REGIONE LAZIO CONSIGLIO REGIONALE
Deliberazione legislativa approvata nella seduta del 26 giugno 2003
"Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili. Modifiche allarticolo 28 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro). Abrogazione dellarticolo 229 della legge regionale 10 maggio 2001, n... (disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della regione Lazio per lesercizio finanziario 2001)".
Testo inviato al presidente della giunta regionale 03-07-2003
Copia conforme al testo originale deliberato dal consiglio regionale del Lazio nella seduta del 25 giugno 2003 coordinato ai sensi dellarticolo 71 del regolamento costituito da n. 12 articoli e da n. 9 pagine.
SOMMARIO ART. 1 (Finalità)
ART. 2 (Ambito di applicazione)
ART. 3 (Interventi)
ART. 4 (Programma operativo per il diritto al lavoro delle persone disabili)
ART. 5 (Fondo regionale per loccupazione dei disabili. Comitato per la gestione del Fondo)
ART. 6 (Comitato regionale per il diritto al lavoro delle persone disabili)
ART. 7 (Servizio provinciale di collocamento obbligatorio)
ART. 8 (Servizio di accertamento e controllo della disabilità)
ART. 9 (Modifiche allarticolo 28 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38)
ART. 10 (Disposizioni finanziarie)
ART. 11 (Disposizione transitoria)
ART. 12 (Abrogazione)
Art. 1
(Finalità)1. La Regione, in attuazione della riforma del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), nellambito di una politica diretta a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale e a garantire il pieno rispetto della dignità umana nonché i diritti di libertà e di autonomia di coloro che versano in condizioni di svantaggio nel mercato del lavoro, favorisce la permanenza, linserimento e lintegrazione lavorativa delle persone disabili attraverso adeguati servizi di sostegno e di collocamento mirato.
2. La Regione, altresì, riconosce e valorizza il ruolo di rilevanza sociale delle associazioni regionali di tutela delle categorie dei disabili.
Art. 2
(Ambito di applicazione)1. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano a favore delle persone disabili di cui allarticolo 1 della l. 68/1999.
Art. 3
(Interventi)1. Per le finalità di cui allarticolo 1, comma 1, la Regione promuove:
a) lanalisi e la valutazione delle potenzialità lavorative ed attitudinali delle persone disabili attraverso il potenziamento tecnico- strutturale e la riorganizzazione in chiave integrata degli organismi competenti;
b) listituzione di banche dati, leffettuazione di studi, indagini, ricerche ed altre attività dirette al rilevamento delle opportunità occupazionali per le persone disabili;
c) lorganizzazione di convegni, seminari, la stampa di pubblicazioni e di periodici diretti a favorire la diffusione e la circolazione delle conoscenze relative al mercato del lavoro fra i disabili e le associazioni di settore;
d) il tirocinio formativo e di orientamento, la formazione e laggiornamento professionale, sia per le persone disabili che per coloro che operano nellambito della disabilità;
e) la creazione di un sistema integrato di servizi di sostegno al lavoro delle persone disabili, quali laccompagnamento al lavoro, il tutoraggio, forme di assistenza tecnica e di sostegno psico-sociale;
f) la semplificazione, leconomicità, lefficacia, la pubblicità delle procedure amministrative concernenti il sistema del collocamento mirato;
g) la rimozione degli ostacoli architettonici o di altra natura che impediscono o limitano la permanenza, linserimento e lintegrazione delle persone disabili nellambito lavorativo;
h) lapprestamento di tecnologie per il telelavoro e per la formazione professionale a distanza delle persone disabili con ridotte possibilità di spostamento sul territorio;
i) un sistema di incentivi economici, la cui entità è determinata in proporzione alla riduzione della capacità lavorativa ed alle diverse condizioni di disabilità diretti a favorire:
1) lassunzione di persone disabili residenti nella regione ad opera di datori di lavoro privati operanti nel territorio regionale;
2) limpiego di persone disabili presso cooperative sociali di cui allarticolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e successive modifiche, ovvero presso disabili liberi professionisti, secondo la procedura di cui allarticolo 12 della l. 68/1999;
3) lesercizio di lavoro autonomo o di impresa, anche in forma associata, da parte di persone disabili residenti nella regione.
