"STATUTO"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art. 1

E’ costituita con sede in Albano Laziale (RM), Via del Macello n. 12 una società cooperativa sociale integrata a responsabilità limitata denominata "SPAZIO LAVORO - Società Cooperativa Sociale ed Integrata a responsabilità limitata - ONLUS", di seguito indicata come la cooperativa. La cooperativa potrà istituire con delibera dell’assemblea straordinaria, anche in relazione agli scopi che si prefigge di raggiungere, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze in qualunque luogo del territorio nazionale. Il domicilio dei soci, per quello che concerne la società è quello risultante dal Libro soci.

 

Art. 2

La durata della cooperativa scadrà il 31 dicembre 2090, e potrà essere prorogata con deliberazione dell’assemblea straordinaria anche prima della scadenza del termine.

 

Art. 3

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, educativi, formativi e di attività produttive, nelle quali realizzare l’integrazione lavorativa di persone disabili, svantaggiate ed emarginate. La cooperativa ha altresì lo scopo di ottenere tramite la gestione in forma associata della azienda nella quale i soci lavoratori prestano la propria opera, continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali possibili. In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi. La società potrà stipulare convenzioni con enti pubblici o privati e partecipare a gare ed appalti banditi dalla pubblica amministrazione.
La società può compiere in Italia e all’estero tutte le operazioni commerciali, nonchè quelle finanziarie e mobiliari, purchè svolte non in via prevalente, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che saranno ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell’oggetto sociale. Per l’attuazione dell’oggetto sociale la cooperativa potrà svolgere attività diverse quali, a solo titolo esemplificativo, lavanderia e tessitura; pulizia, manutenzione e custodia; raccolta di materiali di spreco; videoimpaginazione e piccola stampa; rilevazione ed elaborazione dati; editoria ed informazione, ed ogni altra attività lavorativa anche mediante appalti.

La cooperativa per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell’oggetto sociale si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, anche ai sensi dell’art. 4 della Lg. 59/92.

La cooperativa per le sue caratteristiche di cooperativa sociale ed integrata, così come previsto dalle Leggi vigenti in materia può usufruire dei benefici e delle misure disposte a favore della cooperazione sociale atti a compensare i costi sociali e la minore produttività causata dall’integrazione di persone con ridotta capacità lavorativa. A tali fini la cooperativa potrà anche richiedere contributi e finanziamenti sia da parte dello Stato, che da Enti Regionali, Locali e della Comunità Europea. Su delibera del consiglio di amministrazione potrà potrà aderire alle Associazioni Nazionali di Categoria e alle relative Associazioni Provinciali e ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, commerciale industriale necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente e direttamente attinenti ai medesimi nonchè tra l’altro per la sola indicazione esemplificativa:

a) potrà assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma ed escluso lo scopo di collocamento in società ed altri enti economici e non, comprese le associazioni, riconosciute e non, soprattutto ove ciò si reputerà conveniente e non in contrasto con quanto disposto dal presente statuto;

b) potrà dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, comunque costituiti diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

c) potrà concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l’ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre cooperative;

d) potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci, ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale. E’ pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

TITOLO II

SOCI

Art. 4

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo fissato dalla legge.

Possono essere soci tutti coloro che non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, intendono perseguirne gli scopi partecipando alle attività sociali. Possono essere soci anche società, enti ed organismi aventi personalità giuridica sia pubblica che privata, che abbiano lo scopo di svolgere, promuovere, favorire, incentivare ed assistere iniziative ed attività in qualunque modo assimilabili a quella della cooperativa. Di preferenza i soci dovanno risiedere nel territorio interessato dall'attività della cooperativa. I soci si dividono nelle seguenti categorie:

a) Soci cooperatori - che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità.

b) Soci volontari - che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà. Il numero dei soci volontari non potrà mai superare la metà del numero complessivo dei soci.

c) Soci sovventori - come previsti dalla Lg. 31 gennaio 1992 n. 59, art. 4 - sia persone fisiche che persone giuridiche, ed altri enti, quali ad esempio le Società di mutuo soccorso, nei limiti previsti dalla legge.

d) Soci persone giuridiche, pubbliche e private, nei limiti stabiliti dalla legge, anche quali soci tecnici-amministrativi, nei cui statuti non sia esclusa l’adesione a cooperative sociali e svolgano una attività che possa integrare quella della cooperativa. Non possono essere soci gli interdetti, i falliti non riabilitati e coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini a quelle della cooperativa o che abbiano interessi comunque contrastanti con quelli della cooperativa stessa. Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci, in base all’appartenenza a ciascuna delle categorie indicate nel presente articolo.

