Legge 1 giugno 1939, n. 1089
Tutela delle cose d'interesse artistico e storico

                                                 Capitolo 1
                           Disposizioni Generali
   
    Art. 1 - Sono soggette alla presente L. le cose, immobili e mobili, che  presentano interesse artistico, storico, archeologico 
o etnografico, compresi: a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive ci vilta'; b) le cose di interesse numismatico; c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli in cunaboli, nonche' i libri, le stampe e le incisioni aventi carattere di ra rita' e di pregio. Vi sono compresi le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse arti stico o storico. Non sono soggette alla disciplina della presente legge le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni. Art. 2 - Sono altresi' sottoposte alla presente legge le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, siano state riconosciute di interesse particolarmente importante e come tali abbiano formato ogget to di notificazione, in forma amministrativa, del Ministero per la educazio ne nazionale. La notifica, su richiesta del Ministro, e' trascritta nei registri del le Conservatorie delle ipoteche ed ha efficacia nei confronti di ogni suc cessivo proprietario, possessore o detentore della cosa a qualsiasi titolo. Art. 3 - Il Ministro per l'educazione nazionale notifica in forma ammini strativa ai privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo, le cose indicate all'art. 1 che siano di interesse particolarmente importante. Trattandosi di immobili per natura o di pertinenze, si applicano le norme di cui al secondo comma dell'articolo precedente. L'elenco delle cose mobili, delle quali si e' notificato l'interesse par ticolarmente importante, e' conservato presso il Ministero dell'educazione nazionale e copie dello stesso sono depositate presso le prefetture del Regno. Chiunque abbia interesse puo' prendere visione. Art. 4 - I rappresentanti delle province, dei comuni, degli enti e degli istituti legalmente riconosciuti devono presentare l'elenco descrittivo delle cose indicate nell'art. 1 di spettanza degli enti o istituti che essi rappresentano. I rappresentanti anzidetti hanno altresi' l'obbligo di denunziare le cose non comprese nella prima elencazione e quelle che in seguito vengano ad ag giungersi per qualsiasi titolo al patrimonio dell'ente o istituti. Le cose indicate nell'art. 1 restano sottoposte alle disposizioni della presente legge, anche se non risultino comprese negli elenchi e nelle dichia razioni di cui al presente articolo. Art. 5 - Il Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio nazio nale dell'educazione, delle scienze e delle arti puo' procedere alla notifica delle collezioni o serie di oggetti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico. Le collezioni e le serie notificate non possono, per qualsiasi titolo essere smembrate senza l'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale. Art. 6 - Sono soggette alla vigilanza del Ministro per l'educazione naziona le le cose che hanno l'interesse di cui agli artt. 1, 2 e 5. Le cose immobili e mobili di proprieta' dello Stato le quali hanno l'inte resse di cui agli artt. 1, 2 e 5 della presente legge sono sottoposte alla vi gilanza del Ministro per l'educazione nazionale per quanto riguarda la loro conservazione, da chiunque siano tenute in uso o in consegna. Art. 7 - Il Ministro per l'educazione nazionale vigila perche' siano ri spettati i diritti di uso e di godimento che il pubblico abbia acquisito sulle cose soggette alla presente legge. Art. 8 - Quando si tratti di cose appartenenti ad enti ecclesiastici, il Mi nistro per l'educazione nazionale, nell'esercizio dei suoi poteri, procedera' per quanto riguarda le esigenze del culto, d'accordo con l'autorita' ecclesia stica. Art. 9 - I sopraintendenti possono in ogni tempo, in seguito a preavviso, procedere ad ispezioni per accertare l'esistenza e lo stato di conservazione e di custodia delle cose soggette alla presente legge. Nei confronti con i privati la presente disposizione si applica alle sole cose che abbiano formato oggetto di notificazione ai sensi degli artt. 2, 3 e 5. Art. 10 - i provvedimenti adottati dal Ministro per l'educazione nazionale, sono definitivi. Contro i provvedimenti delle autorita' inferiori e' ammesso, entro trenta giorni, ricorso gerarchico al Ministro per l'educazione nazionale. Capo II Disposizioni per la conservazione, integrita' e sicurezza delle cose Art. 11 - Le cose previste dagli artt. 1 e 2, appartenenti alle