REGIME PREVIDENZIALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO A).
PROPOSTA DI MODIFICA LEGISLATIVA:
PARERE DELl' INPS
La direzione centrale delle entrate contributive di questo istituto ha esaminato la proposta legislativa in oggetto con la quale si vorrebbe introdurre, per le cooperative sociali di tipo a), l'opzione per il versamento dei contributi previdenziali sulla base della retribuzione determinata secondo le norme stabilite per la generalità dei lavoratori dipendenti anziché sulle retribuzioni convenzionali e sui periodi medi di occupazione determinati dai decreti ministeriali ex art. 35 del DPR 30 maggio1995, n° 797.
La possibilità di istituire, per particolari categorie di lavoratori, appositi tabelle di salari medi a cui deve riferirsi la contribuzione è stata prevista dall'art. 49 R.D.L. 4 ottobre 1935 n° 1827 e art. 6 D.L. 14 aprile 1939, n° 636, nel testo modificato della legge 4 aprile 1952, n° 218 e successivamente confermata nell'art. 35 del T.U. sugli assegni familiari, 30 maggio 1955, n° 797, che costituiscono le fonti legali che legittimano i DD.MM. L'eventuale facoltà di opzione non può, pertanto, che essere introdotta e disciplinata da una apposita norma legislativa.
La "ratio" della norma era, all'origine, di assicurare a particolari categorie di lavoratori, per le quali fosse ritenuto opportuno, una copertura previdenziale adeguata costituendo una base imponibile superiore a quella che poteva essere generata dalle reali possibilità di lavoro. Essa risente, di tutta evidenza, della realtà sociale dell'epoca in cui è stata emanata: oggi non ha più una funzione di protezione sociale ma è diventata, nei fatti, un impedimento ad una copertura previdenziale adeguata.
Nell'attesa, quindi, dell' auspicata modifica della legislazione che tenga conto dell'intervenuta evoluzione della realtà socio-economica, questo istituto ritiene sia possibile consentire alle cooperative sociali di tipo a) il diritto di opzione come previsto nella proposta di modifica legislativa purché siano rispettate "in toto" le norme stabilite per la generalità dei lavoratori dipendenti e per evidenti motivi di equità, l'opzione sia vincolante per tutti i soci.COMUNE DI ROMA:
ILEANA ARGENTIN DELEGATA AI PROBLEMI DELL'HANDICAP
Dal mese di ottobre è operativo a Roma l'ufficio del "Consigliere delegato del Sindaco per i problemi dell'handicap" al seguente indirizzo:
Via San Nicola da Tolentino, 46 &endash; 00182 Roma &endash; tel. 06 42013613 fax 06 4290380
"Ileana Argentin è stata chiamata a ricoprire questo importante incarico. Ileana non ha bisogno di presentazioni. Siamo certi che il suo lavoro aprirà nuove prospettive sul piano dei diritti e una giusta visione culturale dei problemi delle persone con disabilità.
A questo ufficio è delegato il compito di svolgere le funzioni di referente per il Sindaco di tutti gli assessori e gli Uffici Comunali le cui competenze riguardino materie che implichino l'esame, l'individuazione e l'adozione di misure volte ad assicurare una particolare tutela delle esigenze e delle condizioni degli appartenenti alla comunità cittadina che presentino handicap fisico, psichico o sensoriale.LA BANCA ETICA
Ci sono pervenute alcune richieste di informazione sulla Banca Etica. Riteniamo che sia uno degli strumenti più importanti prodotti dal non profit. Attualmente, la banca etica è impegnata in progetti socialmente utili in Italia e nei paesi dove opera la Cooperazione Internazionale. Per diventare soci basta sottoscrivere il capitale sociale, il costo di una azione è di £ 100.000. I soci, chiamati ad una presenza attiva nel territorio, hanno con la banca etica uno strumento in più per garantire la loro autonomia, capacità e qualità dei prodotti e dei servizi forniti.
Banca Popolare Etica:
Piazzetta Forzaté, 35137 Padova
tel. 049-8771166 fax 06 49664922
e-mail: posta@bancaetica.comSOCI COOP
I soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro possono iscriversi alla prima classe del collocamento, o mantenere l'iscrizione se già iscritti, se titolari di un reddito annuo imponibile non superiore a 7, 2 milioni di lire, come recentemente deciso dalla Corte Costituzionale per i lavoratori autonomi occasionali (sentenza 65 del 12 marzo 1999). Così il Ministero del Lavoro ha modificato il precedente orientamento, espresso nella circolare 33/99, nella quale aveva ritenuto i soci lavoratori equiparabili, ai fini dell'iscrizione al collocamento, ai lavoratori subordinati, piuttosto che a quelli autonomi.
(Ministero del Lavoro, circolare 71 / 99 del 30 settembre 1999)NUOVE NORME PER LE PATENTI DI GUIDA
Il Ministero dei Trasporti, con lettera circolare del 30 luglio 1999, ha aggiornato la circolare 148 del 1991, riproponendo una serie di soluzioni tecniche che possono essere prescritte e che hanno la stessa validità di quelle contenute nella Circolare 148 citata. In buona sostanza è stato recepito un elenco di adattamenti proposti dalle Commissioni Mediche Locali per la patente speciale, e suggeriti, in larga parte, dalle stesse persone con disabilità .
L'intera normativa può essere visionata e stampata visitando le nostre pagine web al seguente indirizzo: www.spazio-lavoro.it