 

Art. 5

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di amministrazione nella quale dichiari di obbligarsi all’osservanza del presente Statuto, delle deliberazioni degli organi sociali e nella quale indichi:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, professione e codice fiscale;

b) l’ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;

c) il motivo della richiesta e la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto.

Nel caso in cui trattasi di persona giuridica la domanda di ammissione dovrà indicare:

d) la denominazione o ragione sociale, sede e attività svolta;

e) la delibera di autorizzazione con l’indicazione della persona fisica designata a rappresentare l’ente, organismo o persona giuridica;

f) le caratteristiche ed entità dei soci o degli associati;

g) le quote che si propone di sottoscrivere;

h) il versamento della quota sottoscritta e delle altre somme fissate dal Consiglio di amministrazione e previste al successivo art. 6.
Alla domanda di ammissione dovranno essere inoltre allegati copia dello Statuto e della delibera di cui al precedente punto e).

 

Art. 6

Sull’accoglimento della domanda di ammissione decide il Consiglio di Amministrazione e la sua decisione dovrà essere comunicata per iscritto all’interessato. In caso di reiezione della domnda, unitamente alla comunicazione dovranno essere enunciate le motivazioni. Il richiedente potrà ripresentare la propria domanda avendo rimosso le cause che hanno determinato la non ammissione.

Con l’accettazione della domanda il nuovo ammesso sarà tenuto a versare, oltre l’mporto della quota sociale sottoscritta, anche una tassa di ammissione e l’eventuale sovrapprezo, determinati dal Consiglio di amministrazione per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall’ultimo bilancio approvato.

 

Art. 7

Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5 per le persone giuridiche, il nuovo socio deve versare le quote sottoscritte con le seguenti modalità:

- per l’importo minimo di L. 50.000 alla data di accettazione della domanda;

- per un importo superiore a L. 50.000 e per le altre somme previste all’art. 6, secondo quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione, al momento dell’ accettazione della domanda e comunque entro un termine non superiore ad 1 anno.

Il socio inadempiente, previa intimazione da parte del Consiglio di amministrazione, viene invitato all’adempimento. Permanendo l’inadempienza e trascorsi ulteriori 30 giorni dalla intimazione, il socio viene escluso dalla cooperativa.

 

Art. 8

I soci sono obbligati:

a) al versamento delle quote di cui ai precedenti artt. 5, 6 e 7;

b) ad osservare lo statuto, i regolamenti e le delibere assunte dall’assemblea o dal consiglio di amministrazione;

c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all’attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall’assemblea e dal Consiglio di amministrazione;

d) a comunicare qualunque variazione intervenuta nei dati indicati nella domanda di ammissione.

 

Art. 9

Ogni socio può possedere tante quote sino alla concorrenza massima fissata dalla legge.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all’ammontare delle quote sottoscritte.

 

Art. 10

I soci lavoratori sia ordinari che volontari, si impegnano a conferire la loro opera con le modalità determinate nel Regolamento interno approvato dall’assemblea.

 

Art. 11

I soci cessano di far parte della cooperativa per recesso, decadenza o esclusione. Il recesso è ammesso nei seguenti casi:

a) se il socio abbia cessato di appartenere a una delle categorie di cui all’art. 4;

b) se il socio non si trovi più in grado di partecipare all’attività sociale;

c) se il socio lavoratore abbia trasferito di fatto il suo domicilio fuori della zona in cui la cooperativa esplica la sua attività;

d) per raggiungimento dell’età pensionabile del socio lavoratore;

e) per scioglimento della persona giuridica;

f) a seguito di domanda presentata per iscritto da parte del socio volontario;

g) nel caso previsto dal successivo art. 27;

h) negli altri casi previsti dalla legge.

La richiesta di recesso deve essere comunicata alla cooperativa con lettera raccomandata per essere sottoposta all’esame del consiglio di Amministrazione.

