Categoria: 01assistenza

Parere del Consiglio di Stato – III Sezione – Adunanza del 10 dicembre 1996 n. 1813

“Quesito concernente l’applicazione della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (assistenza delle persone handicappate)”

Vista la relazione del ministero delle Finanze, direzione generale degli Affari Generali e del Personale, del 20 luglio 1996, con la quale viene chiesto il parere del Consiglio di Stato in ordine all’affare in oggetto;

(omissis)

PREMESSO

(omissis)

CONSIDERATO

(omissis)

Ritiene la Sezione di condividere l’impostazione ermeneutica offerta dall’amministrazione riferente.

Agevolazioni tributarie a favore dei soggetti portatori di Handicap – L. 449/97 art. 8.

Si rammenta che la legge 449/97 art.8 (Disposizioni a favore dei soggetti portatori di handicap) è finalizzata a facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione dei soggetti di cui all’art.3 della L. 5.2.92, n. 104 che presentino ridotte o impedite capacità motorie permanenti.

Premesso quanto sopra, si informa che sono pervenute a questo Dicastero alcune segnalazioni da parte di cittadini che si sono trovati nell’impossibilità di usufruire delle agevolazioni tributarie di cui alla summenzionata legge 449/97 poiché, nella certificazione del riconoscimento dell’handicap, era assente la dichiarazione delle ridotte o impedite capacità motorie permanenti.

Nota Ministeriale – Ministero dl Lavoro e della Previdenza Sociale – 4 aprile 1995 – Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro – Div. VI – Prot. n. 10/1616

Oggetto:” Art. 33 L. 104/92 elementi informativi ai sensi co. 8 art 41 L. 104/92″

 

Si fa seguito alla nota PR 10500 del 24/02/95 di questo ufficio per trasmettere alcuni aggiornamenti in merito all’art. 33 della legge in oggetto.

In data 24 marzo 95 l’INPS con circolare n. 80 che si allega in copia, ha emanato alcune disposizioni interpretative che permettono di integrare quanto espresso nell’appunto citato.

 

Legge 3 aprile 2001, n. 138

Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici.
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2001)

 

Art. 1.
(Campo di applicazione).

1. La presente legge definisce le varie forme di minorazioni visive meritevoli di riconoscimento giuridico, allo scopo di disciplinare adeguatamente la quantificazione dell’ipovisione e della cecità secondo i parametri accettati dalla medicina oculistica internazionale. Tale classificazione, di natura tecnico-scientifica, non modifica la vigente normativa in materia di prestazioni economiche e sociali in campo assistenziale.

Decreto Ministeriale 31 ottobre 1992, n. 553

“Regolamento recante disposizioni per l’accertamento delle condizioni reddituali e degli obblighi di comunicazione da parte dei mutilati ed invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti, nonché per l’eventuale revoca delle prestazioni e per la disciplina del diritto di opzione, in attuazione dell’art. 3, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407”

(Pubblicato nella G.U. 30 gennaio 1993, n. 24)

 

IL MINISTRO DELL’INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

e

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 407, relativa a disposizioni diverse per l’attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993;

Visto in particolare l’art. 3, comma 2, della legge sopra richiamata che prevede l’emanazione di disposizioni per l’accertamento delle condizioni reddituali e degli obblighi di comunicazione da parte degli interessati, nonché per l’eventuale revoca delle prestazioni e per la disciplina del diritto di opzione di cui all’art. 3, comma 1, come modificato dall’art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

LEGGE REGIONALE N. 41 DEL 19-11-2002

REGIONE LAZIO

“Norme a favore dei soggetti in attesa di trapianto d’organo, dei trapiantati e dei donatori”.

 

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO N. 33 del 30 novembre 2002 SUPPLEMENTO ORDINARIO

 
(Finalità)

	1. La Regione, nell'ambito dell'azione programmata sui trapianti, promuove interventi mirati per agevolare i pazienti in 
attesa di trapianto e trapiantati di organi e tessuti, attraverso la concessione di contributi alle spese di carattere non sanitario.
   

 

Circolare INPS n. 138 del 10 luglio 2001

Sommario: Secondo l’art. 42 del D. lgs. N. 151/2001, i riposi ai sensi dell’art. 33 della legge 104/1992 e il congedo straordinario dell’art.80, comma 2, della legge n.338/2000 possono spettare ai genitori di handicappati gravi maggiorenni conviventi anche se l’altro genitore non lavora Per i non conviventi va dimostrata la continuità e di esclusività dell’assistenza.

I riposi e i congedi previsti per i genitori sono riconosciuti anche agli affidatari di handicappati gravi.

1. T. U. sulla maternità e paternità: permessi ex lege 104/92 e congedo straordinario per figli handicappati.

Permessi ai sensi della legge 104/92.

Riflessi su gratifica natalizia e ferie per i lavoratori assicurati.

A seguito di un parere (contenuto in una lettera indirizzata ad una associazione di categoria) espresso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del conseguente messaggio n. 36370 del 10.11.2004 della Direzione Centrale per le Risorse Umane, riferito a problematiche contrattuali specifiche relative ai dipendenti INPS -e quindi valido pertanto soltanto per gli stessi- sono pervenute numerose richieste da parte di alcune Sedi periferiche e da Aziende private circa l’applicabilità di quanto in essi contenuto.

Il  Ministero ritiene in sostanza che sia la quota di tredicesima mensilità che la quota inerente alle ferie relative ai permessi goduti ai sensi della legge 104/92, debbano essere corrisposte ai fruitori dei permessi stessi.

Circolare Ministero del Lavoro 15 marzo 1993, n. 28/93

Circolare Ministero del Lavoro 15 marzo 1993, n. 28/93

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE RAPPORTO DI LAVORO

 

Permessi

L. 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” – Art. 33 (agevolazioni)

La legge n. 104/92 è intervenuta a disciplinare la materia relativa alla tutela e all’inserimento nella vita sociale dei soggetti portatori di handicap.

In armonia con tali intenti l’art. 33 della suddetta legge prevede alcune agevolazioni destinate sia ai soggetti handicappati in situazioni di gravità sia a chi, genitore, parente o affine , si occupi della loro assistenza.