
l'importo dell'aiuto e' l'equivalente della sovvenzione.
Gli aiuti erogabili in piu' quote sono attualizzati al
loro valore al momento della concessione. Il tasso di
interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e del
calcolo dell'importo dell'aiuto nel caso di prestiti
agevolati e' il tasso di riferimento applicabile al
momento della concessione; d) "intensita' netta dell'aiuto",
l'importo attualizzato dell'aiuto dopo deduzione delle
imposte, espresso in percentuale dei costi di cui
trattasi; e) "numero di dipendenti", il
numero di unita' di lavoro-anno (ULA), vale a dire il
numero di lavoratori occupati a tempo pieno durante un
anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale ed il
lavoro stagionale come frazioni di ULA; f) "lavoratore svantaggiato",
qualsiasi persona appartenente ad una categoria che abbia
difficolta' ad entrare, senza assistenza, nel mercato del
lavoro, vale a dire qualsiasi persona che soddisfi almeno
uno dei criteri seguenti: i) qualsiasi giovane che abbia meno
di 25 anni o che abbia completato la formazione a tempo
pieno da non piu' di due anni e che non abbia ancora
ottenuto il primo impiego retribuito
regolarmente; ii) qualsiasi lavoratore migrante
che si sposti o si sia spostato all'interno della
Comunita' o divenga residente nella Comunita' per
assumervi un lavoro; iii) qualsiasi persona appartenente
ad una minoranza etnica di uno Stato membro che debba
migliorare le sue conoscenze linguistiche, la sua
formazione professionale o la sua esperienza lavorativa
per incrementare le possibilita' di ottenere
un'occupazione stabile; iv) qualsiasi persona che desideri
intraprendere o riprendere un'attivita' lavorativa e che
non abbia lavorato, ne' seguito corsi di formazione, per
almeno due anni, in particolare qualsiasi persona che
abbia lasciato il lavoro per la difficolta' di conciliare
vita lavorativa e vita familiare; v) qualsiasi persona adulta che
viva sola con uno o piu' figli a carico; vi) qualsiasi persona priva di un
titolo di studio di livello secondario superiore o
equivalente, priva di un posto di lavoro o in procinto di
perderlo; vii) qualsiasi persona di piu' di
50 anni priva di un posto di lavoro o in procinto di
perderlo; viii) qualsiasi disoccupato di
lungo periodo, ossia una persona senza lavoro per 12 dei
16 mesi precedenti, o per 6 degli 8 mesi precedenti nel
caso di persone di meno di 25 anni; ix) qualsiasi persona riconosciuta
come affetta, al momento o in passato, da una dipendenza
ai sensi della legislazione nazionale; x) qualsiasi persona che non abbia
ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente da
quando e' stata sottoposta a una pena detentiva o a
un'altra sanzione penale; xi) qualsiasi donna di un'area
geografica al livello NUTS II nella quale il tasso medio
di disoccupazione superi il 100% della media comunitaria
da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione
femminile abbia superato il 150% del tasso di
disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno
due dei tre anni civili precedenti; g) "lavoratore
disabile": i) qualsiasi persona riconosciuta
come disabile ai sensi della legislazione nazionale,
o ii) qualsiasi persona riconosciuta
affetta da un grave handicap fisico, mentale o
psichico; h) "lavoro protetto",
un'occupazione in uno stabilimento nel quale almeno il
50% dei dipendenti siano lavoratori disabili che non
siano in grado di esercitare un'occupazione sul mercato
del lavoro aperto; i) "costi salariali", incluse le
seguenti componenti che il beneficiario e' di fatto
tenuto a corrispondere in relazione al posto di lavoro
considerato: i) la retribuzione lorda, vale a
dire prima dell'applicazione dell'imposta, e ii) i contributi di sicurezza
sociale obbligatori; j) un posto di lavoro e' "connesso
alla realizzazione di un progetto di investimento" se
riguarda l'attivita' per la quale e' stato effettuato
l'investimento e se viene creato entro tre anni dal
completamento dell'investimento. Sono considerati
connessi all'investimento anche i posti di lavoro creati,
nel corso di questo periodo, a seguito di un aumento del
tasso di utilizzazione della capacita' creata
dall'investimento stesso; k) "investimento in
immobilizzazioni materiali", un investimento in capitale
fisso materiale destinato alla creazione di un nuovo
stabilimento, all'ampliamento di uno stabilimento
esistente o all'avvio di un'attivita' connessa ad una
modifica sostanziale dei prodotti o dei processi
produttivi di uno stabilimento esistente, in particolare
mediante razionalizzazione, ristrutturazione o
ammodernamento. Un investimento in capitale fisso
effettuato sotto forma di acquisizione di uno
stabilimento che ha cessato l'attivita' o l'avrebbe
cessata senza tale acquisizione deve ugualmente essere
considerato come un investimento in immobilizzazioni
materiali; l) "investimento in
immobilizzazioni immateriali", un investimento in
trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di
diritti di brevetto, di licenze, di know-how o di
conoscenze tecniche non brevettate.". - Il testo dell'art. 87 del
trattato CE, e' il seguente: Art. 87 (ex art. 92). - 1. Salvo
deroghe contemplate dal presente trattato, sono
incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui
incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti
concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali,
sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o
talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la
concorrenza. 2. Sono compatibili con il mercato
comune: a) gli aiuti a carattere sociale
concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano
accordati senza discriminazioni determinate dall'origine
dei prodotti, b) gli aiuti destinati a ovviare ai
danni arrecati dalle calamita' naturali oppure da altri
eventi eccezionali, c) gli aiuti concessi all'economia
di determinate regioni della Repubblica federale di
Germania che risentono della divisione della Germania,
nella misura in cui sono necessari a compensare gli
svantaggi economici provocati da tale
divisione. 3. Possono considerarsi compatibili
con il mercato comune: a) gli aiuti destinati a favorire
lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita
sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma
di sottoccupazione, b) gli aiuti destinati a promuovere
la realizzazione di un importante progetto di comune
interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave
turbamento dell'economia di uno Stato membro, c) gli aiuti destinati ad agevolare
lo sviluppo di talune attivita' o di talune regioni
economiche, sempre che non alterino le condizioni degli
scambi in misura contraria al comune
interesse, d) gli aiuti destinati a promuovere
la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non
alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza
nella Comunita' in misura contraria all'interesse
comune, e) le altre categorie di aiuti,
determinate con decisione del Consiglio, che delibera a
maggioranza qualificata su proposta della
Commissione.". - Il testo dell'art. 88 del
trattato CE, e' il seguente: "Art. 88 (ex art. 93). - 1. La
Commissione procede con gli Stati membri all'esame
permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati.
Essa propone a questi ultimi le opportune misure
richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del
mercato comune. 2. Qualora la Commissione, dopo
aver intimato agli interessati di presentare le loro
osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno
Stato, o mediante fondi statali, non e' compatibile con
il mercato comune a norma dell'articolo 87, oppure che
tale aiuto e' attuato in modo abusivo, decide che lo
Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel
termine da essa fissato. Qualora lo Stato in causa non si
conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la
Commissione o qualsiasi altro Stato interessato puo'
adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli
articoli 226 e 227. A richiesta di uno Stato membro, il
Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' decidere che
un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo
Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato
comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 87 o ai
regolamenti di cui all'art. 89, quando circostanze
eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la
Commissione abbia iniziato, nei riguardi ditale aiuto, la
procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma,
la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio
avra' per effetto di sospendere tale procedura fino a
quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si e' pronunciato entro tre
mesi dalla data della richiesta, la Commissione
delibera. 3. Alla Commissione sono
comunicati, in tempo utile perche' presenti le sue
osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare
aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con
il mercato comune a norma dell'articolo 87, la
Commissione inizia senza indugio la procedura prevista
dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non
puo' dare esecuzione alle misure progettate prima che
tale procedura abbia condotto a una decisione
finale.". - Il testo dell'art. 4, comma 1,
della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle
cooperative sociali), e' il seguente: "1. Nelle cooperative che svolgono
le attivita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), si
considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici,
psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali
psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento
psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i
minori in eta' lavorativa in situazioni di difficolta'
familiare, le persone detenute o internate negli istituti
penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle
misure alternative alla detenzione e al lavoro
all'esterno ai sensi dell'art. 21 della legge 26 luglio
1975, n. 354, e successive modificazioni. Si considerano
inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro della sanita', con
il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari
sociali, sentita la commissione centrale per le
cooperative istituita dall'art. 18 del citato decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, e successive modificazioni.".
Titolo II ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DEL
MERCATO DEL LAVORO Art. 3.
Finalita' 1. Le disposizioni contenute nel
presente titolo hanno lo scopo di realizzare un sistema
efficace e coerente di strumenti intesi a garantire
trasparenza ed efficienza del mercato del lavoro e
migliorare le capacita' di inserimento professionale dei
disoccupati e di quanti sono in cerca di una prima
occupazione, con particolare riferimento alle fasce
deboli del mercato del lavoro. 2. Ferme restando le
competenze delle regioni in materia di regolazione e
organizzazione del mercato del lavoro regionale e fermo
restando il mantenimento da parte delle province delle
funzioni amministrative attribuite dal decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive
modificazioni ed integrazioni, per realizzare l'obiettivo
di cui al comma 1: a) viene identificato un unico
regime di autorizzazione per i soggetti che svolgono
attivita' di somministrazione di lavoro, intermediazione,
ricerca e selezione del personale, supporto alla
ricollocazione professionale; b) vengono stabiliti i principi
generali per la definizione dei regimi di accreditamento
regionali degli operatori pubblici o privati che
forniscono servizi al lavoro nell'ambito dei sistemi
territoriali di riferimento anche a supporto delle
attivita' di cui alla lettera a); c) vengono identificate le forme di
coordinamento e raccordo tra gli operatori, pubblici o
privati, al fine di un migliore funzionamento del mercato
del lavoro; d) vengono stabiliti i principi e
criteri direttivi per la realizzazione di una borsa
continua del lavoro; e) vengono abrogate tutte le
disposizioni incompatibili con la nuova regolamentazione
del mercato del lavoro e viene introdotto un nuovo regime
sanzionatorio. Note all'art. 3: - Il testo del decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e
agli enti locali di funzioni e compiti in materia di
mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15
marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5. Capo I Art. 4.
Agenzie per il
lavoro 1. Presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e' istituito un apposito albo
delle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento
delle attivita' di somministrazione, intermediazione,
ricerca e selezione del personale, supporto alla
ricollocazione professionale. Il predetto albo e'
articolato in cinque sezioni: a) agenzie di somministrazione di
lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le attivita'
di cui all'articolo 20; b) agenzie di somministrazione di
lavoro a tempo indeterminato abilitate a svolgere
esclusivamente una delle attivita' specifiche di cui
all'articolo 20, comma 3, lettere da a) a h); c) agenzie di
intermediazione; d) agenzie di ricerca e selezione
del personale; e) agenzie di supporto alla
ricollocazione professionale. 2. Il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali rilascia entro sessanta giorni dalla
richiesta e previo accertamento della sussistenza dei
requisiti giuridici e finanziari di cui all'articolo 5,
l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle
attivita' per le quali viene fatta richiesta di
autorizzazione, provvedendo contestualmente alla
iscrizione delle agenzie nel predetto albo. Decorsi due
anni, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i
novanta giorni successivi rilascia l'autorizzazione a
tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del
corretto andamento della attivita' svolta. 3. Nelle ipotesi di cui al comma 2,
decorsi inutilmente i termini previsti, la domanda di
autorizzazione provvisoria o a tempo indeterminato si
intende accettata. 4. Le agenzie autorizzate
comunicano alla autorita' concedente, nonche' alle
regioni e alle province autonome competenti, gli
spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o
succursali, la cessazione della attivita' ed hanno
inoltre l'obbligo di fornire alla autorita' concedente
tutte le informazioni da questa richieste. 5. Il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, con decreto da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, stabilisce le modalita' della
presentazione della richiesta di autorizzazione di cui al
comma 2, i criteri per la verifica del corretto andamento
della attivita' svolta cui e' subordinato il rilascio
della autorizzazione a tempo indeterminato, i criteri e
le modalita' di revoca della autorizzazione, nonche' ogni
altro profilo relativo alla organizzazione e alle
modalita' di funzionamento dell'albo delle agenzie per il
lavoro. 6. L'iscrizione alla sezione
dell'albo di cui alla lettera a), comma 1, comporta
automaticamente l'iscrizione della agenzia alle sezioni
di cui alle lettere c), d) ed e) del predetto albo.
L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui al comma 1,
lettera c), comporta automaticamente l'iscrizione della
agenzia alle sezioni di cui alle lettere d) ed e) del
predetto albo. 7. L'autorizzazione di cui al
presente articolo non puo' essere oggetto di transazione
commerciale. Art. 5.
Requisiti giuridici e
finanziari 1. I requisiti richiesti per
l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4
sono: a) la costituzione della agenzia
nella forma di societa' di capitali ovvero cooperativa o
consorzio di cooperative, italiana o di altro Stato
membro della Unione europea. Per le agenzie di cui alle
lettere d) ed e) e' ammessa anche la forma della societa'
di persone; b) la sede legale o una sua
dipendenza nel territorio dello Stato o di altro Stato
membro della Unione europea; c) la disponibilita' di uffici in
locali idonei allo specifico uso e di adeguate competenze
professionali, dimostrabili per titoli o per specifiche
esperienze nel settore delle risorse umane o nelle
relazioni industriali, secondo quanto precisato dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali con
decreto da adottarsi, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo; d) in capo agli amministratori, ai
direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza
e ai soci accomandatari: assenza di condanne penali,
anche non definitive, ivi comprese le sanzioni
sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni ed integrazioni, per delitti
contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica
o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto
dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti
non colposi per i quali la legge commini la pena della
reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per
delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla
prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso,
previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza
sociale; assenza, altresi', di sottoposizione alle misure
di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o
della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive
modificazioni; e) nel caso di soggetti
polifunzionali, non caratterizzati da un oggetto sociale
esclusivo, presenza di distinte divisioni operative,
gestite con strumenti di contabilita' analitica, tali da
consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali
specifici; f) l'interconnessione con la borsa
continua nazionale del lavoro di cui al successivo
articolo 15, attraverso il raccordo con uno o piu' nodi
regionali, nonche' l'invio alla autorita' concedente di
ogni informazione strategica per un efficace
funzionamento del mercato del lavoro; g) il rispetto delle disposizioni
di cui all'articolo 8 a tutela del diritto del lavoratore
alla diffusione dei propri dati nell'ambito da essi
stessi indicato. 2. Per l'esercizio delle attivita'
di cui all'articolo 20, oltre ai requisiti di cui al
comma l, e' richiesta: a) l'acquisizione di un capitale
versato non inferiore a 600.000 euro ovvero la
disponibilita' di 600.000 euro tra capitale sociale
versato e riserve indivisibili nel caso in cui l'agenzia
sia costituita in forma coo- perativa; b) la garanzia che l'attivita'
interessi un ambito distribuito sull'intero territorio
nazionale e comunque non inferiore a quattro
regioni; c) a garanzia dei crediti dei
lavoratori impiegati e dei corrispondenti crediti
contributivi degli enti previdenziali, la disposizione,
per i primi due anni, di un deposito cauzionale di
350.000 euro presso un istituto di credito avente sede o
dipendenza nei territorio nazionale o di altro Stato
membro della Unione europea; a decorrere dal terzo anno
solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una
fideiussione bancaria o assicurativa non inferiore al 5
per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore
aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non
inferiore a 350.000 euro. Sono esonerate dalla
prestazione delle garanzie di cui alla presente lettera
le societa' che abbiano assolto ad obblighi analoghi
previsti per le stesse finalita' dalla legislazione di
altro Stato membro della Unione europea; d) la regolare contribuzione ai
fondi per la formazione e l'integrazione del reddito di
cui all'articolo 12, il regolare versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali, il rispetto
degli obblighi previsti dal contratto collettivo
nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro
applicabile; e) nel caso di cooperative di
produzione e lavoro, oltre ai requisiti indicati al comma
1 e nel presente comma 2, la presenza di almeno sessanta
soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un
fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31
gennaio 1992, n. 59, e successive
modificazioni; f) l'indicazione della
somministrazione di lavoro di cui all'articolo 4, comma
1, lettera a), come oggetto sociale prevalente, anche se
esclusivo. 3. Per l'esercizio di una delle
attivita' specifiche di cui alle lettere da a) ad h) del
comma 3, dell'articolo 20, oltre ai requisiti di cui al
comma 1, e' richiesta: a) l'acquisizione di un capitale
versato non inferiore a 350.000 euro ovvero la
disponibilita' di 350.000 euro tra capitale sociale
versato e riserve indivisibili nel caso in cui l'agenzia
sia costituita in forma cooperativa; b) a garanzia dei crediti dei
lavoratori impiegati e dei corrispondenti crediti
contributivi degli enti previdenziali, la disposizione,
per i primi due anni, di un deposito cauzionale di
200.000 euro presso un istituto di credito avente sede o
dipendenza nel territorio nazionale o di altro Stato
membro della Unione europea; a decorrere dal terzo anno
solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una
fideiussione bancaria o assicurativa non inferiore al 5
per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore
aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non
inferiore a 200.000 euro. Sono esonerate dalla
prestazione delle garanzie di cui alla presente lettera
le societa' che abbiano assolto ad obblighi analoghi
previsti per le stesse finalita' dalla legislazione di
altro Stato membro della Unione europea; c) la regolare contribuzione ai
fondi per la formazione e l'integrazione del reddito di
cui all'articolo 12, il regolare versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali, il rispetto
degli obblighi previsti dal contratto collettivo
nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro
applicabile; d) nel caso di cooperative di
produzione e lavoro, oltre ai requisiti indicati al comma
1 e nel presente comma 3, la presenza di almeno venti
soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un
fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31
gennaio 1992, n. 59. 4. Per l'esercizio della attivita'
di intermediazione, oltre ai requisiti di cui al comma 1,
e' richiesta: a) l'acquisizione di un capitale
versato non inferiore a 50.000 euro; b) la garanzia che l'attivita'
interessi un ambito distribuito sull'intero territorio
nazionale e comunque non inferiore a quattro
regioni; c) l'indicazione della attivita' di
intermediazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
c), come oggetto sociale prevalente, anche se non
esclusivo. 5. Per l'esercizio della attivita'
di ricerca e selezione del personale, oltre ai requisiti
di cui al comma 1, e' richiesta: a) l'acquisizione di un capitale
versato non inferiore a 25.000 euro; b) l'indicazione della ricerca e
selezione del personale come oggetto sociale, anche se non
esclusivo. 6. Per l'esercizio della attivita'
di supporto alla ricollocazione professionale, oltre ai
requisiti di cui al comma 1, e' richiesta: a) l'acquisizione di un capitale
versato non inferiore a 25.000 euro; b) l'indicazione della attivita' di
supporto alla ricollocazione professionale come oggetto
sociale, anche se non esclusivo. Note all'art. 5: - Il testo della legge 24 novembre
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329,
supplemento ordinario. - Il testo dell'art. 416-bis del
codice penale, e' il seguente: "Art. 416-bis (Associazione di tipo
mafioso). - Chiunque fa parte di
un'associazione di tipo mafioso formata da tre o piu'
persone, e' punito con la reclusione da tre a sei
anni. Coloro che promuovono, dirigono o
organizzano l'associazione sono puniti, per cio' solo,
con la reclusione da quattro a nove anni. L'associazione e' di tipo mafioso
quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza
di intimidazione del vincolo associativo e della
condizione di assoggettamento e di omerta' che ne deriva
per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o
indiretto la gestione o comunque il controllo di
attivita' economiche, di concessioni, di autorizzazioni,
appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o
vantaggi ingiusti per se' o per altri, ovvero al fine di
impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di
procurare voti a se' o ad altri in occasione di
consultazioni elettorali. Se l'associazione e' armata si
applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni
nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici
anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione
si considera armata quando i partecipanti hanno la
disponibilita', per il conseguimento della finalita'
dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se
occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attivita'
economiche di cui gli associati intendono assumere o
mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in
parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di
delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono
aumentate da un terzo alla meta'. Nei confronti del
condannato e' sempre obbligatoria la confisca delle cose
che servirono o furono destinate a commettere il reato e
delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il
profitto o che ne costituiscono l'impiego. [Decadono
inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio,
di commissionario astatore presso i mercati annonari
all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i
diritti ad esse inerenti nonche' le iscrizioni agli albi
di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui
il condannato fosse titolare]. Le disposizioni del
presente articolo si applicano anche alla camorra e alle
altre associazioni, comunque localmente denominate, che
valendosi della forza intimidatrice del vincolo
associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli
delle associazioni di tipo mafioso.". - Il testo della legge 27 dicembre
1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle
persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica
moralita), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
dicembre 1956, n. 327. - Il testo della legge 31 maggio
1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1965, n.
138. - Il testo della legge 13 settembre
1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di
prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione
alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962,
n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una
commissione parlamentare sul fenomeno della mafia), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 settembre 1982, n.
253. - Il testo dell'art. 11 della legge
31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di
societa' cooperative), e' il seguente: "Art. 11 (Fondi mutualistici per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione). - 1. Le
associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e
tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi
dell'art. 5 del citato decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e
successive modificazioni, e quelle riconosciute in base a
leggi emanate da regioni a statuto speciale possono
costituire fondi mutualistici per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione. I fondi possono essere
gestiti senza scopo di lucro da societa' per azioni o da
associazioni. 2. L'oggetto sociale deve
consistere esclusivamente nella promozione e nel
finanziamento di nuove imprese e di iniziative di
sviluppo della cooperazione, con preferenza per i
programmi diretti all'innovazione tecnologica,
all'incremento dell'occupazione ed allo sviluppo del
Mezzogiorno. 3. Per realizzare i propri fini, i
fondi di cui al comma 1 possono promuovere la
costituzione di societa' cooperative o di loro consorzi,
nonche' assumere partecipazioni in societa' cooperative o
in societa' da queste controllate. Possono altresi'
finanziarie specifici programmi di sviluppo di societa'
cooperative o di loro consorzi, organizzare o gestire
corsi di formazione professionale del personale dirigente
amministrativo o tecnico del settore della cooperazione,
promuovere studi e ricerche su temi economici e sociali
di rilevante interesse per il movimento
cooperativo. 4. Le societa' cooperative e i loro
consorzi, aderenti alle associazioni riconosciute di cui
al primo periodo del comma 1, devono destinare alla
costituzione e all'incremento di ciascun fondo costituito
dalle associazioni cui aderiscono una quota degli utili
annuali pari al 3 per cento, Per gli enti cooperativi
disciplinati dal regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e
successive modificazioni, la quota del 3 per cento e'
calcolata sulla base degli utili al netto delle riserve
obbligatorie. Il versamento non deve essere effettuato se
l'importo non supera ventimila lire. 5. Deve inoltre essere devoluto ai
fondi di cui al comma 1 il patrimonio residuo delle
cooperative in liquidazione, dedotti il capitale versato
e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, di
cui al primo comma, lettera c), dell'art. 26 del citato
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, e successive
modificazioni. 6. Le societa' cooperative e i loro
consorzi non aderenti alle associazioni riconosciute di
cui al primo periodo del comma 1, o aderenti ad
associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui
al comma 1, assolvono agli obblighi di cui ai commi 4 e
5, secondo quanto previsto all'art. 20. 7. Le societa' cooperative ed i
loro consorzi sottoposti alla vigilanza delle regioni a
statuto speciale, che non aderiscono alle associazioni
riconosciute di cui al primo periodo del comma 1 o che
aderiscono ad associazioni che non abbiano costituito il
fondo di cui al comma 1, effettuano il versamento
previsto al comma 4 nell'apposito fondo regionale, ove
istituito o, in mancanza di tale fondo, secondo le
modalita' di cui al comma 6. 8. Lo Stato e gli enti pubblici
possono finanziare specifici progetti predisposti dagli
enti gestori dei fondi di cui al comma 1 o dalla pubblica
amministrazione, rivolti al conseguimento delle finalita'
di cui al comma 2. I fondi possono essere altresi'
alimentati da contributi erogatidasoggetti
privati. 9. I versamenti ai fondi effettuati
dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera a), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, sono esenti da imposte e sono deducibili, nel
limite del 3 per cento, dalla base imponibile del
soggetto che effettua l'erogazione. 10. Le societa' cooperative e i
loro consorzi che non ottemperano alle disposizioni del
presente articolo decadono dai benefici fiscali e di
altra natura concessi ai sensi della normativa
vigente.". - Il testo dell'art. 12 della
citata legge n. 59 del 1992, e' il seguente: "Art. 12. (Costituzione dei fondi
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione) - 1. Il capitale delle societa' per azioni
di cui all'art. 11, comma 1, deve essere sottoscritto in
misura non inferiore all'80 per cento dalla associazione
riconosciuta che ne promuove la costituzione. Le azioni
emesse non sono trasferibili senza il preventivo consenso
della assemblea dei soci. 2. Delle associazioni di cui
all'art. 11, comma 1, secondo periodo, fanno parte di
diritto tutte le societa' cooperative e i loro consorzi
aderenti alle rispettive associazioni riconosciute di cui
al citato comma 1, primo periodo. 3. Le associazioni di cui all'art.
11, comma 1, secondo periodo, conseguono la personalita'
giuridica con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, fatte salve le competenze delle
regioni a statuto speciale; ad esse si applicano gli
articoli 14 e seguenti del codice civile. 4. Le societa' e le associazioni
che, ai sensi dell'art. 11, comma 1, gestiscono fondi
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione sono soggette alla vigilanza del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, che ne approva gli
statuti, fatte salve le competenze delle regioni a
statuto speciale. Gli eventuali utili di esercizio devono
essere utilizzati o reinvestiti per il conseguimento
dell'oggetto sociale. 5. Le societa' e le associazioni di
cui al comma 4 sono assoggettate ad annuale
certificazione del bilancio da parte di societa' di
revisione secondo le disposizioni legislative
vigenti". Art. 6.
Regimi particolari di
autorizzazione 1. Sono autorizzate allo
svolgimento della attivita' di intermediazione le
universita' pubbliche e private, comprese le fondazioni
universitarie che hanno come oggetto l'alta formazione
con specifico riferimento alle problematiche del mercato
del lavoro, a condizione che svolgano la predetta
attivita' senza finalita' di lucro e fermo restando
l'obbligo della interconnessione alla borsa continua
nazionale del lavoro, nonche' l'invio di ogni
informazione relativa al funzionamento del mercato del
lavoro ai sensi di quanto disposto al successivo articolo
17. 2. Sono altresi' autorizzati allo
svolgimento della attivita' di intermediazione, secondo
le procedure di cui all'articolo 4 o di cui al comma 6
del presente articolo, i comuni, le camere di commercio e
gli istituti di scuola secondaria di secondo grado,
statali e paritari, a condizione che svolgano la predetta
attivita' senza finalita' di lucro e che siano rispettati
i requisiti di cui alle lettere c), f) e g) di cui
all'articolo 5, comma 1, nonche' l'invio di ogni
informazione relativa al funzionamento del mercato del
lavoro ai sensi di quanto disposto al successivo articolo
17. 3. Sono altresi' autorizzate allo
svolgimento della attivita' di intermediazione le
associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative che siano
firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro,
le associazioni in possesso di riconoscimento
istituzionale di rilevanza nazionale e aventi come
oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle attivita'
imprenditoriali, del lavoro o delle disabilita', e gli
enti bilaterali a condizione che siano rispettati i
requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui
all'articolo 5, comma 1. 4. L'ordine nazionale dei
consulenti del lavoro puo' chiedere l'iscrizione all'albo
di cui all'articolo 4 di una apposita fondazione o di
altro soggetto giuridico dotato di personalita' giuridica
costituito nell'ambito del Consiglio nazionale dei
consulenti del lavoro per lo svolgimento a livello
nazionale di attivita' di intermediazione. L'iscrizione
e' subordinata al rispetto dei requisiti di cui alle
lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5, comma
1. 5. E' in ogni caso fatto divieto ai
consulenti del lavoro di esercitare individualmente o in
altra forma diversa da quella indicata al comma 3 e agli
articoli 4 e 5, anche attraverso ramificazioni a livello
territoriale, l'attivita' di intermediazione. 6. L'autorizzazione allo
svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 2, comma
1, lettere b), c), d), puo' essere concessa dalle regioni
e dalle province autonome con esclusivo riferimento al
proprio territorio e previo accertamento della
sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5,
fatta eccezione per il requisito di cui all'articolo 5,
comma 4, lettera b). 7. La regione rilascia entro
sessanta giorni dalla richiesta l'autorizzazione
provvisoria all'esercizio delle attivita' di cui al comma
6, provvedendo contestualmente alla comunicazione al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali per
l'iscrizione delle agenzie in una apposita sezione
regionale nell'albo di cui all'articolo 4, comma 1.
Decorsi due anni, su richiesta del soggetto autorizzato,
entro i sessanta giorni successivi la regione rilascia
l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente
alla verifica del corretto andamento della attivita'
svolta. 8. Il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, con decreto da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, stabilisce d'intesa con la
Conferenza unificata le modalita' di costituzione della
apposita sezione regionale dell'albo di cui all'articolo
4, comma 1 e delle procedure ad essa connesse. Art. 7.
Accreditamenti 1. Le regioni, sentite le
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative, istituiscono
appositi elenchi per l'accreditamento degli operatori
pubblici e privati che operano nel proprio territorio nel
rispetto degli indirizzi da esse definiti ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000,
n. 181, e successive modificazioni, e dei seguenti
principi e criteri: a) garanzia della libera scelta dei
cittadini, nell'ambito di una rete di operatori
qualificati, adeguata per dimensione e distribuzione alla
domanda espressa dal territorio; b) salvaguardia di standard
omogenei a livello nazionale nell'affidamento di funzioni
relative all'accertamento dello stato di disoccupazione e
al monitoraggio dei flussi del mercato del
lavoro; c) costituzione negoziale di reti
di servizio ai fini dell'ottimizzazione delle
risorse; d) obbligo della interconnessione
con la borsa continua nazionale del lavoro di cui
all'articolo 15, nonche' l'invio alla autorita'
concedente di ogni informazione strategica per un
efficace funzionamento del mercato del lavoro; e) raccordo con il sistema
regionale di accreditamento degli organismi di
formazione. 2. I provvedimenti regionali
istitutivi dell'elenco di cui al comma 1 disciplinano
altresi': a) le forme della cooperazione tra
i servizi pubblici e operatori privati, autorizzati ai
sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 o
accreditati ai sensi del presente articolo, per le
funzioni di incontro tra domanda e offerta di lavoro,
prevenzione della disoccupazione di lunga durata,
promozione dell'inserimento lavorativo dei lavoratori
svantaggiati, sostegno alla mobilita' geografica del
lavoro; b) requisiti minimi richiesti per
l'iscrizione nell'elenco regionale in termini di
capacita' gestionali e logistiche, competenze
professionali, situazione economica, esperienze maturate
nel contesto territoriale di riferimento; c) le procedure per
l'accreditamento; d) le modalita' di misurazione
dell'efficienza e della efficacia dei servizi
erogati; e) le modalita' di tenuta
dell'elenco e di verifica del mantenimento dei
requisiti. Note all'art. 7: - Il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per
agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in
attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a), della legge
17 maggio 1999, n. 144.), e' il
seguente: "Art. 3 (Indirizzi generali ai
servizi competenti ai fini della prevenzione della
disoccupazione di lunga durata). - 1. Le Regioni
definiscono gli obiettivi e gli indirizzi operativi delle
azioni che i servizi competenti, di cui all'art. 1, comma
2, lettera g), effettuano al fine di favorire l'incontro
tra domanda e offerta di lavoro e contrastare la
disoccupazione di lunga durata, sottoponendo i soggetti
di cui all'art. 1, comma 2, ad interviste periodiche e ad
altre misure di politica attiva secondo le modalita'
definite ed offrendo almeno i seguenti interventi: a) colloquio di orientamento entro
tre mesi dall'inizio dello stato di
disoccupazione; b) proposta di adesione ad
iniziative di inserimento lavorativo o di formazione o di
riqualificazione professionale od altra misura che
favorisca l'integrazione professionale: 1) nei confronti degli adolescenti,
dei giovani e delle donne in cerca di reinserimento
lavorativo, non oltre quattro mesi dall'inizio dello
stato di disoccupazione; 2) nei confronti degli altri
soggetti a rischio di disoccupazione di lunga durata, non
oltre sei mesi dall'inizio dello stato di
disoccupazione.". Capo II Tutele sul mercato e
disposizioni speciali con riferimento ai lavoratori
svantaggiati Art. 8.