Il recesso non sarà comunque operativo fino a quando non venga deliberato dal Consiglio di Amministrazione e non ne sia fatta l’annotazione sul libro soci, ferme restando le disposizioni di legge relative al recesso dei soci.

 

Art. 12

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di amministrazione:

a) nei confronti del socio interdetto o inabilitato;

b) nei confronti del socio che abbia perduto i requisiti per l’ammissione;

c) nei confronti del socio lavoratore che per un anno consecutivo non presti lavoro in cooperativa, fatte salve le cause non dipendenti dalla sua volontà;

d) quando si renda ingiustificatamente moroso nei versamenti della quota sottoscritta e quando per lungo tempo, non partecipi all’attività sociale sebbene formalmente invitato.

 

Art. 13

L’esclusione è pronunciata dal Consiglio di amministrazione contro il socio:

a) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento dei debiti contratti verso la cooperativa a qualunque titolo diverso dalla sottoscrizione di quote sociali;

b) che svolga un’attività contrastante con gli interessi della cooperativa o la danneggi in qualunque modo, materialmente o moralmente;

c) quando il medesimo si rende colpevole di inosservanza del presente Statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio di amministrazione;

d) se persona giuridica, in caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa.

Nei casi indicati nelle lettere a) e c) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola e la esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

 

Art. 14

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma degli artt. 6, 11, 12, 13 devono essere comunicate per iscritto all’interessato il quale ha la facoltà di ricorrere al Collegio dei probiviri di cui all’art. 41 del presente statuto.

Il mancato ricorso entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l’accettazione della delibera.

Nel caso di presentazione del ricorso l’efficacia della delibera resta sospesa sino alla decisione del Collegio dei probiviri.

 

Art. 15

I soci deceduti o dichiarati decaduti o esclusi hanno diritto al rimborso della quota sociale versata, eventualmente rivalutata tenuto conto dei risultati del bilancio dell’esercizio, nel quale il recesso, la decadenza, l’esclusione siano divenuti efficaci. In ogni caso il rimborso non potrà avere luogo in misura superiore alla quota versata ed eventualmente rivalutata secondo quanto disposto dall’art. 22 del presente Statuto.

 

Art. 16

In caso di morte del socio gli eredi legittimi e noti hanno diritto al rimborso della quota versata secondo il risultato dell’ultimo bilancio approvato dall’assemblea, mai però in misura superiore alla quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata secondo quanto disposto dall’art. 22 del presente Statuto.

In ogni caso il rimborso avverrà entro sei mesi dalla ricezione della richiesta, ove non vi siano altri impedimenti previsti dalla legge o dal presente statuto.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla chiusura del detto esercizio. In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devolute alla riserva legale indivisibile.

TITOLO III

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 17

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, formato da un numero illimitato di quote dei soci ordinari, dei soci volontari e dei soci sovventori, ciascuna di valore non inferiore a L. 50.000 nè superiore ai limiti stabiliti dalla legge;

b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all’art. 22;

c) da riserve straordinarie indivisibili;

d) da ogni altra riserva che possa esser costituita sulla base di norme di legge.

 

Art. 18

Le riserve di cui ai punti b), c), e d) del precedente art. 17 sono indivisibili fra i soci sia durante la vita sociale che al momento dello scioglimento della Cooperativa anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, lett. b) D.L.C.P.S. 1577/47, nonchè ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 Lg. 904/77.

 

Art. 19

Le quote ordinarie e dei soci volontari sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo. Esse non possono essere cedute, nemmeno ad altri soci, con effetto verso la cooperativa, se non previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Le quote dei soci sovventori sono nominative e liberamente trasferibili, fatto salvo il diritto di prelazione, da esercitare inderogabilmente entro trenta giorni, di cui godono gli altri soci, ordinari e sovventori.

 

TITOLO IV

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

DESTINAZIONE DELLE ECCEDENZE ATTIVE DI BILANCIO

 

Art. 20

L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

 

Art. 21

In obbedienza alle finalità mutualistiche della Cooperativa ed alla normativa vigente, in sede di chiusura del Bilancio annuale di esercizio, si deve provvedere alla determinazione definitiva dei corrispettivi per le prestazioni effettuate (e in alternativa: per le merci conferite) incrementando quando possibile ed opportuno, la remunerazione dei soci lavoratori fino al massimo consentito per il mantenimento delle agevolazioni fiscali, il tutto con le modalità previste dal Regolamento interno, predisposto ai sensi del successivo art. 43, nel quale dovranno essere definite anche le clausole che regolano le eventuali retribuzioni o compensi differiti alla conclusione del rapporto di lavoro in cooperativa.

