Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale
DIREZIONE GENERALE DEL MERCATO
DEL LAVORO - DIVISIONE IIIRoma 29 gennaio 2008
Prot. Partenza 13/III/002256Agli Assessori Regionali del Lavoro
Agli Assessori provinciali del Lavoro
Ai Servizi provinciali del Lavoro
Collocamento obbligatorio
Loro sediAlla Regione Siciliana - Assessorato
lavoro e previdenza sociale - Ispettorato del lavoro PalermoAlla Provincia Autonoma di Bolzano
Assessorato Lavoro - Bolzano
Alla Provincia Autonoma di Trento
Assessorato Lavoro - Trento
Al Presidente Nazionale ANCE
RomaAl Presidente Nazionale CNA
Costruzione - Roma
Oggetto: Legge 12 marzo 1999, n. 68. Esclusioni per il settore edile previste dall'art. 1, comma 53, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247 recante "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale".
Com'è noto, l'art. 1, comma 53, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247, ha inserito all'art. 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 un successivo periodo che prevede che "non sono inoltre tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui all'art. 3 i datori di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore".
Pertanto, i datori di lavoro appartenenti al settore edile, ai fini della determinazione della base di computo su cui calcolare gli obblighi previsti dalla legge n. 68 del 1999, effettueranno le esclusioni con riferimento al "personale di cantiere" ed agli "addetti al trasporto".
Al riguardo, a seguito di numerose richieste di chiarimenti pervenute dalle associazioni sindacali del settore edile, si rende necessario fornire indicazioni volte ad assicurare uniformità di comportamento sul territorio nazionale da parte dei datori di lavoro di cui trattasi e da parte degli operatori istituzionalmente preposti a livello territoriale tenuto conto dell'imminente scadenza del termine utile per la presentazione dei prospetti informativi di cui all'art. 9, comma 6, della legge n. 68 del 1999.
Sulla problematica, tenuto conto degli interessi coinvolti ed al fine di contemperare le esigenze dei datori di lavoro obbligati con quelle dei lavoratori disabili, si è ritenuto opportuno interessare l'Ufficio di consulenza giuridica di questa Amministrazione, che con nota prot. n. 111649/16/239/37 del 29 gennaio 2008, nell'esprimere il parere di competenza, ha ritenuto percorribile l'indirizzo prospettato dalla scrivente.
Relativamente all'espressione "personale di cantiere" usata dal legislatore, si rappresenta che la stessa, non individuando specifiche mansioni e/o profili di lavoratori, debba intendersi riferita alla generalità dei dipendenti che operano all'interno del luogo in cui si effettuano i lavori del settore edile.
Ne consegue che i datori di lavoro del settore edile, con esclusivo riferimento al periodo di attività del "cantiere", escluderanno dalla base di computo i dipendenti che sono adibiti ad attività lavorativa all'interno del cantiere includendo, invece, nella base di computo i dipendenti che operano in luoghi diversi da quello del "cantiere".
È appena il caso di precisare che per "addetti al trasporto del settore" debbano intendersi gli autisti adibiti al trasporto proprio del settore edile nei cui confronti operano le esclusioni ai fini dell'applicazione della normativa sul collocamento obbligatorio.
Per effetto delle esclusioni di cui sopra, ne consegue che i datori di lavoro del settore di cui trattasi sono tenuti, a mente dell'art. 18, comma 1, della citata legge n. 68/99, a mantenere in servizio i soggetti già assunti in ottemperanza alla normativa sul collocamento obbligatorio qualora il numero delle unità da occupare in base alla legge n. 68 del 1999 sia inferiore a quello effettivamente in servizio, qualora il datore di lavoro non sia obbligato all'assunzione avendo totalmente assolto l'obbligo previsto, oppure quando lo stesso, occupa meno di 15 dipendenti costituenti base di computo e, quindi, non soggetto ad assunzioni obbligatorie.
Inoltre si evidenzia che l'art. 10 della citata legge n. 68 del 1999, nel prevedere che ai soggetti obbligatoriamente assunti si applica il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi, garantisce a tali soggetti gli stessi mezzi di tutela a disposizione della generalità dei lavoratori volti alla conservazione del posto di lavoro.
Si ritiene, quindi, anche alla luce del principio del "tempus regit actum", secondo cui valgono le regole del momento in cui viene adottata una determinata disciplina giuridica, nonché ai sensi del principio del "favor prestatoris", in base al quale l'abrogazione di un rapporto di lavoro in essere non deve determinare un pregiudizio per il lavoratore, che tutti i contratti di lavoro del settore edile stipulati fino al 31/12/2007 debbano ritenersi validi fino alla loro naturale scadenza.
Si fa, altresì, presente che, ai sensi del disposto dell'art. 3, comma 1, lettera a), del D.M. 22 novembre 1999 di questo Ministero, che prevede che nei prospetti informativi di cui all'art. 9, comma 6, della legge n. 68/99 sia indicato "il numero complessivo dei lavoratori dipendenti e il numero dei lavoratori su cui si computa la quota di riserva, secondo quanto previsto dalla normativa vigente", i datori di lavoro del settore edile, limitatamente all'anno 2008, inseriranno nel prospetto informativo i dati relativi al personale in servizio aggiornati alla data di entrata in vigore della citata legge n. 247/2007.
In ogni caso, si ritiene che anche i datori di lavoro che alla data del 1 gennaio 2008 occupano complessivamente meno di 15 dipendenti per effetto della disposizione di cui sopra dovranno presentare il prospetto informativo ai competenti Servizi per consentire agli stessi di procedere all'esame della situazione complessiva dei predetti datori di lavoro relativamente agli obblighi occupazionali previsti dalla normativa sul collocamento obbligatorio.
Si invitano gli Enti in indirizzo a voler assicurare la massima sollecita diffusione della presente circolare nei confronti degli operatori ed utenti.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Ugo Menziani