Art. 4
(Programma operativo per il diritto al lavoro delle persone disabili)1) La Giunta regionale, su proposta dellAssessore competente in materia di lavoro, di concerto con lAssessore competente in materia di servizi sociali, sentiti il comitato per la gestione del fondo regionale per loccupazione dei disabili di cui allarticolo 5, comma 3, ed il comitato regionale per il diritto al lavoro di cui allarticolo 6, approva ogni triennio, con deliberazione da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, il programma operativo per il diritto al lavoro delle persone disabili. Il programma definisce:
a) le specifiche azioni e misure da sostenere ed incentivare nellambito degli interventi di cui allarticolo 3;
b) la natura, lammontare, le modalità e i criteri di concessione delle risorse da destinare al finanziamento degli interventi di cui alla lettera a), nel rispetto della normativa comunitaria concernente gli aiuti di Stato;
c) i soggetti attuatori e benificiari degli interventi di cui allarticolo 3, in conformità alla vigente normativa statale di riparto delle funzioni e dei compiti amministrativi fra regioni ed enti locali, in materia di lavoro, formazione, sanità e servizi sociali.
d) i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di competenza regionale previsti dalla l. 68/1999, con particolare riferimento alla ripartizione delle risorse del fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili ed alle convenzioni di integrazione lavorativa.
2. Il programma di cui al comma 1 è redatto nel rispetto delle seguenti priorità:
a) integrazione fra i servizi per limpiego, i servizi sociali e sanitari territoriali, le attività formative, le azioni di supporto e gli strumenti di politica attiva dal lavoro a sostegno delloccupazione delle persone disabili;
b) definizione di specifiche azioni dirette a favorire il collocamento delle persone disabili a maggiore rischio di esclusione dal mercato del lavoro in conseguenza della limitata capacità lavorativa e della particolare condizione di disabilità;
c) individuazione di azioni e misure, inclusi specifici "progetti obiettivo", diretti alla permanenza, allinserimento ed allintegrazione lavorativa delle persone disabili, cofinanziabili con risorse comunitarie;
d) valorizzazione e promozione della partecipazione attiva dei destinatari degli interventi;
e) promozione di forme di concertazione e di intesa istituzionale fra i soggetti interessati al collocamento mirato, così da favorire lesercizio coordinato delle relative funzioni.
Art. 5
(Fondo regionale per loccupazione dei disabili. Comitato per la gestione del fondo).1. E istituito, ai sensi dellarticolo 14 della l. 68/1999, il fondo regionale per loccupazione dei disabili, di seguito denominato fondo, destinato al finanziamento degli interventi di cui allarticolo 3.
2. Al fondo sono destinati:
a) i proventi derivanti dai contributi esonerativi e dalle sanzioni amministrative di cui agli articoli 5, 14, comma 3, e 15 della legge 68/1999;
b) i contributi di fondazioni, enti e soggetti comunque interessati;
c) le risorse regionali destinate agli interventi di cui allarticolo 3.
3. Ai fini della gestione del fondo è istituito il comitato per la gestione del fondo regionale per loccupazione dei disabili, di seguito denominato comitato.
4. La Giunta regionale, in particolare, stabilisce con propria deliberazione:
a) la durata, le modalità di funzionamento e la composizione del comitato, in modo che sia assicurata la rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavori e, attraverso le associazioni di cui allarticolo 1, comma 2 maggiormente rappresentative a livello regionale, dei disabili;
b) i criteri e le modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento delle somme di cui al comma 2, lettera a);
c) i criteri e le modalità relativi alla riscossione ed al versamento dei contributi di cui al comma 2, lettera b).
Art. 6
(Comitato regionale per il diritto al lavoro delle persone disabili)1. Per la finalità di cui allarticolo 1, comma 2, è istituito, presso lAssessorato regionale competente in materia di lavoro, il comitato regionale per il diritto al lavoro delle persone disabili.
2. Il comitato di cui al comma 1 è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto dallAssessore regionale competente in materia di lavoro, o un suo delegato, che lo presiede, dagli Assessori regionali competenti in materia di servizi sociali e di sanità, o un loro delegato, da due esperti in materia di disabilità e da un rappresentante di ciascuna delle associazioni di cui allarticolo 1, comma 2 e da un rappresentante competente in materia di collocamento obbligatorio, di ciascuna amministrazione provinciale.
3. Il comitato esprime pareri e formula proposte alla Giunta regionale in ordine agli atti regionali inerenti la permanenza, linserimento e lintegrazione lavorativa delle persone disabili.
