Ministero del Lavoro - Direzione generale impiego - Nota 18 luglio 2002 n.prot. 972/0110/02

OGGETTO: Legge 12/3/99 n.68. Applicabilità dell'Istituto del "passaggio diretto".

Si riscontra la nota suindicata con la quale si è rivolto a questo ufficio un quesito relativo alla compatibilità dell'istituto del passaggio diretto con la nuova normativa in materia di assunzioni obbligatorie.

In particolare si chiede se le direttive in materia, a suo tempo emanate con circolare n.162 del 4/12/1996, nonché i criteri in essa richiamati possano essere tuttora applicati, considerato che l'indirizzo in questione fa riferimento ad un diverso quadro normativo.

In proposito, si ritiene che la legge 68/99 non abbia introdotto profili di incompatibilità con l'istituto del passaggio diretto così come non sembra preclusiva per la praticabilità la circostanza che la legge stessa detti norme di tutela per disabili disoccupati (come anche la legge 482/68) considerato che, sebbene sia comunque necessario il nulla osta dell'ufficio competente il "passaggio" non può che intendersi rivolto solo a lavoratori occupati.

Pertanto, anche sotto la vigenza della nuova normativa, non sembrano essere venuti meno, sotto il profilo sostanziale, i presupposti che in passato hanno indotto questa Amministrazione ad assumere gli orientamenti espressi nella circolare 62/96, che si ritengono tuttora validi ed applicabili, con le limitazioni precedentemente codificate, che di seguito si ripropongono:

- il rapporto con l'azienda dalla quale il lavoratore intende distaccarsi deve risultare instaurato ai sensi delle norme che disciplinano il collocamento obbligatorio;

- il lavoratore deve aver svolto presso l'azienda cedente effettive prestazioni lavorative la cui durata è da valutarsi alle obiettive esigenze della azienda anche in relazione alle condizioni di disabilità del lavoratore nonché e comunque non sia inferiore alla durata del periodo di prova stabilito nel contratto collettivo di lavoro applicabile;

· il numero, la frequenza e le circostanze dei passaggi di azienda effettuati in un determinato periodo di tempo dalle imprese interessate, valutati in rapporto agli avviamenti di personale disposti nello stesso periodo, non devono costituire la forma abituale o prevalente delle assunzioni obbligatorie;

· il lavoratore deve essere assunto nella nuova azienda con le stesse od analoghe mansioni svolte precedentemente presso l'azienda cedente.

Infine, quanto alle perplessità manifestate in ordine alla possibilità di conteggiare tali passaggi nell'ambito della quota nominativa, qualora questa sia stata completamente utilizzata, si esprime l'avviso che l'esigenza primaria di salvaguardare l'occupazione, oltre alla opportunità di rendere più flessibile il mercato del lavoro rendano possibile consentire, in via del tutto eccezionale e unicamente in tale fattispecie, il superamento della quota percentuale di assunzioni nominative.