In tale contesto, tutte le somme corrisposte in corso di esercizio, anche con cadenza mensile, assumono la natura di acconti.

In momenti di particolare difficoltà dell’impresa i soci possono validamente rinunciare in tutto o in parte alle loro competenze a favore della cooperativa, previa delibera dell’Assemblea ordinaria e comunicazione scritta di adesione da parte di ciascuno dei soci rinunciatari.

 

Art. 22

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza.

L’Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico ricevuto durante l’esercizio sociale. L’Assemblea, destina i residui attivi ottenuti:

a) al fondo di riserva legale nella misura non inferiore al 20%, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all’atto del suo scoglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all’art. 12 della legge 16.12.1977, n° 904;

b) per il 3% degli utili ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, previsti dall’art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n° 59;

c) alla rivalutazione del capitale effettivamente versato applicando un tasso non superiore a quello dell’indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati (c.d. indice Istat);

d) alla remunerazione del capitale versato ed eventualmente rivalutato sotto forma di distribuzione di utili nel limite massimo consentito per il godimento delle agevolazioni fiscali, aumentato per i soci sovventori fino ad un massimo di 2 punti percentuali rispetto a quanto distribuibile ai soci ordinari;

e) alle altre riserve che possono essere legalmente costituite purchè indivisibili anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della Lg. 904/77.

Le destinazioni di cui ai punti c), d), ed e) possono essere alternative fra loro.

 

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

 

Art. 23

Sono Organi della cooperativa:

a) l’Assemblea dei soci;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Sindaci;

e) Il Collegio dei probiviri.

 

ASSEMBLEA

Art. 24

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso contenente la data, l’ora ed il luogo della riunione, che potrà anche essere diverso dalla sede sociale, nonchè l’ordine del giorno, da affiggersi in modo visibile nei locali della cooperativa e da spedirsi ai soci a mezzo lettera raccomandata almeno 7 giorni prima dell’adunanza. Nell’avviso dovrà essere indicata anche la data dell’eventuale seconda convocazione che può essere tenuta trascorse almeno 24 ore dalla prima convocazione. In mancanza dell’adempimento delle suddette formalità, l’assemblea si reputa validamente costituita solo quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi. Verificandosi tale caso, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e può chiedere che l’adunanza sia rinviata a non oltre tre giorni.

Questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso argomento.

 

Art. 25

L’Assemblea ordinaria:

a) approva il Bilancio;

b) procede alla nomina delle cariche sociali;

c) determina un eventuale compenso agli amministratori e la retribuzione dei sindaci;

d) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, posti all’ordine del giorno;

e) delibera sulle responabilità degli amministratori e dei sindaci.

L’assemblea ordinaria ha luogo una vola l’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale e quante altre volte il Consiglio di amministrazione lo creda necesario o ne sia fatta richiesta per iscritto con indicazione della materia da trattare, dal Collegio sindacale o da tanti soci che rappresentino almeno un quinto degli aventi diritto al voto. In tutti questi casi se il Consiglio di amministrazione non provvede entro un mese dalla richiesta, deve provvedere il Collegio sindacale.

Se speciali ragioni di carattere generale inerenti modificazioni legislative o mutamenti del contesto economico o riguardanti il movimento cooperativo oppure il solo settore delle cooperative sociali, o infine operazioni straordinarie che riguardano la cooperativa lo richiedano, l’assemblea che approva il Bilancio può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

 

Art. 26

L’Assemblea straordinaria viene convocata nei modi e con le maggioranze previste per l’Assemblea ordinaria per deliberare sulla modificazione dell’atto costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento della società e sulla nomina dei liquidatori ed i loro poteri.

 

Art. 27

Le assemblee, tanto in sede ordinaria che straordinaria, sono valide qualunque sia l’oggetto da trattare:

a) in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei soci e dei delegati delle persone giuridiche socie;

b) in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati salvo il caso in cui si debba deliberare sulla fusione o sullo scioglimento anticipato della cooperativa, nei quali casi occorrerà il voto favorevole di almeno 3/5 dei soci presenti o rappresentati. Sempre in tali casi i soci dissenzienti e/o assenti hanno diritto di recedere dalla cooperativa. Nel verbale dell’assemblea in seconda convocazione dovrà essere citato il motivo che ha impedito lo svolgimento della assemblea in prima convocazione.

