In questo numero:

Fisco allo scoperto sulle agevolazioni per i non vedenti
Decreto 28 febbraio 2000
Decreto 13 gennaio 2000, n.91
Commento

Fisco allo scoperto sulle agevolazioni per i non vedenti
La direzione generale delle Entrate chiarisce, con la circolare 74/E, la portata delle agevolazioni Irpef applicabili, a decorrere dal 2000, ai soggetti non vedenti o sordomuti. La circolare interpreta il contenuto della disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e) della Finanziaria per il 2000. La norma, modificando il contenuto dell'articolo 13-bis del Tuir, ha ampliato la platea dei soggetti invalidi beneficiari della detrazione Irpef prevista per l'acquisto di mezzi ad essi necessari per la locomozione. Oltre ai soggetti con limitazioni permanenti delle capacità motorie, la disposizione ha esteso l'agevolazione anche ai non vedenti ed ai sordomuti, anche per veicoli non adattati. Sono poi stati ricompresi tra i mezzi necessari per la locomozione anche i cani guida per i ciechi. Per la piena operatività dell'agevolazione, la norma fa rinvio ad un decreto ministeriale per l'individuazione delle caratteristiche degli autoveicoli in questione. Il Ministero ora precisa che, per quanto riguarda gli autoveicoli destinati alla locomozione dei soggetti non vedenti, non è necessaria alcuna particolare caratteristica tecnica, dal momento che gli stessi non possono che essere condotti da terzi. Anche per gli autoveicoli destinati ai sordomuti non sembra necessario il rispetto di alcuna prescrizione che richieda particolari adattamenti tecnici (in merito è stato, comunque, interessato anche il ministero dei Trasporti e della navigazione). L'agevolazione in parola si rende pertanto immediatamente operante per i veicoli destinati alla locomozione di soggetti non vedenti e sordomuti, anche se gli stessi non subiscono alcun adattamento, purchè siano rispettate le prescrizioni contenute nello stesso articolo 13-bis del Tuir, richiamate nella circolare. In proposito, il ministero ricorda che l'agevolazione compete in relazione ad un solo autoveicolo (rientrante in una delle categorie di cui alle lettere a), c) ed f) dell'articolo 54 del Codice della strada) nella misura del 19% della spesa sostenuta e nel limite di lire 35.000.000. Del beneficio si può fruire nell'anno d'imposta in cui è sostenuta la spesa o, in alternativa, in quattro rate costanti nell'anno stesso e nei tre successivi. La detrazione spetta comunque una volta sola nell'arco di quattro anni, a meno che l'autoveicolo per il quale si è già fruito del beneficio non sia cancellato dal PRA. L'agevolazione compete anche se la spesa è sostenuta nell'interesse di un familiare, affetto da cecità o sordomutismo, che risulti a carico in base alle disposizioni di cui all'articolo 12 del Tuir. Si ricorda che affinché questa fattispecie si verifichi è necessario che il disabile a carico non sia titolare di un reddito complessivo lordo superiore a lire 5.500.000. Il ministero completa, poi, il quadro normativo relativo alla fattispecie. In ambito Iva, in particolare, la circolare chiarisce che non si può applicare la riduzione al 4% dell'aliquota, prevista per il caso di acquisto di veicoli da parte di soggetti con impedite o ridotte capacità motorie. L'agevolazione non spetta in quanto i veicoli acquistati da soggetti non vedenti o sordomuti non devono essere adattati: i predetti soggetti svantaggiati non subiscono, quindi, il maggior costo connesso all'adattamento del veicolo in conseguenza delle ridotte capacità motorie che legittima l'applicabilità dell'aliquota Iva agevolata. Analogo principio vale per la tassa sul possesso dei veicoli che deve essere corrisposta nella misura ordinaria.

(da "Il Sole 24 Ore 14 aprile 2000")

 

La legge 196 del 24/6/1997 recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione" estende anche alle persone disabili i contratti di apprendistato. La legge 68/98 prevede deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di formazione-lavoro e di apprendistato. Il Decreto del Ministero del Lavoro, che di seguito pubblichiamo, contiene disposizioni relative alle esperienze professionali per lo svolgimento delle funzioni di tutori aziendali ai sensi dell'art. 16 comma 3 della legge succitata 196/97.