Ambito di diffusione dei dati
relativi all'incontro domanda-offerta di
lavoro 1. Ferme restando le disposizioni
di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni ed integrazioni, le agenzie per il lavoro e
gli altri operatori pubblici e privati autorizzati o
accreditati assicurano ai lavoratori il diritto di
indicare i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i
propri dati devono essere comunicati, e garantiscono
l'ambito di diffusione dei dati medesimi indicato dai
lavoratori stessi, anche ai fini del pieno
soddisfacimento del diritto al lavoro di cui all'articolo
4 della Costituzione. 2. Il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, con decreto da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, sentite le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano nonche', ai sensi
dell'articolo 31, comma 2, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, il Garante per la protezione dei dati personali,
definisce le modalita' di trattamento dei dati personali
di cui al presente decreto, disciplinando, fra gli altri,
i seguenti elementi: a) le informazioni che possono
essere comunicate e diffuse tra gli operatori che
agiscono nell'ambito del sistema dell'incontro fra
domanda e offerta di lavoro; b) le modalita' attraverso le quali
deve essere data al lavoratore la possibilita' di
esprimere le preferenze relative alla comunicazione e
alla diffusione dei dati di cui al comma 1; c) le ulteriori prescrizioni al
fine di dare attuazione alle disposizioni contenute
nell'articolo 10. 3. Per le informazioni che facciano
riferimento a dati amministrativi in possesso dei servizi
per l'impiego, con particolare riferimento alla presenza
in capo al lavoratore di particolari benefici
contributivi e fiscali, gli elementi contenuti nella
scheda anagrafico-professionale prevista dal decreto
legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, hanno valore
certificativo delle stesse. Note all'art. 8: - Il testo della legge 31 dicembre
1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1997, n. 5,
supplemento ordinario. - Il testo dell'art. 31, comma 2,
della citata legge n. 675 del 1996, e' il
seguente: "2. Il Presidente del Consiglio dei
ministri e ciascun ministro consultano il Garante
all'atto della predisposizione delle norme regolamentari
e degli atti amministrativi suscettibili di incidere
sulle materie disciplinate dalla presente
legge.". - Il testo del decreto legislativo
19 dicembre 2002, n. 297 (Disposizioni modificative e
correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e
offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1,
lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2003, n.
11. Art. 9.
Comunicazioni a mezzo stampa
internet, televisione o altri mezzi di
informazione 1. Sono vietate comunicazioni, a
mezzo stampa, internet, televisione o altri mezzi di
informazione, in qualunque forma effettuate, relative ad
attivita' di ricerca e selezione del personale,
ricollocamento professionale, intermediazione o
somministrazione effettuate in forma anonima e comunque
da soggetti, pubblici o privati, non autorizzati o
accreditati all'incontro tra domanda e offerta di lavoro
eccezion fatta per quelle comunicazioni che facciano
esplicito riferimento ai soggetti in questione, o entita'
ad essi collegate perche' facenti parte dello stesso
gruppo di imprese o in quanto controllati o controllanti,
in quanto potenziali datori di lavoro. 2. In tutte le comunicazioni verso
terzi, anche a fini pubblicitari, utilizzanti qualsiasi
mezzo di comunicazione, ivi compresa la corrispondenza
epistolare ed elettronica, e nelle inserzioni o annunci
per la ricerca di personale, le agenzie del lavoro e gli
altri soggetti pubblici e privati autorizzati o
accreditati devono indicare gli estremi del provvedimento
di autorizzazione o di accreditamento al fine di
consentire al lavoratore, e a chiunque ne abbia
interesse, la corretta e completa identificazione del
soggetto stesso. 3. Se le comunicazioni di cui al
comma 2 sono effettuate mediante annunci pubblicati su
quotidiani e periodici o mediante reti di comunicazione
elettronica, e non recano un facsimile di domanda
comprensivo dell'informativa di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, indicano il
sito della rete di comunicazioni attraverso il quale il
medesimo facsimile e' conoscibile in modo
agevole. Note all'art. 9: - Il testo dell'art. 13 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali), e' il seguente: "Art. 13.
(Informativa). - 1. L'interessato o la persona presso la
quale sono raccolti i dati personali sono previamente
informati oralmente o per iscritto circa: a) le finalita' e le modalita' del
trattamento cui sono destinati i dati; b) la natura obbligatoria o
facoltativa del conferimento dei dati; c) le conseguenze di un eventuale
rifiuto di rispondere; d) i soggetti o le categorie di
soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualita'
di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione
dei dati medesimi; e) i diritti di cui all'art.
7; f) gli estremi identificativi del
titolare e, se designati, del rappresentante nel
territorio dello Stato ai sensi dell'art. 5 e del
responsabile. Quando il titolare ha designato piu'
responsabili e' indicato almeno uno di essi, indicando il
sito della rete di comunicazione o le modalita'
attraverso le quali e' conoscibile in modo agevole
l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando e' stato
designato un responsabile per il riscontro
all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui
all'art. 7, e' indicato tale responsabile. 2. L'informativa di cui al comma 1
contiene anche gli elementi previsti da specifiche
disposizioni del presente codice e puo' non comprendere
gli elementi gia' noti alla persona che fornisce i dati o
la cui conoscenza puo' ostacolare in concreto
l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di
funzioni ispettive o di controllo svolte per finalita' di
difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione,
accertamento o repressione di reati. 3. Il Garante puo' individuare con
proprio provvedimento modalita' semplificate per
l'informativa fornita in particolare da servizi
telefonici di assistenza e informazione al
pubblico. 4. Se i dati personali non sono
raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al
comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, e'
data al medesimo interessato all'atto della registrazione
dei dati o, quando e' prevista la loro comunicazione, non
oltre la prima comunicazione. 5. La disposizione di cui al comma
4 non si applica quando: a) i dati sono trattati in base ad
un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o
dalla normativa comunitaria; b) i dati sono trattati ai fini
dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui
alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far
valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre
che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalita' e per il periodo strettamente necessario al
loro perseguimento; c) l'informativa all'interessato
comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo
eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente
sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si
riveli, a giudizio del Garante, impossibile.". Art. 10.
Divieto di indagini sulle
opinioni e trattamenti discriminatori 1. E' fatto divieto alle agenzie
per il lavoro e agli altri soggetti pubblici e privati
autorizzati o accreditati di effettuare qualsivoglia
indagine o comunque trattamento di dati ovvero di
preselezione di lavoratori, anche con il loro consenso,
in base alle convinzioni personali, alla affiliazione
sindacale o politica, al credo religioso, al sesso,
all'orientamento sessuale, allo stato matrimoniale o di
famiglia o di gravidanza, alla eta', all'handicap, alla
razza, all'origine etnica, al colore, alla ascendenza,
all'origine nazionale, al gruppo linguistico, allo stato
di salute nonche' ad eventuali controversie con i
precedenti datori di lavoro, a meno che non si tratti di
caratteristiche che incidono sulle modalita' di
svolgimento della attivita' lavorativa o che
costituiscono un requisito essenziale e determinante ai
fini dello svolgimento dell'attivita' lavorativa. E'
altresi' fatto divieto di trattare dati personali dei
lavoratori che non siano strettamente attinenti alle loro
attitudini professionali e al loro inserimento
lavorativo. 2. Le disposizioni di cui al comma
1 non possono in ogni caso impedire ai soggetti di cui al
medesimo comma 1 di fornire specifici servizi o azioni
mirate per assistere le categorie di lavoratori
svantaggiati nella ricerca di una occupazione.
Art. 11.
Divieto di oneri in capo ai
lavoratori 1. E' fatto divieto ai soggetti
autorizzati o accreditati di esigere o comunque di
percepire, direttamente o indirettamente, compensi dal
lavoratore. 2. I contratti collettivi stipulati
da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale o territoriale possono stabilire che la
disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione per
specifiche categorie di lavoratori altamente
professionalizzati o per specifici servizi offerti dai
soggetti autorizzati o accreditati. Art. 12.
Fondi per la formazione e
l'integrazione del reddito 1. I soggetti autorizzati alla
somministrazione di lavoro sono tenuti a versare ai fondi
di cui al comma 4 un contributo pari al 4 per cento della
retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con
contratto a tempo determinato per l'esercizio di
attivita' di somministrazione. Le risorse sono destinate
per interventi a favore dei lavoratori assunti con
contratto a tempo determinato intesi, in particolare, a
promuovere percorsi di qualificazione e riqualificazione
anche in funzione di continuita' di occasioni di impiego
e a prevedere specifiche misure di carattere
previdenziale. 2. I soggetti autorizzati alla
somministrazione di lavoro sono altresi' tenuti e versare
ai fondi di cui al comma 4 un contributo pari al 4 per
cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori
assunti con contratto a tempo indeterminato. Le risorse
sono destinate a: a) iniziative comuni finalizzate a
garantire l'integrazione del reddito dei lavoratori
assunti con contratto a tempo indeterminato in caso di
fine lavori; b) iniziative comuni finalizzate a
verificare l'utilizzo della somministrazione di lavoro e
la sua efficacia anche in termini di promozione della
emersione del lavoro non regolare e di contrasto agli
appalti illeciti; c) iniziative per l'inserimento o
il reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori
svantaggiati anche in regime di accreditamento con le
regioni; d) per la promozione di percorsi di
qualificazione e riqualificazione
professionale. 3. Gli interventi e le misure di
cui ai commi 1 e 2 sono attuati nel quadro di politiche
stabilite nel contratto collettivo nazionale delle
imprese di somministrazione di lavoro ovvero, in
mancanza, stabilite con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sentite le associazioni dei
datori di lavoro e dei prestatori di lavoro maggiormente
rappresentative nel predetto ambito. 4. I contributi di cui ai commi 1 e
2 sono rimessi a un fondo bilaterale appositamente
costituito, anche nell'ente bilaterale, dalle parti
stipulanti il contratto collettivo nazionale delle
imprese di somministrazione di lavoro: a) come soggetto giuridico di
natura associativa ai sensi dell'articolo 36 del codice
civile; b) come soggetto dotato di
personalita' giuridica ai sensi dell'articolo 12 del
codice civile con procedimento per il riconoscimento
rientrante nelle competenze del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 2, comma
1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13. 5. I fondi di cui al comma 4 sono
attivati a seguito di autorizzazione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della
congruita', rispetto alle finalita' istituzionali
previste ai commi l e 2, dei criteri di gestione e delle
strutture di funzionamento del fondo stesso, con
particolare riferimento alla sostenibilita' finanziaria
complessiva del sistema. Il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali esercita la vigilanza sulla gestione
dei fondi. 6. All'eventuale adeguamento del
contributo di cui ai commi 1 e 2 si provvede con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previa
verifica con le parti sociali da effettuare decorsi due
anni dalla entrata in vigore del presente
decreto. 7. I contributi versati ai sensi
dei commi 1 e 2 si intendono soggetti alla disciplina di
cui all'articolo 26-bis della legge 24 giugno 1997, n.
196. 8. In caso di omissione, anche
parziale, dei contributi di cui ai commi 1 e 2, il datore
di lavoro e' tenuto a corrispondere, oltre al contributo
omesso e alle relative sanzioni, una somma, a titolo di
sanzione amministrativa, di importo pari a quella del
contributo omesso; gli importi delle sanzioni
amministrative sono versati ai fondi di cui al comma
4. 9. Trascorsi dodici mesi dalla
entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto,
sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale puo' ridurre i contributi di cui ai commi 1 e 2
in relazione alla loro congruita' con le finalita' dei
relativi fondi. Note all'art. 12: - Il testo dell'art. 12 del codice
civile, e' il seguente: "Art. 12 (Persone giuridiche
private). - Le associazioni, le fondazioni e le altre
istituzioni di carattere privato acquistano la
personalita' giuridica mediante il riconoscimento
concesso con decreto del presidente della Repubblica. Per
determinate categorie di enti che esercitano la loro
attivita' nell'ambito della provincia, il Governo puo'
delegare ai prefetti la facolta' di riconoscerli con loro
decreto.". - Il testo dell'art. 2, comma 1,
della legge 12 gennaio 1991, n. 13 (Determinazione degli
atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto
del Presidente della Repubblica), e' il
seguente: "Art. 2. - 1. Gli atti
amministrativi, diversi da quelli previsti dall'art. 1,
per i quali e' adottata alla data di entrata in vigore
della presente legge la forma del decreto del Presidente
della Repubblica, sono emanati con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri o con decreto ministeriale, a
seconda della competenza a formulare la proposta sulla
base della normativa vigente alla data di cui
sopra.". - Il testo dell'art. 26-bis della
legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di
promozione dell'occupazione), e' il seguente: "Art. 26-bis (Disposizioni
fiscali). - 1. l rimborsi degli oneri retributivi e
previdenziali che il soggetto utilizzatore di prestatori
di lavoro temporaneo e' tenuto a corrispondere ai sensi
dell'art. 1, comma 5, lettera 9, all'impresa fornitrice
degli stessi, da quest'ultima effettivamente sostenuti in
favore del prestatore di lavoro temporaneo, devono
intendersi non compresi nella base imponibile dell'IVA di
cui all'art. 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Resta fermo il
trattamento fiscale gia' applicato e non si fa luogo al
rimborso di imposte gia' pagate, ne' e' consentita la
variazione di cui all'art. 26 del citato decreto n. 633
del 1972)". Art. 13.
Misure di incentivazione del
raccordo pubblico e privato 1. Al fine di garantire
l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro
dei lavoratori svantaggiati, attraverso politiche attive
e di workfare, alle agenzie autorizzate alla
somministrazione di lavoro e' consentito: a) operare in deroga al regime
generale della somministrazione di lavoro, ai sensi del
comma 2 dell'articolo 23, ma solo in presenza di un piano
individuale di inserimento o reinserimento nel mercato
del lavoro, con interventi formativi idonei e il
coinvolgimento di un tutore con adeguate competenze e
professionalita', e a fronte della assunzione del
lavoratore, da parte delle agenzie autorizzate alla
somministrazione, con contratto di durata non inferiore a
sei mesi; b) determinare altresi', per un
periodo massimo di dodici mesi e solo in caso di
contratti di durata non inferiore a nove mesi, il
trattamento retributivo del lavoratore, detraendo dal
compenso dovuto quanto eventualmente percepito dal
lavoratore medesimo a titolo di indennita' di mobilita',
indennita' di disoccupazione ordinaria o speciale, o
altra indennita' o sussidio la cui corresponsione e'
collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, e
detraendo dai contributi dovuti per l'attivita'
lavorativa l'ammontare dei contributi figurativi nel caso
di trattamenti di mobilita' e di indennita' di
disoccupazione ordinaria o speciale. 2. Il lavoratore destinatario delle
attivita' di cui al comma 1 decade dai trattamenti di
mobilita', qualora l'iscrizione nelle relative liste sia
finalizzata esclusivamente al reimpiego, di
disoccupazione ordinaria o speciale, o da altra
indennita' o sussidio la cui corresponsione e' collegata
allo stato di disoccupazione o in occupazione,
quando: a) rifiuti di essere avviato a un
progetto individuale di reinserimento nel mercato del
lavoro ovvero rifiuti di essere avviato a un corso di
formazione professionale autorizzato dalla regione o non
lo frequenti regolarmente, fatti salvi i casi di
impossibilita' derivante da forza maggiore; b) non accetti l'offerta di un
lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore
del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di
provenienza; c) non abbia provveduto a dare
preventiva comunicazione alla competente sede I.N.P.S.
del lavoro prestato ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 5
del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.
160. 3. Le disposizioni di cui al comma
2 si applicano quando le attivita' lavorative o di
formazione offerte al lavoratore siano congrue rispetto
alle competenze e alle qualifiche del lavoratore stesso e
si svolgano in un luogo raggiungibile in 80 minuti con
mezzi pubblici da quello della sua residenza. Le
disposizioni di cui al comma 2, lettere b) e c) non si
applicano ai lavoratori inoccupati. 4. Nei casi di cui al comma 2, i
responsabili della attivita' formativa ovvero le agenzie
di somministrazione di lavoro comunicano direttamente
all'I.N.P.S., e al servizio per l'impiego
territorialmente competente ai fini della cancellazione
dalle liste di mobilita', i nominativi dei soggetti che
possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti
previdenziali. A seguito di detta comunicazione,
l'I.N.P.S. sospende cautelativamente l'erogazione del
trattamento medesimo, dandone comunicazione agli
interessati. 5. Avverso gli atti di cui al comma
4 e' ammesso ricorso entro trenta giorni alle direzioni
provinciali del lavoro territorialmente competenti che
decidono, in via definitiva, nei venti giorni successivi
alla data di presentazione del ricorso. La decisione del
ricorso e' comunicata al competente servizio per
l'impiego ed all'I.N.P.S. 6. Fino alla data di entrata in
vigore di norme regionali che disciplinino la materia, le
disposizioni di cui al comma 1 si applicano solo in
presenza di una convenzione tra una o piu' agenzie
autorizzate alla somministrazione di lavoro, anche
attraverso le associazioni di rappresentanza e con
l'ausilio delle agenzie tecniche strumentali del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e i
comuni, le province o le regioni stesse. 7. Le disposizioni di cui ai commi
da 1 a 5 si applicano anche con riferimento ad appositi
soggetti giuridici costituiti ai sensi delle normative
regionali in convenzione con le agenzie autorizzate alla
somministrazione di lavoro, previo accreditamento ai
sensi dell'articolo 7. 8. Nella ipotesi di cui al comma 7,
le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro si
assumono gli oneri delle spese per la costituzione e il
funzionamento della agenzia stessa. Le regioni, i centri
per l'impiego e gli enti locali possono concorrere alle
spese di costituzione e funzionamento nei limiti delle
proprie disponibilita' finanziarie. Note all'art. 13: - Il testo dell'art. 8, commi 4 e
5, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160
(Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile
e di mercato del lavoro, nonche' per il potenziamento del
sistema informatico del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale), e' il seguente: "4. Il lavoratore che svolga
attivita' di lavoro autonomo o subordinato durante il
periodo di integrazione salariale non ha diritto al
trattamento per le giornate di lavoro
effettuate. 5. Il lavoratore decade dal diritto
al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui
non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla
sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale dello svolgimento della predetta attivita'.".
Art. 14.
Cooperative sociali e
inserimento lavorativo dei lavoratori
svantaggiati 1. Al fine di favorire
l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e
dei lavoratori disabili, i servizi di cui all'articolo 6,
comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sentito
l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, cosi' come
modificato dall'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n.
68, stipulano con le associazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale e con le associazioni
di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8
novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui
all'articolo 8 della stessa legge, convenzioni quadro su
base territoriale, che devono essere validate da parte
delle regioni, sentiti gli organismi di concertazione di
cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e
successive modificazioni ed integrazioni, aventi ad
oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle
cooperative sociali medesime da parte delle imprese
associate o aderenti. 2. La convenzione quadro disciplina
i seguenti aspetti: a) le modalita' di adesione da
parte delle imprese interessate; b) i criteri di individuazione dei
lavoratori svantaggiati da inserire al lavoro in
cooperativa; l'individuazione dei disabili sara' curata
dai servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge
12 marzo 1999, n. 68; c) le modalita' di attestazione del
valore complessivo del lavoro annualmente conferito da
ciascuna impresa e la correlazione con il numero dei
lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in
cooperativa; d) la determinazione del
coefficiente di calcolo del valore unitario delle
commesse, ai fini del computo di cui al comma 3, secondo
criteri di congruita' con i costi del lavoro derivati dai
contratti collettivi di categoria applicati dalle
cooperative sociali; e) la promozione e lo sviluppo
delle commesse di lavoro a favore delle cooperative
sociali; f) l'eventuale costituzione, anche
nell'ambito dell'agenzia sociale di cui all'articolo 13
di una struttura tecnico-operativa senza scopo di lucro a
supporto delle attivita' previste dalla
convenzione; g) i limiti di percentuali massime
di copertura della quota d'obbligo da realizzare con lo
strumento della convenzione. 3. Allorche' l'inserimento
lavorativo nelle cooperative sociali, realizzato in
virtu' dei commi 1 e 2, riguardi i lavoratori disabili,
che presentino particolari caratteristiche e difficolta'
di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, in base
alla esclusiva valutazione dei servizi di cui
all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n.
68, lo stesso si considera utile ai fini della copertura
della quota di riserva, di cui all'articolo 3 della
stessa legge cui sono tenute le imprese conferenti. Il
numero delle coperture per ciascuna impresa e' dato
dall'ammontare annuo delle commesse dalla stessa
conferite diviso per il coefficiente di cui al comma 2,
lettera d), e nei limiti di percentuali massime stabilite
con le convenzioni quadro di cui al comma 1. Tali limiti
percentuali non hanno effetto nei confronti delle imprese
che occupano da 15 a 35 dipendenti. La congruita' della
computabilita' dei lavoratori inseriti in cooperativa
sociale sara' verificata dalla Commissione provinciale
del lavoro. 4. L'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 3 e' subordinata
all'adempimento degli obblighi di assunzione di
lavoratori disabili ai fini della copertura della
restante quota d'obbligo a loro carico determinata ai
sensi dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Note all'art. 14: - Il testo dell'art. 6, comma 1,
della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al
lavoro dei disabili), e' il seguente: "1. Gli organismi individuati dalle
regioni ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, di seguito denominati "uffici
competenti", provvedono, in raccordo con i servizi
sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio,
secondo le specifiche competenze loro attribuite, alla
programmazione, all'attuazione, alla verifica degli
interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti di
cui alla presente legge nonche' all'avviamento
lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle
autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni
territoriali, alla stipula delle convenzioni e
all'attuazione del collocamento mirato.". - Il testo dell'art. 6, comma 3,
del citato decreto legislativo n. 469 del 1997, e' il
seguente: "3. La provincia, nell'attribuire
le funzioni e le competenze gia' svolte dalla commissione
di cui al comma 2, lettera i), garantisce all'interno del
competente organismo, la presenza di rappresentanti
designati dalle categorie interessate, di rappresentanti
dei lavoratori e dei datori di lavoro, designati
rispettivamente dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative e di un ispettore
medico del lavoro. Nell'ambito di tale organismo e'
previsto un comitato tecnico composto da funzionari ed
esperti del settore sociale e medico-legale e degli
organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'art. 4
del presente decreto, con particolare riferimento alla
materia delle inabilita', con compiti relativi alla
valutazione delle residue capacita' lavorative, alla
definizione degli strumenti e delle prestazioni atti
all'inserimento e alla predisposizione dei controlli
periodici sulla permanenza delle condizioni di
inabilita'. Agli oneri per il funzionamento del comitato
tecnico si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa per il funzionamento della
commissione di cui al comma 1.". - Il testo dell'art. 1, comma 1,
lettera b), della citata legge n. 381 del 1991, e' il
seguente: "1. Le cooperative sociali hanno lo
scopo di perseguire l'interesse generale della comunita'
alla promozione umana e all'integrazione sociale dei
cittadini attraverso: a) la gestione di servizi
socio-sanitari ed educativi; b) lo svolgimento di attivita'
diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi
- finalizzate all'inserimento lavorativo di persone
svantaggiate". - Il testo dell'art. 8 della citata
legge n. 381 del 1991, e' il seguente: "Art. 8 (Consorzi). - 1. Le
disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai
consorzi costituiti come societa' cooperative aventi la
base sociale formata in misura non inferiore al settanta
per cento da cooperative sociali.". - Per il titolo del citato decreto
legislativo n. 469 del 1997 si veda la nota all'art.
3. - Il testo dell'art. 3 della citata
legge n. 68 del 1999, e' il seguente: "Art. 3 (Assunzioni obbligatorie.
Quote di riserva). 1. I datori di lavoro pubblici e
privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze
lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'art.1
nella seguente misura: a) sette per cento dei lavoratori
occupati, se occupano piu' di 50 dipendenti; b) due lavoratori, se occupano da
36 a 50 dipendenti; c) un lavoratore, se occupano da 15
a 35 dipendenti. 2. Per i datori di lavoro privati
che occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo di cui al
comma 1 si applica solo in caso di nuove
assunzioni. 3. Per i partiti politici, le
organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza
scopo di lucro, operano nel campo della solidarieta'
sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, la quota
di riserva si computa esclusivamente con riferimento al
personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni
amministrative e l'obbligo di cui al comma 1 insorge solo
in caso di nuova assunzione. 4. Per i servizi di polizia, della
protezione civile e della difesa nazionale, il
collocamento dei disabili e' previsto nei soli servizi
amministrativi. 5. Gli obblighi di assunzione di
cui al presente articolo sono sospesi nei confronti delle
imprese che versano in una delle situazioni previste
dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
e successive modificazioni, ovvero dall'art. 1 del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli
obblighi sono sospesi per la durata dei programmi
contenuti nella relativa richiesta di intervento, in
proporzione all'attivita' lavorativa effettivamente
sospesa e per il singolo ambito provinciale. Gli obblighi
sono sospesi inoltre per la durata della procedura di
mobilita' disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge
23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e,
nel caso in cui la procedura si concluda con almeno
cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il
diritto di precedenza all'assunzione previsto dall'art.
