Ministero del Lavoro e
della Previdenza SocialeDirezione Generale del mercato
del Lavoro - Divisione IIINota protocollo n. 674 del 28 dicembre 2006
Ai Servizi provinciali del lavoro
collocamento obbligatorio
LORO SEDI
Oggetto: Legge 12 marzo 1999, n. 68. Richiesta di esonero parziale e compensazione territoriale.
Com'è noto, il Ministero del Lavoro, con nota prot. n. 1630/M76 del 11 ottobre 2001, ha fornito indicazioni circa la possibilità da parte del datore di lavoro privato di accedere all'istituto dell'esonero parziale ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 12/3/1999, n. 68 in presenza di richiesta di una compensazione territoriale di cui all'art. 5, comma 8, della legge n. 68/99.
Al riguardo, sono state ritenute inammissibili domande contestuali volte a conseguire entrambi gli obiettivi con l'argomentazione che ai fini del ricorso, da parte del datore di lavoro, all'istituto dell'esonero parziale è necessario definire preventivamente il quadro giuridico degli obblighi previsti dalla legge n. 68 del 1999, ancora da assolversi in ciascuna provincia.
Pertanto, l'autorizzazione alla compensazione territoriale rilasciata dagli organi competenti costituisce il presupposto per accedere da parte del datore di lavoro privato all'esonero parziale, il quale, si ribadisce è eventualità del tutto residuale rispetto al ventaglio di possibilità offerte dalla citata legge n. 68, così come indicato dal D.M. n. 357 del 7 luglio 2000.
Per i motivi suesposti, ne deriva che il datore di lavoro, titolare di un provvedimento di autorizzazione alla compensazione territoriale, è legittimato a presentare al competente servizio provinciale richiesta di esonero parziale ai sensi dell'art. 5, comma 3, della citata legge n. 68, oppure richiesta di rinnovo del beneficio esonerativo già concesso dallo stesso Servizio provinciale per la medesima provincia.
Per completezza, si rappresenta che, a norma dell'art. 3 del D.M. 357/2000, è rimessa al competente servizio provinciale la verifica della sussistenza delle speciali condizioni delle attività lavorative e delle caratteristiche proprie di tali attività e, quindi, la concessione o meno del beneficio dell'esonero parziale.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Lea Battistoni