province, ai comuni, agli enti e istituti legalmente riconosciuti, non possono essere demoli te, rimosse, modificate o restaurate senza l'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale. Le cose medesime non possono essere adibite ad usi-non compatibili con il loro carattere storico od artistico, oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione o integrita'. Esse debbono essere fissate al luogo di loro destinazione nel modo indicato dalla soprintendenza competente. Art. 12 - Le disposizioni di cui al 1 e 2 comma dell'art. precedente si ap plicano anche alle cose di proprieta' privata notificate ai sensi degli artt. 2, 3 e 5 della presente legge. Nel caso in cui il trasporto di cose mobili notificate sia in dipendenza del cambiamento di dimora del detentore, questi dovra' darne notizia alla competen te sovraintendenza, la quale potra' prescrivere le misure che ritenga necessa rie perche' le cose medesime non subiscano danno. Art. 13 - Chi dispone e chi esegue il distacco di affreschi , stemmi, graf fiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, deve ottenere l'autorizzazione dal Ministro per l'educazione nazionale , anche se non sia intervenuta la notifica del loro interesse. Art. 14 - Il Ministro, sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, del le scienze e delle arti, ha facolta' di provvedere direttamente alle opere ne cessarie per assicurare la conservazione ed impedire il deterioramento delle cose indicate negli artt. 1 e 2, appartenenti a province, comuni, enti o istituti, legalmente riconosciuti, e, se trattasi di cose mobili, di farle anche trasportare e temporaneamente custodire in pubblici istituti. In caso di urgenza il Ministro puo' adottare senz'altro i provvedimenti con servativi di cui al comma precedente. Art. 15 - Le disposizioni di cui all'art. precedente si applicano anche alle cose di proprieta' privata, che abbiano formato oggetto di notificazione ai sen si degli artt. 1, 3 e 5. Art. 16 - Il Ministro, sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, ha facolta' d'imporre, per le cose di cui all'art. 14, le provvidenze necessarie per assicurarne la conservazione ed impedirne il deterio ramento. La spesa occorrente e' a carico dell'ente proprietario. Qualora l'ente dimostri di non essere in condizioni di sostenerla, il Mini nistro puo', con suo decreto, stabilire che l'onere sia assunto in tutto o in parte dallo Stato. Art. 17 - Nei casi di cui agli artt. 14 e 15 e ultimo comma dell'art. pre cedente, gli enti e privati interessati hanno l'obbligo di rimborsare allo Stato la spesa sostenuta per la conservazione della cosa. L'ammontare della spesa e' determinato con decreto del Ministro. Qualora la spesa non sia rimborsata, il Ministro ha la facolta' di acquistare la cosa al prezzo di stima che essa aveva prima delle riparazioni. Ove il Ministro non ritenga di avvalersi di detta facolta', l'ammontare del la spesa sara' riscosso con le forme previste per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato. Art. 18 - I proprietari, possessori e detentori, a qualsiasi titolo, delle cose mobili od immobili, contemplate dalla presente legge, hanno l'obbigo di sottoporre alla competente soprintendenza i progetti delle opere di qualun que genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva appro vazione. La disposizione del comma precedente si applica alle cose di proprieta' privata, nel solo caso in cui sia intervenuta la notificazione di cui agli artt. 3 e 5. In sede di ricorso gerarchico avverso i provvedimenti del soprintendente, il Ministro per l'educazione nazionale decide sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti. Art. 19 - Nel caso di assoluta urgenza possono essere eseguiti i lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli all'opera, purche' ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza competente, alla quale dovranno essere inviati, nel piu' breve tempo, i progetti dei lavori defi nitivi per l'approvazione. Art. 20 - Il soprintendente puo' ordinare la sospensione dei lavori ini ziati contro il disposto degli artt. 18 e 19. La stessa facolta' spetta al soprintendente per i lavori relativi alle co se di cui agli artt. 2, 3 e 5, anche quando non sia per esse intervenuta la no tifica. In tal caso la notifica deve essere fatta dal Ministero non piu' tardi di 60 giorni dall'ordine di sospensione. Trascorso tale termine senza che il Ministro abbia provveduto alla notifica, l'ordine di sospensione si intende revocato. Art. 21- Il Ministro per l'educazione nazionale ha la facolta' di prescrive re