8, comma 1, della stessa legge. 6. Agli enti pubblici economici si
applica la disciplina prevista per i datori di lavoro
privati. 7. Nella quota di riserva sono
computati i lavoratori che vengono assunti ai sensi della
legge 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni,
nonche' della legge 29 marzo 1985, n. 113, e della legge
11 gennaio 1994, n. 29.". Capo III Borsa continua nazionale del lavoro
e monitoraggio statistico Art. 15. Principi e criteri
generali 1. A garanzia dell'effettivo
godimento del diritto al lavoro di cui all'articolo 4
della Costituzione, e nel pieno rispetto dell'articolo
120 della Costituzione stessa, viene costituita la borsa
continua nazionale del lavoro, quale sistema aperto e
trasparente di incontro tra domanda e offerta di lavoro
basato su una rete di nodi regionali. Tale sistema e'
alimentato da tutte le informazioni utili a tale scopo
immesse liberamente nel sistema stesso sia dagli
operatori pubblici e privati, autorizzati o accreditati,
sia direttamente dai lavoratori e dalle
imprese. 2. La borsa continua nazionale del
lavoro e' liberamente accessibile da parte dei lavoratori
e delle imprese e deve essere consultabile da un
qualunque punto della rete. I lavoratori e le imprese
hanno facolta' di inserire nuove candidature o richieste
di personale direttamente e senza rivolgersi ad alcun
intermediario da qualunque punto di rete attraverso gli
accessi appositamente dedicati da tutti i soggetti
pubblici e privati, autorizzati o accreditati. 3. Gli operatori pubblici e
privati, accreditati o autorizzati, hanno l'obbligo di
conferire alla borsa continua nazionale del lavoro i dati
acquisiti, in base alle indicazioni rese dai lavoratori
ai sensi dell'articolo 8 e a quelle rese dalle imprese
riguardo l'ambito temporale e territoriale
prescelto. 4. Gli ambiti in cui si articolano
i servizi della borsa continua nazionale del lavoro
sono: a) un livello nazionale
finalizzato: 1) alla definizione degli standard
tecnici nazionali e dei flussi informativi di
scambio; 2) alla interoperabilita' dei
sistemi regionali; 3) alla definizione dell'insieme
delle informazioni che permettano la massima efficacia e
trasparenza del processo di incontro tra domanda e
offerta di lavoro; b) un livello regionale che, nel
quadro delle competenze proprie delle regioni di
programmazione e gestione delle politiche regionali del
lavoro: 1) realizza l'integrazione dei
sistemi pubblici e privati presenti sul
territorio; 2) definisce e realizza il modello
di servizi al lavoro; 3) coopera alla definizione degli
standard nazionali di intercomunicazione. 5. Il coordinamento tra il livello
nazionale e il livello regionale deve in ogni caso
garantire, nel rispetto degli articoli 4 e 120 della
Costituzione, la piena operativita' della borsa continua
nazionale del lavoro in ambito nazionale e comunitario. A
tal fine il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali rende disponibile l'offerta degli strumenti
tecnici alle regioni e alle province autonome che ne
facciano richiesta nell'ambito dell'esercizio delle loro
competenze. Note all'art. 15: - Il testo
dell'art. 4 della Costituzione e' il seguente: "Art. 4. - La Repubblica riconosce
a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le
condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni
cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie
possibilita' e la propria scelta una attivita' o una
funzione che concorra al progresso materiale o spirituale
della societa' ". - Il testo dell'art. 120 della
Costituzione e' il seguente: "Art. 120. - La Regione non puo'
istituire dazi di importazione o esportazione o transito
tra le Regioni, ne' adottare provvedimenti che ostacolino
in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e
delle cose tra le Regioni, ne' limitare l'esecizio del
diritto al lavoro in qualunque parte del territorio
nazionale. Il Governo puo' sostituirsi a organi delle
Regioni, delle Citta' metropolitane, delle Province e dei
comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati
internazionali o della normativa comunitaria oppure di
pericolo grave per l'incolumita' e la sicurezza pubblica,
ovvero quando lo richiedano la tutela dell'unita'
giuridica o dell'unita' economica e in particolare la
tutela dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai
confini territoriali dei governi locali. La legge
definisce le procedure atte a garantire che i poteri
sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio
di sussidiarieta' e del principio di leale
collaborazione.". Art. 16. Standard tecnici e flussi
informativi di scambio 1. Il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, con decreto da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, stabilisce, di concerto con il
Ministro della innovazione e della tecnologia, e d'intesa
con le regioni e le province autonome, gli standard
tecnici e i flussi informativi di scambio tra i sistemi,
nonche' le sedi tecniche finalizzate ad assicurare il
raccordo e il coordinamento del sistema a livello
nazionale. 2. La definizione degli standard
tecnici e dei flussi informativi di scambio tra i sistemi
avviene nel rispetto delle competenze definite
nell'Accordo Stato-regioni-autonomie locali dell'11
luglio 2002 e delle disposizioni di cui all'articolo 31,
comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675. Note all'art. 16: - Per il testo
deIl'art. 31, comma 2, della citata legge n. 675 del
1996, si veda nota all'art. 8. Art. 17. Monitoraggio statistico e
valutazione delle politiche del lavoro 1. Le basi informative costituite
nell'ambito della borsa continua nazionale del lavoro,
nonche' le registrazioni delle comunicazioni dovute dai
datori di lavoro ai servizi competenti e la registrazione
delle attivita' poste in essere da questi nei confronti
degli utenti per come riportate nella scheda
anagrafico-professionale dei lavoratori costituiscono una
base statistica omogenea e condivisa per le azioni di
monitoraggio dei servizi svolte ai sensi del presente
decreto legislativo e poste in essere dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le
province per i rispettivi ambiti territoriali di
riferimento. Le relative indagini statistiche sono
effettuate in forma anonima. 2. A tal fine, la definizione e la
manutenzione applicativa delle basi informative in
questione, nonche' di quelle in essere presso gli Enti
previdenziali in tema di contribuzioni percepite e
prestazioni erogate, tiene conto delle esigenze
conoscitive generali, incluse quelle di ordine statistico
complessivo rappresentate nell'ambito del SISTAN e da
parte dell'ISTAT, nonche' di quesiti specifici di
valutazione di singole politiche ed interventi formulati
ai sensi e con le modalita' dei commi successivi del
presente articolo. 3. I decreti ministeriali di cui
agli articoli 1-bis e 4-bis, comma 7 del decreto
legislativo n. 181 del 2000, come modificati dagli
articoli 2 e 6 del decreto legislativo n. 297 del 2002,
cosi' come la definizione di tutti i flussi informativi
che rientrano nell'ambito della borsa continua nazionale
del lavoro, ivi inclusi quelli di pertinenza degli Enti
previdenziali, sono adottati dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, tenuto conto delle esigenze
definite nei commi 1 e 2, previo parere dell'ISTAT e
dell'ISFOL. Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali impartisce inoltre, entro tre mesi dalla
attuazione del presente decreto, le necessarie direttive
agli Enti previdenziali, avvalendosi a tale scopo delle
indicazioni di una Commissione di esperti in politiche
del lavoro, statistiche del lavoro e monitoraggio e
valutazione delle politiche occupazionali, da costituire
presso lo stesso Ministero ed in cui siano presenti
rappresentanti delle regioni e delle province, degli Enti
previdenziali, dell'ISTAT, dell'ISFOL e del Ministero
dell'economia e delle finanze oltre che del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali. 4. La medesima Commissione di cui
al comma 3, integrata con rappresentanti delle parti
sociali, e' inoltre incaricata di definire, entro sei
mesi dalla attuazione del presente decreto, una serie di
indicatori di monitoraggio finanziario, fisico e
procedurale dei diversi interventi di cui alla presente
legge. Detti indicatori, previo esame ed approvazione
della Conferenza unificata, costituiranno linee guida per
le attivita' di monitoraggio e valutazione condotte dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalle
regioni e dalle province per i rispettivi ambiti
territoriali di riferimento e in particolare per il
contenuto del Rapporto annuale di cui al comma
6. 5. In attesa dell'entrata a regime
della borsa continua nazionale del lavoro il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali predispone, d'intesa
con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o piu'
modelli di rilevazione da somministrare alle agenzie
autorizzate o accreditate, nonche' agli enti di cui
all'articolo6. La mancata risposta al questionario
di cui al comma precedente e' valutata ai fini del ritiro
dell'autorizzazione o accreditamento. 6. Sulla base di tali strumenti di
informazione, e tenuto conto delle linee guida definite
con le modalita' di cui al comma 4 nonche' della
formulazione di specifici quesiti di valutazione di
singole politiche ed interventi formulati annualmente
dalla Conferenza unificata o derivanti
dall'implementazione di obblighi e programmi comunitari,
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
avvalendosi di proprie strutture tecniche e col supporto
dell'ISFOL, predispone un Rapporto annuale, al Parlamento
e alla Conferenza unificata, che presenti una
rendicontazione dettagliata e complessiva delle politiche
esistenti, e al loro interno dell'evoluzione dei servizi
di cui al presente decreto legislativo, sulla base di
schemi statistico-contabili oggettivi e
internazionalmente comparabili e in grado di fornire
elementi conoscitivi di supporto alla valutazione delle
singole politiche che lo stesso Ministero, le regioni, le
province o altri attori responsabili della conduzione,
del disegno o del coordinamento delle singole politiche
intendano esperire. 7. Le attivita' di monitoraggio
devono consentire di valutare l'efficacia delle politiche
attive per il lavoro, nonche' delle misure contenute nel
presente decreto, anche nella prospettiva delle pari
opportunita' e, in particolare, della integrazione nel
mercato del lavoro dei lavoratori
svantaggiati. 8. Con specifico riferimento ai
contratti di apprendistato, e' istituita presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, una Commissione di
sorveglianza con compiti di valutazione in itinere della
riforma. Detta Commissione e' composta da rappresentanti
ed esperti designati dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, nel cui ambito si individua il
Presidente, dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca dalle regioni e province
autonome, dalle parti sociali, dall'I.N.P.S. e
dall'ISFOL. La Commissione, che si riunisce almeno tre
volte all'anno, definisce in via preventiva indicatori di
risultato e di impatto e formula linee guida per la
valutazione, predisponendo quesiti valutativi del cui
soddisfacimento il Rapporto annuale di cui al comma 6
dovra' farsi carico e puo' commissionare valutazioni
puntuali su singoli aspetti della riforma. Sulla base
degli studi valutativi commissionati nonche' delle
informazioni contenute nel Rapporto annuale di cui al
comma precedente, la Commissione potra' annualmente
formulare pareri e valutazioni. In ogni caso, trascorsi
tre anni dalla approvazione del presente decreto, la
Commissione predisporra' una propria Relazione che,
sempre sulla base degli studi e delle evidenze prima
richiamate, evidenzi le realizzazioni e i problemi
esistenti, evidenziando altresi' le possibili modifiche
alle politiche in oggetto. Le risorse per gli studi in
questione derivano dal bilancio del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali - Ufficio centrale orientamento
e formazione professionale dei lavoratori. Note all'art. 17: - Il testo dell'art. 1-bis del
citato decreto legislativo n. 181 del 2000, e' il
seguente: "Art. 1-bis (Modelli dei dati
contenuti nella scheda anagrafica e nella scheda
professionale dei lavoratori e soppressione di liste di
collocamento). 1. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con
la Conferenza unificata, vengono definiti il modello di
comunicazione, il formato di trasmissione ed il sistema
di classificazione dei dati contenuti nella scheda
anagrafica e nella scheda professionale dei lavoratori,
che costituiscono la base dei dati del sistema
informativo lavoro. 2. Fino alla adozione del decreto
di cui al comma 1 si utilizzano i modelli dei dati ed i
dizionari terminologici approvati con decreti
ministeriali 30 maggio 2001, pubblicati, rispettivamente,
nel supplemento ordinario n. 196 alla Gazzetta Ufficiale
n. 168 del 21 luglio 2001, e nella Gazzetta Ufficiale n.
151 del 2 luglio 2001. 3. Sono soppresse le liste di
collocamento ordinarie e speciali, ad eccezione di quelle
previste dall'art. 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053, dall'articolo 6
della legge 23 luglio 1991, n. 223, dall'art. 8 della
legge 12 marzo 1999, n. 68. 4. Con regolamento emanato su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e' disciplinato il
collocamento della gente di mare, prevedendo, in
applicazione dei principi stabiliti in materia dal
presente decreto, il superamento dell'attuale sistema di
collocamento obbligatorio.". - Il testo dell'art. 4-bis, comma
7, deI citato decreto legislativo n. 181 del 2000, e il
seguente: "7. Al fine di assicurare
l'unitarieta' e l'omogeneita' del sistema informativo
lavoro, i moduli per le comunicazioni obbligatorie dei
datori di lavoro e delle imprese fornitrici di lavoro
temporaneo, nonche' le modalita' di trasferimento dei
dati ai soggetti di cui al comma 6 da parte dei servizi
competenti sono definiti con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con
la Conferenza unificata.". - Per il testo dell'art. 8 del
citato decreto legislativo n. 281 del 1997 si veda la
nota alle premesse. Capo IV Regime sanzionatorio Art. 18. Sanzioni penali 1. L'esercizio non autorizzato
delle attivita' di cui all'articolo 4, comma 1, e' punito
con la sanzione dell'ammenda di Euro 5 per ogni
lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.
L'esercizio abusivo della attivita' di intermediazione e'
punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi e
l'ammenda da Euro 1.500 a Euro 7.500. Se non vi e' scopo
di lucro la pena e' della ammenda da Euro 500 a Euro
2.500. Se vi e' sfruttamento dei minori, la pena e'
dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda e'
aumentata fino al sestuplo. Nel caso di condanna, e'
disposta in ogni caso la confisca del mezzo di trasporto
eventualmente adoperato per l'esercizio delle attivita'
di cui al presente comma. 2. Nei confronti dell'utilizzatore
che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro
da parte di soggetti diversi da quelli di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte di
soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma
1, lettera b), o comunque al di fuori dei limiti ivi
previsti, si applica la pena dell'ammenda di Euro 5 per
ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di
occupazione. Se vi e' sfruttamento dei minori, la pena e'
dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda e'
aumentata fino al sestuplo. 3. La violazione degli obblighi e
dei divieti di cui agli articoli 20, commi 1, 3, 4 e 5, e
21, commi 1, 2, nonche' per il solo somministratore, la
violazione del disposto di cui al comma 3 del medesimo
articolo 21 e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da Euro 250 a Euro 1.250. 4. Fatte salve le ipotesi di cui
all'articolo 11, comma 2, chi esiga o comunque percepisca
compensi da parte del lavoratore per avviarlo a
prestazioni di lavoro oggetto di somministrazione e'
punito con la pena alternativa dell'arresto non superiore
ad un anno e dell'ammenda da Euro 2.500 a Euro 6.000. In
aggiunta alla sanzione penale e' disposta la
cancellazione dall'albo. 5. In caso di violazione
dell'articolo 10 trovano applicazione le disposizioni di
cui all'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
nonche' nei casi piu' gravi, l'autorita' competente
procede alla sospensione della autorizzazione di cui
all'articolo 4. In ipotesi di recidiva viene revocata
l'autorizzazione. 6. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali dispone, con proprio
decreto, criteri interpretativi certi per la definizione
delle varie forme di contenzioso in atto riferite al
pregresso regime in materia di intermediazione e
interposizione nei rapporti di lavoro. Note all'art. 18: - Il testo dell'art. 38 della
citata legge n. 300 del 1970, e' il seguente: "Art. 38 (Disposizioni penali). -
Le violazioni degli articoli 2, 4, 5, 6, 8 e 15, primo
comma lettera a), sono punite, salvo che il fatto non
costituisca piu' grave reato, con l'ammenda da lire
300.000 a lire 3.000.000 (9) o con l'arresto da quindici
giorni ad un anno. Nei casi piu' gravi le pene
dell'arresto e dell'ammenda sono applicate
congiuntamente. Quando per le condizioni economiche del
reo, l'ammenda stabilita nel primo comma puo' presumersi
inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha
facolta' di aumentarla fino al quintuplo. Nei casi
previsti dal secondo comma, l'autorita' giudiziaria
ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna
nei modi stabiliti dall'art. 36 del codice
penale.". Art. 19. Sanzioni amministrative 1. Gli editori, i direttori
responsabili e i gestori di siti sui quali siano
pubblicati annunci in violazione delle disposizioni di
cui all'articolo 9 sono puniti con una sanzione
amministrativa pecuniaria da 4.000 a 12.000
euro. 2. La violazione degli obblighi di
cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 181, cosi' come modificato
dall'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 19
dicembre 2002, n. 297, e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 250 a 1.500 euro per ogni
lavoratore interessato. 3. La violazione degli obblighi di
cui all'articolo 4-bis, commi 5 e 7, del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come modificato
dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19
dicembre 2002, n. 297, di cui all'articolo 9-bis, comma
2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, cosi' come sostituito dall'articolo 6,
comma 3, del citato decreto legislativo n. 297 del 2002,
e di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 24 aprile
1949, n. 264, cosi' come sostituito dall'articolo 6,
comma 2, del decreto legislativo n. 297 del 2002, e'
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a
500 euro per ogni lavoratore interessato. 4. La violazione degli obblighi di
cui all'articolo 4-bis, comma 4, del decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 181, cosi' come modificato
dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19
dicembre 2002, n. 297, e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 50 a 250 euro per ogni
lavoratore interessato. 5. Nel caso di omessa comunicazione
contestuale, omessa comunicazione di cessazione e omessa
comunicazione di trasformazione, i datori di lavoro
comprese le pubbliche amministrazioni sono ammessi al
pagamento della sanzione minima ridotta della meta'
qualora l'adempimento della comunicazione venga
effettuato spontaneamente entro il termine di cinque
giorni decorrenti dalla data di inizio
dell'omissione. Note all'art. 19: - Il testo
dell'art. 4-bis, commi 2, 5 e 7, del citato decreto
legislativo n. 181 del 2000, e' il seguente: "2. All'atto dell'assunzione i
datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici
sono tenuti a consegnare ai lavoratori una dichiarazione
sottoscritta contenente i dati di registrazione
effettuata nel libro matricola, nonche' la comunicazione
di cui al 26 maggio 1997, n. 152. (Omissis). 5. I datori di lavoro privati, gli
enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni,
per quanto di competenza, sono tenuti, anche in caso di
trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra
esperienza professionale a rapporto di lavoro
subordinato, a comunicare, entro cinque giorni, al
servizio competente nel cui ambito territoriale e'
ubicata la sede di lavoro le seguenti variazioni del
rapporto di lavoro: a) proroga del termine inizialmente
fissato; b) trasformazione da tempo determinato a tempo
indeterminato; c) trasformazione da tempo parziale a
tempo pieno; d) trasformazione da contratto di
apprendistato a contratto a tempo indeterminato;
e)trasformazione da contratto di formazione e lavoro a
contratto a tempo indeterminato. (Omissis). 7. Al fine di assicurare
l'unitarieta' e l'omogeneita' del sistema informativo
lavoro, i moduli per le comunicazioni obbligatorie dei
datori di lavoro e delle imprese fornitrici di lavoro
temporaneo, nonche' le modalita' di trasferimento dei
dati ai soggetti di cui al comma 6 da parte dei servizi
competenti sono definiti con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con
la Conferenza unificatata.". - Il testo dell'art. 9-bis, comma
2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608 (Disposizioni urgenti in materia di lavori
socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e
nel settore previdenziale), e' il seguente: "2. In caso di instaurazione del
rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in
forma coordinata e continuativa, anche di socio
lavoratore di cooperativa, i datori di lavoro privati,
gli enti pubblici economici e le pubbliche,
ammiinistrazioni sono tenuti a dare comunicazione
contestuale al servizio competente nel cui ambito
territoriale e' ubicata la sede di lavoro, dei dati
anagrafici del lavoratore, della data di assunzione,
della data di cessazione qualora il rapporto non sia a
tempo indeterminato, della tipologia contrattuale, della
qualifica professionale e del trattamento economico e
normativo. Le comunicazioni possono essere effettuate ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. La medesima procedura si applica
ai tirocini di formazione e orientamento ed ad ogni altro
tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Nel
caso in cui l'instaurazione del rapporto awenga in giorno
festivo, nelle ore serali o notturne, owero in caso di
emergenza, la comunicazione di cui al presente comma deve
essere effettuata entro il primo giorno utile
successivo.". - Il testo dell'art. 21, primo
comma, legge 24 aprile 1949, n. 264 (Provvedimenti in
materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei
lavoratori involontariamente disoccupati), e' il
seguente: I datori di lavoro sono tenuti
altresi' a comunicare la cessazione dei rapporti di
lavoro, entro i cinque giorni successivi, quando trattasi
di rapporti a tempo indeterminato ovvero nei casi in cui
la cessazione sia avvenuta in data diversa da quella
comunicata all'atto dell'assunzione. - lI testo dell'art. 4-bis, comma
4, del citato decreto legislativo n. 181 del 2000, e' il
seguente: "4. Le imprese fornitrici di lavoro
temporaneo sono tenute a comunicare, entro il giorno
venti del mese successivo alla data di assunzione, al
servizio competente nel cui ambito territoriale e'
ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la proroga
e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel
corso del mese precedente. Titolo III SOMMINISTRAZIONE DI
LAVORO APPALTO DI SERVIZI, DISTACCO Capo I Somministrazione di
lavoro Art. 20. Condizioni di liceita' 1. Il contratto di somministrazione
di lavoro puo' essere concluso da ogni soggetto, di
seguito denominato utilizzatore, che si rivolga ad altro
soggetto, di seguito denominato somministratore, a cio'
autorizzato ai sensi delle disposizioni di cui agli
articoli 4 e 5. 2. Per tutta la durata della
somministrazione i lavoratori svolgono la propria
attivita' nell'interesse nonche' sotto la direzione e il
controllo dell'utilizzatore. Nell'ipotesi in cui i
lavoratori vengano assunti con contratto di lavoro a
tempo indeterminato essi rimangono a disposizione del
somministratore per i periodi in cui non svolgono la
prestazione lavorativa presso un utilizzatore, salvo che
esista una giusta causa o un giustificato motivo di
risoluzione del contratto di lavoro. 3. Il contratto di somministrazione
di lavoro puo' essere concluso a termine o a tempo
indeterminato. La somministrazione di lavoro a tempo
indeterminato e' ammessa: a) per servizi di consulenza e
assistenza nel settore informatico, compresa la
progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet,
siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software
applicativo, caricamento dati; b) per servizi di pulizia,
custodia, portineria; c) per servizi, da e per lo
stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e
movimentazione di macchinari e merci; d) per la gestione di biblioteche,
parchi, musei, archivi, magazzini, nonche' servizi di
economato; e) per attivita' di consulenza
direzionale, assistenza alla certificazione,
programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e
cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione
del personale; f) per attivita' di marketing,
analisi di mercato, organizzazione della funzione
commerciale; g) per la gestione di call-center,
nonche' per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali
nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante
disposizioni generali sui Fondi strutturali; h) per costruzioni edilizie
all'interno degli stabilimenti, per installazioni o
smontaggio di impianti e macchinari, per particolari
attivita' produttive, con specifico riferimento
all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali
richiedano piu' fasi successive di lavorazione, l'impiego
di manodopera diversa per specializzazione da quella
normalmente impiegata nell'impresa; i) in tutti gli altri casi previsti
dai contratti collettivi di lavoro nazionali o
territoriali stipulati da associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative. 4. La somministrazione di lavoro a
tempo determinato e' ammessa a fronte di ragioni di
carattere tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attivita'
dell'utilizzatore. La individuazione, anche in misura non
uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione della
somministrazione a tempo determinato e' affidata ai
contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da
sindacati comparativamente piu' rappresentativi in
conformita' alla disciplina di cui all'articolo 10 del
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. 5. Il contratto di somministrazione
di lavoro e' vietato: a) per la sostituzione di
lavoratori che esercitano il diritto di
sciopero; b) salva diversa disposizione degli
accordi sindacali, presso unita' produttive nelle quali
si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a
licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24
della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano
riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si
riferisce il contratto di somministrazione ovvero presso
unita' produttive nelle quali sia operante una
sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con
diritto al trattamento di integrazione salariale, che
interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui
si riferisce il contratto di somministrazione; c) da parte delle imprese che non
abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modifiche. Note all'art. 20: - 2. Il testo dell'art. 3 del
Regolamento (CE) n. 1260/1999 del 21 giugno 1999
(Regolamento del Consiglio recante disposizioni generali
sui Fondi strutturali), e' il seguente: "Art. 3 (Obiettivo n. 1). - 1.
L'obiettivo n. 1 concerne le regioni corrispondenti al
livello II della nomenclatura delle unita' territoriali
statistiche (NUTS Il) il cui prodotto interno lordo (PIL)
pro capite, misurato sulla base degli standard del potere
d'acquisto e calcolato con riferimento ai dati comunitari
disponibili degli ultimi tre anni, disponibili al 26
marzo 1999, e' inferiore al 75% della media comunitaria.
Esso concerne inoltre le regioni ultraperiferiche
(dipartimenti francesi d'oltremare, Azzorre, Madera e
isole Canarie), tutte al di sotto della soglia deI 75% e
le zone rientranti nell'obiettivo n. 6, previsto dal
protocollo n. 6 dell'atto di adesione dell'Austria, della
Finlandia e della Svezia, durante il periodo
1995-1999. 2. La Commissione, in stretta
osservanza del paragrafo 1, primo comma, stabilisce
l'elenco delle regioni cui si applica l'obiettivo n. 1,
salvo il disposto dell'art. 6, paragrafo 1, e dell'art.
7, paragrafo 4, secondo comma. Tale elenco e' valido per
sette anni a decorrere dal 1° gennaio
2000.". - Il testo dell'art. 10 del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della
direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul
lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP
e dal CES), e' il seguente: "Art. 10 (Esclusioni e discipline
specifiche). - 1. Sono esclusi dal campo di applicazione
del presente decreto legislativo in quanto gia'
disciplinati da specifiche normative: a) i contratti di lavoro temporaneo
di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive
modificazioni; b) i contratti di formazione e
lavoro; c) i rapporti di apprendistato,
nonche' le tipologie contrattuali legate a fenomeni di
lormazione attraverso il lavoro che, pur caratterizzate
dall'apposizione di un termine, non costituiscono
rapporti di lavoro. 2. Sono esclusi dalla disciplina
del presente decreto legislativo i rapporti di lavoro tra
i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo
determinato cosi' come definiti dall'art. 12, comma 2,
del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.
375. 3. Nei settori del turismo e dei
pubblici esercizi e' ammessa l'assunzione diretta di
manodopera per l'esecuzione di speciali servizi di durata
non superiore a tre giorni, determinata dai contratti
collettivi stipulati con i sindacati locali o nazionali
aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative
sul piano nazionale. Dell'avvenuta assunzione deve essere
data comunicazione al centro per l'impiego entro cinque
giorni. Tali rapporti sono esclusi dal campo di
applicazione del presente decreto legislativo. 4. E' consentita la stipulazione di
contratti di lavoro a tempo determinato, purche' di
durata non superiore a cinque anni, con i dirigenti, i
quali possono comunque recedere da essi trascorso un
triennio e osservata la disposizione dell'art. 2118 del
codice civile. Tali rapporti sono esclusi dal campo di
applicazione del presente decreto legislativo, salvo per
quanto concerne le previsioni di cui agli articoli 6
e 8. 5. Sono esclusi i rapporti
instaurati con le aziende che esercitano il commercio di
esportazione, importazione ed all'ingresso di prodotti
ortofrutticoli. 6. Restano in vigore le discipline
di cui all'art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, all'art. 10 della legge 8 marzo 2000, n. 53, ed
all'art. 75 della legge 23 dicembre 2000, n.
388. 7. La individuazione, anche in
misura non uniforme, di limiti quantitativi di
utilizzazione dell'istituto del contratto a tempo
determinato stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 1, e
affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro
stipulati dai sindacati comparativamente piu'
rappresentativi. Sono in ogni caso esenti da limitazioni
quantitative i contratti a tempo determinato
conclusi: a) nella fase di avvio di nuove
attivita' per i periodi che saranno definiti dai
contratti collettivi nazionali di lavoro anche in misura
non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o
comparti merceologici; b) per ragioni di carattere
sostitutivo, o di stagionalita', ivi comprese le
attivita' gia' previste nell'elenco allegato al decreto
del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525,
e successive modificazioni; c) per l'intensificazione
dell'attivita' lavorativa in determinati periodi
dell'anno; d) per specifici spettacoli ovvero
specifici programmi radiofonici o televisivi. Sono esenti
da limitazioni quantitative i contratti a tempo
determinato stipulati a conclusione di un periodo di
tirocinio o di stage, allo scopo di facilitare l'ingresso
dei giovani nel mondo del lavoro, ovvero stipulati con
lavoratori di eta' superiore ai cinquantacinque anni, o
conclusi quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione
di un'opera o di un servizio definiti o predeterminati
nel tempo aventi carattere straordinario o occasionale.
8. Sono esenti da limitazioni
quantitative i contratti a tempo determinato non
rientranti nelle tipologie di cui al comma 7, di durata
non superiore ai sette mesi, compresa la eventuale
proroga, ovvero non superiore alla maggiore durata
definita dalla contrattazione collettiva con riferimento
a situazioni di difficolta' occupazionale per specifiche
aree geografiche. La esenzione di cui al precedente
periodo non si applica a singoli contratti stipulati per
le durate suddette per lo svolgimento di prestazioni di
lavoro che siano identiche a quelle che hanno formato
oggetto di altro contratto a termine avente le medesime
caratteristiche e scaduto da meno di sei mesi. 9. E' affidata ai contratti
collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati
comparativamente piu' rappresentativi, la individuazione
di un diritto di precedenza nella assunzione presso la
stessa azienda e con la medesima qualifica,
esclusivamente a favore dei lavoratori che abbiano
prestato attivita' lavorativa con contratto a tempo
determinato per le ipotesi gia' previste dall'art. 23,
comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56. I
lavoratori assunti in base al suddetto diritto di
precedenza non concorrono a determinare la base di
computo per il calcolo della percentuale di riserva di
cui all'art. 25, comma 1, della legge 23 luglio1991, n.
223. 10. In ogni caso il diritto di
precedenza si estingue entro un anno dalla data di
cessazione del rapporto di lavoro ed il lavoratore puo'
esercitarlo a condizione che manifesti in tal senso la
propria volonta' al datore di lavoro entro tre mesi dalla
data di cessazione del rapporto stesso.". - Il testo dell'art. 4 della legge
23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa
integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione,
attuazione di direttive della Comunita' europea,
avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di
mercato del lavoro), e' il seguente: "Art. 4 (Procedura per la
dichiarazione di mobilita). 1. L'impresa che sia stata ammessa
al trattamento straordinario di integrazione salariale,
qualora nel corso di attuazione del programma di cui
all'art. 1 ritenga di non essere in grado di garantire il
reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter
ricorrere a misure alternative, ha facolta' di avviare le
procedure di mobilita' ai sensi del presente
articolo. 2. Le imprese che intendano
esercitare la facolta' di cui al comma 1 sono tenute a
darne comunicazione preventiva per iscritto alle
rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma
dell'art. 19, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonche'
alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza
delle predette rappresentanze la comunicazione deve
essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti
alle confederazioni maggiormente rappresentative sul
piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di
categoria puo' essere effettuata per il tramite
dell'associazione dei datori di lavoro alla quale
l'impresa aderisce o conferisce mandato. 3. La comunicazione di cui al comma
2 deve contenere indicazione: dei motivi che determinano
la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici,
organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non
poter adottare misure idonee a porre rimedio alla
predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, la
dichiarazione di mobilita'; del numero, della
collocazione aziendale e dei profili professionali del
personale eccedente, nonche' del personale abitualmente
impiegato; dei tempi di attuazione del programma di
mobilita'; delle eventuali misure programmate per
fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della
attuazione del programma medesimo del metodo di calcolo
di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle
gia' previste dalla legislazione vigente e dalla
contrattazione collettiva. Alla comunicazione va allegata
copia della ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di
anticipazione sulla somma di cui all'art. 5, comma 4, di
una somma pari al trattamento massimo mensile di
integrazione salariale moltiplicato per il numero dei
lavoratori ritenuti eccedenti. 4. Copia della comunicazione di cui
al comma 2 e della ricevuta del versamento di cui al
comma 3 devono essere contestualmente inviate all'ufficio
provinciale del lavoro e della massima
occupazione. 5. Entro sette giorni dalla data
del ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, a
richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali e
delle rispettive associazioni si procede ad un esame
congiunto tra le parti, allo scopo di esaminare le cause
che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del
personale e le possibilita' di utilizzazione diversa di
tale personale, o di una sua parte, nell'ambito della
stessa impresa, anche mediante contratti di solidarieta'
e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro.
Qualora non sia possibile evitare la riduzione di
personale, e' esaminata la possibilita' di ricorrere a
misure sociali di accompagnamento intese, in particolare,
a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei
lavoratori licenziati. I rappresentanti sindacali dei
lavoratori possono farsi assistere, ove lo ritengano
opportuno, da esperti. 6. La procedura di cui al comma 5
deve essere esaurita entro quarantacinque giorni dalla
data del ricevimento della comunicazione dell'impresa.
Quest'ultima da' all'Ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione comunicazione scritta sul
risultato della consultazione e sui motivi del suo
eventuale esito negativo. Analoga comunicazione scritta
puo' essere inviata dalle associazioni sindacali dei
lavoratori. 7. Qualora non sia stato raggiunto
l'accordo, il direttore dell'ufficio provinciale del
lavoro e della massima occupazione convoca le parti
alfine di un ulteriore esame delle materie di cui al
comma 5, anche formulando proposte per la realizzazione
di un accordo. Tale esame deve comunque esaurirsi entro
trenta giorni dal ricevimento da parte dell'Ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione della
comunicazione dell'impresa prevista al comma
6. 8. Qualora il numero dei lavoratori
interessati dalla procedura di mobilita' sia inferiore a
dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla
meta'. 9. Raggiunto l'accordo sindacale
ovvero esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8,
l'impresa ha facolta' di collocare in mobilita' gli
impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando
per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto
dei termini di preavviso. Contestualmente, l'elenco dei
lavoratori collocati in mobilita', con l'indicazione per
ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza,
della qualifica, del livello di inquadramento, dell'eta',
del carico di famiglia, nonche' con puntuale indicazione
delle modalita' con le quali sono stati applicati i
criteri di scelta di cui all'art. 5, comma 1, deve essere
comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro
e della massima occupazione competente, alla Commissione
regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria
di cui al comma 2. 10. Nel caso in cui l'impresa
rinunci a collocare in mobilita' i lavoratori o ne
collochi un numero inferiore a quello risultante dalla
comunicazione di cui al comma 2, la stessa procede al
recupero delle somme pagate in eccedenza rispetto a
quella dovuta ai sensi dell'art. 5, comma 4, mediante
conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, da
effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla
data di determinazione del numero dei lavoratori posti in
mobilita'. 11. Gli accordi sindacali stipulati
nel corso delle procedure di cui al presente articolo,
che prevedano il riassorbimento totale o parziale dei
lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire, anche
in deroga al secondo comma dell'art. 2103 del codice
civile, la loro assegnazione a mansioni diverse da quelle
svolte. 12. Le comunicazioni di cui al
comma 9 sono prive di efficacia ove siano state
effettuate senza l'osservanza della forma scritta e delle
procedure previste dal presente articolo. 13. I lavoratori ammessi al
trattamento di cassa integrazione, al termine del periodo
di godimento del trattamento di integrazione salariale,
rientrano in azienda. 14. Il presente articolo non trova
applicazione nel caso di eccedenze determinate da fine
lavoro nelle imprese edili e nelle attivita' stagionali o
saltuarie, nonche' per i lavoratori assunti con contratto
di lavoro a tempo determinato. 15. Nei casi in cui l'eccedenza
riguardi unita' produttive ubicate in diverse province
della stessa regione ovvero in piu' regioni, la
competenza a promuovere l'accordo di cui al comma 7
spetta rispettivamente al direttore dell'Ufficio
regionale del lavoro e della massima occupazione ovvero
al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Agli
stessi vanno inviate le comunicazioni previste dal comma
4. 15-bis. Gli obblighi di informazione, consultazione e
comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente
dal fatto che le decisioni relative all'apertura delle
procedure di cui al presente articolo siano assunte dal
datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli, li'
datore di lavoro che viola tali obblighi non puo'
eccepire a propria difesa la mancata trasmissione, da
parte dell'impresa che lo controlla, delle informazioni
relative alla decisione che ha determinato l'apertura
delle predette procedure. 16. Sono abrogati gli articoli 24 e
25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, le disposizioni
del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 1978, n. 215, ad
eccezione dell'art. 4-bis, nonche' il decreto-legge 13
dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36.". - Il testo dell'art. 24 della
citata legge n. 223 del 1991, e' il seguente: "Art. 24 (Norme in materia di
riduzione del personale). - 1. Le disposizioni di cui
all'art. 4, commi da 2 a 12 e 15-bis, e all'art. 5, commi
da 1 a 5, si applicano alle imprese che occupino piu' di
quindici dipendenti e che, in conseguenza di una
riduzione o trasformazione di attivita' o di lavoro,
intendano effettuare almeno cinque licenziamenti,
nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna unita'
produttiva, o in piu' unita' produttive nell'ambito del
territorio di una stessa provincia. Tali disposizioni si
applicano per tutti i licenziamenti che, nello stesso
arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque
riconducibili alla medesima riduzione o
trasformazione. 2. Le disposizioni richiamate nel
comma 1 si applicano anche quando le imprese di cui al
medesimo comma intendano cessare l'attivita'. 3. Quanto previsto all'art. 4,
commi 3, ultimo periodo, e 10, e all'art. 5, commi 4 e 5,
si applica solo alle imprese di cui all'art. 16, comma 1.
