UN'AUTHORITY CONTRO IL FALSO NO-PROFIT
A fianco del volontariato, ma anche contro chi lo usa come un paravento per fare concorrenza sleale alle imprese "normali". E' il punto centrale del messaggio del Ministro delle Finanze, Vincenzo Visco, alla seconda giornata della conferenza nazionale sul volontariato. La legge sulle organizzazioni senza scopo di lucro, le cosiddette Onlus, prevede l'istituzione di un'autorità generale. Lo Stato, ha spiegato il Ministro, ha fatto un grosso sforzo con questa legge. Le attività commerciali non a fini di lucro non pagano l' Irpeg. I contributi dati alle Onlus da privati ed imprese sono deducibili. Le imprese sociali non pagano tasse sugli utili. Insomma, in nome dell'utilità sociale del volontariato, lo Stato rinuncia ad una parte delle tasse. Ma Visco non nasconde il timore per il nascere di abusi. Ed allora ecco l'Authority, che non solo servirà a garantire la rigorosa applicazione delle normative fiscali, ma stabilirà anche come il mondo del volontariato potrà difendersi dalle associazioni no-profit.
LEGGE BASSANINI
Dal 23 febbraio 1999 con la circolare del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Franco Bassanini viene riformato il sistema di autocertificazione. Il provvedimento obbliga Comuni, scuole, università, e motorizzazione civile a porre fine all'antico "rito del timbro", e mette a disposizione un'ampia gamma di autocertificazioni con tanto di modelli "pronto uso": dal codice fiscale alla partita IVA fino allo stato di disoccupazione ed ai titoli di studio acquisiti.
Per informazioni sul testo della circolare o sulle modalità di compilazione di un'autocertificazione, contattateci al Tel./fax 069323372 oppure scriveteci all'indirizzo e-mail : spazio-lavoro@spazio-lavoro.it(Da il Sole 24 Ore, 22 febbraio 1999).
Circolare Inps n.37 del 18 febbraio 1999 in materia di «Permessi di cui all'art.33 della legge n.104/92. Disposizioni varie»
La suddetta circolare impartisce ulteriori disposizioni che modificano ed integrano quelle contenute nelle circolari n. 162 del 13/7/93, n. 80 del 24/3/95 e n. 211 del 31/10/96, in merito alla applicazione dell'art. 33 della legge n. 104/92:
Il genitore di un figlio disabile, anche in presenza di un coniuge non lavoratore, può comunque usufruire dei permessi per l'assistenza. Il beneficio sarà concesso però soltanto se sussistono «motivi obiettivamente rilevanti» che impediscono al genitore non lavoratore di assistere il figlio, quali una grave malattia, la necessità di assistenza anche notturna al figlio handicappato, la presenza in famiglia di più di tre figli minorenni.
Lavoratori handicappati.
Contrariamente a quanto finora previsto, i lavoratori disabili potranno usufruire dei permessi soltanto per la propria assistenza e non anche per assistere un familiare, anch'esso handicappato. I giorni di permesso potranno invece essere riconosciuti al lavoratore non disabile, familiare convivente del soggetto handicappato, quando quest'ultimo, pur usufruendo dei propri permessi, abbia bisogno di ulteriore assistenza e nel nucleo familiare non siano presenti altri individui in grado di averne cura. Il lavoratore disabile maggiorenne, inoltre, non potrà più fruire cumulativamente nello stesso mese di giorni di permesso e permessi orari giornalieri, ma dovrà scegliere se beneficiare degli uni o degli altri.Genitori di handicappati.
Nel caso di genitori lavoratori dipendenti di figli disabili, come sopra anticipato, la circolare dell'Inps amplia la possibilità di usufruire di giorni di permesso anche in presenza di coniuge non lavoratore. Per quanto riguarda, invece, il caso di un genitore lavoratore dipendente e uno autonomo, oltre a ribadire la spettanza alla madre dipendente di permessi orari, giornalieri e il prolungamento dell'astensione facoltativa, la nota dell'Inps sottolinea che al padre dipende, in caso di madre lavoratrice autonoma, spettano soltanto i permessi giornalieri.
LEGGE 28 gennaio 1999, n. 17.
Integrazione e modifica della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l' assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.Art. 1.
1. All'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, é aggiunto, in fine, il seguente comma:
" 6-bis. Agli studenti handicappati iscritti all'università sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici, realizzati anche attraverso le convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle università nei limiti del proprio bilancio e delle risorse destinate alla copertura degli oneri di cui al presente comma, nonché ai commi 5 e 5-bis dell' articolo 16 ".
2. All'articolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il comma 5 é sostituito dal seguente:
" 5. Il trattamento individualizzato previsto dai commi 3 e 4 in favore degli studenti handicappati é consentito per il superamento degli esami universitari previa intesa con il docente della materia e con l'ausilio del servizio di tutorato di cui all'articolo 13, comma 6-bis. E' consentito, altresì, sia l'impiego di specifici mezzi tecnici in relazione alla tipologia di handicap, sia la possibilità di svolgere prove equipollenti su proposta del servizio di tutorato specializzato."
3. All'articolo 16 della legge 5 febbraio 19992, n. 104, dopo il comma 5 é aggiunto il seguente:
" 5-bis. Le università, con proprie disposizioni, istituiscono un docente delegato dal rettore con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione nell'ambito dell'ateneo. "Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 10 miliardi annue a decorrere dal 1999, ferme restando le risorse specificamente assegnate agli atenei fino alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per l'anno 1999 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio della programmazione economica per il 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché, a decorrere dall'anno 2000, mediante finalizzazione di apposita quota a valere sul fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.