le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo la integrita' delle cose immobili soggette alle disposizioni del la presente legge, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alte rate le condizioni di ambiente e di decoro. L'esercizio di tale facolta' e' indipendente dalla applicazione dei regola menti edilizi o dalla esecuzione di piani-regolatori. Le prescrizioni dettate in base al presente articolo devono essere, su ri chiesta del Ministro, transcritte nei registri delle Conservatorie delle ipote che ed hanno efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possesso re o detentore , a qualsiasi titolo, della cosa cui le prescrizioni stesse si riferiscono. Art. 22 - Con disposizione dei competenti soprintendenti, sara' vietato il collocamento o l'affissione di manifesti, cartelli, iscrizioni e altri mezzi di pubblicita', che danneggino l'aspetto, il decoro o il pubblico godimento de gli immobili indicati negli artt. 1, 2 e 3. Capo III Disposizioni sulle alienazioni e gli altri modi di trasmissione delle cose Sezione I - Delle cose appartenenti allo Stato o ad altri enti morali Art. 23 - Le cose indicate negli artt. 1 e 2 sono inalienabili quando appar tengono allo Stato o ad altro ente o istituto pubblico. Art. 24 - Il Ministro per l'educazione, sentito il Consiglio nazionale del l'educazione, delle scienze e delle arti, puo' autorizzare l'alienazione di co se di antichita' e d'arte, di proprieta' dello Stato o di altri enti o istitu ti pubblici, purche' non ne derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomato il pubblico godimento. Il Ministro puo' altresi' autorizzare la alienazione di duplicati e, in gene re, di cose di antichita' e d'arte che non abbiano interesse per le collezioni dello Stato o di altro ente o istituto pubblico. Art. 25 - Il Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio na zionale della educazione, delle scienze e delle arti, puo' autorizzare, con le cautele da determinarsi col regolamento, la permuta di cose d'antichita' e d'arte con altre appartenenti ad enti, istituti e privati anche stranieri. Art. 26 - Le cose appartenenti ad enti o istituti legalmente riconosciu ti,diversi da quelli indicati nell'art. 23, possono essere alienate, previa autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale. Il Ministro, sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, puo' rifiutare l'autorizzazione, qualora ritenga che l'alie nazione produca un grave danno al patrimonio nazionale tutelato dalla presente legge o al pubblico godimento della cosa. Art. 27 - E' vietata l'alienazione delle collezioni o serie di oggetti di proprieta' di enti o istituti legalmente riconosciuti, per le quali sia inter venuta la notificazione di cui all'art. 5. Il Ministro per l'educazione nazionale puo' autorizzare l'alienazione, anche parziale, nei casi e modi di cui all'art. 24. Art. 28 - Le disposizioni degli artt. 23, 24, 26 e 27 si applicano anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno e, in generale, a tutti i negozi giu ridici che possono importare alienazioni. Ove si tratti di alienazione a titolo oneroso e' riservato allo Stato il diritto di prelazione, da esercitarsi nel termine e nei modi di cui agli artt. 31 32. Tale diritto puo' essere esercitato anche nel caso in cui la cosa sia, a qualunque titolo, data in pagamento. Art. 29 - Quando si proceda per conto dello Stato o di altro ente o istitu to pubblico alla demolizione di un immobile, non si intendono comprese, fra i materiali di risulta che per contratto siano stati riservati all' imprenditore dei lavori di demolizione, le cose che abbiano l'interesse di cui all' art. 1 anche se vengano in luce soltanto per il fatto dell'abbattimento. E' nullo ogni patto contrario. Sezione II - Delle cose appartenenti a privati Art. 30 - Il proprietario e chiunque a qualsiasi titolo detenga una delle cose che abbiano formato oggetto di notifica a norma degli articoli preceden ti e' tenuto a denunziare al Ministro per l'educazione nazionale ogni atto, a titolo oneroso o gratuito, che ne trasmetta, in tutto o in parte, la proprie ta' o la detenzione. Nel caso che la trasmissione avvenga per successione a causa di morte, l'ob bligo della denunzia spetta all'erede. Art. 31 - Nel caso di alienazione a titolo oneroso, il Ministro per l'educa zione nazionale ha facolta' di acquistare la cosa al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione. Qualora la cosa sia alienata con altre per un unico corrispettivo, il prez zo e' determinato d'ufficio dal Ministro. Ove l'alienante non ritenga di accettare il prezzo