Il contributo previsto dall'art. 5, comma 4, e' dovuto
dalle imprese di cui all'art. 16, comma 1, nella misura
di nove volte il trattamento iniziale di mobilita'
spettante al lavoratore ed e' ridotto a tre volte nei
casi di accordo sindacale. 4. Le disposizioni di cui al
presente articolo non si applicano nei casi di scadenza
dei rapporti di lavoro a termine, di fine lavoro nelle
costruzioni edili e nei casi di attivita' stagionali o
saltuarie. 5. La materia dei licenziamenti
collettivi per riduzione di personale di cui al primo
comma dell'art. 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604,
come modificato dall'art. 6 della legge 11 maggio 1990,
n. 108, e' disciplinata dal presente articolo. 6. Il presente articolo non si
applica ai licenziamenti intimati prima della data di
entrata in vigore della presente legge.". - Il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle
direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE,
93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24 e 99/38 riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori durante il lavoro), e' il seguente: "Art. 4 (Obblighi del datore di
lavoro, del dirigente e del preposto). - 1. Il datore di
lavoro, in relazione alla natura dell'attivita'
dell'azienda ovvero dell'unita' produttiva, valuta tutti
i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori,
ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori
esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle
attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati
chimici impiegati, nonche' nella sistemazione dei luoghi
di lavoro. 2. All'esito della valutazione di
cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento
contenente: a) una relazione sulla valutazione dei rischi
per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella
quale sono specificati i criteri adottati per la
valutazione stessa; b) l'individuazione delle misure di
prevenzione e di protezione e dei dispositivi di
protezione individuale, conseguente alla valutazione di
cui alla lettera a); c) il programma delle misure
ritenute opportune per garantire il miglioramento nel
tempo dei livelli di sicurezza. 3. Il documento e' custodito presso
l'azienda ovvero l'unita' produttiva. 4. Il datore di lavoro: a) designa il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione interno o esterno
all'azienda secondo le regole di cui all'art.
8; b) designa gli addetti al servizio
di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda
secondo le regole di cui all'art. 8; c) nomina, nei casi previsti
dall'art. 16, il medico competente. 5. Il datore di lavoro adotta le
misure necessarie perla sicurezza e la salute dei
lavoratori, e in particolare: a) designa preventivamente i
lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione
dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di
salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione
dell'emergenza; b) aggiorna le misure di
prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e
produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e
della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado
di evoluzione della tecnica della prevenzione e della
protezione; c) nell'affidare i compiti ai
lavoratori tiene conto delle capacita' e delle condizioni
degli stessi in rapporto alla loro salute e alla
sicurezza; d) fornisce ai lavoratori i
necessari e idonei dispositivi di protezione individuale,
sentito il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione; e) prende le misure appropriate
affinche' soltanto i lavoratori che hanno ricevuto
adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono
ad un rischio grave e specifico; f) richiede l'osservanza da parte
dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonche' delle
disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di
igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione
collettivi e dei dispositivi di protezione individuali
messi a loro disposizione; g) richiede l'osservanza da parte
del medico competente degli obblighi previsti dal
presente decreto,informandolo sui processi e sui rischi
connessi all'attivita' produttiva; h) adotta le misure per il
controllo delle situazioni di rischio in caso di
emergenza e da' istruzioni affinche' i lavoratori, in
caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile,
abbandonino il posto di lavoro o la zona
pericolosa; i) informa il piu' presto possibile
i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e
immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese
o da prendere in materia di protezione; l) si astiene, salvo eccezioni
debitamente motivate,dal richiedere ai lavoratori di
riprendere la loro attivita' in una situazione di lavoro
in cui persiste un pericolo grave e immediato; m) permette ai lavoratori di
verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza,
l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione
della salute e consente al rappresentante per la
sicurezza di accedere alle informazioni ed alla
documentazione aziendale di cui all'art. 19, comma 1,
lettera e); n) prende appropriati provvedimenti
per evitare chele misure tecniche adottate possano
causare rischi per la salute della popolazione o
deteriorare l'ambiente esterno; o) tiene un registro nel quale sono
annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che
comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel
registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica
professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze
dell' infortunio, nonche' la data di abbandono e di
ripresa del lavoro. Il registro e' redatto conformemente
al modello approvato con decreto del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, sentita la commissione
consultiva permanente, di cui all'art. 393 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e
successive modifiche, ed e' conservato sul luogo di
lavoro, a disposizione dell'organo di vigilanza. Fino
all' emanazione di tale decreto il registro e' redatto in
conformita' ai modelli gia' disciplinati dalle leggi
vigenti; p) consulta il rappresentante per
la sicurezza nei casi previsti dall'art. 19, comma 1,
lettere b), c) e d); q) adotta le misure necessarie ai
fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei
lavoratori, nonche' per il caso di pericolo grave e
immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura
dell' attivita',alle dimensioni dell'azienda, ovvero
dell'unita'produttiva, e al numero delle persone
presenti. 6. Il datore di lavoro effettua la
valutazione di cui al comma 1 ed elabora il documento di
cui al comma 2 in collaborazione con il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione e con il medico
competente nei casi in cui sia obbligatoria la
sorveglianza sanitaria,previa consultazione del
rappresentante per la sicurezza. 7. La valutazione di cui al comma 1
e il documento di cui al comma 2 sono rielaborati in
occasione di modifiche del processo produttivo
significative ai fini della sicurezza e della salute dei
lavoratori. 8. Il datore di lavoro custodisce,
presso l'azienda ovvero l'unita' produttiva, la cartella
sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a
sorveglianza sanitaria,con salvaguardia del segreto
professionale, e ne consegna copia al lavoratore stesso
al momento della risoluzione del rapporto di lavoro,
ovvero quando lo stesso ne fa richiesta. 9. Per le piccole e medie aziende,
con uno o piu' decreti da emanarsi entro il 31 marzo 1996
da parte dei Ministri del lavoro e della previdenza
sociale,dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e della sanita', sentita la commissione consultiva
permanente perla prevenzione degli infortuni e per
l'igiene del lavoro,in relazione alla natura dei rischi e
alle dimensioni dell' azienda, sono definite procedure
standardizzate per gli adempimenti documentali di cui al
presente articolo.Tali disposizioni non si applicano alle
attivita' industriali di cui all'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e
successive modifiche, soggette all'obbligo di
dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6
del decreto stesso, alle centrali termoelettriche, agli
impianti e laboratori nucleari, alle aziende estrattive
ed altre attivita' minerarie, alle aziende per la
fabbricazione e il deposito separato di esplosivi,
polveri e munizioni, e alle strutture di ricovero e cura
sia pubbliche sia private. 10. Per le medesime aziende di cui
al comma 9, primo periodo, con uno o piu' decreti dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della
sanita', sentita la commissione consultiva permanente per
la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro,
possono essere altresì definiti: a) i casi relativi a ipotesi di
scarsa pericolosita',nei quali e' possibile lo
svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e
protezione in aziende ovvero unita'produttive che
impiegano un numero di addetti superiore a quello
indicato nell'allegato I; b) i casi in cui e' possibile la
riduzione a una sola volta all'anno della visita di cui
all'art. 17, lettera h),degli ambienti di lavoro da parte
del medico competente,ferma restando l'obbligatorieta' di
visite ulteriori, allorche' si modificano le situazioni
di rischio. 11. Fatta eccezione per le aziende
indicate nella nota[1] dell'allegato I, il datore
di lavoro delle aziendefamiliari, nonche' delle aziende
che occupano fino a dieci addetti non e' soggetto agli
obblighi di cui ai commi 2 e3, ma e' tenuto comunque ad
auto certificare per iscritto l'avvenuta effettuazione
della valutazione dei rischi e l'adempimento degli
obblighi ad essa collegati. L'autocertificazione deve
essere inviata al rappresentante per la sicurezza. Sono
in ogni caso soggette agli obblighi di cui ai commi 2 e 3
le aziende familiari nonche' le aziende che occupano fino
a dieci addetti, soggette a particolari fattori di
rischio, individuate nell'ambito di specifici settori
produttivi con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri
della sanita', dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, delle risorse agricole alimentari e
forestali e dell'interno, per quanto di rispettiva
competenza. 12. Gli obblighi relativi agli
interventi strutturali e di manutenzione necessari per
assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza
dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche
amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le
istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico
dell'amministrazione tenuta,per effetto di norme o
convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal
caso gli obblighi previsti dal presente decreto,
relativamente ai predetti interventi, si intendono
assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti
agli uffici interessati, con la richiesta del loro
adempimento all'amministrazione competente o al soggetto
che ne ha l'obbligo giuridico.". Art. 21. Forma del contratto di
somministrazione 1. Il contratto di somministrazione
di manodopera e' stipulato informa scritta e contiene i
seguenti elementi: a) gli estremi dell'autorizzazione
rilasciata al somministratore; b) il numero dei lavoratori da
somministrare; c) i casi e le ragioni di carattere
tecnico, produttivo,organizzativo o sostitutivo di cui ai
commi 3 e 4 dell'articolo 20; d) l'indicazione della presenza di
eventuali rischi per l'integrita' e la salute del
lavoratore e delle misure di prevenzione
adottate; e) la data di inizio e la durata
prevista del contratto di somministrazione; f) le mansioni alle quali saranno
adibiti i lavoratori e il loro inquadramento; g) il luogo, l'orario e il
trattamento economico e normativo delle prestazioni
lavorative; h) assunzione da parte del
somministratore della obbligazione del pagamento diretto
al lavoratore del trattamento economico, nonche' del
versamento dei contributi previdenziali; i) assunzione dell'obbligo
dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore gli
oneri retributivi e previdenziali da questa
effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di
lavoro; j) assunzione dell'obbligo
dell'utilizzatore di comunicare al somministratore i
trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori
comparabili; k) assunzione da parte
dell'utilizzatore, in caso di inadempimento del
somministratore, dell'obbligo del pagamento direttoal
lavoratore del trattamento economico nonche' del
versamento deicontributi previdenziali, fatto salvo il
diritto di rivalsa verso il somministratore. 2. Nell'indicare gli elementi di
cui al comma 1, le parti devono recepire le indicazioni
contenute nei contratti collettivi. 3. Le informazioni di cui al comma
1, nonche' la data di inizio e la durata prevedibile
dell'attivita' lavorativa presso l'utilizzatore, devono
essere comunicate per iscritto al prestatore di lavoro da
parte del somministratore all'atto della stipulazione del
contratto di lavoro ovvero all'atto dell'invio presso
l'utilizzatore. 4. In mancanza di forma scritta,
con indicazione degli elementi di cui alle lettere a),
b), c), d) ed e) del comma 1, il contratto di
somministrazione e' nullo e i lavoratori sono considerati
a tutti gli effetti alle dipendenze
dell'utilizzatore. Art. 22. Disciplina dei rapporti di
lavoro 1. In caso di somministrazione a
tempo indeterminato i rapporti di lavoro tra
somministratore e prestatori di lavoro sono soggetti alla
disciplina generale dei rapporti di lavoro di cui al
codice civile e alle leggi speciali. 2. In caso di somministrazione a
tempo determinato il rapporto di lavoro tra
somministratore e prestatore di lavoro e' soggetto alla
disciplina di cui al decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368,per quanto compatibile, e in ogni caso con
esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 5,
commi 3 e 4. Il termine inizialmente posto al contratto
di lavoro puo' in ogni caso essere prorogato, con il
consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e
per la durata prevista dal contratto collettivo applicato
dal somministratore. 3. Nel caso in cui il prestatore di
lavoro sia assunto con contratto stipulato a tempo
indeterminato, nel medesimo e' stabilitala misura della
indennita' mensile di disponibilita', divisibile in quote
orarie, corrisposta dal somministratore al lavoratore per
iperiodi nei quali il lavoratore stesso rimane in attesa
di assegnazione. La misura di tale indennita' e'
stabilita dal contratto collettivo applicabile al
somministratore e comunque non e' inferiore alla misura
prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La
predetta misura e' proporzionalmente ridotta in caso di
assegnazione ad attivita' lavorativa a tempo parziale
anche presso il somministratore. L'indennita' di
disponibilita' e' esclusa dal computo di ogni istituto di
legge o di contratto collettivo. 4. Le disposizioni di cui
all'articolo 4 della legge 23 luglio1991, n. 223, non
trovano applicazione anche nel caso di fine dei lavori
connessi alla somministrazione a tempo indeterminato. In
questo caso trovano applicazione l'articolo 3 della legge
15 luglio1966, n. 604, e le tutele del lavoratore di cui
all'articolo 12. 5. In caso di contratto di
somministrazione, il prestatore di lavoro non e'
computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini della
applicazione di normative di legge o di contratto
collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla
materia dell'igiene e della sicurezza sul
lavoro. 6. La disciplina in materia di
assunzioni obbligatorie e la riserva di cui all'articolo
4-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 181del 2000,
non si applicano in caso di somministrazione. Note all'art. 22: - Il testo del citato decreto
legislativo n. 368 del2001 e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 ottobre 2001,n. 235. - Per il testo dell'art. 4 della
citata legge n. 223del 1991, si veda la nota all'art.
20. - Il testo dell'art. 3 della legge
15 luglio 1966, n.604 (Norme sui licenziamenti
individuali), e' il seguente: "Art. 3. - Il licenziamento per
giustificato motivo con preavviso e' determinato da un
notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del
prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti
all'attivita' produttiva,all'organizzazione del lavoro e
al regolare funzionamento di essa.". - Il testo dell'art. 4-bis, comma
3, del citato decreto legislativo n. 181 del 2000, e' il
seguente: "3. Fermo restando quanto previsto
dai commi 1 e 2, le regioni possono prevedere che una
quota delle assunzioni effettuate dai datori di lavoro
privati e dagli enti pubblici economici sia riservata a
particolari categorie di lavoratori a rischio di
esclusione sociale.". Art. 23. Tutela del prestatore di lavoro
esercizio del potere disciplinare e regime della
solidarieta' 1. I lavoratori dipendenti dal
somministratore hanno diritto a un trattamento economico
e normativo complessivamente non inferiore a quello dei
dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parita'
di mansioni svolte. Restano in ogni caso salve le
clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro
stipulate ai sensi dell'articolo 1,comma 3, della legge
24 giugno 1997, n. 196. 2. La disposizione di cui al comma
1 non trova applicazione con riferimento ai contratti di
somministrazione conclusi da soggetti privati autorizzati
nell'ambito di specifici programmi di
formazione,inserimento e riqualificazione professionale
erogati, a favore dei lavoratori svantaggiati, in
concorso con Regioni, Province ed enti locali ai sensi e
nei limiti di cui all'articolo 13. 3. L'utilizzatore e' obbligato in
solido con il somministratore a corrispondere ai
lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi
previdenziali. 4. I contratti collettivi applicati
dall'utilizzatore stabiliscono modalita' e criteri per la
determinazione e corresponsione delle erogazioni
economiche correlate ai risultati conseguiti nella
realizzazione di programmi concordati tra le parti o
collegati all'andamento economico dell'impresa. I
lavoratori dipendenti dal somministratore hanno altresi'
diritto a fruire di tutti i servizi sociali e
assistenziali di cui godono i dipendenti dell'utilizzato
re addetti alla stessa unita' produttiva, esclusi quelli
il cui godimento sia condizionato alla iscrizione ad
associazioni o societa' cooperative o al conseguimento di
una determinata anzianita' di servizio. 5. Il somministratore informa i
lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute
connessi alle attivita' produttive in generale e li forma
e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro
necessarie allo svolgimento della attivita' lavorativa
per la quale essi vengono assunti in conformita' alle
disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.
Il contratto di somministrazione puo' prevedere chetale
obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore; in tale caso ne
va fatta indicazione nel contratto con il lavoratore. Nel
caso in cui le mansioni cui e' adibito il prestatore di
lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o
comportino rischi specifici,l'utilizzatore ne informa il
lavoratore conformemente a quanto previsto dal decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni ed integrazioni. L'utilizzatore osserva
altresi', nei confronti del medesimo prestatore, tutti
gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei
propri dipendenti ed e' responsabile per la violazione
degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai
contratti collettivi. 6. Nel caso in cui adibisca il
lavoratore a mansioni superiori o comunque a mansioni non
equivalenti a quelle dedotte in contratto,l'utilizzatore
deve darne immediata comunicazione scritta al
somministratore consegnandone copia al lavoratore
medesimo. Ove non abbia adempiuto all'obbligo di
informazione, l'utilizzatore risponde in via esclusiva
per le differenze retributive spettanti al lavoratore
occupato in mansioni superiori e per l'eventuale
risarcimento del danno derivante dalla assegnazione a
mansioni inferiori. 7. Ai fini dell'esercizio del
potere disciplinare, che e' riservato al somministratore,
l'utilizzatore comunica al somministratore gli elementi
che formeranno oggetto della contestazione ai sensi
dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n.
300. 8. In caso di somministrazione di
lavoro a tempo determinato e'nulla ogni clausola diretta
a limitare, anche indirettamente, la facolta'
dell'utilizzatore di assumere il lavoratore al termine
del contratto di somministrazione. 9. La disposizione di cui al comma
8 non trova applicazione nel caso in cui al lavoratore
sia corrisposta una adeguata indennita',secondo quanto
stabilito dal contratto collettivo applicabile al
somministratore. Note all'art. 23: - Il testo dell'art. 1, comma 3,
della citata legge n.196 del 1997 e' il
seguente: "3. Nei settori dell'agricoltura,
privilegiando le attivita' rivolte allo sviluppo
dell'agricoltura biologica,e dell'edilizia i contratti di
fornitura di lavoro temporaneo potranno essere introdotti
in via sperimentale previa intesa tra le organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale
circa le aree e le modalita' della sperimentazione. La
predetta limitazione non trova applicazione con
riferimento ai lavoratori appartenenti alla categoria
degli impiegati.". - Il citato decreto legislativo n.
626 del 1994 e'pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12
novembre 1994, n.265, supplemento ordinario. - Il testo dell'art. 7 della citata
legge n. 300 del1970 e' il seguente: "Art. 7 (Sanzioni disciplinari). -
Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle
infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse puo'
essere applicata ed alle procedure di contestazione delle
stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori
mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse
devono applicare quanto in materia e' stabilito da
accordi e contratti di lavoro ove esistano.Il datore di
lavoro non puo' adottare alcun provvedimento disciplinare
nei confronti del lavoratore senza avergli
preventivamente contestato l'addebito e senza averlo
sentito a sua difesa. Il lavoratore potra' farsi
assistere da un rappresentante dell'associazione
sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Fermo restando quanto disposto
dalla legge 15 luglio1966, n. 604, non possono essere
disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti
definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non
puo' essere disposta per un importo superiore a quattro
ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio
e dalla retribuzione per piu' di dieci giorni.In ogni
caso, i provvedimenti disciplinari piu' gravi del
rimprovero verbale non possono essere applicati prima che
siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per
iscritto del fatto che vi ha dato causa. Salvo analoghe procedure previste
dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la
facolta' di adire l'autorita' giudiziaria, il lavoratore
al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare
puo' promuovere, nei venti giorni successivi, anche per
mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero
conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio
provinciale del lavoro edella massima occupazione, di un
collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un
rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo
membro scelto di comune accordo, in difetto di accordo,
nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. La
sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia
da parte del collegio.Qualora il datore di lavoro non
provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltogli
dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio
rappresentante in seno al collegio di cui al comma
precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se
il datore di lavoro adisce l'autorita'giudiziaria, la
sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione
del giudizio.Non puo' tenersi conto ad alcun effetto
delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro
applicazione.". Art. 24. Diritti sindacali e garanzie
collettive 1. Ferme restando le disposizioni
specifiche per il lavoro in cooperativa, ai lavoratori
delle societa' o imprese di somministrazione e degli
appaltatori si applicano i diritti sindacali previsti
dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni. 2. Il prestatore di lavoro ha
diritto a esercitare pressol'utilizzatore, per tutta la
durata della somministrazione, i diritti di liberta' e di
attivita' sindacale nonche' a partecipare alle assemblee
del personale dipendente delle imprese
utilizzatrici. 2. Ai prestatori di lavoro che
dipendono da uno stesso somministratore e che operano
presso diversi utilizzatori compete uno specifico diritto
di riunione secondo la normativa vigente e con le
modalita' specifiche determinate dalla contrattazione
collettiva. 4. L'utilizzatore comunica alla
rappresentanza sindacale unitaria,ovvero alle
rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle
associazioni territoriali di categoria aderenti alle
confederazioni dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale: a) il numero e i motivi del ricorso
alla somministrazione di lavoro prima della stipula del
contratto di somministrazione; ove ricorrano motivate
ragioni di urgenza e necessita' di stipulare il
contratto, l'utilizzatore fornisce le predette
comunicazioni entro i cinque giorni
successivi; b) ogni dodici mesi, anche per il
tramite della associazione dei datori di lavoro alla
quale aderisce o conferisce mandato, il numero e i motivi
dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la
durata degli stessi, il numero e la qualifica dei
lavoratori interessati. Nota all'art. 24: - Per il testo della citata legge
n. 300 del 1970 si veda nota all'art. l. Art. 25. Norme previdenziali 1. Gli oneri contributivi,
previdenziali, assicurativi ed assistenziali, previsti
dalle vigenti disposizioni legislative, sono a carico del
somministratore che, ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e'
inquadrato nel settore terziario. Sulla indennita' di
disponibilita' di cui all'articolo 22, comma 3, i
contributi sono versati per il loro effettivo ammontare,
anche in deroga alla vigente normativa in materia di
minimale contributivo. 2. Il somministratore non e' tenuto
al versamento della aliquota contributiva di cui
all'articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre1978, n.
845. 3. Gli obblighi per l'assicurazione
contro gli infortuni e le malattie professionali previsti
dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono
determinati in relazione al tipo e al rischio delle
lavorazioni svolte. I premi e i contributi sono
determinati in relazione al tasso medio, o medio
ponderato, stabilito per la attivita' svolta dall'impresa
utilizzatrice, nella quale sono inquadrabili le
lavorazioni svolte dai lavoratori temporanei, ovvero sono
determinati in base al tasso medio, o medio ponderato,
della voce di tariffa corrispondente alla lavorazione
effettivamente prestata dal lavoratore temporaneo, ove
presso l'impresa utilizzatrice la stessa non sia gia'
assicurata. 4. Nel settore agricolo e in caso
di somministrazione di lavoratori domestici trovano
applicazione i criteri erogativi, gli oneri previdenziali
e assistenziali previsti dai relativi settori. Note all'art. 25: - Il testo dell'art. 49 della legge
9 marzo 1989, n, 88(Ristrutturazione dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro), e' il seguente: "Art. 49 (Classificazione dei
datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali).
- 1. La classificazione dei datori di lavoro disposta
dall'Istituto ha effetto a tutti i fini previdenziali ed
assistenziali ed e' stabilita sulla base dei seguenti
criteri: a) settore industria, per le
attivita':manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di
produzione e distribuzione dell'energia, gas ed acqua;
dell'edilizia;dei trasporti e comunicazioni; delle
lavanderie industriali; della pesca; dello spettacolo;
nonche' per le relative attivita' ausiliarie; b) settore artigianato, per le
attivita' di cui alla legge 8 agosto 1985, n.
443; c) settore agricoltura, per le
attivita' di cui all'art. 2135 del codice civile ed
all'art. 1 della legge20 novembre 1986, n.
778; d) settore terziario, per le
attivita': commerciali,ivi comprese quelle turistiche; di
produzione,intermediazione e prestazione dei servizi
anche finanziari;per le attivita' professionali ed
artistiche; nonche' perle relative attivita'
ausiliarie; e) credito, assicurazione e
tributi, per le attivita': bancarie e di credito;
assicurative;esattoriale, relativamente ai servizi
tributari appaltati. 2. I datori di lavoro che svolgono
attivita' non rientranti fra quelle di cui al comma 1
sono inquadrati nel settore "attivita' varie"; qualora
non abbiano finalita' di lucro sono esonerati, a domanda,
dalla contribuzione alla Cassa unica assegni familiari, a
condizione che assicurino ai propri dipendenti
trattamenti di famiglia non inferiori a quelli previsti
dalla legge. 3. Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale sara' stabilito a quale
dei settori indicati nel precedente comma si debbano
aggregare, agli effetti previdenziali ed assistenziali, i
datori di lavoro che svolgono attivita' plurime
rientranti in settori diversi. Restano comunque validi
gli inquadramenti gia' in atto nei settori
dell'industria, del commercio e dell'agricoltura o
derivanti da leggi speciali o conseguenti a decreti
emanati ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1955, n.797.". - Il testo dell'art. 25, comma 4,
della legge21 dicembre 1978, n. 845 (Legge-quadro in
materia di formazione professionale), e' il
seguente: "Art. 25 (Istituzione di un Fondo
di rotazione). - Con la stessa decorrenza
l'aliquota del contributo integrativo dovuto per
l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione
involontaria ai sensi dell'art. 12 della legge 3 giugno
1975, n. 160, e' aumentata in misura pari allo 0,30 per
cento delle retribuzioni soggette all'obbligo
contributivo.". - Il testo del decreto del
Presidente della Repubblica30 giugno 1965, n. 1124 (Testo
unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali) e' pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 13 ottobre1965, n.
257. Art. 26. Responsabilita' civile 1. Nel caso di somministrazione di
lavoro l'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi
dei danni a essi arrecati dal prestatore di lavoro
nell'esercizio delle sue mansioni. Art. 27. Somministrazione
irregolare 1. Quando la somministrazione di
lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni
di cui agli articoli 20 e 21, comma 1,lettere a), b), c),
d) ed e), il lavoratore puo' chiedere, mediante ricorso
giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di
procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto
che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di
un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo,
con effetto dall'inizio della
somministrazione. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1
tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a
titolo retributivo o di contribuzione previdenziale,
valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente
utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino
a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti
gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione
o la gestione del rapporto, per il periodo durante il
quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono
come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente
utilizzato la prestazione. 3. Ai fini della valutazione delle
ragioni di cui all'articolo 20,commi 3 e 4, che
consentono la somministrazione di lavoro il controllo
giudiziale e' limitato esclusivamente, in conformita' ai
principi generali dell'ordinamento, all'accertamento
della esistenza delle ragioni che la giustificano e non
puo' essere esteso fino al punto di sindacare nel merito
valutazioni e scelte tecniche,organizzative o produttive
che spettano all'utilizzatore. Note all'art. 27: - Il testo dell'art. 414 del codice
di procedura civile e' il seguente: "Art. 414 (Forma della domanda). -
La domanda si propone con ricorso, il quale deve
contenere: 1) l'indicazione del
giudice; 2) il nome, il cognome, non che' la
residenza o il domicilio eletto dal ricorrente nel comune
in cui ha sede il giudice adito, il nome, il cognome e la
residenza o il domicilio o la dimora del convenuto; se
ricorrente o convenuto e' una persona giuridica,
un'associazione non riconosciuta o un comitato, il
ricorso deve indicare la denominazione o ditta nonche' la
sede del ricorrente o del convenuto; 3) la determinazione dell'oggetto
della domanda; 4) l'esposizione dei fatti e degli
elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le
relative conclusioni; 5) l'indicazione specifica dei
mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e
in particolare dei documenti che si offrono in
comunicazione.". Art. 28. Somministrazione
fraudolenta 1. Ferme restando le sanzioni di
cui all'articolo 18, quando la somministrazione di lavoro
e' posta in essere con la specifica finalita' di eludere
norme inderogabili di legge o di contratto collettivo
applicato al lavoratore, somministratore e utilizzatore
sono puniti con una ammenda di 20 euro per ciascun
lavoratore coinvolto e ciascun giorno di
somministrazione. Capo II Appalto e distacco Art. 29. Appalto 1. Ai fini della applicazione delle
norme contenute nel presente titolo, il contratto di
appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo
1655 del codice civile, si distingue dalla
somministrazione di lavoro per la organizzazione dei
mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che puo' anche
risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del
servizio dedotti in contratto,dall'esercizio del potere
organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori
utilizzati nell'appalto, non che' per la assunzione, da
parte del medesimo appaltatore, del rischio
d'impresa. 2. In caso di appalto di servizi il
committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato
in solido con l'appaltatore, entro il limite di un anno
dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai
lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi
previdenziali dovuti. 3. L'acquisizione del personale
gia' impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un
nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto
collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del
contratto d'appalto, non costituisce trasferimento
d'azienda o di parte d'azienda. Nota all'art. 29: - Il testo dell'art. 1655 del
codice civile e' il seguente: "Art. 1655 (Nozione). - L'appalto
e' il contratto col quale una parte assume, con
organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a
proprio rischio, il compimento di una opera o di un
servizio verso un corrispettivo in danaro.". Art. 30. Distacco 1. L'ipotesi del distacco si
configura quando un datore di lavoro,per soddisfare un
proprio interesse, pone temporaneamente uno o piu'
lavoratori a disposizione di altro soggetto per
l'esecuzione di una determinata attivita'
lavorativa. 2. In caso di distacco il datore di
lavoro rimane responsabile del trattamento economico e
normativo a favore del lavoratore. 3. Il distacco che comporti un
mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del
lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento
a una unita' produttiva sita a piu' di 50 km da quella in
cui il lavoratore e' adibito, il distacco puo' avvenire
soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative,
produttive o sostitutive. 4. Resta ferma la disciplina
prevista dall'articolo 8, comma 3, deldecreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236. Nota all'art. 30: - Il testo dell'art. 8, comma 3,
del decreto-legge20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni,dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
(Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), e' il
seguente: "3. Gli accordi sindacali, al fine
di evitare le riduzioni di personale, possono regolare il
comando o il distacco di uno o piu' lavoratori
dall'impresa ad altra per una durata
temporanea.". Titolo IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GRUPPI
DI IMPRESA E TRASFERIMENTO D'AZIENDA Art. 31. Gruppi di impresa 1. I gruppi di impresa, individuati
ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del
decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, possono
delegare lo svolgimento degli adempimenti di cui
all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, alla
societa' capogruppo per tutte le societa' controllate e
collegate. 2. I consorzi, ivi compresi quelli
costituiti in forma di societa' cooperativa di cui
all'articolo 27 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,
possono svolgere gli adempimenti di cui all'articolo 1
della legge 11 gennaio 1979, n.12, per conto dei soggetti
consorziati o delegarne l'esecuzione a una societa'
consorziata. 3. Le disposizioni di cui ai commi
1 e 2 non rilevano ai fini della individuazione del
soggetto titolare delle obbligazioni contrattualie
legislative in capo alle singole societa' datrici di
lavoro. Note all'art. 31: - Il testo dell'art. 2359 del
codice civile e' il seguente: (Testo in vigore dal 1°
gennaio 2004). "Art. 2359 (Societa' controllate e
societa' collegate).- Sono considerate societa'
controllate: 1) le societa' in cui un'altra
societa' dispone della maggioranza dei voti esercitabili
nell'assemblea ordinaria; 2) le societa' in cui un'altra
societa' dispone divoti sufficienti per esercitare
un'influenza dominante nell'assemblea
ordinaria; 3) le societa' che sono sotto
influenza dominante di un'altra societa' in virtu' di
particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei
numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti
spettanti a societa' controllate, a societa' fiduciarie e
a persona interposta:non si computano i voti spettanti
per conto di terzi.Sono considerate collegate le societa'
sulle quali un'altra societa' esercita un'influenza
notevole. L'influenza si presume quando
nell'assemblea ordinaria puo' essere esercitato almeno un
quinto dei voti ovvero undecimo se la societa' ha azioni
quotate in borsa.". (Testo in vigore fino al 31
dicembre 2003). "Art. 2359 (Societa' controllate e
societa' collegate). - Sono considerate societa'
controllate: 1) le societa' in cui un'altra
societa' dispone della maggioranza dei voti esercitabili
nell'assemblea ordinaria; 2) le societa' in cui un'altra
societa' dispone divoti sufficienti per esercitare
un'influenza dominante nell'assemblea
ordinaria; 3) le societa' che sono sotto
influenza dominante di un'altra societa' in virtu' di
particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei
numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti
spettanti a societa' controllate, a societa' fiduciarie e
a persona interposta;non si computano i voti spettanti
per conto di terzi. Sono considerate collegate le
societa' sulle quali un'altra societa' esercita
un'influenza notevole. L'influenza si presume quando
nell'assemblea ordinaria puo' essere esercitato almeno un
quinto dei voti ovvero undecimo se la societa' ha azioni
quotate in borsa.". - Il testo del decreto legislativo
2 aprile 2002, n. 74 (Attuazione della direttiva del
Consiglio del 22 settembre1994, 94/45/CE, relativa
all'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una
procedura per l'informazione e la consultazione dei
lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di
dimensioni comunitarie), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 24 aprile 2002, n. 96. - Il testo dell'art. 1 della legge
11 gennaio 1979, n.12 (Norme per l'ordinamento della
professione di consulente del lavoro), e' il
seguente: "Art. 1 (Esercizio della
professione di consulente del lavoro). - Tutti gli adempimenti in materia
di lavoro,previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori
dipendenti,quando non sono curati dal datore di lavoro,
direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono
essere assunti se non da coloro che siano iscritti
nell'albo dei consulenti del lavoro a norma dell'art. 9
della presente legge salvo il disposto del successivo
art. 40, nonche' da coloro che siano iscritti negli albi
degli avvocati e procuratori legali, dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i
quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli
ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito
territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui
sopra. I dipendenti del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale che abbiano prestato
servizio, almeno per 15 anni, con mansioni di ispettori
del lavoro presso gli ispettorati del lavoro, sono
esonerati dagli esami per l'iscrizione all'albo dei
consulenti del lavoro e dal tirocinio per esercitare tale
attivita'. Il personale di cui al presente comma non
potra' essere iscritto all'albo della provincia dove ha
prestato servizio se non dopo 4anni dalla cessazione del
servizio stesso. Il titolo di consulente del lavoro
spetta alle persone che, munite dell'apposita
abilitazione professionale, sono iscritte nell'albo di
cui all'art. 8 della presente legge.Le imprese
considerate artigiane ai sensi della legge25 luglio 1956,
n. 860, nonche' le altre piccole imprese,anche in forma
cooperativa, possono affidare l'esecuzione degli
adempimenti di cui al primo comma a servizi o a centri di
assistenza fiscale istituiti dalle rispettive
associazioni di categoria. Tali servizi possono essere
organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se
dipendenti dalle predette associazioni. Per lo svolgimento delle operazioni
di calcolo e stampa relative agli adempimenti di cui al
primo comma, nonche' per l'esecuzione delle attivita'
strumentali ed accessorie,le imprese di cui al quarto
comma possono avvalersi anche di centri di elaborazione
dati costituiti e composti esclusivamente da soggetti
iscritti agli albi di cui alla presente legge con
versamento, da parte degli stessi, della contribuzione
integrativa alle casse di previdenza sul volume di affari
ai fini IVA, ovvero costituiti o promossi dalle
rispettive associazioni di categoria alle condizioni
definite al citato quarto comma. I criteri di attuazione
della presente disposizione sono stabiliti dal Ministero
del lavoro e della previdenza sociale sentiti i
rappresentanti delle associazioni di categoria e degli
ordini e collegi professionali interessati. Le imprese
con oltre 250 addetti che non si avvalgono, per le
operazioni suddette, di proprie strutture interne possono
demandarle a centri di elaborazione dati, di diretta
costituzione od esterni, i quali devono essere in ogni
caso assistiti da uno o piu' soggetti di cui al primo
comma. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e' istituito un comitato di monitoraggio,
composto dalle associazioni di categoria, dai
rappresentanti degli ordini e collegi di cui alla
presente legge e delle organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale, allo scopo di esaminare i problemi connessi
all'evoluzione professionale ed occupazionale del
settore". - Il testo dell'art. 27 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577(Provvedimenti per la cooperazione), e' il
seguente: "Art. 27. - Le societa' cooperative
legalmente costituite, comprese quelle tra pescatori
lavoratori, che,mediante la costituzione di una struttura
organizzativa comune, si propongono, per facilitare i
loro scopi mutualistici, l'esercizio in comune di
attivita' economiche, possono costituirsi in consorzio
come societa' cooperative, ai sensi degli articoli 2511 e
seguenti del codice civile. Per procedere a tale costituzione
e' necessario:a) un numero di societa' cooperative
legalmente costituite non inferiore a tre; b) la sottoscrizione di un capitale
di almeno1.000.000 di lire di cui sia versato almeno la
meta'.Le quote di partecipazione delle consorziate
possono essere rappresentate da azioni il cui valore
nominale non puo' essere inferiore a lire 50.000, ne'
superiore a lire l.000.000 ciascuna.I consorzi fra
cooperative di pescatori possono essere costituiti da un
numero di societa' cooperative non inferiore a tre. Il
limite di capitale indicato nel secondo comma e' ridotto
a lire 500.000, di cui sia versata almeno la
meta'.". Art. 32. Modifica all'articolo 2112 comma
quinto, del Codice civile 1. Fermi restando i diritti dei
prestatori di lavoro in caso di trasferimento d'azienda
di cui alla normativa di recepimento delle direttive
europee in materia, il comma quinto dell'articolo 2112
del codice civile e' sostituito dal seguente: "Ai fini e
per gli effetti di cui al presente articolo si intende
per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in
seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il
mutamento nella titolarita' di un'attivita' economica
organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al
trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria
identita' a prescindere dalla tipologia negoziale o dal
provvedimento sulla base del quale il trasferimento e'
attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda.