 

Art. 28

Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano. Dovranno farsi per appello nominale quando ne faccia domanda il Consiglio di Amministrazione o 1/3 di tutti i soci presenti o rappresentati.

 

Art. 29

Nelle assemblee hanno diritto di voto i soci cooperatori, volontari e sovventori che risultino iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote sottoscritte, tenuto conto delle limitazioni previste per i soci volontari e sovventori.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all’assemblea possono farsi rappresentare soltanto da altri soci mediante deleghe scritte, le quali dovranno essere citate nel processo verbale e conservate dalla cooperativa. Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.

I voti dei soci sovventori non possono superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

 

Art. 30

L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa.

L’assemblea nomina il suo segretario che può essere anche un non socio. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto sia dal Presidente che dal segretario.

Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere redatto da un notaio e deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea.

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 31

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a sette membri eletti dall’assemblea fra i soci. I soci volontari e i soci sovventori o i mandatari di persone giuridiche socie, possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere comunque costituita da soci cooperatori.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione, durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili. Essi non hanno diritto a compenso, tuttavia l’assemblea può con sua deliberazione assegnare loro un emolumento per l’opera prestata.

 

Art. 32

Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente e può delegare parte delle sue funzioni ad uno degli amministratori.

 

Art. 33

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia da deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei suoi membri. La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi o da trasmettersi a mzzo telefax non meno di cinque giorni prima dell’adunanza o, nei casi più urgenti, a mezzo di messo o di telegramma, in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando intervenga almeno la maggioranza degli amministratori in carica. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le votazioni sono palesi. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il consigliere di amministrazione che, in una determinata operazione, ha interessati in conflitto con la società, deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l’operazione stessa. Se nel corso dell’eserczio vengono a mancare uno o più amministratori il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall’art. 2386 del C.C..

 

Art. 34

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta pertanto, tra l’altro, al Consiglio di Amministrazione:

a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assemblari;

b) redigere il bilancio d’eserizio;

c) decidere circa i programmi di lavoro e la conseguente occupazione dei soci;

d) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;

e) compiere tutti gli atti e le operazioni di finanziamento presso banche che si rendessero necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali, nonchè stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;

f) assumere e licenziare il personale della cooperativa, fissandone le retribuzioni e le mansioni;

g) dare l’adesione della società ad organi provinciali e nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela, nonchè ad organismi consortili o ad altre società;

h) deliberare circa l’ammissione, il recesso, la decadenza e l’esclusione dei soci;

i) deliberare circa l’istituzione di succursali, agenzie e simili anche in altri comuni;

l) prestare garanzie, avalli e fidejussioni ad altre cooperative od enti promossi dal Movimento cooperativo;

m) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, che comunque rientrino nell’oggetto sociale.

 

Art. 35

La relazione sulla gestione prevista dall’art. 2428 C.C. o la Nota integrativa, in caso di applicazione dell’art. 2435-bis, 4° comma C.C., dovrà indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società.

 

Art. 36

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale. La firma potrà essere abbinata con altre di altri consiglieri. Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni e da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Il potere di firma compete disgiuntamente anche al Vice Presidente.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri in tutto o in parte oltre che al Vice-presidente anche ad un altro membro del consiglio, nonchè con procura speciale, ad impiegati della Società, ed occorrendo, anche ad estranei al Consiglio, con l’osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, verificato dal Consiglio di amministrazione con propria delibera, tutte le sue mansioni spettano al Vice-presidente.

 

COLLEGIO SINDACALE

 

Art. 37

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, tutti eletti dall’assemblea preferibilmente fra i non soci ed indviduando per quanto possibile soggetti profesionalmente preparati al controllo legale dei conti.

L’assemblea nomina anche il Presidente del collegio stesso. I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La nomina di uno dei sindaci effettivi e di uno dei sindaci supplenti può essere riservata ai soci sovventori, e ai soci volontari. Per la retribuzione dei sindaci si applicano le disposizioni dell’art. 25 lettera c). I sindaci, considerato il carattere di cooperativa sociale, possono prestare la loro opera gratuitamente previa dichiarazione scritta al momento del conferimento dell’incarico.