determinato dal Ministro, il prezzo stesso sara' stabilito insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministro, l'altro dall'alienante ed il terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative so no anticipate dall'alienante. Nel caso in cui il Ministro eserciti il diritto di prelazione su parte delle cose alienate, il compratore ha facolta' di recedere dal contratto. Art. 32 - Il diritto di prelazione deve essere esercitato nel termine di me si due dalla data della denuncia. In pendenza di detto termine, il contratto rimane condizionato sospensivamen te all'esercizio del diritto di prelazione: all'alienante e' vietato di effet tuare la tradizione della cosa. La proprieta' passa allo Stato alla data del provvedimento col quale e' eser citata la prelazione. Le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo Stato. Art. 33 - Il diritto di prelazione puo' essere esercitato dal Ministro per l'educazione nazionale nei modi indicati negli articoli precedenti, anche quan do la cosa sia a qualunque titolo data in pagamento. Art. 34 - Il Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio na zionale, della educazione, delle scienze e delle arti, puo' vietare l'aliena zione delle collezioni e serie di oggetti di proprieta' privata, notificate ai sensi dell'art. 5 quando ne derivi danno, alla loro conservazione o ne sia me nomato il pubblico godimento. In caso di alienazione, totale o parziale, e' riservato allo Stato il dirit to di prelazione, da esercitarsi nei termini e modi di cui agli artt. 31 e 32. Tale diritto puo' essere esercitato anche nel caso in cui la collezione o serie in tutto in parte, sia a qualunque titolo data in pagamento. Capo IV Disposizioni sulla esportazione ed importazione Sezione I - Esportazione Art. 35 - E' vietata nei casi in cui costituisca danno per il patrimonio sto rico e culturale nazionale, l'eportazione dal territorio della Repubblica delle cose di cui all'art. 1 della presente legge ed al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, che, o cosiderate in se stesse o in relazione al contesto storico-cultura le di cui fanno parte, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnografico, bibliografico, documentale o archivistico, a motivato giuduzio dei competenti uffici di esportazione delle soprintendenze alle antichita' e belle arti, nonche' delle soprintendenze ai beni librari e delle soprintendenze archi vistiche. Nella valutazione da compiere ai sensi del precedente comma i competenti uf fici si attengono ad indirizzi di carattere generale stabiliti rispettivamente dalla Direzione generale delle antichita' e belle arti, dalla Direzione genera le delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura del Ministe ro della pubblica istruzione e della Direzione generale degli archivi di Stato del Ministero dell'interno. Non possono comunque essere oggetto di esportazione le cose considerate dal presente articolo se non siano state preventivamente inventariate presso le com petenti soprintendenze. (1) Art. 36 - Chiunque intenda eportare dal Regno cose di cui all'art. 1 deve ot tenere licenza. A tale scopo deve fare denunzia e presentare all'ufficio di esportazione le cose che intende esportare, dichiarando per ciascuna di esse il valore venale. Le contestazioni tra l'eportatore e l'ufficio di esportazione sul pregio della cosa sono decise dal Ministro per l'educazione nazionale sentito il Consi glio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti. Art. 37 - Salvo quanto e' stabilito dalle leggi doganali e valutarie, la esportazione verso i Paesi non appartenenti alla Comunita' economica europea e' soggetta all'imposta progressiva sul valore della cosa, secondo la tabella se guente: fino a lire 1.000.000: otto per cento: da lire 1.000.001 a lire 6.000.000: quindici per cento; da lire 6.000.001 a lire 21.000.000: venticinque per cento; oltre lire 21.000.000 trenta per cento. Le stesse disposizioni si applicano alle cose di interesse bibliografico di cui agli artt. 128 e 131 del regolamento approvato con R.D. 30 gennaio 1913, n. 363, nonche' a quelle di interesse documentale e archivistico (2). Art. 38. - Il Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per gli scambi e le valute, puo', di volta in volta, prescrivere che la tassa di esporatazione di cui al precedente articolo venga pagata in una determinata va luta estera. Art. 39 - Entro il termine di novanta giorni dalla denuncia, il Ministro per la pubblica istruzione ha facolta' di acquistare per il valore dichiarato nella denuncia stessa, le cose che presentino interesse