Le disposizioni del presente articolo si applicano
altresi' al trasferimento di parte dell'azienda, intesa
come articolazione funzionalmente autonoma di
un'attivita' economica organizzata, identificata come
tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo
trasferimento". 2. All'articolo 2112 del codice
civile e' aggiunto, in fine, il eguente comma: "Nel caso
in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto
di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo
d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e
appaltatore opera un regime di solidarieta' di cui
all'articolo 1676". Note all'art. 32: - Il testo dell'art. 2112 del
codice civile, come modificato dal decreto qui pubblicato
e' il seguente: "Art. 2112 (Mantenimento dei
diritti dei lavoratori in caso di trasferimento
d'azienda). - In caso di trasferimento d'azienda, il
rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il
lavoratore conserva tutti i diritti che ne
derivano. Il cedente ed il cessionario sono
obbligati, in solido, per tutti i crediti che il
lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le
procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di
procedura civile il lavoratore puo' consentire la
liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal
rapporto di lavoro. Il cessionario e' tenuto ad
applicare i trattamenti economici e normativi previsti
dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed
aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla
loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri
contratti collettivi applicabili all'impresa del
cessionario. L'effetto di sostituzione si produce
esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo
livello. Ferma restando la facolta' di esercitare il
recesso ai sensi della normativa in materia di
licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce
di per se' motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui
condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica
nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, puo'
rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui
all'art. 2119, primo comma. Ai fini e per gli effetti di
cui al presente articolo si intende per trasferimento
d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione
contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella
titolarita' di un'attivita' economica organizzata, con o
senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che
conserva nel trasferimento la propria identita' a
prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento
sulla base del quale il trasferimento e' attuato ivi
compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le
disposizioni del presente articolo si applicano altresi'
al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come
articolazione funzionalmente autonoma di un'attivita'
economica organizzata, identificata come tale dal cedente
e dal cessionario al momento del suo trasferimento. Nel
caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un
contratto di appalto la cui esecuzione avviene
utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra
appaltante e appaltatore opera un regime di solidarieta'
di cui all'art. 1676.". - Il testo dell'art. 1676 del
codice civile, e' il seguente: "Art. 1676 (Diritti degli ausiliari
dell'appaltatore verso il committente). - Coloro che,
alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro
attivita' per eseguire l'opera o per prestare il servizio
possono proporre azione diretta contro il committente per
conseguire quanto e' loro dovuto, fino alla concorrenza
del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel
tempo in cui essi propongono la domanda.".
Titolo V TIPOLOGIE CONTRATTUALI A ORARIO
RIDOTTO, MODULATO O FLESSIBILE Capo I Lavoro intermittente Art. 33. Definizione e tipologie 1. Il contratto di lavoro
intermittente e' il contratto mediante il quale un
lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro
che ne puo' utilizzare la prestazione lavorativa nei
limiti di cui all'articolo 34. 2. Il contratto di lavoro
intermittente puo' essere stipulato anche a tempo
determinato. Art. 34. Casi di ricorso al lavoro
intermittente 1. Il contratto di lavoro
intermittente puo' essere concluso per lo svolgimento di
prestazioni di carattere discontinuo o intermittente
secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi
stipulati da associazioni dei datori e prestatori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale o territoriale o, in via provvisoriamente
sostitutiva, dal Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, con apposito decreto da adottarsi trascorsi sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo. 2. In via sperimentale il contratto
di lavoro intermittente puo' essere altresi' concluso
anche per prestazioni rese da soggetti in stato di
disoccupazione con meno di 25 anni di eta' ovvero da
lavoratori con piu' di 45 anni di eta' che siano stati
espulsi dal ciclo produttivo o siano iscritti alle liste
di mobilita' e di collocamento. 3. E' vietato il ricorso al lavoro
intermittente: a) per la sostituzione di
lavoratori che esercitano il diritto di
sciopero; b) salva diversa disposizione degli
accordi sindacali, presso unita' produttive nelle quali
si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a
licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24
della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano
riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si
riferisce il contratto di lavoro intermittente ovvero
presso unita' produttive nelle quali sia operante una
sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con
diritto al trattamento di integrazione salariale, che
interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si
riferisce il contratto di lavoro
intermittente; c) da parte delle imprese che non
abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni. Nota all'art. 34: - Il testo degli articoli 4 e 24
della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Note in materia di
cassa integrazione, mobilita', trattamenti di
disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita'
europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in
materia di mercato del lavoro), e' riportato nelle note
all'art. 20. - Per il testo dell'art. 4 del
citato decreto legislativo n. 626 del 1994 si veda nota
all'art. 20. Art. 35. Forma e comunicazioni 1. Il contratto di lavoro
intermittente e' stipulato in forma scritta ai fini della
prova dei seguenti elementi: a) indicazione della durata e delle
ipotesi, oggettive o soggettive, previste dall'articolo
34 che consentono la stipulazione del
contratto; b) luogo e la modalita' della
disponibilita', eventualmente garantita dal lavoratore, e del
relativo preavviso di chiamata del lavoratore che in ogni
caso non puo' essere inferiore a un giorno
lavorativo; c) il trattamento economico e
normativo spettante al lavoratore per la prestazione
eseguita e la relativa indennita' di disponibilita', ove
prevista, nei limiti di cui al successivo articolo
36; d) indicazione delle forme e
modalita', con cui il datore di lavoro e' legittimato a
richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro,
nonche' delle modalita' di rilevazione della
prestazione; e) i tempi e le modalita' di
pagamento della retribuzione e della indennita' di
disponibilita'; f) le eventuali misure di sicurezza
specifiche necessarie in relazione al tipo di attivita'
dedotta in contratto. 2. Nell'indicare gli elementi di
cui al comma 1, le parti devono recepire le indicazioni
contenute nei contratti collettivi ove
previste. 3. Fatte salve previsioni piu'
favorevoli dei contratti collettivi, il datore di lavoro
e' altresi' tenuto a informare con cadenza annuale le
rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti,
sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro
intermittente. Art. 36. Indennita' di
disponibilita' 1. Nel contratto di lavoro
intermittente e' stabilita la misura della indennita'
mensile di disponibilita', divisibile in quote orarie,
corrisposta al lavoratore per i periodi nei quali il
lavoratore stesso garantisce la disponibilita' al datore
di lavoro in attesa di utilizzazione. La misura di detta
indennita' e' stabilita dai contratti collettivi e
comunque non e' inferiore alla misura prevista, ovvero
aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni
dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale. 2. Sulla indennita' di
disponibilita' di cui al comma 1 i contributi sono
versati per il loro effettivo ammontare, anche in deroga
alla vigente normativa in materia di minimale
contributivo. 3. L'indennita' di disponibilita'
e' esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di
contratto collettivo. 4. In caso di malattia o di altro
evento che renda temporaneamente impossibile rispondere
alla chiamata, il lavoratore e' tenuto a informare
tempestivamente il datore di lavoro, specificando la
durata dell'impedimento. Nel periodo di temporanea
indisponibilita' non matura il diritto alla indennita' di
disponibilita'. 5. Ove il lavoratore non provveda
all'adempimento di cui al comma che precede, perde il
diritto alla indennita' di disponibilita' per un periodo
di quindici giorni, salva diversa previsione del
contratto individuale. 6. Le disposizioni di cui ai commi
da 1 a 5 si applicano soltanto nei casi in cui il
lavoratore si obbliga contrattualmente a rispondere alla
chiamata del datore di lavoro. In tal caso, il rifiuto
ingiustificato di rispondere alla chiamata puo'
comportare la risoluzione del contratto, la restituzione
della quota di indennita' di disponibilita' riferita al
periodo successivo all'ingiustificato rifiuto, nonche' un
congruo risarcimento del danno nella misura fissata dai
contratti collettivi o, in mancanza, dal contratto di
lavoro. 7. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilita la
misura della retribuzione convenzionale in riferimento
alla quale i lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 33
possono versare la differenza contributiva per i periodi
in cui abbiano percepito una retribuzione inferiore
rispetto a quella convenzionale ovvero abbiano usufruito
della indennita' di disponibilita' fino a concorrenza
della medesima misura. Art. 37. Lavoro intermittente per periodi
predeterminati nell'arco della settimana, del mese o
dell'anno 1. Nel caso di lavoro intermittente
per prestazioni da rendersi il fine settimana, nonche'
nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie
e pasquali l'indennita' di disponibilita' di cui
all'articolo 36 e' corrisposta al prestatore di lavoro
solo in caso di effettiva chiamata da parte del datore di
lavoro. 2. Ulteriori periodi predeterminati
possono esser previsti dai contratti collettivi stipulati
da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale
o territoriale. Art. 38. Principio di non
discriminazione 1. Fermi restando i divieti di
discriminazione diretta e indiretta previsti dalla
legislazione vigente, il lavoratore intermittente non
deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento
economico e normativo complessivamente meno favorevole
rispetto al lavoratore di pari livello, a parita' di
mansioni svolte. 2. Il trattamento economico,
normativo e previdenziale del lavoratore intermittente e'
riproporzionato, in ragione della prestazione lavorativa
effettivamente eseguita, in particolare per quanto
riguarda l'importo della retribuzione globale e delle
singole componenti di essa, nonche' delle ferie e dei
trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro, malattia
professionale, maternita', congedi parentali. 3. Per tutto il periodo durante il
quale il lavoratore resta disponibile a rispondere alla
chiamata del datore di lavoro non e' titolare di alcun
diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati ne' matura
alcun trattamento economico e normativo, salvo
l'indennita' di disponibilita' di cui all'articolo
36. Art. 39. Computo del lavoratore
intermittente 1. Il prestatore di lavoro
intermittente e' computato nell'organico dell'impresa, ai
fini della applicazione di normative di legge, in
proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto
nell'arco di ciascun semestre. Art. 40. Sostegno e valorizzazione della
autonomia collettiva 1. Qualora, entro cinque mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, non sia intervenuta, ai sensi dell'articolo
34, comma 1, e dell'articolo 37, comma 2, la
determinazione da parte del contratto collettivo
nazionale dei casi di ricorso al lavoro intermittente, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le
organizzazioni sindacali interessate dei datori di lavoro
e dei lavoratori e le assiste al fine di promuovere
l'accordo. In caso di mancata stipulazione dell'accordo
entro i quattro mesi successivi, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali individua in via provvisoria e
con proprio decreto, tenuto conto delle indicazioni
contenute nell'eventuale accordo interconfederale di cui
all'articolo 86, comma 13, e delle prevalenti posizioni
espresse da ciascuna delle due parti interessate, i casi
in cui e' ammissibile il ricorso al lavoro intermittente
ai sensi della disposizione di cui all'articolo 34, comma
1, e dell'articolo 37, comma 2. Capo II Lavoro ripartito Art. 41. Definizione e vincolo di
solidarieta' 1. Il contratto di lavoro ripartito
e' uno speciale contratto di lavoro mediante il quale due
lavoratori assumono in solido l'adempimento di una unica
e identica obbligazione lavorativa. 2. Fermo restando il vincolo di
solidarieta' di cui al comma 1 e fatta salva una diversa
intesa tra le parti contraenti, ogni lavoratore resta
personalmente e direttamente responsabile
dell'adempimento della intera obbligazione lavorativa nei
limiti di cui al presente capo. 3. Fatte salve diverse intese tra
le parti contraenti o previsioni dei contratti o accordi
collettivi, i lavoratori hanno la facolta' di determinare
discrezionalmente e in qualsiasi momento sostituzioni tra
di loro, nonche' di modificare consensualmente la
collocazione temporale dell'orario di lavoro, nel qual
caso il rischio della impossibilita' della prestazione
per fatti attinenti a uno dei coobbligati e' posta in
capo all'altro obbligato. 4. Eventuali sostituzioni da parte
di terzi, nel caso di impossibilita' di uno o entrambi i
lavoratori coobbligati, sono vietate e possono essere
ammesse solo previo consenso del datore di
lavoro. 5. Salvo diversa intesa tra le
parti, le dimissioni o il licenziamento di uno dei
lavoratori coobbligati comportano l'estinzione
dell'intero vincolo contrattuale. Tale disposizione non
trova applicazione se, su richiesta del datore di lavoro,
l'altro prestatore di lavoro si renda disponibile ad
adempiere l'obbligazione lavorativa, integralmente o
parzialmente, nel qual caso il contratto di lavoro
ripartito si trasforma in un normale contratto di lavoro
subordinato di cui all'articolo 2094 del codice
civile. 6. Salvo diversa intesa tra le
parti, l'impedimento di entrambi i lavoratori coobbligati
e' disciplinato ai sensi dell'articolo 1256 del codice
civile. Note all'art. 41: - Il testo dell'art. 2094 del
codice civile, e' il seguente: "Art. 2094 (Prestatore di lavoro
subordinato). - E' prestatore di lavoro subordinato chi
si obbliga mediante retribuzione a collaborare
nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o
manuale alle dipendenze e sotto la direzione
dell'imprenditore.". - Il testo dell'art. 1256 del
codice civile e' il seguente: "Art. 1256 (Impossibilita'
definitiva e impossibilita' temporanea). - L'obbligazione
si estingue quando, per una causa non imputabile al
debitore, la prestazione diventa impossibile. Se
l'impossibilita' e' solo temporanea, il debitore, finche'
essa perdura, non e' responsabile del ritardo
nell'adempimento. Tuttavia l'obbligazione si estingue se
l'impossibilita' perdura fino a quando, in relazione al
titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto il
debitore non puo' piu' essere ritenuto obbligato a
eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha piu'
interesse a conseguirla". Art. 42. Forma e comunicazioni 1. Il contratto di lavoro ripartito
e' stipulato in forma scritta ai fini della prova dei
seguenti elementi: a) la misura percentuale e la
collocazione temporale del lavoro giornaliero,
settimanale, mensile o annuale che si prevede venga
svolto da ciascuno dei lavoratori coobbligati, secondo le
intese tra loro intercorse, ferma restando la
possibilita' per gli stessi lavoratori di determinare
discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione
tra di loro ovvero la modificazione consensuale della
distribuzione dell'orario di lavoro; b) il luogo di lavoro, nonche' il
trattamento economico e normativo spettante a ciascun
lavoratore; c) le eventuali misure di sicurezza
specifiche necessarie in relazione al tipo di attivita'
dedotta in contratto. 2. Ai fini della possibilita' di
certificare le assenze, i lavoratori sono tenuti a
informare preventivamente il datore di lavoro, con
cadenza almeno settimanale, in merito all'orario di
lavoro di ciascuno dei soggetti coobbligati.
Art. 43. Disciplina applicabile 1. La regolamentazione del lavoro
ripartito e' demandata alla contrattazione collettiva nel
rispetto delle previsioni contenute nel presente
capo. 2. In assenza di contratti
collettivi, e fatto salvo quanto stabilito nel presente
capo, trova applicazione, nel caso di prestazioni rese a
favore di un datore di lavoro, la normativa generale del
lavoro subordinato in quanto compatibile con la
particolare natura del rapporto di lavoro ripartito.
Art. 44. Principio di non
discriminazione 1. Fermi restando i divieti di
discriminazione diretta e indiretta previsti dalla
legislazione vigente, il lavoratore coobbligato deve
ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento
economico e normativo complessivamente meno favorevole
rispetto al lavoratore di pari livello, a parita' di
mansioni svolte. 2. Il trattamento economico e
normativo dei lavoratori coobbligati e' riproporzionato,
in ragione della prestazione lavorativa effettivamente
eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo
della retribuzione globale e delle singole componenti di
essa, nonche' delle ferie e dei trattamenti per malattia,
infortunio sul lavoro, malattia professionale, congedi
parentali. 3. Ciascuno dei lavoratori
coobbligati ha diritto di partecipare alle riunioni
assembleari di cui all'articolo 20, legge 20 maggio 1970,
n. 300, entro il previsto limite complessivo di dieci ore
annue, il cui trattamento economico verra' ripartito fra
i coobbligati proporzionalmente alla prestazione
lavorativa effettivamente eseguita. Nota all'art. 44: - Il testo dell'art. 20 della
citata legge n. 300 del 1970, e' il seguente: "Art. 20 (Assemblea). - I
lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unita'
produttiva in cui prestano la loro opera, fuori
dell'orario di lavoro, nonche' durante l'orario di
lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali
verra' corrisposta la normale retribuzione. Migliori
condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione
collettiva. Le riunioni - che possono riguardare la
generalita' dei lavoratori o gruppi di essi - sono
indette, singolarmente o congiuntamente, dalle
rappresentanze sindacali aziendali nell'unita'
produttiva, con ordine del giorno su materie di interesse
sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza
delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro. Alle
riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore
di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha
costituito la rappresentanza sindacale aziendale.
Ulteriori modalita' per l'esercizio del diritto di
assemblea possono essere stabilite dai contratti
collettivi di lavoro, anche aziendali.".
Art. 45. Disposizioni
previdenziali 1. Ai fini delle prestazioni della
assicurazione generale e obbligatoria per la invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti, della indennita' di
malattia e di ogni altra prestazione previdenziale e
assistenziale e delle relative contribuzioni connesse
alla durata giornaliera, settimanale, mensile o annuale
della prestazione lavorativa i lavoratori contitolari del
contratto di lavoro ripartito sono assimilati ai
lavoratori a tempo parziale. Il calcolo delle prestazioni
e dei contributi andra' tuttavia effettuato non
preventivamente ma mese per mese, salvo conguaglio a fine
anno a seguito dell'effettivo svolgimento della
prestazione lavorativa. Capo III Lavoro a tempo parziale Art. 46. Norme di modifica al decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive
modifiche e integrazioni 1. Al decreto legislativo 25
febbraio 2000, n. 61, cosi' come modificato dal decreto
legislativo 26 febbraio 2001, n. 100, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 2, la
lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) per "tempo pieno" l'orario
normale di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1, del
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o l'eventuale
minor orario normale fissato dai contratti collettivi
applicati;"; b) all'articolo 1, il comma 3 e'
sostituito dal seguente: "3. I contratti collettivi
nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei
datori e prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale e i contratti
collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze
sindacali aziendali di cui all'articolo 19 della legge 20
maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero
dalle rappresentanze sindacali unitarie possono
determinare condizioni e modalita' della prestazione
lavorativa del rapporto di lavoro di cui al comma 2. I
contratti collettivi nazionali possono, altresi',
prevedere per specifiche figure o livelli professionali
modalita' particolari di attuazione delle discipline
rimesse alla contrattazione collettiva ai sensi
del presente decreto."; c) all'articolo 1, il comma 4 e'
sostituito dal seguente: "Le assunzioni a termine, di cui
al decreto legislativo 9 ottobre 2001, n. 368, e
successive modificazioni, di cui all'articolo 8 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, e di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, possono essere
effettuate anche con rapporto a tempo parziale, ai sensi
dei commi 2 e 3."; d) all'articolo 3, il comma 1 e'
sostituito dal seguente: "1. Nelle ipotesi di lavoro a
tempo parziale di tipo orizzontale, anche a tempo
determinato ai sensi dell'articolo 1 del decreto
legislativo 9 ottobre 2001, n. 368, il datore di lavoro
ha facolta' di richiedere lo svolgimento di prestazioni
supplementari rispetto a quelle concordate con il
lavoratore ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nel
rispetto di quanto previsto dai commi 2, 3 e
4."; e) all'articolo 3, il comma 2 e'
sostituito dal seguente: "2. I contratti collettivi
stipulati dai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 3,
stabiliscono il numero massimo delle ore di lavoro
supplementare effettuabili e le relative causali in
relazione alle quali si consente di richiedere ad un
lavoratore a tempo parziale lo svolgimento di lavoro
supplementare, nonche' le conseguenze del superamento
delle ore di lavoro supplementare consentite dai
contratti collettivi stessi."; f) all'articolo 3, il comma 3 e'
sostituito dal seguente: "3. L'effettuazione di
prestazioni di lavoro supplementare richiede il consenso
del lavoratore interessato ove non prevista e
regolamentata dal contratto collettivo. Il rifiuto da
parte del lavoratore non puo' integrare in nessun caso
gli estremi del giustificato motivo di
licenziamento."; g) all'articolo 3, il comma 4,
ultimo periodo, e' soppresso; h) all'articolo 3, il comma 5 e'
sostituito dal seguente: "5. Nel rapporto di lavoro a
tempo parziale verticale o misto, anche a tempo
determinato, e' consentito lo svolgimento di prestazioni
lavorative straordinarie. A tali prestazioni si applica
la disciplina legale e contrattuale vigente ed eventuali
successive modifiche ed integrazioni in materia di lavoro
straordinario nei rapporti a tempo pieno."; i) all'articolo 3, il comma 6 e'
abrogato; j) all'articolo 3, il comma 7 e'
sostituito dal seguente: "7. Fermo restando quanto
disposto dall'articolo 2, comma 2, le parti del contratto
di lavoro a tempo parziale possono, nel rispetto di
quanto previsto dal presente comma e dai commi 8 e 9,
concordare clausole flessibili relative alla variazione
della collocazione temporale della prestazione stessa.
Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale
o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche
relative alla variazione in aumento della durata della
prestazione lavorativa. I contratti collettivi, stipulati
dai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 3,
stabiliscono: 1) condizioni e modalita' in
relazione alle quali il datore di lavoro puo' modificare
la collocazione temporale della prestazione
lavorativa; 2) condizioni e modalita' in
relazioni alle quali il datore di lavoro puo' variare in
aumento la durata della prestazione
lavorativa; 3) i limiti massimi di variabilita'
in aumento della durata della prestazione
lavorativa."; k) all'articolo 3, il comma 8 e'
sostituito dal seguente: "8. L'esercizio da parte del
datore di lavoro del potere di variare in aumento la
durata della prestazione lavorativa, nonche' di
modificare la collocazione temporale della stessa
comporta in favore del prestatore di lavoro un preavviso,
fatte salve le intese tra le parti, di almeno due giorni
lavorativi, nonche' il diritto a specifiche
compensazioni, nella misura ovvero nelle forme fissate
dai contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma
3."; l) all'articolo 3, il comma 9 e'
sostituito dal seguente: "9. La disponibilita' allo
svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale ai
sensi del comma 7 richiede il consenso del lavoratore
formalizzato attraverso uno specifico patto scritto,
anche contestuale al contratto di lavoro, reso, su
richiesta del lavoratore, con l'assistenza di un
componente della rappresentanza sindacale aziendale
indicato dal lavoratore medesimo. L'eventuale rifiuto del
lavoratore non integra gli estremi del giustificato
motivo di licenziamento."; m) all'articolo 3, il comma 10 e'
sostituito dal seguente: "10. L'inserzione nel contratto
di lavoro a tempo parziale di clausole flessibili o
elastiche ai sensi del comma 7 e' possibile anche nelle
ipotesi di contratto di lavoro a termine."; n) i commi 11, 12, 13 e 15
dell'articolo 3 sono soppressi; o) l'articolo 5 e' sostituito dal
seguente: "Art. 5 (Tutela ed incentivazione
del lavoro a tempo parziale). - 1. Il rifiuto di un
lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a
tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o il proprio
rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo
pieno, non costituisce giustificato motivo di
licenziamento. Su accordo delle parti risultante da atto
scritto, convalidato dalla direzione provinciale del
lavoro competente per territorio, e' ammessa la
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in
rapporto a tempo parziale. Al rapporto di lavoro a tempo
parziale risultante dalla trasformazione si applica la
disciplina di cui al presente decreto
legislativo. 2. Il contratto individuale puo'
prevedere, in caso di assunzione di personale a tempo
pieno, un diritto di precedenza in favore dei lavoratori
assunti a tempo parziale in attivita' presso unita'
produttive site nello stesso ambito comunale, adibiti
alle stesse mansioni od a mansioni equivalenti rispetto a
quelle con riguardo alle quali e' prevista
l'assunzione. 3. In caso di assunzione di
personale a tempo parziale il datore di lavoro e' tenuto
a darne tempestiva informazione al personale gia'
dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unita'
produttive site nello stesso ambito comunale, anche
mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a
tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in
considerazione le eventuali domande di trasformazione a
tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno.
I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3,
possono provvedere ad individuare criteri applicativi con
riguardo a tale disposizione. 4. Gli incentivi economici
all'utilizzo del lavoro a tempo parziale, anche a tempo
determinato, saranno definiti, compatibilmente con la
disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato,
nell'ambito della riforma del sistema degli incentivi
all'occupazione."; p) il comma 2 dell'articolo 6 e'
soppresso; q) l'articolo 7 e'
soppresso; r) all'articolo 8, il comma 2 e'
sostituito dal seguente: "L'eventuale mancanza o
indeterminatezza nel contratto scritto delle indicazioni
di cui all'articolo 2, comma 2, non comporta la nullita'
del contratto di lavoro a tempo parziale. Qualora
l'omissione riguardi la durata della prestazione
lavorativa, su richiesta del lavoratore puo' essere
dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di
lavoro a tempo pieno a partire dalla data del relativo
accertamento giudiziale. Qualora invece l'omissione
riguardi la sola collocazione temporale dell'orario, il
giudice provvede a determinare le modalita' temporali di
svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale
con riferimento alle previsioni dei contratti collettivi
di cui all'articolo 3, comma 7, o, in mancanza, con
valutazione equitativa, tenendo conto in particolare
delle responsabilita' familiari del lavoratore
interessato, della sua necessita' di integrazione del
reddito derivante dal rapporto a tempo parziale mediante
lo svolgimento di altra attivita' lavorativa, nonche'
delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo
antecedente la data della pronuncia della sentenza, il
lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in aggiunta
alla retribuzione dovuta, alla corresponsione di un
ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno,
da liquidarsi con valutazione equitativa. Nel corso del
successivo svolgimento del rapporto, e' fatta salva la
possibilita' di concordare per iscritto clausole
elastiche o flessibili ai sensi dell'articolo 3, comma 3.