 

Decreto 28 febbraio 2000
Art. 1
1. Il tutore aziendale per l'apprendistato ha il compito di affiancare l'apprendista durante il periodo di apprendistato, di trasmettere le competenze necessarie all'esercizio delle attività lavorative e di favorire l'integrazione tra le iniziative formative esterne all'azienda e la formazione sul luogo di lavoro.
2. Il tutore collabora con la struttura di formazione esterna all'azienda allo scopo di valorizzare il percorso di apprendimento in alternanza.
3. Il tutore esprime le proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall'apprendista ai fini dell'attestazione da parte del datore di lavoro.
Art. 2
1. Le funzioni di tutore possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall'impresa oppure, nel caso di imprese con meno di quindici dipendenti e nelle imprese artigiane, dal titolare dell'impresa stessa, da un socio o da un familiare coadiuvante.
2. Il lavoratore designato dall'impresa per le funzioni di tutore deve:
a. possedere un livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato;
b. svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista;
c. possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa;
3. Il requisito di cui al comma 2 lettera c) del presente articolo non si applica nel caso in cui non siano presenti in azienda lavoratori in possesso di tale caratteristica.
4. Ciascun tutore può affiancare non più di cinque apprendisti, ferme restando, per le imprese artigiane, le limitazioni numeriche poste dalla legge-quadro di settore.
Art. 3
1. Le Regioni, di concerto con le organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e con i sindacati dei lavoratori, aderenti alle organizzazioni comparativamente più rappresentative, programmano specifici interventi formativi rivolti ai tutori al fine di sviluppare le seguenti competenze:
a. conoscere il contesto normativo relativo ai dispositivi di alternanza;
b.comprendere le funzioni del tutore e gli elementi di contrattualistica di settore e/o aziendale in materia di formazione;
c. gestire l'accoglienza e l'inserimento degli apprendisti in azienda;
d. gestire le relazioni con i soggetti esterni all'azienda coinvolti nel percorso formativo dell'apprendista;
e. pianificare e accompagnare i percorsi di apprendimento e socializzazione lavorativa;
f. valutare i progressi e i risultati dell'apprendimento.
2 . I tutori di cui al comma 1 dell'articolo 2 del presente decreto sono comunque tenuti a partecipare, all'avvio della prima annualità di formazione esterna, ad almeno una specifica iniziativa formativa di durata non inferiore ad 8 ore, organizzata e finanziata dalle strutture di cui al comma 2 dell'articolo 1 del presente decreto nell'ambito delle attività formative per apprendisti.
2.La concessione delle agevolazioni contributive di cui all'art. 16 comma 3 della legge del 24 giugno 1997 n. 196 verrà determinata sulla base di un piano di sperimentazione predisposto di intesa fra il Ministero del Lavoro, Regioni e parti sociali.


È stato pubblicato sulla G.U. n.88 del 14/04/2000 il decreto 13 gennaio 2000, n. 91
"Regolamento recante norme per il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, istituito dall'art. 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Art. 1 Finalità
1. Ai sensi dell'art. 13, comma 8, della legge 12 marzo 1999, n. 68, il presente regolamento definisce i criteri e le modalità per la ripartizione fra le regioni delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di seguito denominato "Fondo", istituito dal medesimo art. 13, comma 4, nonché la disciplina dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni previste dal citato art. 13, comma 1.
Art. 2 Interventi ammissibili
1. Le risorse del Fondo finanziano, per l'intero importo, le misure di fiscalizzazione dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro previste dall'art. 13, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 68 del 1999 e gli oneri derivanti dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro per la responsabilità civile per i disabili tirocinanti di cui al predetto articolo 13, comma 3. Inoltre, le risorse del Fondo finanziano, in concorso con il contributo erogato dal Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'art. 14 della medesima legge, gli interventi di cui al citato articolo 13, comma 1, lettera c).
Art. 3 Soggetti destinatari delle agevolazioni
1. Alle agevolazioni finanziate con le disponibilità del Fondo possono accedere i datori di lavoro privati, anche non soggetti all'obbligo di assunzione di cui alla legge n.68 del 1999, comprese le cooperative sociali di cui all'art.1, comma 1, lettera b), di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381, e i consorzi di cui all'art. 8 della stessa legge, nonché i soggetti indicati nell'art. 11, comma 5, della legge n. 68 del 1999, che stipulano convenzioni con il competente servizio individuato dalle regioni ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469, di seguito denominato "servizio", secondo quanto previsto dal citato art. 11 della legge n. 68 del 1999, presentando il programma diretto ad ottenere le predette agevolazioni. Il servizio valuta i programmi presentati secondo criteri di cui all'art. 6 e, in caso di approvazione, autorizza il versamento degli importi equivalanti alle somme fiscalizzate, nei limiti delle risorse annualmente assegnate a ciascuna regione, a seguito della ripartizione di cui all'art. 4.
Il decreto in versione integra si trova sul sito www.spazio-lavoro.it

La notizia de "la Repubblica" del 19 aprile 2000 ci lascia allibiti!
Proprio il mondo della scuola, che dovrebbe avere un ruolo di formazione, educazione e sensibilizzazione nella crescita dell'individuo ha dato il suo "bell'esempio!"
Giovanna e Valeria, due bambine della provincia palermitana non hanno potuto partecipare ad una gita scolastica perché affette da una malattia che le costringe su una sedia a rotelle.
Certamente, il percorso della scuola "non cammina" nel verso giusto.
Anche la situazione scolastica riflette purtroppo un'impostazione sociale, individualistica che a nostro parere è fortemente deleteria.