In questo numero:
- Disabile trova lavoro, la Commissione di Pregiudizio lo boccia
- Diritto al lavoro delle persone con disabilità psichica
- Ioete': meeting della solidarietà
- Proroga degli sfratti per i nuclei disagiati: d. l. 22 febbraio 2000

 

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
Disabile trova lavoro, la Commissione di Pregiudizio lo boccia
Persistono le discriminazioni nei confronti delle persone disabili nonostante le leggi parlino chiaro. A.G. di anni 24, un giovane affetto da una medio-grave disabilità psichica, si è recato a visita presso la Commissione di Pregiudizio dell'ASL 6 di Lamezia Terme il 22/03/2000 per ottenere il certificato di non pregiudizio all'attività lavorativa. La Commissione ha espresso parere negativo ritenendo, che non può essere dichiarato abile al lavoro perché ha il riconoscimento dell'invalidità civile al 100%. Questo giudizio negativo della Commissione sopra citata ha spento ogni speranza per l'assunzione immediata di A.G. da parte di una azienda del lametino, e ha erroneamente violato il suo diritto al lavoro sancito dalle seguenti leggi:
- Circolare Ministeriale - Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 15/01/88 n. 5;
- Sentenza - Corte Costituzionale 31/01/90 n. 50;
- Legge 12 marzo 1999, n. 68.

Il giovane da tempo frequenta il Centro di Riabilitazione dell'Associazione Comunità Progetto Sud ONLUS, dove segue un percorso di terapia occupazionale finalizzata all'autonomia e all'orientamento lavorativo. Negli ultimi mesi ha anche sperimentato, attraverso una "borsa lavoro", l'addestramento al lavoro presso una ditta di Lamezia Terme, seguito da personale competente.

Si è poi iscritto alla banca dati dell'Agenzia "Lavoro Su Misura" di Lamezia Terme che svolge un servizio di mediazione per favorire l'integrazione lavorativa delle persone disabili conforme alla Legge 68/99 art. 2 (Collocamento Mirato). Proprio gli operatori dell'Agenzia, su esplicita richiesta di un'azienda del territorio lametino e dopo aver valutato attentamente le esperienze riabilitative e le attuali potenzialità del giovane a svolgere un'attività lavorativa, hanno invitato A.G. e i suoi familiari a preparare nel più breve tempo possibile la documentazione necessaria per l'iscrizione alle "liste speciali di collocamento", previste dalla Legge. Di fronte ad un disabile con residue capacità lavorative e ad una ditta che gli offre lavoro, e al diniego della Commissione, la FISH Calabria esprime forti preoccupazioni per la superficialità con cui è stato rilasciato tale parere. Purtroppo non è questo il primo ed unico caso in Calabria. La Commissione denunciata, forse per incompetenza, non avrà rispettato le leggi vigenti, inoltre ha utilizzato il suo potere quando con arroganza ha cacciato sgarbatamente i familiari del giovane che erano tornati a chiedere un ripensamento con le leggi in mano, urlando che il parere della Commissione non è discutibile.

La FISH Calabria chiede agli organi competenti di prendere i provvedimenti necessari per rivedere la situazione reale di A.G. affinché egli possa ottenere un parere conforme alle leggi in materia.

Chiede inoltre alle Autorità regionali competenti di promuovere percorsi formativi destinati ai componenti delle Commissioni di Pregiudizio delle ASL della Calabria affinché acquisiscano le competenze necessarie allo svolgimento del loro lavoro. La FISH Calabria intende avviare tutte le procedure amministrative e legali necessarie alla soluzione del caso. Lamezia Terme 27/03/2000

Per informazioni: Nunzia Coppedé &endash; FISH Calabria &endash; Sede Operativa Via A. Reillo, 5 &endash; 88046 &endash; Lamezia Terme (CZ)

Tel. 0968/462419 &endash; 0348/7913803 &endash; Fax 0968/462520

e-mail fishc@infoline.it nunziac@infoline.it

 

 

Diritto al lavoro delle persone con disabilità psichica
Allo scopo di ribadire quanto già denunciato da Nunzia Coppedè della Fish Calabria (vedi lettera riportata nella colonna di sinistra), riportiamo anche l'art. 19 della legge 104/92. Infatti, la legge 68/99 fa proprio il principio già sancito dell'art.19 legge 104/92 che ha esteso alle persone con disabilità psichica il diritto al collocamento obbligatorio.

 

Art. 19
Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio

1. In attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina del collocamento obbligatorio, le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, devono intendersi applicabili anche a coloro che sono affetti da minorazione psichica, i quali abbiano una capacità lavorativa che ne consente l'impiego in mansioni compatibili. Ai fini dell'avviamento al lavoro, la valutazione della persona handicappata tiene conto della capacità lavorativa e relazionale dell'individuo e non solo della minorazione fisica o psichica. La capacità lavorativa é accertata dalle commissioni di cui all'articolo 4 della presente legge, integrate ai sensi dello stesso articolo da uno specialista nelle discipline neurologiche, psichiatriche o psicologiche.

 

Ioete' terza edizione Gaeta

15 - 16 - 17 -18 giugno 2000

Meeting della solidarietà

Punto d'incontro del non profit.

Esposizione- Convegni- Spettacoli

E-mail: ioeteonlus@libero.it

 

 

Proroga degli sfratti per i nuclei disagiati:

d. l. 22 febbraio 2000

Proroga degli sfratti per:
chi ha compiuto i 65 anni di età,
chi ha cinque o più figli a carico,
chi è iscritto nelle liste di mobilità, percepisce un trattamento di disoccupazione o di integrazione salariale.
Gli sfratti sono prorogati anche per i nuclei familiari in cui è presente un malato terminale o un disabile.
Se il decreto di sfratto é già stato emesso, l'esecuzione slitta al 30 settembre 2000.
Il Decreto, in attesa di conversione in Legge, é già esecutivo.