In luogo del ricorso all'autorita' giudiziaria, le
controversie di cui al presente comma ed al comma 1
possono essere, risolte mediante le procedure di
conciliazione ed eventualmente di arbitrato previste dai
contratti collettivi nazionali di lavoro di cui
all'articolo 1, comma 3."; s) all'articolo 8, dopo il comma 2
sono inseriti i seguenti: "2-bis. Lo svolgimento di
prestazioni elastiche o flessibili di cui all'articolo 3,
comma 7, senza il rispetto di quanto stabilito
dall'articolo 3, commi 7, 8, 9 comporta a favore del
prestatore di lavoro il diritto, in aggiunta alla
retribuzione dovuta, alla corresponsione di un ulteriore
emolumento a titolo di risarcimento del danno. 2-ter. In assenza di contratti
collettivi datore di lavoro e prestatore di lavoro
possono concordare direttamente l'adozione di clausole
elastiche o flessibili ai sensi delle disposizioni che
precedono."; t) dopo l'articolo 12 e' aggiunto,
in fine, il seguente: "Art. 12-bis (Ipotesi di
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in
rapporto di lavoro a tempo parziale). - 1. I lavoratori
affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una
ridotta capacita' lavorativa, anche a causa degli effetti
invalidanti di terapie salvavita, accertata da una
commissione medica istituita presso l'azienda unita'
sanitaria locale territorialmente competente, hanno
diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a
tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od
orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve
essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a
tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni
caso salve disposizioni piu' favorevoli per il prestatore
di lavoro.". Note all'art. 46: - Il testo del decreto legislativo
25 febbraio 2000, n. 61 (Attuazione della direttiva
97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo
parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2000, n.
66. - Il testo dell'art. 1 del citato
decreto legislativo n. 61 del 2000, come modificato dal
decreto qui pubblicato e' il seguente: "Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel
rapporto di lavoro subordinato l'assunzione puo' avvenire
a tempo pieno o a tempo parziale. 2. Ai fini del presente decreto
legislativo si intende: a) per "tempo pieno" l'orario
normale di lavoro di cui all'art. 3, comma 1, del decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o l'eventuale minor
orario normale fissato dai contratti collettivi
applicativi; b) per "tempo parziale" l'orario di
lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto
un lavoratore, che risulti comunque inferiore a quello
indicato nella lettera a); c) per "rapporto di lavoro a tempo
parziale di tipo orizzontale" quello in cui la riduzione
di orario rispetto al tempo pieno e' prevista in
relazione all'orario normale giornaliero di
lavoro; d) per "rapporto di lavoro a tempo
parziale di tipo verticale" quello in relazione al quale
risulti previsto che l'attivita' lavorativa sia svolta a
tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati
nel corso della settimana, del mese o
dell'anno; d-bis) per "rapporto di lavoro a
tempo parziale di tipo misto" quello che si svolge
secondo una combinazione delle due modalita' indicate
nelle lettere c) e d); e) per "lavoro supplementare"
quello corrispondente alle prestazioni lavorative svolte
oltre l'orario di lavoro concordato fra le parti ai sensi
dell'art. 2, comma 2, ed entro il limite del tempo
pieno. 3. I contratti collettivi nazionali
o territoriali stipulati da associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale e i contratti
collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze
sindacali aziendali di cui all'art. 19 della legge 20
maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero
dalle rappresentanze sindacali unitarie possono
determinare condizioni e modalita' della prestazione
lavorativa del rapporto di lavoro di cui al comma 2. I
contratti collettivi nazionali possono, altresi',
prevedere per specifiche figure o livelli professionali
modalita' particolari di attuazione delle discipline
rimesse alla contrattazione collettiva ai sensi del
presente decreto. 4. Le assunzioni a termine, di cui
al decreto legislativo 9 ottobre 2001, n. 368, e
successive modificazioni, di cui all'art. 8 della legge
23 luglio 1991, n. 223, e di cui all'art. 4 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, possono essere
effettuate anche con rapporto a tempo parziale, ai sensi
dei commi 2 e 3.". - Il testo dell'art. 3 del citato
decreto legislativo n. 61 del 2001, come modificato dal
decreto qui pubblicato e' il seguente: "Art. 3 (Modalita' del rapporto di
lavoro a tempo parziale. Lavoro supplementare, lavoro
straordinario clausole elastiche). - 1. Nelle ipotesi di
lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, anche a
tempo determinato ai sensi dell'art. l del decreto
legislativo 9 ottobre 2001, n. 368, il datore di lavoro
ha facolta' di richiedere lo svolgimento di prestazioni
supplementari rispetto a quelle concordate con il
lavoratore ai sensi dell'art. 2, comma 2, nel rispetto di
quanto previsto dai commi 2, 3 e 4. 2. I contratti collettivi stipulati
dai soggetti indicati nell'art. 1, comma 3, stabiliscono
il numero massimo delle ore di lavoro supplementare
effettuabili e le relative causali in relazione alle
quali si consente di richiedere ad un lavoratore a tempo
parziale lo svolgimento di lavoro supplementare, nonche'
le conseguenze del superamento delle ore di lavoro
supplementare consentite dai contratti collettivi
stessi. 3. L'effettuazione di prestazioni
di lavoro supplementare richiede il consenso del
lavoratore interessato ove non prevista e regolamentata
dal contratto collettivo. Il rifiuto da parte del
lavoratore non puo' integrare in nessun caso gli estremi
del giustificato motivo di licenziamento. 4. I contratti collettivi di cui al
comma 2 possono prevedere una percentuale di
maggiorazione sull'importo della retribuzione oraria
globale di fatto, dovuta in relazione al lavoro
supplementare. In alternativa a quanto previsto in
proposito dall'art. 4, comma 2, lettera a), i contratti
collettivi di cui al comma 2 possono anche stabilire che
l'incidenza della retribuzione delle ore supplementari
sugli istituti retributivi indiretti e differiti sia
determinata convenzionalmente mediante l'applicazione di
una maggiorazione forfettaria sulla retribuzione dovuta
per la singola ora di lavoro supplementare. 5. Nel rapporto di lavoro a tempo
parziale verticale o misto, anche a tempo determinato, e'
consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative
straordinarie. A tali prestazioni si applica la
disciplina legale e contrattuale vigente ed eventuali
successive modifiche ed integrazioni in materia di lavoro
straordinario nei rapporti a tempo pieno. 6. (Comma abrogato). 7. Fermo restando quanto disposto
dall'art. 2, comma 2, le parti del contratto di lavoro a
tempo parziale possono, nel rispetto di quanto previsto
dal presente comma e dai commi 8 e 9, concordare clausole
flessibili relative alla variazione della collocazione
temporale della prestazione stessa. Nei rapporti di
lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono
essere stabilite anche clausole elastiche relative alla
variazione in aumento della durata della prestazione
lavorativa. I contratti collettivi stipulati dai soggetti
indicati nell'art. 1, comma 3, stabiliscono: 1) condizioni e modalita' in
relazione alle quali il datore di lavoro puo' modificare
la collocazione temporale della prestazione
lavorativa; 2) condizioni e modalita' in
relazioni alle quali il datore di lavoro puo' variare in
aumento la durata della prestazione
lavorativa; 3) i limiti massimi di variabilita'
in aumento della durata della prestazione
lavorativa. 8. L'esercizio da parte del datore
di lavoro del potere di variare in aumento la durata
della prestazione lavorativa, nonche' di modificare la
collocazione temporale della stessa comporta in favore
del prestatore di lavoro un preavviso, fatte salve le
intese tra le parti, di almeno due giorni lavorativi,
nonche' il diritto a specifiche compensazioni, nella
misura ovvero nelle forme fissate dai contratti
collettivi di cui all'art. 1, comma 3. 9. La disponibilita' allo
svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale ai
sensi del comma 7 richiede il consenso del lavoratore
formalizzato attraverso uno specifico patto scritto,
anche contestuale al contratto di lavoro, reso, su
richiesta del lavoratore, con l'assistenza di un
componente della rappresentanza sindacale aziendale
indicato dal lavoratore medesimo. L'eventuale rifiuto del
lavoratore non integra gli estremi del giustificato
motivo di licenziamento. 10. L'inserzione nel contratto di
lavoro a tempo parziale di clausole flessibili o
elastiche ai sensi del comma 7 e' possibile anche nelle
ipotesi di contratto di lavoro a termine. 11. (Comma soppresso). 12. (Comma soppresso). 13. (Comma soppresso). 14. I centri per l'impiego e i
soggetti autorizzati all'attivita' di mediazione fra
domanda ed offerta di lavoro, di cui rispettivamente agli
articoli 4 e 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997,
n. 469, sono tenuti a dare, ai lavoratori interessati ad
offerte di lavoro a tempo parziale, puntuale informazione
della disciplina prevista dai commi 3, 7, 8, 9, 10, 11,
12 e 13, preventivamente alla stipulazione del contratto
di lavoro. Per i soggetti di cui all'art. 10 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, la mancata
fornitura di detta informazione costituisce comportamento
valutabile ai fini dell'applicazione della norma di cui
al comma 12, lettera b), del medesimo art. 10. 15. (Comma soppresso). - Il testo dell'art. 6 del citato
decreto legislativo n. 61 del 2000, come modificato dal
decreto qui pubblicato e' il seguente: "Art. 6 (Criteri di computo dei
lavoratori a tempo parziale). - 1. In tutte le ipotesi in
cui, per disposizione di legge o di contratto collettivo,
si renda necessario l'accertamento della consistenza
dell'organico, i lavoratori a tempo parziale sono
computati nel complesso del numero dei lavoratori
dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato
al tempo pieno cosi' come definito ai sensi dell'art. 1;
ai fini di cui sopra l'arrotondamento opera per le
frazioni di orario eccedenti la somma degli orari
individuati a tempo parziale corrispondente a unita'
intere di orario a tempo pieno. 2. (Comma soppresso). - Il testo dell'art. 8 del citato
decreto legislativo n. 61 del 2000, come modificato dal
decreto qui pubblicato e' il seguente: "Art. 8 (Sanzioni). - 1. Nel
contratto di lavoro a tempo parziale la forma scritta e'
richiesta a fini di prova. Qualora la scrittura risulti
mancante, e' ammessa la prova per testimoni nei limiti di
cui all'art. 2725 del codice civile. In difetto di prova
in ordine alla stipulazione a tempo parziale del
contratto di lavoro, su richiesta del lavoratore potra'
essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un
rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data in
cui la mancanza della scrittura sia giudizialmente
accertata. Resta fermo il diritto alle retribuzioni
dovute per le prestazioni effettivamente rese
antecedentemente alla data suddetta. 2. L'eventuale mancanza o
indeterminatezza nel contratto scritto delle indicazioni
di cui all'art. 2, comma 2, non comporta la nullita' del
contratto di lavoro a tempo parziale. Qualora l'omissione
riguardi la durata della prestazione lavorativa, su
richiesta del lavoratore puo' essere dichiarata la
sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo
pieno a partire dalla data del relativo accertamento
giudiziale. Qualora invece l'omissione riguardi la sola
collocazione temporale dell'orario, il giudice provvede a
determinare le modalita' temporali di svolgimento della
prestazione lavorativa a tempo parziale con riferimento
alle previsioni dei contratti collettivi di cui all'art.
3, comma 7, o, in mancanza, con valutazione equitativa,
tenendo conto in particolare delle responsabilita'
familiari del lavoratore interessato, della sua
necessita' di integrazione del reddito derivante dal
rapporto a tempo parziale mediante lo svolgimento di
altra attivita' lavorativa, nonche' delle esigenze del
datore di lavoro. Per il periodo antecedente la data
della pronuncia della sentenza, il lavoratore ha in
entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione
dovuta, alla corresponsione di un ulteriore emolumento a
titolo di risarcimento del danno, da liquidarsi con
valutazione equitativa. Nel corso del successivo
svolgimento del rapporto, e' fatta salva la possibilita'
di concordare per iscritto clausola elastiche o
flessibili ai sensi dell'art. 3, comma 3. In luogo del
ricorso all'autorita' giudiziaria, le controversie di cui
al presente comma ed al comma 1 possono essere risolte
mediante le procedure di conciliazione ed eventualmente
di arbitrato previste dai contratti collettivi nazionali
di lavoro di cui all'art. 1, comma 3. 2-bis. Lo svolgimento di
prestazioni elastiche o flessibili di cui all'art. 3,
comma 7, senza il rispetto di quanto stabilito dall'art.
3, commi 7, 8, 9 comporta a favore del prestatore di
lavoro il diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta,
alla corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo
di risarcimento del danno. 2-ter. In assenza di contratti
collettivi datore di lavoro e prestatore di lavoro
possono concordare direttamente l'adozione di clausole
elastiche o flessibili ai sensi delle disposizioni che
precedono. 3. In caso di violazione da parte
del datore di lavoro del diritto di precedenza di cui
all'art. 5, comma 2, il lavoratore ha diritto al
risarcimento del danno in misura corrispondente alla
differenza fra l'importo della retribuzione percepita e
quella che gli sarebbe stata corrisposta a seguito del
passaggio al tempo pieno nei sei mesi successivi a detto
passaggio. 4. La mancata comunicazione alla
direzione provinciale del lavoro, di cui all'art. 2,
comma 1, secondo periodo, comporta l'applicazione di una
sanzione amministrativa di lire trentamila per ciascun
lavoratore interessato ed ogni giorno di ritardo. I
corrispondenti importi sono versati a favore della
gestione contro la disoccupazione dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS).". - Il testo dell'art. 3, comma 1,
del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione
della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE
concernenti taluni aspetti dell'organizzazione
dell'orario di lavoro), e' il seguente: "1. L'orario normale di lavoro e'
fissato in 40 ore settimanali.". - Il testo dell'art. 19 della
citata legge n. 300 del 1970, e' il seguente: "Art. 19 (Costituzione delle
rappresentanze sindacali aziendali). - Rappresentanze
sindacali aziendali possono essere costituite ad
iniziativa dei lavoratori in ogni unita' produttiva,
nell'ambito: a) delle associazioni aderenti alle
confederazioni maggiormente rappresentative sul piano
nazionale; b) delle associazioni sindacali,
non affiliate alle predette confederazioni, che siano
firmatarie di contratti collettivi nazionali o
provinciali di lavoro applicati nell'unita' produttiva.
Nell'ambito di aziende con piu' unita' produttive le
rappresentanze sindacali possono istituire organi di
coordinamento.". - Per il titolo del citato decreto
legislativo n. 368 del 2001 si veda nota all'art.
22. - Il testo dell'art. 8 della citata
legge n. 223 del 1991, e' il seguente: "Art. 8 (Collocamento dei
lavoratori in mobilita). - 1. Per i lavoratori in
mobilita', ai fini del collocamento, si applica il
diritto di precedenza nell'assunzione di cui al sesto
comma dell'art. 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e
successive modificazioni ed integrazioni. 2. I lavoratori in mobilita'
possono essere assunti con contratto di lavoro a termine
di durata non superiore a dodici mesi. La quota di
contribuzione a carico del datore di lavoro e' pari a
quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19
gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. Nel caso
in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto
contratto venga trasformato a tempo indeterminato, il
beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi
in aggiunta a quello previsto dal comma 4. 3. Per i lavoratori in mobilita' si
osservano, in materia di limiti di eta', ai fini degli
avviamenti di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio
1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni,
le disposizioni dell'art. 2 della legge 22 agosto 1985,
n. 444. Ai fini dei predetti avviamenti le commissioni
regionali per l'impiego stabiliscono, tenendo conto anche
del numero degli iscritti nelle liste di collocamento, la
percentuale degli avviamenti da riservare ai lavoratori
iscritti nella lista di mobilita'. 4. Al datore di lavoro che, senza
esservi tenuto ai sensi del comma 1, assuma a tempo pieno
e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di
mobilita' e' concesso, per ogni mensilita' di
retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo
mensile pari al cinquanta per cento della indennita' di
mobilita' che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il
predetto contributo non puo' essere erogato per un numero
di mesi superiore a dodici e, per i lavoratori di eta'
superiore a cinquanta anni, per un numero superiore a
ventiquattro mesi, ovvero a trentasei mesi per le aree di
cui all'art. 7, comma 6. Il presente comma non trova
applicazione per i giornalisti. 4-bis. Il diritto ai benefici
economici di cui ai commi precedenti e' escluso con
riferimento a quei lavoratori che siano stati collocati
in mobilita', nei sei mesi precedenti, da parte di
impresa dello stesso o di diverso settore di attivita'
che, al momento del licenziamento, presenta assetti
proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli
dell'impresa che assume ovvero risulta con quest'ultima
in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che
assume dichiara, sotto la propria responsabilita',
all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono
le menzionate condizioni ostative. 5. Nei confronti dei lavoratori
iscritti nella lista di mobilita' trova applicazione
quanto previsto dall'art. 27 della legge 12 agosto 1977,
n. 675. 6. Il lavoratore in mobilita' ha
facolta' di svolgere attivita' di lavoro subordinato, a
tempo parziale, ovvero a tempo determinato, mantenendo
l'iscrizione nella lista. 7. Per le giornate di lavoro svolte
ai sensi del comma 6, nonche' per quelle dei periodi di
prova di cui all'art. 9, comma 7, i trattamenti e le
indennita' di cui agli art. 7, 11, comma 2, e 16 sono
sospesi. Tali giornate non sono computate ai fini della
determinazione del periodo di durata dei predetti
trattamenti fino al raggiungimento di un numero di
giornate pari a quello dei giorni complessivi di
spettanza del trattamento. 8. I trattamenti e i benefici di
cui al presente articolo rientrano nella sfera di
applicazione dell'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n.
88.". - Il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternita' e della paternita', a norma dell'art. 15
della legge 8 marzo 2000, n. 53), e' il
seguente: "Art. 4 (Sostituzione di
lavoratrici e lavoratori in congedo). (Legge 30 dicembre
1971, n. 1204, art. 11; legge 8 marzo 2000, n. 53, art.
10). - 1. In sostituzione delle lavoratrici e dei
lavoratori assenti dal lavoro, in virtu' delle
disposizioni del presente testo unico, il datore di
lavoro puo' assumere personale con contratto a tempo
determinato o utilizzare personale con contratto
temporaneo, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 1,
secondo comma, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n.
230, e dell'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 24
giugno 1997, n. 196, e con l'osservanza delle
disposizioni delle leggi medesime. 2. L'assunzione di personale a
tempo determinato e l'utilizzazione di personale
temporaneo, in sostituzione di lavoratrici e lavoratori
in congedo ai sensi del presente testo unico puo'
avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al
periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori
previsti dalla contrattazione collettiva. 3. Nelle aziende con meno di venti
dipendenti, per i contributi a carico del datore di
lavoro che assume personale con contratto a tempo
determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori
in congedo, e' concesso uno sgravio contributivo del 50
per cento. Quando la sostituzione avviene con contratto
di lavoro temporaneo, l'impresa utilizzatrice recupera
dalla societa' di fornitura le somme corrispondenti allo
sgravio da questa ottenuto. 4. Le disposizioni del comma 3
trovano applicazione fino al compimento di un anno di
eta' del figlio della lavoratrice o del lavoratore in
congedo o per un anno dall'accoglienza del minore
adottato o in affidamento. 5. Nelle aziende in cui operano
lavoratrici autonome di cui al capo Xl, e' possibile
procedere, in caso di maternita' delle suddette
lavoratrici, e comunque entro il primo anno di eta' del
bambino o nel primo anno di accoglienza del minore
adottato o in affidamento, all'assunzione di personale a
tempo determinato e di personale temporaneo, per un
periodo massimo di dodici mesi, con le medesime
agevolazioni di cui al comma 3.". - Il testo dell'art. 1 del citato
decreto legislativo n. 368 del 2001, e' il
seguente: "Art. 1 (Apposizione del termine).
- 1. E' consentita l'apposizione di un termine alla
durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di
ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo. 2. L'apposizione del termine e'
priva di effetto se non risulta, direttamente o
indirettamente, da atto scritto nel quale sono
specificate le ragioni di cui al comma 1. 3. Copia dell'atto scritto deve
essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore
entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della
prestazione. 4. La scrittura non e' tuttavia
necessaria quando la durata del rapporto di lavoro,
puramente occasionale, non sia superiore a dodici
giorni.". Titolo VI APPRENDISTATO E CONTRATTO DI
INSERIMENTO Capo I Apprendistato Art. 47. Definizione, tipologie e limiti
quantitativi 1. Ferme restando le disposizioni
vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di
formazione, il contratto di apprendistato e' definito
secondo le seguenti tipologie: a) contratto di apprendistato per
l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e
formazione; b) contratto di apprendistato
professionalizzante per il conseguimento di una
qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un
apprendimento tecnico-professionale; c) contratto di apprendistato per
l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta
formazione. 2. Il numero complessivo di
apprendisti che un datore di lavoro puo' assumere con
contratto di apprendistato non puo' superare il 100 per
cento delle maestranze specializzate e qualificate in
servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di
lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori
qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in
numero inferiore a tre, puo' assumere apprendisti in
numero non superiore a tre. La presente norma non si
applica alle imprese artigiane per le quali trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 della
legge 8 agosto 1985, n. 443. 3. In attesa della regolamentazione
del contratto di apprendistato ai sensi del presente
decreto continua ad applicarsi la vigente normativa in
materia. Nota all'art. 47: - Il testo dell'art. 4 della legge
8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato),
e' il seguente: "Art. 4 (Limiti dimensionali). -
L'impresa artigiana puo' essere svolta anche con la
prestazione d'opera di personale dipendente diretto
personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci,
sempre che non superi i seguenti limiti: a) per l'impresa che non lavora in
serie: un massimo di diciotto dipendenti, compresi gli
apprendisti in numero non superiore a nove; il numero
massimo dei dipendenti puo' essere elevato fino a
ventidue a condizione che le unita' aggiuntive siano
apprendisti; b) per l'impresa che lavora in
serie, purche' con lavorazione non del tutto
automatizzata: un massimo di nove dipendenti, compresi
gli apprendisti in numero non superiore a cinque; il
numero massimo dei dipendenti puo' essere elevato fino a
dodici a condizione che le unita' aggiuntive siano
apprendisti; c) per l'impresa che svolge la
propria attivita' nei settori delle lavorazioni
artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura:
un massimo di trentadue dipendenti, compresi gli
apprendisti in numero non superiore a sedici; il numero
massimo dei dipendenti puo' essere elevato fino a
quaranta a condizione che le unita' aggiuntive siano
apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e
tradizionali e dell'abbigliamento su misura saranno
individuati con decreto del Presidente della Repubblica,
sentite le regioni ed il Consiglio nazionale
dell'artigianato; d) per l'impresa di trasporto: un
massimo di otto dipendenti; e) per le imprese di costruzioni
edili: un massimo di dieci dipendenti, compresi gli
apprendisti in numero non superiore a cinque; il numero
massimo dei dipendenti puo' essere elevato fino a
quattordici a condizione che le unita' aggiuntive siano
apprendisti. Ai fini del calcolo dei limiti di
cui al precedente comma: 1) non sono computati per un
periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica
ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e mantenuti
in servizio dalla stessa impresa artigiana; 2) non sono computati i lavoratori
a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877,
sempre che non superino un terzo dei dipendenti non
apprendisti occupati presso l'impresa
artigiana; 3) sono computati i familiari
dell'imprenditore, ancorche' partecipanti all'impresa
familiare di cui all'art. 230-bis del codice civile, che
svolgano la loro attivita' di lavoro prevalentemente e
professionalmente nell'ambito dell'impresa
artigiana; 4) sono computati, tranne uno, i
soci che svolgono il prevalente lavoro personale
nell'impresa artigiana; 5) non sono computati i portatori
di handicaps, fisici, psichici o sensoriali; 6) sono computati i dipendenti
qualunque sia la mansione svolta.". Art. 48. Apprendistato per l'espletamento
del diritto-dovere di istruzione e formazione 1. Possono essere assunti, in tutti
i settori di attivita', con contratto di apprendistato
per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e
formazione i giovani e gli adolescenti che abbiano
compiuto quindici anni. 2. Il contratto di apprendistato
per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e di
formazione ha durata non superiore a tre anni ed e'
finalizzato al conseguimento di una qualifica
professionale. La durata del contratto e' determinata in
considerazione della qualifica da conseguire, del titolo
di studio, dei crediti professionali e formativi
acquisiti, nonche' del bilancio delle competenze
realizzato dai servizi pubblici per l'impiego o dai
soggetti privati accreditati, mediante l'accertamento dei
crediti formativi definiti ai sensi della legge 28 marzo
2003, n. 53. 3. Il contratto di apprendistato
per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e
formazione e' disciplinato in base ai seguenti
principi: a) forma scritta del contratto,
contenente indicazione della prestazione lavorativa
oggetto del contratto, del piano formativo individuale,
nonche' della qualifica che potra' essere acquisita al
termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti
della formazione aziendale od extra-aziendale; b) divieto di stabilire il compenso
dell'apprendista secondo tariffe di cottimo; c) possibilita' per il datore di
lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del
periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 2118 del codice civile; d) divieto per il datore di lavoro
di recedere dal contratto di apprendistato in assenza di
una giusta causa o di un giustificato motivo. 4. La regolamentazione dei profili
formativi dell'apprendistato per l'espletamento del
diritto-dovere di istruzione e formazione e' rimessa alle
regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano,
d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, sentite le associazioni dei datori di
lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei
seguenti criteri e principi direttivi: a) definizione della qualifica
professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.
53; b) previsione di un monte ore di
formazione, esterna od interna alla azienda, congruo al
conseguimento della qualifica professionale in funzione
di quanto stabilito al comma 2 e secondo standard minimi
formativi definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.
53; c) rinvio ai contratti collettivi
di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o
aziendale da associazioni dei datori e prestatori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative per la
determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali,
delle modalita' di erogazione della formazione aziendale
nel rispetto degli standard generali fissati dalle
regioni competenti; d) riconoscimento sulla base dei
risultati conseguiti all'interno del percorso di
formazione, esterna e interna alla impresa, della
qualifica professionale ai fini contrattuali; e) registrazione della formazione
effettuata nel libretto formativo; f) presenza di un tutore aziendale
con formazione e competenze adeguate. Note all'art. 48: - Il testo della legge 28 marzo
2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle
norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2
aprile 2003, n. 77. - Il testo dell'art. 2118 del
codice civile, e' il seguente: "Art. 2118 (Recesso dal contratto a
tempo indeterminato). - Ciascuno dei contraenti puo'
recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato,
dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti
[dalle norme corporative], dagli usi o secondo
equita'. In mancanza di preavviso, il recedente e' tenuto
verso l'altra parte a un'indennita' equivalente
all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per
il periodo di preavviso. La stessa indennita' e' dovuta
dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto
per morte del prestatore di lavoro.". Art. 49. Apprendistato
professionalizzante 1. Possono essere assunti, in tutti
i settori di attivita', con contratto di apprendistato
professionalizzante, per il conseguimento di una
qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e la
acquisizione di competenze di base, trasversali e
tecnico-professionali, i soggetti di eta' compresa tra i
diciotto anni e i ventinove anni. 2. Per soggetti in possesso di una
qualifica professionale, conseguita ai sensi della legge
28 marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato
professionalizzante puo' essere stipulato a partire dal
diciassettesimo anno di eta'. 3. I contratti collettivi stipulati
da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale
o regionale stabiliscono, in ragione del tipo di
qualificazione da conseguire, la durata del contratto di
apprendistato professionalizzante che, in ogni caso, non
puo' comunque essere inferiore a due anni e superiore a
sei. 4. Il contratto di apprendistato
professionalizzante e' disciplinato in base ai seguenti
principi: a) forma scritta del contratto,
contenente indicazione della prestazione oggetto del
contratto, del piano formativo individuale, nonche' della
eventuale qualifica che potra' essere acquisita al
termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti
della formazione aziendale od extra-aziendale; b) divieto di stabilire il compenso
dell'apprendista secondo tariffe di cottimo; c) possibilita' per il datore di
lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del
periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 2118 del codice civile; d) possibilita' di sommare i
periodi di apprendistato svolti nell'ambito del
diritto-dovere di istruzione e formazione con quelli
dell'apprendistato professionalizzante nel rispetto del
limite massimo di durata di cui al comma 3. e) divieto per il datore di lavoro
di recedere dal contratto di apprendistato in assenza di
una giusta causa o di un giustificato motivo. 5. La regolamentazione dei profili
formativi dell'apprendistato professionalizzante e'
rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e
Bolzano, d'intesa con le associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano regionale e nel rispetto dei
seguenti criteri e principi direttivi: a) previsione di un monte ore di
formazione formale, interna o esterna alla azienda, di
almeno centoventi ore per anno, per la acquisizione di
competenze di base e tecnico-professionali; b) rinvio ai contratti collettivi
di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o
aziendale da associazioni dei datori e prestatori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative per la
determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali,
delle modalita' di erogazione e della articolazione della
formazione, esterna e interna alle singole aziende, anche
in relazione alla capacita' formativa interna rispetto a
quella offerta dai soggetti esterni; c) riconoscimento sulla base dei
risultati conseguiti all'interno del percorso di
formazione, esterna e interna alla impresa, della
qualifica professionale ai fini contrattuali; d) registrazione della formazione
effettuata nel libretto formativo; e) presenza di un tutore aziendale
con formazione e competenze adeguate. Note all'art. 49: - Per il titolo della citata legge
n. 53 del 2003 si veda nota all'art. 48. - Per il testo dell'art. 2118 del
codice civile si veda nota all'art. 48. Art. 50. Apprendistato per l'acquisizione di
un diploma o per percorsi di alta formazione 1. Possono essere assunti, in tutti
i settori di attivita', con contratto di apprendistato
per conseguimento di un titolo di studio di livello
secondario, per il conseguimento di titoli di studio
universitari e della alta formazione, nonche' per la
specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69
della legge 17 maggio 1999, n. 144, i soggetti di eta'
compresa tra i diciotto anni e i ventinove
anni. 2. Per soggetti in possesso di una
qualifica professionale conseguita ai sensi della legge
28 marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato di
cui al comma 1 puo' essere stipulato a partire dal
diciassettesimo anno di eta'. 3. Ferme restando le intese
vigenti, la regolamentazione e la durata
dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per
percorsi di alta formazione e' rimessa alle regioni, per
i soli profili che attengono alla formazione, in accordo
con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e
dei prestatori di lavoro, le universita' e le altre
istituzioni formative. Nota all'art. 50: - Il testo dell'art. 69 della legge
17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di
investimenti, delega al Governo per il riordino degli
incentivi all'occupazione e della normativa che
disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino
degli enti previdenziali), e' il seguente: "Art. 69 (Istruzione e formazione
tecnica superiore). - 1. Per riqualificare e ampliare
l'offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti,
occupati e non occupati, nell'ambito del sistema di
formazione integrata superiore (FIS), e' istituito il
sistema della istruzione e formazione tecnica superiore
(IFTS), al quale si accede di norma con il possesso del
diploma di scuola secondaria superiore. Con decreto
adottato di concerto dai Ministri della pubblica
istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e
dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, sentita la Conferenza unificata di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti
le condizioni di accesso ai corsi dell'IFTS per coloro
che non sono in possesso del diploma di scuola secondaria
superiore, gli standard dei diversi percorsi dell'IFTS,
le modalita' che favoriscono l'integrazione tra i sistemi
formativi di cui all'art. 68 e determinano i criteri per
l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli; con il
medesimo decreto sono altresi' definiti i crediti
formativi che vi si acquisiscono e le modalita' della
loro certificazione e utilizzazione, a norma dell'art.
142, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112. 2. Le regioni programmano
l'istituzione dei corsi dell'IFTS, che sono realizzati
con modalita' che garantiscono l'integrazione tra sistemi
formativi, sulla base di linee guida definite d'intesa
tra i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e
della previdenza sociale e dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, la Conferenza
unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281 e le parti sociali mediante l'istituzione di un
apposito comitato nazionale. Alla progettazione dei corsi
dell'IFTS concorrono universita', scuole medie superiori,
enti pubblici di ricerca, centri e agenzie di formazione
professionale accreditati ai sensi dell'art. 17 della
legge 24 giugno 1997, n. 196, e imprese o loro
associazioni, tra loro associati anche in forma
consortile. 3. La certificazione rilasciata in
esito ai corsi di cui al comma 1, che attesta le
competenze acquisite secondo un modello allegato alle
linee guida di cui al comma 2, e' valida in ambito
nazionale. 4. Gli interventi di cui al
presente art. sono programmabili a valere sul Fondo di
cui all'art. 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, nei
limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministero
della pubblica istruzione, nonche' sulle risorse
finalizzate a tale scopo dalle regioni nei limiti delle
proprie disponibilita' di bilancio. Possono concorrere
allo scopo anche altre risorse pubbliche e private. Alle
finalita' di cui al presente articolo la regione Valle
d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono, in relazione alle competenze e alle funzioni
ad esse attribuite, secondo quanto disposto dagli statuti
speciali e dalle relative norme di attuazione; a tal fine
accedono al Fondo di cui al presente comma e la
certificazione rilasciata in esito ai corsi da esse
istituiti e' valida in ambito nazionale.".
Art. 51. Crediti formativi 1. La qualifica professionale
conseguita attraverso il contratto di apprendistato
costituisce credito formativo per il proseguimento nei
percorsi di istruzione e di istruzione e formazione
professionale. 2. Entro dodici mesi dalla entrata
in vigore del presente decreto, il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell'istruzione, della universita' e della ricerca, e
previa intesa con le regioni e le province autonome
definisce le modalita' di riconoscimento dei crediti di
cui al comma che precede, nel rispetto delle competenze
delle regioni e province autonome e di quanto stabilito
nell'Accordo in Conferenza unificata
Stato-regioni-autonomie locali del 18 febbraio 2000 e nel
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale del 31 maggio 2001. Nota all'art. 51: - Il testo del decreto ministeriale
31 maggio 2001 (Certificazione nel sistema della
formazione professionale) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 giugno 2001, n. 139. Art. 52. Repertorio delle
professioni 1. Allo scopo di armonizzare le
diverse qualifiche professionali e' istituito presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali il
repertorio delle professioni predisposto da un apposito
organismo tecnico di cui fanno parte il Ministero
dell'istruzione, della universita' e della ricerca, le
associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale, e i rappresentanti della Conferenza
Stato-regioni. Art. 53. Incentivi economici e normativi e
disposizioni previdenziali 1. Durante il rapporto di
apprendistato, la categoria di inquadramento del
lavoratore non potra' essere inferiore, per piu' di due
livelli, alla categoria spettante, in applicazione del
contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori
addetti a mansioni o funzioni che richiedono
qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento
delle quali e' finalizzato il contratto. 2. Fatte salve specifiche
previsioni di legge o di contratto collettivo, i
lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono
esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi
e contratti collettivi per l'applicazione di particolari
normative e istituti. 3. In attesa della riforma del
sistema degli incentivi alla occupazione, restano fermi
gli attuali sistemi di incentivazione economica la cui
erogazione sara' tuttavia soggetta alla effettiva
verifica della formazione svolta secondo le modalita'
definite con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, d'intesa con la Conferenza
Stato-regioni. In caso di inadempimento nella erogazione
della formazione di cui sia esclusivamente responsabile
il datore di lavoro e che sia tale da impedire la
realizzazione delle finalita' di cui agli articoli 48,
comma 2, 49, comma 1, e 50, comma 1, il datore di lavoro
e' tenuto a versare la quota dei contributi agevolati
maggiorati del 100 per cento. 4. Resta ferma la disciplina
previdenziale e assistenziale prevista dalla legge 19
gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni e
integrazioni. Nota all'art. 53: - Il testo della legge 19 gennaio
1955, n. 25 (Disciplina dell'apprendistato), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 1955, n.
35. Capo II Contratto di inserimento Art. 54. Definizione e campo di
applicazione 1. Il contratto di inserimento e'
un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un
progetto individuale di adattamento delle competenze
professionali del lavoratore a un determinato contesto
lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel
mercato del lavoro delle seguenti categorie di
persone: a) soggetti di eta' compresa tra i
diciotto e i ventinove anni; b) disoccupati di lunga durata da
ventinove fino a trentadue anni; c) lavoratori con piu' di cinquanta
anni di eta' che siano privi di un posto di
lavoro; d) lavoratori che desiderino
riprendere una attivita' lavorativa e che non abbiano
lavorato per almeno due anni; e) donne di qualsiasi eta'
residenti in una area geografica in cui il tasso di
occupazione femminile determinato con apposito decreto
del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sia inferiore almeno del 20 per cento
di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione
femminile superi del 10 per cento quello
maschile; f) persone riconosciute affette, ai
sensi della normativa vigente, da un grave handicap
fisico, mentale o psichico. 2. I contratti di inserimento
possono essere stipulati da: a) enti pubblici economici, imprese
e loro consorzi; b) gruppi di imprese; c) associazioni professionali,
socio-culturali, sportive; d) fondazioni; e) enti di ricerca, pubblici e
privati; f) organizzazioni e associazioni di
categoria. 3. Per poter assumere mediante
contratti di inserimento i soggetti di cui al comma 2
devono avere mantenuto in servizio almeno il sessanta per
cento dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia
venuto a scadere nei diciotto mesi precedenti. A tale
fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi,
quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al
termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la
proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, i contratti risolti nel corso o al
termine del periodo di prova, nonche' i contratti non
trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato
in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della
presente disposizione si considerano mantenuti in
servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro,
nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in
rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 4. La disposizione di cui al comma
3 non trova applicazione quando, nei diciotto mesi
precedenti alla assunzione del lavoratore, sia venuto a
scadere un solo contratto di inserimento. 5. Restano in ogni caso
applicabili, se piu' favorevoli, le disposizioni di cui
all'articolo 20 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in
materia di contratto di reinserimento dei lavoratori
disoccupati. Nota all'art. 54: - Il testo dell'art. 20 della
citata legge n. 223 del 1991, e' il seguente: "Art. 20 (Contratti di
reinserimento dei lavoratori disoccupati). - 1. I
lavoratori che fruiscono da almeno dodici mesi del
trattamento speciale di disoccupazione possono essere
assunti nominativamente mediante chiamata dalle liste di
cui all'art. 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n.
407, con contratto di reinserimento da datori di lavoro
che, al momento dell'instaurazione del rapporto di
lavoro, non abbiano nell'azienda sospensioni dal lavoro
in atto ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977,
n. 675, ovvero non abbiano proceduto a riduzione di
personale nei dodici mesi precedenti, salvo che
l'assunzione non avvenga ai fini di acquisire
professionalita' sostanzialmente diverse da quelle dei
lavoratori interessati alle predette riduzioni o
sospensioni di personale. 2. Ai lavoratori assunti con
contratto di reinserimento, di cui al comma 1, si
applica, sulle correnti aliquote dei contributi
previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di
lavoro e ferma restando la contribuzione a carico del
lavoratore nelle misure previste per la generalita' dei
lavoratori, una riduzione nella misura del settantacinque
per cento per i primi dodici mesi nell'ipotesi di
effettiva disoccupazione del lavoratore per un periodo
inferiore a due anni, per i primi ventiquattro mesi
nell'ipotesi di effettiva disoccupazione del lavoratore
per un periodo superiore a due anni e inferiore a tre
anni, per i primi trentasei mesi nell'ipotesi di
effettiva disoccupazione del lavoratore per un periodo
superiore a tre anni. 3. Il datore di lavoro ha facolta'
di optare per l'esonero dall'obbligo del versamento delle
quote di contribuzione a proprio carico nei limiti del
cinquanta per cento della misura di cui al comma 2 per un
periodo pari al doppio di quello di effettiva
disoccupazione e non superiore, in ogni caso, a
settantadue mesi. 4. I lavoratori assunti con
contratto di reinserimento sono esclusi dal computo dei
limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi
per l'applicazione di particolari normative ed
istituti. 5. Il contratto di lavoro di
reinserimento deve essere stipulato per iscritto. Copia
del contratto deve essere inviata entro trenta giorni al
competente Ispettorato provinciale del lavoro ed alla
sede provinciale dell'INPS.". Art. 55. Progetto individuale di
inserimento 1. Condizione per l'assunzione con
contratto di inserimento e' la definizione, con il
consenso del lavoratore, di un progetto individuale di
inserimento, finalizzato a garantire l'adeguamento delle
competenze professionali del lavoratore stesso al
contesto lavorativo. 2. I contratti collettivi nazionali
o territoriali stipulati da associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale e i contratti
collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze
sindacali aziendali di cui all'articolo 19 della legge 20
maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero
dalle rappresentanze sindacali unitarie determinano,
anche all'interno degli enti bilaterali, le modalita' di
definizione dei piani individuali di inserimento con
particolare riferimento alla realizzazione del progetto,
anche attraverso il ricorso ai fondi interprofessionali
per la formazione continua, in funzione dell'adeguamento
delle capacita' professionali del lavoratore, nonche' le
modalita' di definizione e sperimentazione di
orientamenti, linee-guida e codici di comportamento
diretti ad agevolare il conseguimento dell'obiettivo di
cui al comma 1. 3. Qualora, entro cinque mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, non sia intervenuta, ai sensi del comma 2,
la determinazione da parte del contratto collettivo
nazionale di lavoro delle modalita' di definizione dei
piani individuali di inserimento, il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali convoca le organizzazioni
sindacali interessate dei datori di lavoro e dei
lavoratori e le assiste al fine di promuovere l'accordo.
In caso di mancata stipulazione dell'accordo entro i
quattro mesi successivi, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali individua in via provvisoria e con
proprio decreto, tenuto conto delle indicazioni contenute
nell'eventuale accordo interconfederale di cui
all'articolo 86, comma 13, e delle prevalenti posizioni
espresse da ciascuna delle due parti interessate, le
modalita' di definizione dei piani individuali di
inserimento di cui al comma 2. 4. La formazione eventualmente
effettuata durante l'esecuzione del rapporto di lavoro
dovra' essere registrata nel libretto
formativo. 5. In caso di gravi inadempienze
nella realizzazione del progetto individuale di
inserimento il datore di lavoro e' tenuto a versare la
quota dei contributi agevolati maggiorati del 100 per
cento. Nota all'art. 55: - Per il testo dell'art. 19 della
citata legge n. 300 del 1970, si veda la nota all'art.
46. Art. 56. Forma 1. Il contratto di inserimento e'
stipulato in forma scritta e in esso deve essere
specificamente indicato il progetto individuale di
inserimento di cui all'articolo 55. 2. In mancanza di forma scritta il
contratto e' nullo e il lavoratore si intende assunto a
tempo indeterminato. Art. 57. Durata 1. Il contratto di inserimento ha
una durata non inferiore a nove mesi e non puo' essere
superiore ai diciotto mesi. In caso di assunzione di
lavoratori di cui all'articolo 54, comma 1, lettera f),
la durata massima puo' essere estesa fino a trentasei
mesi. 2. Nel computo del limite massimo
di durata non si tiene conto degli eventuali periodi
dedicati allo svolgimento del servizio militare o di
quello civile, nonche' dei periodi di astensione per
maternita'. 3. Il contratto di inserimento non
e' rinnovabile tra le stesse parti. Eventuali proroghe
del contratto sono ammesse entro il limite massimo di
durata indicato al comma 1. Art. 58. Disciplina del rapporto di
lavoro 1. Salvo diversa previsione dei
contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati
da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale
e dei contratti collettivi aziendali stipulati dalle
rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19
della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni, ovvero dalle rappresentanze sindacali
unitarie, ai contratti di inserimento si applicano, per
quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368. 2. I contratti collettivi di cui al
comma 1 possono stabilire le percentuali massime dei
lavoratori assunti con contratto di
inserimento. Note all'art. 58: - Per il testo dell'art. 19 della
citata legge n. 300 del 1970, si veda nota all'art.
46. - Per il titolo del citato decreto
legislativo n. 368 del 2001, si veda nota all'art.
22. Art. 59. Incentivi economici e
normativi 1. Durante il rapporto di
inserimento, la categoria di inquadramento del lavoratore
non puo' essere inferiore, per piu' di due livelli, alla
categoria spettante, in applicazione del contratto
collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a
mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni
corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali e'
preordinato il progetto di inserimento oggetto del
contratto. 2. Fatte salve specifiche
previsioni di contratto collettivo, i lavoratori assunti
con contratto di inserimento sono esclusi dal computo dei
limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi
per l'applicazione di particolari normative e
istituti. 3. In attesa della riforma del
sistema degli incentivi alla occupazione, gli incentivi
economici previsti dalla disciplina vigente in materia di
contratto di formazione e lavoro trovano applicazione con
esclusivo riferimento ai lavoratori di cui all'articolo
54, comma, 1, lettere b), c), d), e) ed f). Art. 60. Tirocini estivi di
orientamento 1. Si definiscono tirocini estivi
di orientamento i tirocini promossi durante le vacanze
estive a favore di un adolescente o di un giovane,
regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso
l'universita' o un istituto scolastico di ogni ordine e
grado, con fini orientativi e di addestramento
pratico. 2 Il tirocinio estivo di
orientamento ha una durata non superiore a tre mesi e si
svolge nel periodo compreso tra la fine dell'anno
accademico e scolastico e l'inizio di quello successivo.
Tale durata e' quella massima in caso di pluralita' di
tirocini. 3. Eventuali borse lavoro erogate a
favore del tirocinante non possono superare l'importo
massimo mensile di 600 euro. 4. Salvo diversa previsione dei
contratti collettivi, non sono previsti limiti
percentuali massimi per l'impiego di adolescenti o
giovani al tirocinio estivo di orientamento. 5. Salvo quanto previsto ai commi
precedenti ai tirocini estivi si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 18 della legge n. 196
del 1997 e al decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142.
Note all'art. 60: - Il testo dell'art. 18 della
citata legge n. 196 del 1997 e' il seguente: "Art. 18 (Tirocini formativi e di
orientamento). - 1. Al fine di realizzare momenti di
alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte
professionali mediante la conoscenza diretta del mondo
del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e
stages a favore di soggetti che hanno gia' assolto
l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre
1962, n. 1859, con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
della pubblica istruzione, dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, da adottarsi ai sensi
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
emanate, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, disposizioni nel rispetto dei
seguenti principi e criteri generali: a) possibilita' di promozione delle
iniziative, nei limiti delle risorse rese disponibili
dalla vigente legislazione, anche su proposta degli enti
bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o
a partecipazione pubblica e di soggetti privati non
aventi scopo di lucro, in possesso degli specifici
requisiti preventivamente determinati in funzione di
idonee garanzie all'espletamento delle iniziative
medesime e in particolare: agenzie regionali per
l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale; universita'; provveditorati
agli studi; istituzioni scolastiche non statali che
rilascino titoli di studio con valore legale; centri
pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a
partecipazione pubblica o operanti in regime di
convenzione ai sensi dell'art. 5 della legge 21 dicembre
1978, n. 845; comunita' terapeutiche, enti ausiliari e
cooperative sociali, purche' iscritti negli specifici
albi regionali, ove esistenti; servizi di inserimento
lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati
dalla regione; b) attuazione delle iniziative
nell'ambito di progetti di orientamento e di formazione,
con priorita' per quelli definiti all'interno di
programmi operativi quadro predisposti dalle regioni,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale; c) svolgimento dei tirocini sulla
base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti
di cui alla lettera a) e i datori di lavoro pubblici e
privati; d) previsione della durata dei
rapporti non costituenti rapporti di lavoro, in misura
non superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi
in caso di soggetti portatori di handicap, da modulare in
funzione della specificita' dei diversi tipi di
utenti; e) obbligo da parte dei soggetti
promotori di assicurare i tirocinanti mediante specifica
convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la
responsabilita' civile e di garantire la presenza di un
tutore come responsabile didattico-organizzativo delle
attivita'; nel caso in cui i soggetti promotori siano le
agenzie regionali per l'impiego e gli uffici periferici
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il
datore di lavoro ospitante puo' stipulare la predetta
convenzione con l'INAIL direttamente e a proprio
carico; f) attribuzione del valore di
crediti formativi alle attivita' svolte nel corso degli
stages e delle iniziative di tirocinio pratico di cui al
comma 1 da utilizzare, ove debitamente certificati, per
l'accensione di un rapporto di lavoro; g) possibilita' di ammissione,
secondo modalita' e criteri stabiliti con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e nei
limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo
nell'ambito del Fondo di cui all'art. 1 del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al rimborso totale o
parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione
di progetti di tirocinio di cui al presente articolo a
favore dei giovani del Mezzogiorno presso imprese di
regioni diverse da quelle operanti nella predetta area,
ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano,
gli oneri relativi alla spesa sostenuta dall'impresa per
il vitto e l'alloggio del tirocinante; h) abrogazione, ove occorra, delle
norme vigenti; i) computabilita' dei soggetti
portatori di handicap impiegati nei tirocini ai fini
della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive
modificazioni, purche' gli stessi tirocini siano oggetto
di convenzione ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge
28 febbraio 1987, n. 56, e siano finalizzati
all'occupazione.". - Il testo del decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n.
142 (Regolamento recante norme di attuazione dei principi
e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno
1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 1998, n.
108. Titolo VII TIPOLOGIE CONTRATTUALI A PROGETTO E
OCCASIONALI Capo I Lavoro a progetto e lavoro
occasionale Art. 61. Definizione e campo di
applicazione 1. Ferma restando la disciplina per
gli agenti e i rappresentanti di commercio, i rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente
personale e senza vincolo di subordinazione, di cui
all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile
devono essere riconducibili a uno o piu' progetti
specifici o programmi di lavoro o fasi di esso
determinati dal committente e gestiti autonomamente dal
collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del
coordinamento con la organizzazione del committente e
indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione
della attivita' lavorativa. 2. Dalla disposizione di cui al
comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali,
intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva
non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare
con lo stesso committente, salvo che il compenso
complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia
superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano
applicazione le disposizioni contenute nel presente
capo. 3. Sono escluse dal campo di
applicazione del presente capo le professioni
intellettuali per l'esercizio delle quali e' necessaria
l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, nonche' i rapporti e le attivita' di
collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e
utilizzate a fini istituzionali in favore delle
associazioni e societa' sportive dilettantistiche
affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle
discipline sportive associate e agli enti di promozione
sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come individuate e
disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre
2002, n. 289. Sono altresi' esclusi dal campo di
applicazione del presente capo i componenti degli organi
di amministrazione e controllo delle societa' e i
partecipanti a collegi e commissioni, nonche' coloro che
percepiscono la pensione di vecchiaia. 4. Le disposizioni contenute nel
presente capo non pregiudicano l'applicazione di clausole
di contratto individuale o di accordo collettivo piu'
favorevoli per il collaboratore a progetto.
Note all'art. 61: - Il testo dell'art. 409, n. 3, del
codice di procedura civile, e' il seguente: "Art. 409 (Controversie individuali
di lavoro). - 3) rapporti di agenzia, di rappresentanza
commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si
concretino in una prestazione di opera continuativa e
coordinata, prevalentemente personale, anche se non a
carattere subordinato;". - Il testo dell'art. 90 della legge
27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2003), e' il seguente: "Art. 90 (Disposizioni per
l'attivita' sportiva dilettantistica). 1. Le disposizioni
della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive
modificazioni, e le altre disposizioni tributarie
riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si
applicano anche alle societa' sportive dilettantistiche
costituite in societa' di capitali senza fine di
lucro. 2. A decorrere dal periodo di
imposta in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge, l'importo fissato dall'art. 1, comma 1,
della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come sostituito
dall'art. 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e
successive modificazioni, e' elevato a 250.000
euro. 3. Al testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) all'art. 81, comma 1, lettera
m), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale
disposizione si applica anche ai rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa di carattere
amministrativo-gestionale di natura non professionale
resi in favore di societa' e associazioni sportive
dilettantistiche."; b) all'art. 83, comma 2, le parole:
"a lire 10.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "a
7.500 euro". 4. Il CONI, le Federazioni sportive
nazionali e gli enti di promozione sportiva riconosciuti
dal CONI non sono obbligati ad operare la ritenuta del 4
per cento a titolo di acconto sui contributi erogati alle
societa' e associazioni sportive dilettantistiche,
stabilita dall'art. 28, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600. 5. Gli atti costitutivi e di
trasformazione delle societa' e associazioni sportive
dilettantistiche, nonche' delle Federazioni sportive e
degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI
direttamente connessi allo svolgimento dell'attivita'
sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura
fissa. 6. Al n. 27-bis della tabella di
cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: "e dalle federazioni
sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal
CONI". 7. All'art. 13-bis, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 641, dopo le parole: "organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale (ONLUS)" sono inserite le seguenti: "e
le societa' e associazioni sportive
dilettantistiche". 8. Il corrispettivo in denaro o in
natura in favore di societa', associazioni sportive
dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni
scolastiche, nonche' di associazioni sportive scolastiche
che svolgono attivita' nei settori giovanili riconosciuta
dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di
promozione sportiva costituisce, per il soggetto
erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non
superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicita', volta
alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto
erogante mediante una specifica attivita' del
beneficiario, ai sensi dell'art. 74, comma 2, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917. 9. Al testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) all'art. 13-bis, comma 1, la
lettera i-ter) e' sostituita dalla seguente: "i-ter) le erogazioni liberali in
denaro per un importo complessivo in ciascun periodo
d'imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle
societa' e associazioni sportive dilettantistiche, a
condizione che il versamento di tali erogazioni sia
eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo
altre modalita' stabilite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400; b) all'art. 65, comma 2, la lettera
c-octies) e' abrogata. 10. All'art. 17, comma 2, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole:
"delle indennita' e dei rimborsi di cui all'art. 81,
comma 1, lettera m), del citato testo unico delle imposte
sui redditi" sono soppresse. 11. All'art. 111-bis, comma 4, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed alle
associazioni sportive dilettantistiche". 12. Presso l'Istituto per il
credito sportivo e' istituito il fondo di garanzia per la
fornitura di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per
i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento,
all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di
impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle
relative aree da parte di societa' o associazioni
sportive dilettantistiche con personalita'
giuridica. 13. Il fondo e' disciplinato con
apposito regolamento adottato, ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro
per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa
deliberazione del Consiglio nazionale del CONI. Il
regolamento disciplina, in particolare, le forme di
intervento del fondo in relazione all'entita' del
finanziamento e al tipo di impianto. 14. Il fondo e' gestito e
amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il
credito sportivo. 15. La garanzia prestata dal fondo
e' di natura sussidiaria, si esplica nei limiti e con le
modalita' stabiliti dal regolamento di cui al comma 13 e
opera entro i limiti delle disponibilita' del
fondo. 16. La dotazione finanziaria del
fondo e' costituita dall'importo annuale acquisito dal
fondo speciale di cui all'art. 5 della legge 24 dicembre
1957, n. 1295, e successive modificazioni, dei premi
riservati al CONI a norma dell'art. 6 del decreto
legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da
decadenza. 17. Le societa' e associazioni
sportive dilettantistiche devono indicare nella
denominazione sociale la finalita' sportiva e la ragione
o la denominazione sociale dilettantistica e possono
assumere una delle seguenti forme: a) associazione sportiva priva di
personalita' giuridica disciplinata dagli articoli 36 e
seguenti del codice civile; b) associazione sportiva con
personalita' giuridica di diritto privato ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361; c) societa' sportiva di capitali
costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione
di quelle che prevedono le finalita' di lucro. 18. Con uno o piu' regolamenti,
emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle disposizioni
dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo,
secondo i seguenti principi generali, sono
individuati: a) i contenuti dello statuto e
dell'atto costitutivo delle societa' e delle associazioni
sportive dilettantistiche, con particolare riferimento
a: 1) assenza di fini di
lucro; 2) rispetto del principio di
democrazia interna; 3) organizzazione di attivita'
sportive dilettantistiche, compresa l'attivita' didattica
per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle
attivita' sportive; 4) disciplina del divieto per gli
amministratori di ricoprire cariche sociali in altre
societa' e associazioni sportive nell'ambito della
medesima disciplina; 5) gratuita' degli incarichi degli
amministratori; 6) devoluzione ai fini sportivi del
patrimonio in caso di scioglimento delle societa' e delle
associazioni; 7) obbligo di conformarsi alle
norme e alle direttive del CONI nonche' agli statuti e ai
regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o
dell'ente di promozione sportiva cui la societa' o
l'associazione intende affiliarsi; b) le modalita' di approvazione
dello statuto, di riconoscimento ai fini sportivi e di
affiliazione ad una o piu' Federazioni sportive nazionali
del CONI o alle discipline sportive associate o a uno
degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI,
anche su base regionale; c) i provvedimenti da adottare in
caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarita'
di gestione o di gravi infrazioni all'ordinamento
sportivo. 19. Sono fatte salve le
disposizioni relative ai gruppi sportivi delle Forze
armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, di cui all'art. 6, comma 4, della legge
31 marzo 2000, n. 78, firmatari di apposite convenzioni
con il CONI. 20. Presso il CONI e' istituito,
anche in forma telematica e senza oneri aggiuntivi per il
bilancio dello Stato, il registro delle societa' e delle
associazioni sportive dilettantistiche distinto nelle
seguenti tre sezioni: a) associazioni sportive
dilettantistiche senza personalita' giuridica; b) associazioni sportive
dilettantistiche con personalita' giuridica; c) societa' sportive
dilettantistiche costituite nella forma di societa' di
capitali. 21. Le modalita' di tenuta del
registro di cui al comma 20, nonche' le procedure di
verifica, la notifica delle variazioni dei dati e
l'eventuale cancellazione sono disciplinate da apposita
delibera del Consiglio nazionale del CONI, che e'
trasmessa al Ministero vigilante ai sensi dell'art. 1,
comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 138. 22. Per accedere ai contributi
pubblici di qualsiasi natura, le societa' e le
associazioni sportive dilettantistiche devono dimostrare
l'avvenuta iscrizione nel registro di cui al comma
20. 23. I dipendenti pubblici possono
prestare la propria attivita', nell'ambito delle societa'
e associazioni sportive dilettantistiche, fuori
dall'orario di lavoro, purche' a titolo gratuito e fatti
salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione
all'amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti
possono essere riconosciuti esclusivamente le indennita'
e i rimborsi di cui all'art. 81, comma 1, lettera m), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917. 24. L'uso degli impianti sportivi
in esercizio da parte degli enti locali territoriali e'
aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla
base di criteri obiettivi, a tutte le societa' e
associazioni sportive. 25. Ai fini del conseguimento degli
obiettivi di cui all'art. 29 della presente legge, nei
casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda
gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione
e' affidata in via preferenziale a societa' e
associazioni sportive dilettantistiche, enti di
promozione sportiva, discipline sportive associate e
Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni
che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa
determinazione di criteri generali e obiettivi per
l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni
disciplinano, con propria legge, le modalita' di
affidamento. 26. Le palestre, le aree di gioco e
gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le
esigenze dell'attivita' didattica e delle attivita'
sportive della scuola, comprese quelle extra curriculari
ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere
posti a disposizione di societa' e associazioni sportive
dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui
ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.".
Art. 62. F o r m a 1. Il contratto di lavoro a
progetto e' stipulato in forma scritta e deve contenere,
ai fini della prova, i seguenti elementi: a) indicazione della durata,
determinata o determinabile, della prestazione di
lavoro; b) indicazione del progetto o
programma di lavoro, o fasi di esso, individuata nel suo
contenuto caratterizzante, che viene dedotto in
contratto; c) il corrispettivo e i criteri per
la sua determinazione, nonche' i tempi e le modalita' di
pagamento e la disciplina dei rimborsi spese; d) le forme di coordinamento del
lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione,
anche temporale, della prestazione lavorativa, che in
ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne
l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione
lavorativa; e) le eventuali misure per la
tutela della salute e sicurezza del collaboratore a
progetto, fermo restando quanto disposto dall'articolo
66, comma 4. Art. 63. Corrispettivo 1. Il compenso corrisposto ai
collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla
quantita' e qualita' del lavoro eseguito, e deve tenere
conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe
prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione
del rapporto. Art. 64. Obbligo di riservatezza 1. Salvo diverso accordo tra le
parti il collaboratore a progetto puo' svolgere la sua
attivita' a favore di piu' committenti. 2. Il collaboratore a progetto non
deve svolgere attivita' in concorrenza con i committenti
ne', in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti
attinenti ai programmi e alla organizzazione di essi, ne'
compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio della
attivita' dei committenti medesimi. Art. 65. Invenzioni del collaboratore a
progetto 1. Il lavoratore a progetto ha
diritto di essere riconosciuto autore della invenzione
fatta nello svolgimento del rapporto. 2. I diritti e gli obblighi delle
parti sono regolati dalle leggi speciali, compreso quanto
previsto dall'articolo 12-bis della legge 22 aprile 1941,
n. 633, e successive modificazioni. Nota all'art. 65: - Il testo dell'art. 12-bis della
legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto
d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio),
e' il seguente: "Art. 12-bis. - Salvo patto
contrario, il datore di lavoro e' titolare del diritto
esclusivo di utilizzazione economica del programma per
elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore
dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su
istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.".
Art. 66. Altri diritti del collaboratore a
progetto 1. La gravidanza, la malattia e
l'infortunio del collaboratore a progetto non comportano
l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane
sospeso, senza erogazione del corrispettivo. 2. Salva diversa previsione del
contratto individuale, in caso di malattia e infortunio
la sospensione del rapporto non comporta una proroga
della durata del contratto, che si estingue alla
scadenza. Il committente puo' comunque recedere dal
contratto se la sospensione si protrae per un periodo
superiore a un sesto della durata stabilita nel
contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore
a trenta giorni per i contratti di durata
determinabile. 3. In caso di gravidanza, la durata
del rapporto e' prorogata per un periodo di centottanta
giorni, salva piu' favorevole disposizione del contratto
individuale. 4. Oltre alle disposizioni di cui
alla legge 11 agosto 1973, n. 533, e successive
modificazioni e integrazioni, sul processo del lavoro e
di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, e successive modificazioni, ai rapporti che
rientrano nel campo di applicazione del presente capo si
applicano le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro di
cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive
modifiche e integrazioni, quando la prestazione
lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del
committente, nonche' le norme di tutela contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le
norme di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23
dicembre 1999, n. 488, e del decreto del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale in data 12 gennaio
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26
marzo 2001. Note all'art. 66: - Il testo della legge 11 agosto
1973, n. 533 (Disciplina delle controversie individuali
di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e
di assistenza obbligatorie), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 settembre 1973, n. 237. - Il testo dell'art. 64 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternita' e della paternita', a norma dell'art. 15
della legge 8 marzo 2000, n. 53), e' il
seguente: "Art. 64 (Lavoratrici iscritte alla
gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335). - 1. In materia di tutela
della maternita', alle lavoratrici di cui all'art. 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritte
ad altre forme obbligatorie, si applicano le disposizioni
di cui al comma 16 dell'art. 59 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni. 2. Ai sensi del comma 12 dell'art.
80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la tutela della
maternita' prevista dalla disposizione di cui al comma
16, quarto periodo, dell'art. 59 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, avviene nelle forme e con le modalita'
previste per il lavoro dipendente. A tal fine, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, e' disciplinata tale estensione nei limiti
delle risorse rinvenienti dallo specifico gettito
contributivo. Fino ad eventuali modifiche apportate con
il predetto provvedimento, si applica il decreto
ministeriale 4 aprile 2002 del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002.". - Per il titolo del citato decreto
legislativo n. 626 del 1994 si veda la nota all'art.