per il patrimonio tutelato dalla presente legge. Ai fini dell'esercizio della facolta' di cui al precedente comma, nei con fronti dei beni per quali viene richiesta licenza di esportazione verso i Pae si appartenenti alla Comunita' economica europea il prezzo di acquisto e propo sto dal Ministro stesso. Ove l'esportatore ritenga di non accettare il prezzo offerto dal Ministro e non rinunzi alla esportazione, il prezzo stesso sara' stabilito secondo le modalita' di cui all'art. 37 (3). Art. 40 - Le disposizioni dei precedenti articoli della presente sezione si applicano anche nei casi di esportazione temporanea. La licenza di esportazione temporanea e' concessa per un periodo di tempo de terminato e puo' essere prorogata dal Ministro su richiesta dell'interessato. La tassa di esportazione e' riscossa a titolo cauzionale. Essa e' incamerata ove gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione non siano reimportati nel termine stabilito. Art. 41 - Il Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, puo' concedere l'esportazione temporanea in franchigia di oggetti indicati nell'art. 1, destinati a mostre o esposizioni d'arte all'estero oppure all'arredamento delle regie sedi diplomatiche o consolari. Puo' inoltre concedere l'esportazione temporanea in franchigia agli agenti diplomatici e consolari che si rechino all'estero per servizio, per gli ogget ti di cui all'art. 1 costituenti il mobilio privato. Sezione II - Importazione temporanea Art. 42 - Le cose indicate nell'art. 1, che siano importate dall'estero, non sono soggette alla tassa di esportazione qualora la propria importazione sia temporanea, risulti da certificato dell'ufficio di esportazione e la riesporta zione avvenga nel termine di anni cinque. Detto termine sara' prorogato di cinque anni su richiesta dell'interessato. Capo V Disciplina dei ritrovamenti e delle scoperte Art. 43 - Il Ministro per l'educazione nazionale ha la facolta' di eseguire ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose di cui all'art. 1, in qualunque parte del territorio del Regno. A tale scopo puo', con suo decreto, ordinare l'occupazione degli immobili ove debbono eseguirsi i lavori. Il proprietario dell'immobile ha diritto ad un indennizzo per i danni subiti, che, in caso di disaccordo, e' determinato con le norme stabilite dagli artt.65 e seguenti della L. 25 giugno 1865, n.2359. Invece dell'indennizzo, il Ministro puo' rilasciare al proprietario, che ne faccia richiesta, le cose ritrovate, o parte di esse, quando non interessino le collezioni dello Stato. Art. 44 - Le cose ritrovate appartengono allo Stato. Al proprietario dell'immobile sara' corrisposta dal Ministro, in denaro o mediante rilascio di una parte delle cose ritrovate, un premio, che in ogni caso non puo' superare il quarto del valore delle cose stesse. In caso di disaccordo, il premio e' determinato insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministro, l'altro dal proprietario ed il terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dal proprietario. Art. 45 - Il Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio na zionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, puo' fare concessione a en ti o privati di eseguire ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ri trovamento di cose di cui all'art. 1, in qualunque parte del territorio del Regno, e, a tale scopo, autorizzare, con suo decreto, l'occupazione degli immo bili ove debbono eseguirsi i lavori. Il concessionario deve osservare, oltre alle norme imposte nell'atto di con cessione, tutte le altre che l'amministrazione ritenga di prescrivere. In caso di inosservanza, la concessione e' revocata. La concessione puo' altresi' essere revocata quando il Ministro intenda so stituirsi nell'esecuzione o prosecuzione delle opere. In tal caso sono rimborsa te dallo Stato le spese occorse per le opere gia' eseguite ed il relativo im porto e' fissato dal Ministro. Ove il concessionario non ritenga di accettare la determinazione delle spese fatte dal ministro, le spese stesse saranno determinate insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione composta di tre membri, da nominarsi uno dal Ministro, l'altro dal concessionario ed il terzo dal presidente del tribuna le. Le spese relative sono anticipate dal proprietario. Art. 46 - Nel caso di cui all'articolo precedente, le cose ritrovate appar tengono allo Stato. Al proprietario dell'immobile e' corrisposto dal Ministro, in denaro o me diante rilascio di una parte delle cose ritrovate, un premio che in ogni caso non puo' superare il quarto del