 

Art. 38

Il Collegio sindacale deve controllare l’amministrazione della cooperativa, vigilare sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo, nonchè deve accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e l’osservanza delle norme stabilite dalla legge per la valutazione del patrimonio sociale.

Il Collegio sindacale deve, altresì, accertare ogni trimestre la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla cooperativa in pegno, cauzione o custodia. I sindaci possono in ogni momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo.

Il Collegio Sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constatare nell’apposito verbale. Il Collegio sindacale deve riferire specificamente all’assemblea sui criteri seguiti dagli Amministratori nella gestione sociale, per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società.

 

Art. 39

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre. Il Sindaco che senza giustificato motivo non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del Collegio decade dall’ufficio. Delle riunioni del Collegio sindacale deve redigersi processo verbale, che viene trascritto nell’apposito libro e sottoscritto dagli intervenuti. Le deliberazioni del Collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta. Il sindaco dissenziente ha il diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di Amministrazione e delle assemblee e possono assistere alle riunioni del comitato esecutivo. I sindaci che non assistono, senza giustificato motivo, alle assemblee o, durante un esercizio sociale a due adunanze del Consiglio di Amministrazione decadono dall’ufficio.

 

Art. 40

I sindaci devono adempiere ai loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del loro ufficio. Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità con gli obblighi della loro carica.

 

Art. 41

I soci e la società sono obbligati a rimettere ad un Collegio di probiviri la risoluzione di tutte le controversie relative all’interpretazione delle disposizioni contenute nell’atto costitutivo o derivanti da deliberazioni dell’assemblea o del Consiglio di amministrazione o che riguardino i rapporti tra società e soci, le quali possono formare oggetto di compromesso. Il Collegio di probiviri decide in modo amichevole con dispensa di ogni formalità, non avendo alcun obbligo di sottoporre le loro decisioni alle formalità di deposito stabilite dal Codice di procedura civile in tema di arbitrato. Essi deliberano pronuniando secondo equità, previo tentativo di conciliazione, regolano lo svolgimento dei giudizi nel modo che riterranno più opportuno, assegnando alle parti i termini per la presentazione dei documenti e memorie difensive, e per esporre le loro repliche.

Il Collegio dei probiviri è composto di tre membri scelti tra persone estranee alla cooperativa. Le parti in contrasto sceglieranno ciascuna un componente del Collegio ed il terzo d’accordo fra i primi due così nominati, che fungerà da Presidente del collegio. Qualora le parti non giungano ad accordarsi sul nome del Presidente del collegio, la scelta spetterà al Presidente del tribunale.

I tre Probiviri durano in carica il tempo necessario per la soluzione del contrasto che ne ha motivato la nomina. Per l’attività svolta verrano retribuiti secondo tariffe determinate di comune accordo fra le parti.

 

TITOLO VI

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 42

L’assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà una o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i soci e stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento della società, il patrimonio residuo, dedotto soltanto il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ad uno dei fondi mutualistici di promozione e sviluppo della cooperazione di cui all’art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n° 59. Tale destinazione, tenuto conto della citata previsione legislativa, risulta quale espressa devoluzione a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico prevista ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del D. Lgs. C.P.S. n° 1577/47.

 

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 43

Il funzionamento interno, i rapporti tra soci e cooperativa, il funzionamento tecnico ed amministrativo, le mansioni ed il trattamento economico dei soci dipendenti della cooperativa ed in particolare le modalità e le forme di assegnazione delle quote nominative dei soci sovventori, potranno essere disciplinate da appositi regolamenti elaborati dal Consiglio di amministrazione e sottoposti alla successiva approvazione dell’Assemblea dei soci.

 

Art. 44

I requisiti mutualistici di cui all’art. 26 del D. Lgs. C.P.S. n. 1577/47, espressamente previsti agli artt. 18, 22 e 42 del presente statuto, sono irrevocabili e la loro osservanza è di fatto realizzata nell’attività della cooperativa.

 

Art. 45

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice civile, delle leggi speciali sulla cooperazione e della legislazione relativa alle Onlus (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale). "