23. - Il testo dell'art. 51, comma 1,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
- legge finanziaria 2000), e' il seguente: "1. All'art. 59, comma 16, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) al secondo periodo, le parole:
"0,5 punti percentuali" sono sostituite dalle seguenti:
"un punto percentuale"; b) al terzo periodo, le parole: "di
un punto percentuale" sono sostituite dalle seguenti: "di
due punti percentuali nei limiti di una complessiva
aliquota di computo di 20 punti percentuali"; c) al quarto periodo, le parole: "e
agli assegni al nucleo familiare" sono sostituite dalle
seguenti: ", agli assegni al nucleo familiare e alla
malattia in caso di degenza ospedaliera"; d) e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
con il Ministro della sanita', da emanare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, si provvede alla disciplina della tutela
per malattia in caso di degenza ospedaliera nei limiti
delle risorse derivanti dallo specifico gettito
contributivo e in relazione al reddito individuale."".
Art. 67. Estinzione del contratto e
preavviso 1. I contratti di lavoro di cui al
presente capo si risolvono al momento della realizzazione
del progetto o del programma o della fase di esso che ne
costituisce l'oggetto. 2. Le parti possono recedere prima
della scadenza del termine per giusta causa ovvero
secondo le diverse causali o modalita', incluso il
preavviso, stabilite dalle parti nel contratto di lavoro
individuale. Art. 68. Rinunzie e transazioni 1. I diritti derivanti dalle
disposizioni contenute nel presente capo possono essere
oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di
certificazione del rapporto di lavoro di cui al Titolo V
del presente decreto legislativo. Art. 69. Divieto di rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa atipici e
conversione del contratto 1. I rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa instaurati senza
l'individuazione di uno specifico progetto, programma di
lavoro o fase di esso ai sensi dell'articolo 61, comma 1,
sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato sin dalla data di costituzione del
rapporto. 2. Qualora venga accertato dal
giudice che il rapporto instaurato ai sensi dell'articolo
61 sia venuto a configurare un rapporto di lavoro
subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro
subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di
fatto realizzatasi tra le
parti. 3. Ai fini del giudizio di cui al
comma 2, il controllo giudiziale e' limitato
esclusivamente, in conformita' ai principi generali
dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza del
progetto, programma di lavoro o fase di esso e non puo'
essere esteso fino al punto di sindacare nel merito
valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive
che spettano al committente. Capo II Prestazioni occasionali di tipo
accessorio rese da particolari soggetti Art. 70. Definizione e campo di
applicazione 1. Per prestazioni di lavoro
accessorio si intendono attivita' lavorative di natura
meramente occasionale rese da soggetti a rischio di
esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel
mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne,
nell'ambito: a) dei piccoli lavori domestici a
carattere straordinario, compresa la assistenza
domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o
con handicap; b) dell'insegnamento privato
supplementare; c) dei piccoli lavori di
giardinaggio, nonche' di pulizia e manutenzione di
edifici e monumenti; d) della realizzazione di
manifestazioni sociali, sportive, culturali o
caritatevoli; e) della collaborazione con enti
pubblici e associazioni di volontariato per lo
svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a
calamita' o eventi naturali improvvisi, o di
solidarieta'. 2. Le attivita' lavorative di cui
al comma 1, anche se svolte a favore di piu' beneficiari,
configurano rapporti di natura meramente occasionale e
accessoria, intendendosi per tali le attivita' che
coinvolgono il lavoratore per una durata complessiva non
superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare e
che, in ogni caso, non danno complessivamente luogo a
compensi superiori a 3 mila euro sempre nel corso di un
anno solare. Art. 71. Prestatori di lavoro
accessorio 1. Possono svolgere attivita' di
lavoro accessorio: a) disoccupati da oltre un
anno; b) casalinghe, studenti e
pensionati; c) disabili e soggetti in comunita'
di recupero; d) lavoratori extracomunitari,
regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi
successivi alla perdita del lavoro. 2. l soggetti di cui al comma 1,
interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio,
comunicano la loro disponibilita' ai servizi per
l'impiego delle province, nell'ambito territoriale di
riferimento, o ai soggetti accreditati di cui
all'articolo 7. A seguito della loro comunicazione i
soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di
lavoro accessorio ricevono, a proprie spese, una tessera
magnetica dalla quale risulti la loro condizione.
Art. 72. Disciplina del lavoro
accessorio 1. Per ricorrere a prestazioni di
lavoro accessorio i beneficiari acquistano presso le
rivendite autorizzate uno o piu' carnet di buoni per
prestazioni di lavoro accessorio del valore nominale di
7,5 euro. 2. Il prestatore di prestazioni di
lavoro accessorio percepisce il proprio compenso presso
uno o piu' enti o societa' concessionari di cui al comma
5 all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal
beneficiario della prestazione di lavoro accessorio, in
misura pari a 5,8 euro per ogni buono consegnato. Tale
compenso e' esente da qualsiasi imposizione fiscale e non
incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del
prestatore di lavoro accessorio. 3. L'ente o societa' concessionaria
provvede al pagamento delle spettanze alla persona che
presenta i buoni per prestazioni di lavoro accessorio,
registrando i dati anagrafici e il codice fiscale e
provvedendo per suo conto al versamento dei contributi
per fini previdenziali all'INPS, alla gestione separata
di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del
1995, in misura di 1 euro e per fini assicurativi contro
gli infortuni all'INAIL, in misura di 0,5
euro. 4. L'ente o societa' concessionaria
trattiene l'importo di 0,2 euro, a titolo di rimborso
spese. 5. Entro sessanta giorni dalla
entrata in vigore delle disposizioni contenute nel
presente decreto legislativo il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali individua gli enti e le societa'
concessionarie alla riscossione dei buoni, nonche' i
soggetti autorizzati alla vendita dei buoni e
regolamenta, con apposito decreto, criteri e modalita'
per il versamento dei contributi di cui al comma 3 e
delle relative coperture assicurative e previdenziali.
Nota all'art. 72: - Il testo dell'art. 2, comma 26,
della citata legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del
sistema pensionistico obbligatorio e complementare), e'
il seguente: "26. A decorrere dal 1°
gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una
apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata
all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, i
soggetti che esercitano per professione abituale,
ancorche' non esclusiva, attivita' di lavoro autonomo, di
cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' i titolari di
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di
cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49 del medesimo
testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di
cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono
esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di
studio, limitatamente alla relativa attivita'.".
Art. 73. Coordinamento informativo a fini
previdenziali 1. Al fine di verificare, mediante
apposita banca dati informativa, l'andamento delle
prestazioni di carattere previdenziale e delle relative
entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle
attivita' di lavoro accessorio disciplinate dalla
presente legge, anche al fine di formulare proposte per
adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto
economico di cui all'articolo che precede, l'INPS e
l'INAIL stipulano apposita convenzione con il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali. 2. Decorsi diciotto mesi dalla
entrata in vigore del presente provvedimento il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali predispone, d'intesa
con INPS e INAIL, una relazione sull'andamento del lavoro
occasionale di tipo accessorio e ne riferisce al
Parlamento. Art. 74. Prestazioni che esulano dal mercato
del lavoro 1. Con specifico riguardo alle
attivita' agricole non integrano in ogni caso un rapporto
di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da
parenti e affini sino al terzo grado in modo meramente
occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di
aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza
corresponsione di compensi, salvo le spese di
mantenimento e di esecuzione dei lavori.
Titolo VIII PROCEDURE DI
CERTIFICAZIONE Capo I Certificazione dei contratti di
lavoro Art. 75. Finalita' 1. Al fine di ridurre il
contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di
lavoro intermittente, ripartito, a tempo parziale e a
progetto di cui al presente decreto, nonche' dei
contratti di associazione in partecipazione di cui agli
articoli 2549-2554 del codice civile, le parti possono
ottenere la certificazione del contratto secondo la
procedura volontaria stabilita nel presente Titolo.
Nota all'art. 75: - Il testo degli articoli da 2549 a
2554 del codice civile, e' il seguente: "Art. 2549 (Nozione). - Con il
contratto di associazione in partecipazione l'associante
attribuisce all'associato una partecipazione agli utili
della sua impresa o di uno o piu' affari verso il
corrispettivo di un determinato apporto. Art. 2550 (Pluralita' di
associazioni). - Salvo patto contrario, l'associante non
puo' attribuire partecipazioni per la stessa impresa o
per lo stesso affare ad altre persone senza il consenso
dei precedenti associati. Art. 2551 (Diritti ed obbligazioni
dei terzi). - I terzi acquistano diritti e assumono
obbligazioni soltanto verso l'associante. Art. 2552 (Diritti dell'associante
e dell'associato). - La gestione dell'impresa o
dell'affare spetta all'associante. Il contratto puo'
determinare quale controllo possa esercitare l'associato
sull'impresa o sullo svolgimento dell'affare per cui
l'associazione e' stata contratta. In ogni caso
l'associato ha diritto al rendiconto dell'affare compiuto
o a quello annuale della gestione se questa si protrae
per piu' di un anno. Art. 2553 (Divisione degli utili e
delle perdite). - Salvo patto contrario, l'associato
partecipa alle perdite nella stessa misura in cui
partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono
l'associato non possono superare il valore del suo
apporto. Art. 2554 (Partecipazione agli
utili e alle perdite). - Le disposizioni degli articoli
2551 e 2552 si applicano anche al contratto di
cointeressenza agli utili di una impresa senza
partecipazione alle perdite, e al contratto con il quale
un contraente attribuisce la partecipazione agli utili e
alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di
un determinato apporto. Per le partecipazioni agli utili
attribuite ai prestatori di lavoro resta salva la
disposizione dell'art. 2102.". Art. 76. Organi di certificazione 1. Sono organi abilitati alla
certificazione dei contratti di lavoro le commissioni di
certificazione istituite presso: a) gli enti bilaterali costituiti
nell'ambito territoriale di riferimento ovvero a livello
nazionale quando la commissione di certificazione sia
costituita nell'ambito di organismi bilaterali a
competenza nazionale; b) le Direzioni provinciali del
lavoro e le province, secondo quanto stabilito da
apposito decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali entro sessanta giorni dalla entrata in
vigore del presente decreto; c) le universita' pubbliche e
private, comprese le Fondazioni universitarie, registrate
nell'albo di cui al comma 2, esclusivamente nell'ambito
di rapporti di collaborazione e consulenza attivati con
docenti di diritto del lavoro di ruolo ai sensi
dell'articolo 66 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. 2. Per essere abilitate alla
certificazione ai sensi del comma 1, le universita' sono
tenute a registrarsi presso un apposito albo istituito
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'istruzione, della universita' e della ricerca. Per
ottenere la registrazione le universita' sono tenute a
inviare, all'atto della registrazione e ogni sei mesi,
studi ed elaborati contenenti indici e criteri
giurisprudenziali di qualificazione dei contratti di
lavoro con riferimento a tipologie di lavoro indicate dal
Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. 3. Le commissioni istituite ai
sensi dei commi che precedono possono concludere
convenzioni con le quali prevedano la costituzione di una
commissione unitaria di certificazione. Nota all'art. 76: - Il testo dell'art. 66 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382
(Riordinamento della docenza universitaria, relativa
fascia di formazione nonche' sperimentazione
organizzativa e didattica), e' il seguente: "Art. 66 (Contratti di ricerca, di
consulenza e convenzioni di ricerca per conto terzi). -
Le Universita', purche' non vi osti lo svolgimento della
loro funzione scientifica didattica, possono eseguire
attivita' di ricerca e consulenza stabilite mediante
contratti e convenzioni con enti pubblici e privati.
L'esecuzione di tali contratti e convenzioni sara'
affidata, di norma, ai dipartimenti o, qualora questi non
siano costituiti, agli istituti o alle cliniche
universitarie o a singoli docenti a tempo pieno. I
proventi delle prestazioni dei contratti e convenzioni di
cui al comma precedente sono ripartiti secondo un
regolamento approvato dal consiglio di amministrazione
dell'Universita', sulla base di uno schema predisposto,
su proposta del Consiglio universitario nazionale, dal
Ministro della pubblica istruzione. Il personale docente
e non docente che collabora a tali prestazioni puo'
essere ricompensato fino a una somma annua totale non
superiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.
In ogni caso la somma cosi' erogata al personale non puo'
superare il 50 per cento dei proventi globali delle
prestazioni. Il regolamento di cui al secondo comma
determina la somma da destinare per spese di carattere
generale sostenute dall'Universita' e i criteri per
l'assegnazione al personale della somma di cui al terzo
comma. Gli introiti rimanenti sono destinati ad acquisto
di materiale didattico e scientifico e a spese di
funzionamento dei dipartimenti, istituti o cliniche che
hanno eseguito i contratti e le convenzioni. Dai proventi
globali derivanti dalle singole prestazioni e da
ripartire con le modalita' di cui al precedente secondo
comma vanno in ogni caso previamente detratte le spese
sostenute dall'Universita' per l'espletamento delle
prestazioni medesime. I proventi derivati dall'attivita'
di cui al comma precedente costituiscono entrate del
bilancio dell'Universita'.". Art. 77. Competenza 1. Nel caso in cui le parti
intendano presentare l'istanza di avvio della procedura
di certificazione presso le commissioni di cui
all'articolo 76, comma 1, lettera b), le parti stesse
devono rivolgersi alla commissione nella cui
circoscrizione si trova l'azienda o una sua dipendenza
alla quale sara' addetto il lavoratore. Nel caso in cui
le parti intendano presentare l'istanza di avvio della
procedura di certificazione alle commissioni istituite a
iniziativa degli enti bilaterali, esse devono rivolgersi
alle commissioni costituite dalle rispettive associazioni
dei datori e dei prestatori di lavoro. Art. 78. Procedimento di certificazione e
codici di buone pratiche 1. La procedura di certificazione
e' volontaria e consegue obbligatoriamente a una istanza
scritta comune delle parti del contratto di
lavoro. 2. Le procedure di certificazione
sono determinate all'atto di costituzione delle
commissioni di certificazione e si svolgono nel rispetto
dei codici di buone pratiche di cui al comma 4, nonche'
dei seguenti principi: a) l'inizio del procedimento deve
essere comunicato alla Direzione provinciale del lavoro
che provvede a inoltrare la comunicazione alle autorita'
pubbliche nei confronti delle quali l'atto di
certificazione e' destinato a produrre effetti. Le
autorita' pubbliche possono presentare osservazioni alle
commissioni di certificazione; b) il procedimento di
certificazione deve concludersi entro il termine di
trenta giorni dal ricevimento della istanza; c) l'atto di certificazione deve
essere motivato e contenere il termine e l'autorita' cui
e' possibile ricorrere; d) l'atto di certificazione deve
contenere esplicita menzione degli effetti, civili,
amministrativi, previdenziali o fiscali, in relazione ai
quali le parti richiedono la certificazione. 3. I contratti di lavoro
certificati, e la relativa pratica di documentazione,
devono essere conservati presso le sedi di
certificazione, per un periodo di almeno cinque anni a
far data dalla loro scadenza. Copia del contratto
certificato puo' essere richiesta dal servizio competente
di cui all'articolo 4-bis, comma 5, del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, oppure dalle altre
autorita' pubbliche nei confronti delle quali l'atto di
certificazione e' destinato a produrre
effetti. 4. Entro sei mesi dalla entrata in
vigore del presente decreto legislativo, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali adotta con proprio
decreto codici di buone pratiche per l'individuazione
delle clausole indisponibili in sede di certificazione
dei rapporti di lavoro, con specifico riferimento ai
diritti e ai trattamenti economici e normativi. Tali
codici recepiscono, ove esistano, le indicazioni
contenute negli accordi interconfederali stipulati da
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale. 5. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali vengono altresi'
definiti appositi moduli e formulari per la
certificazione del contratto o del relativo programma
negoziale, che tengano conto degli orientamenti
giurisprudenziali prevalenti in materia di qualificazione
del contratto di lavoro, come autonomo o subordinato, in
relazione alle diverse tipologie di lavoro.
Nota all'art. 78: - Per il testo dell'art. 4-bis,
comma 5, del citato decreto legislativo n. 181 del 2000,
si veda nota all'art. 19. Art. 79. Efficacia giuridica della
certificazione Gli effetti dell'accertamento
dell'organo preposto alla certificazione del contratto di
lavoro permangono, anche verso i terzi, fino al momento
in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei
ricorsi giurisdizionali esperibili ai sensi dell'articolo
80, fatti salvi i provvedimenti cautelari.
Art. 80. Rimedi esperibili nei confronti
della certificazione 1. Nei confronti dell'atto di
certificazione, le parti e i terzi nella cui sfera
giuridica l'atto stesso e' destinato a produrre effetti,
possono proporre ricorso, presso l'autorita' giudiziaria
di cui all'articolo 413 del codice di procedura civile,
per erronea qualificazione del contratto oppure
difformita' tra il programma negoziale certificato e la
sua successiva attuazione. Sempre presso la medesima
autorita' giudiziaria, le parti del contratto certificato
potranno impugnare l'atto di certificazione anche per
vizi del consenso. 2. L'accertamento giurisdizionale
dell'erroneita' della qualificazione ha effetto fin dal
momento della conclusione dell'accordo contrattuale.
L'accertamento giurisdizionale della difformita' tra il
programma negoziale e quello effettivamente realizzato ha
effetto a partire dal momento in cui la sentenza accerta
che ha avuto inizio la difformita' stessa. 3. Il comportamento complessivo
tenuto dalle parti in sede di certificazione del rapporto
di lavoro e di definizione della controversia davanti
alla commissione di certificazione potra' essere valutato
dal giudice del lavoro, ai sensi degli articoli 9, 92 e
96 del codice di procedura civile. 4. Chiunque presenti ricorso
giurisdizionale contro la certificazione ai sensi dei
precedenti commi 1 e 3, deve previamente rivolgersi
obbligatoriamente alla commissione di certificazione che
ha adottato l'atto di certificazione per espletare un
tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del
codice di procedura civile. 5. Dinnanzi al tribunale
amministrativo regionale nella cui giurisdizione ha sede
la commissione che ha certificato il contratto, puo'
essere presentato ricorso contro l'atto certificatorio
per violazione del procedimento o per eccesso di
potere. Note all'art. 80: - Il testo dell'art. 413 del codice
di procedura civile, e' il seguente: "Art. 413 (Giudice competente). -
Le controversie previste dall'art. 409 sono in primo
grado di competenza del tribunale in funzione di giudice
del lavoro. Competente per territorio e' il giudice nella
cui circoscrizione e' sorto il rapporto ovvero si trova
l'azienda o una sua dipendenza alla quale e' addetto il
lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera
al momento della fine del rapporto. Tale competenza
permane dopo il trasferimento dell'azienda o la
cessazione di essa o della sua dipendenza, purche' la
domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o
dalla cessazione [c.p.c. 18, 20, 452]. Competente
per territorio per le controversie previste dal numero 3)
dell'art. 409 e' il giudice nella cui circoscrizione si
trova il domicilio dell'agente, del rappresentante di
commercio ovvero del titolare degli altri rapporti di
collaborazione di cui al predetto numero 3) dell'art.
409. Competente per territorio per le controversie
relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni e' il giudice nella cui
circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente
e' addetto o era addetto al momento della cessazione del
rapporto. Nelle controversie nelle quali e' parte una
Amministrazione dello Stato non si applicano le
disposizioni dell'art. 6 del regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611. Qualora non trovino applicazione le
disposizioni dei commi precedenti, si applicano quelle
dell'art. 18. Sono nulle le clausole derogative della
competenza per territorio.". - Il testo dell'art. 9 del codice
di procedura civile, e' il seguente: "Art. 9 (Competenza del tribunale).
- Il tribunale e' competente per tutte le cause che non
sono di competenza di altro giudice. Il tribunale e' altresi'
esclusivamente competente per le cause in materia di
imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla
capacita' delle persone e ai diritti onorifici, per la
querela di falso, per l'esecuzione forzata e, in
generale, per ogni causa di valore
indeterminabile.". - Il testo dell'art. 92 del codice
di procedura civile, e' il seguente: "Art. 92 (Condanna alle spese per
singoli atti. Compensazione delle spese). - Il giudice,
nel pronunciare la condanna di cui all'articolo
precedente, puo' escludere la ripetizione delle spese
sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive
o superflue; e puo', indipendentemente dalla soccombenza,
condannare una parte al rimborso delle spese, anche non
ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui
all'art. 88, essa ha causato all'altra parte. Se vi e' soccombenza reciproca o
concorrono altri giusti motivi, il giudice puo'
compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le
parti. Se le parti si sono conciliate, le
spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse
abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di
conciliazione.". - Il testo dell'art. 96 del codice
di procedura civile, e' il seguente: "Art. 96 (Responsabilita'
aggravata). - Se risulta che la parte soccombente ha
agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa
grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la
condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei
danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza. Il
giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui e'
stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta
domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure
iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza
della parte danneggiata condanna al risarcimento dei
danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito
senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni e'
fatta a norma del comma precedente.". - Il testo dell'art. 410 del codice
di procedura civile, e' il seguente: "Art. 410 (Tentativo obbligatorio
di conciliazione). - Chi intende proporre in giudizio
una domanda relativa ai rapporti previsti dall'art. 409 e
non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione
previste dai contratti e accordi collettivi deve
promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla
quale aderisce o conferisca mandato, il tentativo di
conciliazione presso la commissione di conciliazione
individuata secondo i criteri di cui all'art. 413. La
comunicazione della richiesta di espletamento del
tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e
sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e
per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il
decorso di ogni termine di decadenza. La commissione,
ricevuta la richiesta tenta la conciliazione della
controversia, convocando le parti, per una riunione da
tenersi non oltre dieci giorni dal ricevimento della
richiesta. Con provvedimento del direttore dell'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione e'
istituita in ogni provincia presso l'ufficio provinciale
del lavoro e della massima occupazione, una commissione
provinciale di conciliazione composta dal direttore
dell'ufficio stesso, o da un suo delegato, in qualita' di
presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da
quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro
rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei
lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
Commissioni di conciliazione possono essere istituite,
con le stesse modalita' e con la medesima composizione di
cui al precedente comma, anche presso le sezioni zonali
degli uffici provinciali del lavoro e della massima
occupazione. Le commissioni, quando se ne ravvisi la
necessita', affidano il tentativo di conciliazione a
proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore
dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione o da un suo delegato che rispecchino la
composizione prevista dal precedente terzo comma. In ogni
caso per la validita' della riunione e' necessaria la
presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei
datori di lavoro e di uno dei lavoratori. Ove la riunione
della commissione non sia possibile per la mancata
presenza di almeno uno dei componenti di cui al
precedente comma, il direttore dell'ufficio provinciale
del lavoro certifica l'impossibilita' di procedere al
tentativo di conciliazione.". Art. 81. Attivita' di consulenza e
assistenza alle parti 1. Le sedi di certificazione di cui
all'articolo 75 svolgono anche funzioni di consulenza e
assistenza effettiva alle parti contrattuali, sia in
relazione alla stipulazione del contratto di lavoro e del
relativo programma negoziale sia in relazione alle
modifiche del programma negoziale medesimo concordate in
sede di attuazione del rapporto di lavoro, con
particolare riferimento alla disponibilita' dei diritti e
alla esatta qualificazione dei contratti di lavoro.
Capo II Altre ipotesi di
certificazione Art. 82. Rinunzie e transazioni 1. Le sedi di certificazione di cui
all'articolo 76, comma 1, lettera a), del presente
decreto legislativo sono competenti altresi' a
certificare le rinunzie e transazioni di cui all'articolo
2113 del codice civile a conferma della volonta'
abdicativa o transattiva delle parti stesse.
Nota all'art. 82: - Il testo dell'art. 2113 del
codice civile, e' il seguente: "Art. 2113 (Rinunzie e
transazioni). - Le rinunzie e le transazioni, che hanno
per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da
disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o
accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'art.
409 del codice di procedura civile, non sono valide.
L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza,
entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o
dalla data della rinunzia o della transazione, se queste
sono intervenute dopo la cessazione medesima. Le rinunzie
e le transazioni di cui ai commi precedenti possono
essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche
stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la
volonta'. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli
articoli 185, 410 e 411 del codice di procedura civile.".
Art. 83. Deposito del regolamento interno
delle cooperative 1. La procedura di certificazione
di cui al capo I e' estesa all'atto di deposito del
regolamento interno delle cooperative riguardante la
tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si
intendono attuare, in forma alternativa, con i soci
lavoratori, ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile
2001, n. 142, e successive modificazioni. La procedura di
certificazione attiene al contenuto del regolamento
depositato. 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1,
la procedura di certificazione deve essere espletata da
specifiche commissioni istituite nella sede di
certificazione di cui all'articolo 76, comma 1, lettera
b). Tali commissioni sono presiedute da un presidente
indicato dalla provincia e sono costituite, in maniera
paritetica, da rappresentanti delle associazioni di
rappresentanza, assistenza e tutela del movimento
cooperativo e delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori, comparativamente piu' rappresentative.
Nota all'art. 83: - Il testo dell'art. 6 della legge
3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in
materia cooperativistica, con particolare riferimento
alla posizione del socio lavoratore), e'
il seguente: "Art. 6 (Regolamento interno). - 1.
Entro il 31 dicembre 2003, le cooperative di cui all'art.
1 definiscono un regolamento, approvato dall'assemblea,
sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare, in
forma alternativa, con i soci lavoratori. Il regolamento
deve essere depositato entro trenta giorni
dall'approvazione presso la direzione provinciale del
lavoro competente per territorio. Il regolamento deve
contenere in ogni caso: a) il richiamo ai contratti
collettivi applicabili, per cio' che attiene ai soci
lavoratori con rapporto di lavoro subordinato; b) le modalita' di svolgimento
delle prestazioni lavorative da parte dei soci, in
relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa
e ai profili professionali dei soci stessi, anche nei
casi di tipologie diverse da quella del lavoro
subordinato; c) il richiamo espresso alle
normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro
diversi da quello subordinato; d) l'attribuzione all'assemblea
della facolta' di deliberare, all'occorrenza, un piano di
crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per
quanto possibile, i livelli occupazionali e siano
altresi' previsti: la possibilita' di riduzione
temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui
al comma 2, lettera b), dell'art. 3; il divieto, per
l'intera durata del piano, di distribuzione di eventuali
utili; e) l'attribuzione all'assemblea
della facolta' di deliberare, nell'ambito del piano di
crisi aziendale di cui alla lettera d), forme di apporto
anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla
soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilita' e
capacita' finanziarie; f) al fine di promuovere nuova
imprenditorialita', nelle cooperative di nuova
costituzione, la facolta' per l'assemblea dalla
cooperativa di deliberare un piano d'avviamento alle
condizioni e secondo le modalita' stabilite in accordi
collettivi tra le associazioni nazionali del movimento
cooperativo e le organizzazioni sindacali
comparativamente piü rappresentative. 2. Salvo quanto previsto alle
lettere d), e) ed f) del comma 1 nonche' all'art. 3,
comma 2-bis, il regolamento non puo' contenere
disposizioni derogatorie in pejus rispetto al solo
trattamento economico minimo di cui all'art. 3, comma 1.
Nel caso in cui violi la disposizione di cui al primo
periodo, la clausola e' nulla. 2-bis. Le cooperative di cui
all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre
1991, n. 381, possono definire accordi territoriali con
le organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative per rendere compatibile l'applicazione
del contratto collettivo di lavoro nazionale di
riferimento all'attivita' svolta. Tale accordo deve
essere depositato presso la direzione provinciale del
lavoro competente per territorio.". Art. 84. Interposizione illecita e appalto
genuino 1. Le procedure di certificazione
di cui al capo primo possono essere utilizzate, sia in
sede di stipulazione di appalto di cui all'articolo 1655
del codice civile sia nelle fasi di attuazione del
relativo programma negoziale, anche ai fini della
distinzione concreta tra somministrazione di lavoro e
appalto ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo III
del presente decreto legislativo. 2. Entro sei mesi dalla entrata in
vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali adotta con proprio decreto codici
di buone pratiche e indici presuntivi in materia di
interposizione illecita e appalto genuino, che tengano
conto della rigorosa verifica della reale organizzazione
dei mezzi e della assunzione effettiva del rischio tipico
di impresa da parte dell'appaltatore. Tali codici e
indici presuntivi recepiscono, ove esistano, le
indicazioni contenute negli accordi interconfederali o di
categoria stipulati da associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale. Nota all'art. 84: - Per il testo dell'art. 1655 del
codice civile, si veda nota all'art. 29. Titolo IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E
FINALI Art. 85. Abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo sono
abrogati: a) l'articolo 27 della legge 29
aprile 1949, n. 264; b) l'articolo 2, comma 2, e
l'articolo 3 della legge 19 gennaio 1955, n.
25; c) la legge 23 ottobre 1960, n.
1369; d) l'articolo 21, comma 3 della
legge 28 febbraio 1987, n. 56; e) gli articoli 9-bis, comma 3 e
9-quater, commi 4 e 18, quest'ultimo limitatamente alla
violazione degli obblighi di comunicazione, del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608; f) gli articoli da 1 a 11 della
legge 24 giugno 1997, n. 196; g) l'articolo 4, comma 3, del
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72; h) l'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n.
442; i) tutte le disposizioni
legislative e regolamentari incompatibili con il presente
decreto. 2. All'articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, le parole
da: "Il datore di lavoro" fino a: "dello stesso" sono
soppresse. Nota all'art. 85: - Il testo della legge 29 aprile
1949, n. 264 (Provvedimenti in materia di avviamento al
lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente
disoccupati), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
1° giugno 1949, n. 125, supplemento
ordinario. - Per il titolo della legge 19
gennaio 1955, n. 25, si veda nota all'art. 53. - Il testo della legge 23 ottobre
1960, n. 1369 (Divieto di intermediazione ed
interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova
disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti di
opere e di servizi), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 25 novembre 1960, n. 289. - Il testo della legge 28 febbraio
1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del
lavoro), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo
1987, n. 51, supplemento ordinario. - Il testo del decreto-legge
1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608
(Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente
utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore
previdenziale), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2
ottobre 1996, n. 231. - Il testo della legge 24 giugno
1997, n. 196 (Norme in materia di promozione
dell'occupazione), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
4 luglio 1997, n. 154, supplemento ordinario. - Il testo del decreto legislativo
25 febbraio 2000, n. 72 (Attuazione della direttiva
96/71/CE in materia di distacco dei lavoratori
nell'ambito di una prestazione di servizi), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 marzo 2000, n. 75. - Il testo del decreto del
Presidente della Repubblica n. 442/2000 (Regolamento
recante norme per la semplificazione del procedimento per
il collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi
dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2001,
n. 36. - Il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 (Attuazione della
direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro
a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla
CES), come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il
seguente: "Art. 2 (Forma e contenuti del contratto di
lavoro a tempo parziale). - 1. Il contratto di lavoro a
tempo parziale e' stipulato in forma scritta ai fini e
per gli effetti di cui all'art. 8, comma 1. Fatte salve
eventuali piu' favorevoli previsioni dei contratti
collettivi di cui all'art. 1, comma 3, il datore di
lavoro e' altresi' tenuto ad informare le rappresentanze
sindacali aziendali, ove esistenti, con cadenza annuale,
sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale, la
relativa tipologia ed il ricorso al lavoro
supplementare. 2. Nel contratto di lavoro a tempo
parziale e' contenuta puntuale
DECRETO LEGISLATIVO 10
settembre 2003, n.276
Regime autorizzatorio e accreditamenti