Roma, 27 giugno 2006

Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale
All' Unione degli Industriali
della Provincia di Imperia
Viale Matteotti, 32
18100 - Imperia

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Prot. n. 25/I/0001065

 

Oggetto: computabilità ed esclusione dei soggetti di cui all'art. 18, comma 2, della L. 68/1999
- Risposta all'interpello ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. n. 124/2004.

L'Unione degli Industriali della Provincia di Imperia chiede chiarimenti, ulteriori a quelli già precedentemente forniti da questo Ministero con risposta ad interpello prot. n. 658 del 24 maggio 2005, in ordine alle modalità di computo della quota di riserva per le c.d. categorie protette di cui all'art. 18, comma, 2 della L. 12 marzo 1999, n. 68. In particolare, i chiarimenti richiesti attengono alla individuazione del termine di decorrenza delle citate modalità di computo.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale del Mercato del Lavoro, si rappresenta quanto segue.

L'art. 2 del D.L. n. 236/2002 (conv. dalla L. n. 284/2002) stabilisce che, in attesa di una disciplina organica del settore e comunque in via transitoria fino al 31 dicembre 2003, i datori di lavoro pubblici e privati computano nelle quote obbligatorie di riserva di cui alla L. n. 68/1999 tutti i lavoratori già occupati in base alla previgente normativa in materia di collocamento obbligatorio e mantenuti in servizio per effetto delle disposizioni di cui alla medesima L. n. 68/1999.

I dubbi interpretativi scaturiscono evidentemente dalla mancata proroga della data di scadenza della disciplina transitoria (31 dicembre 2003).

Questo Ministero è intervenuto con nota prot. n. 257/01.14 del 21 febbraio 2005, nonché con la citata risposta ad interpello prot. n. 658 del 24 maggio 2005 precisando che, a seguito della mancata proroga del termine in esame, i soggetti di cui all'art. 18, comma 2, L. n. 68/1999 già in servizio presso il datore di lavoro sono esclusi dalla base di computo "nei limiti della percentuale ivi prevista" (1%), così come previsto dall'art. 3, comma 1, D.P.R. n. 333/2000 e sono altresì computati nella aliquota obbligatoria nella stessa misura (1%).

Ciò stante, va pertanto chiarito che la decorrenza dei nuovi criteri di computabilità ed esclusione dei soggetti di cui all'art. 18, c. 2, della L. n. 68/1999, coincide con il 1° gennaio 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Mario Notaro)