valore delle cose stesse. Eguale premio spetta al concessionario, salvo quanto possa essere stato sta bilito fra concessionario e proprietario dell'immobile. In caso di non accettazione del premio fissato dal Ministro, si applicano le disposizioni di cui all'art. 44, terzo comma. Quando solo il concessionario non accetti il premio fissato dal Ministro, il secondo membro della commissiomne e' nominato dal concessionario, il quale deve anticipare le spese del giudizio innanzi alla commissione stessa. Art. 47 - Chiunque intenda eseguire su immobile proprio ricerche archeogiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose di cui all'art.1 deve ottenere autorizzazione dal Ministro per l'educazione nazionale. Si applicano in questo caso le disposizioni di cui all'art. 45 per quanto ri guarda la osservanza delle norme imposte per i lavori, la revoca dell'autorizza zione ed il rimborso delle spese occorse per le opere eseguite. Le cose ritrovate appartengono allo Stato. Al proprietario e' corrisposto dal Ministro, in denaro o mediante rilascio di una parte delle cose ritrovate, un premio che in ogni caso non puo' superare la meta' del valore delle cose stesse. In caso di disaccordo, si applicano le disposizioni del terzo comma dello art. 44. Art. 48 - Chiunque scopra fortuitamente cose mobili o immobili di cui all'art. 1 deve farne immediata denuncia all'autorita' competente e provvedere vedere alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute. Ove si tratti di cose mobili di cui non si possa altrimenti assicurare la cu stodia, lo scopritore ha facolta' di rimuoverle per meglio garantirne la sicu rezza e la conservazione sino alla visita della autorita' competente, e, ove oc corra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica. Agli stessi obblighi e' soggetto ogni detentore delle cose scoperte fortuita mente. Le eventuali spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministro per la educazione nazionale. Art. 49 - Le cose scoperte fortuitamente appartengono allo Stato. Allo scopritore e' corrisposto dal Ministro, in denaro o mediante rilascio in una parte delle cose scoperte, un premio che in ogni caso non puo' superare il quarto del valore delle cose stesse. Eguale premio spetta al proprietario della cosa in cui avvenne la scoperta. In caso di non accettazione del premio fissato dal Ministro, si applicano le disposizioni del terzo comma dell'art. 44. Quando solo lo scopritore non accetti il premio fissato dal Ministro, il se condo membro della commissione e' nominato dallo scopritore, il quale deve anti cipare le spese del giudizio innanzi alla commissione stessa. Art. 50 - Nessun premio spetta allo scopritore che siasi introdotto e abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore. Cap. VI Disciplina delle riproduzioni e del godimento pubblico Art. 51 - E' vietato di trarre calchi dagli originali di cose indicate nello art. 1 di proprieta' dello Stato o di altro ente o istituto pubblico. Il Ministro per l'educazione nazionale sentito il Consiglio nazionale dell'e ducazione, delle scienze e delle arti, puo' autorizzare la esecuzione di calchi qualora le condizioni dell'originale lo consentono. Art. 52 - Il pubblico e' ammesso alla visita delle cose indicate nell'art. 1 di proprieta' dello Stato o di altro ente o legalmente riconosciuto secondo le norme che saranno stabilite (4) nel regolamento. Art. 53 - Il Ministro per l'educazione nazionale puo' fare obbligo ai priva ti proprietari di cose immobili di eccezionale interesse, per le quali sia in tervenuta la notificazione di cui agli artt. 2 e 3, e di collezioni o serie no tificate ai sensi dell'art.5, di ammettere e visitare per scopi culturali le co se, le collezioni e le serie stesse, con le modalita' da stabilirsi caso per ca so, inteso il proprietario. Capo VII Disciplina delle espropriazioni Art. 54 - Le cose, mobili o immobili, soggette alla presente legge, possono essere espropriate dal Ministro per l'educazione nazionale per ragioni di pub blica utilita', quando l'espropriazione stessa risponda ad un importante inte resse in relazione alla conservazione o incremento del patrimonio nazionale tu telato dalla presente legge. Il Ministro per l'educazione nazionale puo' autorizzare l'espropriazione a favore delle province, dei comuni o di altro ente o istituto legalmente ricono sciuti. Art. 55 - Possono essere espropriate per causa di pubblica utilita' aree ed edifici quando il Ministro per l'educazione nazionale ravvisi cio' necessario per isolare o restaurare monumenti, assicurarne la luce o la prospettiva, ga rantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico, facili tarne l'accesso. Art. 56 - Il Ministro per l'educazione nazionale puo' procedere alla espro priazione di immobili al fine di eseguire ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose di cui all'art. 1. Art. 57 - Nei casi di cui al presente capo, la dichiarazione di pubblica utilita' e' fatta con decreto del Ministro per l'educazione nazionale. Capo VIII Sanzioni Art. 58 - I rappresentanti delle province, dei comuni, degli enti ed istitu ti legalmente riconosciuti, che entro il termine prescritto dal Ministro non presentino senza giustificato motivo l'elenco di cui all'art. 4 o presentino una denuncia inesatta, sono puniti con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000 senza pregiudizio delle maggiori pene previste dal codice penale (5) Indipendentemente dall'azione penale, il Ministro puo' disporre la compila zione dell'elenco a spese degli inadempienti.La nota delle spese e' resa esecu toria con provvedimento del Ministro e rimessa, a mezzo dell'Intendenza di fi nanza, all'esattore delle imposte che provvede alla riscossione con le forme e la procedura privilegiata stabilite per l'esazione delle imposte dirette. Art. 59 - Chiunque trasgredisce le disposizioni contenute negli artt. 11,12 13, 18, 19, 20 e 21 della presente legge e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da lire 750.000 a lire 37.500. 000 (6). Il trasgressore e' tenuto inoltre ad eseguire quei lavori che il Ministro per la educazione nazionale, sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, riterra' di prescrivergli per riparare ai danni da lui prodotti alla cosa . Quando la riduzione della cosa in pristino non sia possibile,il trasgressore e' tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perdu ta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa per effetto della trasgres sione. Ove il trasgressore non accetti la determinazione della somma fatta dal Mini tro, la somma stessa e' stabilita insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministro, l'altro dal trasgressore ed il terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dal trasgressore. Art. 60 - Chiunque, contro il divieto del soprintendente, proceda al colloca mento o all'affissione di manifesti, di cartelli, pitture, iscrizioni ed altri mezzi di pubblicita', e' punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 1.000.000. Indipendentemente dall'azione penale, il soprintendente puo' disporre la rimozione d'ufficio dei sopraindicati mezzi di pubblicita' chiedendo all'uopo, ove occorra, l'ausilio della forza pubblica. Le spese sono a carico del trasgressore. Art. 61 - Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, com piuti contro i divieti stabiliti dalla presente legge o senza l'osservanza del le condizioni e modalita' da esse prescritte, sono nulli di pieno diritto. Resta sempre salva la facolta' del Ministro per l'educazione nazionale di esercitare il diritto di prelazione a norma degli artt. 31 e 32. Art. 62 - I rappresentanti delle province, dei comuni, degli enti e istituti legalmente riconosciuti, che, in violazione delle disposizioni della presente legge, alienino cose di antichita' e d'arte, sono puniti con la reclusione fino ad un anno e la multa da lire 1.500.000 a lire 75.000.000 (7). Art. 63 - Chiunque ometta la denuncia prevista dall'art. 30 e chiunque con travvenga alla disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 32 e' punito con la reclusione fino ad un anno e la multa da lire 1.500.000 a lire 75.000.000 (8). La stessa pena si applica a chiunque trasgredisca il divieto di cui all'art. 34. Art. 64 - Senza pregiudizio di quanto e' disposto con l'art. 66, se per ef fetto della violazione degli artt. 4, 23, 27, 29 e 30 la cosa non si puo' piu' rintracciare o risulti esportata dal Regno, il trasgressore e' tenuto a corri spondere allo Stato una somma pari al valore della cosa. Il Ministro per l'educazione nazionale, in caso di violazione dell'art. 4, puo' disporre che la somma sia devoluta all'ente o istituto cui la cosa apparte neva. Ove la violazione sia imputabile a piu' persone, queste sono tenute in solido al pagamento della somma. Nel caso in cui il trasgressore non accetti la determinazione della somma fat ta dal ministro, la somma stessa e' stabilita insindacabilmente e in modo irrevo cabile da una commissione da nominare ai sensi dell'art. 59. Art. 65 - Se la cosa, temporaneamente eportata a' sensi dell'artt. 40 e 41, non viene reimportata nel termine precritto, il trasgressore e' tenuto a corri spondere