4. Ai membri del comitato compete, per ogni seduta, il trattamento economico previsto dalla vigente normativa regionale.
Art. 7
(Servizio provinciale di collocamento obbligatorio)1. Le province, in conformità alla vigente normativa in materia di collocamento e agli atti di indirizzo e coordinamento adottati, secondo la procedura di cui allarticolo 17, comma 1, della legge regionale 6 agosto 1999 n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo), dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, organizzano il servizio di collocamento obbligatorio delle persone disabili, in stretto raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, così da assicurare un efficiente sistema di collocamento mirato.
2. Gli atti di indirizzo e coordinamento adottati ai sensi del comma 1 stabiliscono, in particolare:
a) le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria di cui allarticolo 8, comma 2,della l. 68/1999;
b) i criteri generali e le modalità di cui allarticolo 13, comma 1, lettera a), della l. 68/1999, in ordine alla fiscalizzazione dei contributi previdenziali, ed assistenziali, relativa ai lavoratori con disabilità intellettiva e psichica;
c) i requisiti che i soggetti autorizzati a svolgere attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro devono possedere ai fini della promozione allinserimento lavorativo delle persone disabili;
d) i criteri e le modalità per la stipula e la determinazione rispettivamente delle convenzioni e dei programmi di collocamento mirato di cui allarticolo 11, comma 1, della l. 68/1999, con particolare riferimento alle convenzioni ed ai programmi relativi alle assunzioni con scelta nominativa da parte delle pubbliche amministrazioni.
Art. 8
(Servizio di accertamento e controllo della disabilità)1. Al fine di favorire la piena attuazione della riforma del sistema di collocamento mirato, ciascuna azienda unità sanitaria locale assicura il servizio di accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto di accedere al sistema per linserimento lavorativo dei disabili e di effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante.
2. La Giunta regionale, su proposta dellAssessore regionale competente in materia di sanità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposita deliberazione stabilisce i criteri di organizzazione e di funzionamento del servizio di cui al comma 1, in conformità alle disposizioni di cui allarticolo 1, comma 4, della l. 68/1999 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2000 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dellarticolo 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n.68
Art. 9
(Modifiche allarticolo 28 della legge regionale 7 agosto 1998 n. 38)1. Allarticolo 28, comma 2, della legge regionale 7 agosto 1998 n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro), dopo la lettera a), è inserita la seguente:
"a bis) redigere con il supporto dellAgenzia e trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
1) la relazione annuale di cui allarticolo 4 del decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 13 gennaio 2000, n. 91;
2) i dati relativi allo stato dattuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, ai sensi dellarticolo 21 della legge medesima".
Art. 10
(Disposizioni finanziarie)1. Nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale per lesercizio finanziario 2003 sono introdotte le seguenti variazioni:
a) il capitolo n. 225103 assume la seguente denominazione: "Assegnazione dallo Stato per le agevolazioni di cui allarticolo 13 della legge 68/1999";
b) è istituito, per memoria, il capitolo n. 341540, denominato "Risorse, ex articolo 14, comma 3, l. 68/1999, per il finanziamento del fondo regionale per loccupazione dei disabili".
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per lesercizio finanziario 2003 sono introdotte le seguenti variazioni:
a) il capitolo F31103 assume la seguente denominazione: "Utilizzazione delle risorse del fondo di cui allarticolo 13, comma 4, della l. 68/1999".
b) è istituito nellambito dellUPB F 31 unapposito capitolo denominato: "Fondo regionale per loccupazione dei disabili".
3. Il fondo regionale di cui al comma 2, lettera b) è dotato, per lesercizio finanziario 2003, di uno stanziamento complessivo, in termini di competenza e di cassa, pari ad euro 2.000.000,00.
4. Alla copertura dellonere di cui al comma 3 si provvede mediante la riduzione dellimporto di euro 1.000.000,00 dello stanziamento previsto in ciascuno dei capitoli F31506 ed F31507
Art. 11
(Disposizione transitoria)1. Il comitato per la gestione del fondo regionale per loccupazione dei disabili, istituito dallarticolo 229 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per lesercizio finanziario 2001) e costituito con deliberazione della Giunta regionale 3 agosto 2001, n. 1246, cessa dalle relative funzioni alla data di insediamento del comitato di cui allarticolo 5, comma 3.
Art. 12
(Abrogazione)1. E abrogato larticolo 229 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per lesercizio finanziario 2001).
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
(Clemente RUGGIERO) (Claudio FAZZONE)
Si attesta che la presente legge è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale del Lazio.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
(Claudio FAZZONE)
IL SEGRETARIO DELLASSEMBLEA
(Dott.ssa Concetta INSENGA)