Categoria: CIRCOLARI

Agevolazioni tributarie a favore dei soggetti portatori di Handicap – L. 449/97 art. 8.

Si rammenta che la legge 449/97 art.8 (Disposizioni a favore dei soggetti portatori di handicap) è finalizzata a facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione dei soggetti di cui all’art.3 della L. 5.2.92, n. 104 che presentino ridotte o impedite capacità motorie permanenti.

Premesso quanto sopra, si informa che sono pervenute a questo Dicastero alcune segnalazioni da parte di cittadini che si sono trovati nell’impossibilità di usufruire delle agevolazioni tributarie di cui alla summenzionata legge 449/97 poiché, nella certificazione del riconoscimento dell’handicap, era assente la dichiarazione delle ridotte o impedite capacità motorie permanenti.

Circolare INPS n. 138 del 10 luglio 2001

Sommario: Secondo l’art. 42 del D. lgs. N. 151/2001, i riposi ai sensi dell’art. 33 della legge 104/1992 e il congedo straordinario dell’art.80, comma 2, della legge n.338/2000 possono spettare ai genitori di handicappati gravi maggiorenni conviventi anche se l’altro genitore non lavora Per i non conviventi va dimostrata la continuità e di esclusività dell’assistenza.

I riposi e i congedi previsti per i genitori sono riconosciuti anche agli affidatari di handicappati gravi.

1. T. U. sulla maternità e paternità: permessi ex lege 104/92 e congedo straordinario per figli handicappati.

Circolare n. 133 del 17 luglio 2000

Benefici a favore delle persone handicappate.

Legge 8 marzo 2000, n. 53. Art. 33, commi 1, 2, 3 e 6 della legge n. 104/92.

 

SOMMARIO:

  • La persona handicappata che lavora può fruire di permessi” a giorni” o di permessi” ad ore”.
  • Il genitore di persona handicappata minorenne può fruire dei permessi dell’art. 33, commi 1, 2 e 3, anche quando l’altro genitore non ne ha diritto.
  • I genitori di persone handicappate maggiorenni e i parenti ed affini entro il 3° grado possono utilizzare i giorni di permesso anche se non convivono con il soggetto handicappato, purché gli prestino assistenza in via continuativa ed esclusiva.
  • Data di accertamento dell’handicap e data di decorrenza dei permessi.
  • Giorni di permesso in caso di part time verticale.
  • Giorni di permesso per i lavoratori agricoli stagionali con contratto di almeno un mese.

INPS – CIRCOLARE 31 maggio 2002, n. 102

 

Riconoscimento dell’accredito figurativo e del riscatto per periodi di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità al di fuori del rapporto di lavoro. Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Corte Costituzionale ordinanza n. 193 del 6 – 14 giugno 2001

SOMMARIO: Criteri per accredito figurativo e riscatto dei periodi di maternità relativi ad eventi verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro anche anteriormente al 1°gennaio 1994

Premessa: A seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità), in data 27 aprile 2001, devono essere riconsiderate alla luce delle disposizioni contenute nell’articolo 25, comma 2, e nell’art. 35, comma 5, del citato decreto legislativo le disposizioni emanate in materia di accredito figurativo e di riscatto rispettivamente dei periodi di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità avvenute al di fuori di un rapporto di lavoro.

Ciò anche in considerazione dell’ordinanza n.193 del 6 – 14 giugno 2001, pronunciata dalla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 4, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564.

Si forniscono pertanto i nuovi criteri applicativi conseguenti alle innovazioni legislative in materia.

circolare INPS n. 109 del 06 giugno2000

PROGETTO PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO

OGGETTO: Congedi parentali.
Legge 8 marzo 2000, n. 53. “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”.

Sommario

1. I genitori naturali hanno diritto alla astensione facoltativa per 6 mesi (7 per il padre) nei primi 8 anni di vita del bambino; se entrambi chiedono l’astensione il periodo complessivo tra i due è di 10 mesi (o 11, se il padre fruisce di periodi tra 5 e 7 mesi); per le adozioni o affidamenti avvenuti entro il 12° anno di età del bambino, il periodo di astensione è il medesimo, con possibilità di richiedere l’astensione entro 3 anni dall’ingresso in famiglia per i bambini tra i 6 e i 12 anni . –

2. L’indennità, pari al 30% della retribuzione, è erogabile fino al 3°anno di età del bambino per un periodo di 6 mesi tra i due genitori. L’indennità per gli ulteriori periodi eventualmente spettanti è subordinata a determinati requisiti di reddito. –

3. Il padre ha diritto ai riposi orari anche se la madre non è lavoratrice dipendente. I riposi sono raddoppiati in caso di parto plurimo.-

4. Le lavoratrici autonome (commercianti, artigiane, CD-CM) hanno diritto a 3 mesi di astensione facoltativa entro il 1° anno di vita del bambino.

5. Il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro in determinate situazioni può iniziare anche un mese prima del parto e terminare di conseguenza quattro mesi dopo il parto.