allo Stato una somma pari al valore della cosa determinato in occasio ne dell'esportazione. La presente disposizione non si applica nei casi di mancata reimportazione per motivi di dimostrata forza maggiore e nel caso in cui il Ministro, a richie sta dell'interessato, conceda la trasformazione temporanea in definitiva, secon do le norme che saranno stabilte nel regolamento. Art. 66 - E' punita con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire 300.000 a lire 4.500.000 l'esportazione, anche soltanto tentata, delle cose previste dalla presente legge e successive modificazioni: a) quando la cosa non sia presentata alla dogana; b) quando la cosa sia presentata con dichiarazione falsa o dolosamente equi voca, ovvero venga nascosta o frammista ad altri oggetti per sottrarla alla li cenza di esportazione e al pagamento della tassa relativa (9). La cosa e' confiscata. La confisca ha luogo in conformita' delle norme della legge doganale relativa alle cose oggetto di contrabbando. Quando si tratti di cose di proprieta' di enti o istituti legamente ricono sciuti, il Ministro per l'educazione nazionale puo' disporre che le cose stesse siano attribuite all'ente o istituto che ne era proprietario. Ove non sia possibile recuperare la cosa, sono applicabili le disposizioni dell'art. 64. Art. 67 - Chiunque si impossessa di cose di antichita' e d'arte, rinvenute fortuitamente, ovvero in seguito a ricerche od opere in genere, e' punito ai sensi dell'art. 624 del codice penale. Quando il reato sia commesso da coloro ai quali venne fatta la concessione data l'autorizzazione di cui agli artt. 45 e 47, sono applicabili le disposi zioni dell'art. 625 del codice penale. Art. 68 - senza pregiudizio di quanto e' disposto nell'art. precedente, chiunque trasgredisca le disposizioni degli artt. 45, 47 e 48 e' punito con l'arresto fino a un anno e l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000 (10). Ove la trasgressione produca un danno in tutto o in parte irreparabile, si applica la disposizione dell'art. 59. Art. 69 - Chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'art. 51 e' puni to con l'ammenda fino a lire 3.000.000 (11). Art. 70 - Salvo che non sia prevista una pena piu' grave, chiunque trasgredi sce ad un ordine, dato dal Ministro per l'educazione nazionale, in conformita' della presente legge, e' punito con le pene di cui all'art. 650 del codice penale. Disposizioni transitorie Art. 71 - Il Ministro per l'educazione nazionale nel termine che verra' sta bilito nel regolamento per l'esecuzione della presente legge, rinnovera' le notifiche per gli immobili di cui agli artt. 2 e 3. Frattanto continueranno ad aver vigore, agli effetti stabiliti dalla presen te legge, le notifiche precedentemente fatte a norma della L. 20 giugno 1909, n. 364, e relativo regolamento e della L. 19 maggio 1922, n. 778. Per quanto riguarda le cose mobili di proprieta' privata il Ministro provve dera', nel termine che sara' indicato nel regolamento per l'esecuzione della presente legge, alla pubblicazione dell'elenco di cui all'art. 3 ed al suo deposito presso le regie prefetture. Conserveranno frattanto efficacia le noti fiche di importante interesse fatte per tali cose. Art. 72 - Nulla e' innovato per quanto riguarda le raccolte artistiche ex- fide-commissarie, regolate con L. 28 giugno 1871, n. 286, L. 8 luglio 1883, n. 1461, R.D. 23 novembre 1891, n. 653, e L. 7 febbraio 1892, n. 31, nonche' le bellezze naturali panoramiche regolate con L. 11 giugno 1922, n. 778. Art. 73 - Fino a quando non entrera' in vigore il regolamento da emanarsi per la esecuzione della presente legge, varranno, in quanto siano applicabili le norme del regolamento approvato con R.D. 30 gennaio 1913, n. 363. Note: (1) Articolo cosi' sostituito dall'art. 1, D.L. 5 luglio 1972, n. 288. (2) Articolo cosi' sostituito dall'art. 6, D.L. 5 luglio 1972, n. 288 e modifi cato nell'ultimo comma, dalla L. di conversione 8 agosto 1972, n. 487. Vedi anche, l'art. 3 del citato D.L. (3) Articolo cosi' sostituito dall'art. 4, D.L. 5 luglio 1972, n. 288. (4) Cosi' rettificato con errata-corrige della G.U. 14 novembre 1939, n. 264. (5) Comma cosi' sostituito dall'art. 15, L. 1 marzo 1975, n. 44. (6) Comma cosi' sostituito dall'art. 16, L. 1 marzo 1975, n. 44. (7) Articolo cosi' sostituito dall'art. 17, L. 1 marzo 1975 n. 44. (8) Comma cosi' sostituito dall'art. 18, L. 1 1975, n. 44. (9) Comma cosi' modificato dall'art. 19, L. 1 marzo 1975, n.44 (10) Comma cosi' sostituito dall'art. 20, L. 1 marzo 1975, n. 44 (11) Articolo cosi' sostituito dall'art. 21, L. 1 marzo 1975, n.44