Ministero del Lavoro e delle
Politiche SocialiRoma, 24 maggio 2005
Al Centro per l'impiego di Udine
V.le Duodo n. 3
33100 - UdineDIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA
Prot. n° 658
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - risposta istanza di interpello avanzata dal Centro per l'impiego della Provincia di Udine.
In riferimento al quesito in oggetto questa Direzione esprime il seguente parere.
Nella disciplina prevista dalla L. n. 482/1968, in materia di assunzione obbligatoria presso le P.A. e le aziende private, i lavoratori appartenenti alle ex "categorie protette," assunti a seguito di formale autorizzazione oppure di autorizzazione allo scorrimento ai sensi degli articoli 13 e 9 della citata legge, venivano computati nella quota di riserva relativa alle assunzioni obbligatorie.
La L. n. 68/1999 ha abrogato la normativa di cui sopra tutelando solo la categoria dei disabili ma prevedendo, in attesa di una disciplina organica delle categorie equiparate, una aliquota a favore delle predette categorie nella misura dell'1% calcolata sulla base di computo. Ciò nonostante la L. n. 284/2002 all'art. 2, rubricato "disciplina transitoria in materia di collocamento obbligatorio," ha previsto che "fino all'entrata in vigore di una disciplina organica del diritto al lavoro dei soggetti di cui all'art. 18 della L. n. 68/1999, e comunque in via transitoria fino al 31 dicembre 2003, i datori di lavoro pubblici e privati computano nelle quote obbligatorie di riserva di cui alla citata legge tutti i lavoratori già occupati in base alla previgente normativa e mantenuti in servizio per effetto delle disposizione di cui alla L. 68/1999", anche oltre la percentuale dell'1% prevista dall'articolo 18 comma 1 della L. n. 68/1999.
Tale disciplina transitoria non è però stata prorogata oltre la data del 31 dicembre 2003 e pertanto è venuta meno la possibilità per i datori di lavoro di computare nella quota di riserva i lavoratori di cui all'art. 18, comma 2, della L. n. 68/1999 (orfani, vedove, profughi ecc.) assunti in base alla previgente normativa (L. n. 482/1968) e mantenuti in servizio per effetto delle disposizioni di cui alla medesima L. n. 68/1999. Come chiarito con nota n. 257/01.14 di questo Ministero, pertanto, i soggetti di cui all'art. 18, comma 2, della L. n. 68/1999 già in servizio presso il datore di lavoro sono esclusi dalla base di computo soltanto "nei limiti della percentuale ivi prevista" (1%), così come previsto dall'art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 333/2000 e sono computati nella aliquota d'obbligo nella medesima misura dell'1%.
IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Mario Notaro)
PP