Agevolazioni tributarie a favore dei soggetti portatori di Handicap – L. 449/97 art. 8.

Si rammenta che la legge 449/97 art.8 (Disposizioni a favore dei soggetti portatori di handicap) è finalizzata a facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione dei soggetti di cui all’art.3 della L. 5.2.92, n. 104 che presentino ridotte o impedite capacità motorie permanenti.

Premesso quanto sopra, si informa che sono pervenute a questo Dicastero alcune segnalazioni da parte di cittadini che si sono trovati nell’impossibilità di usufruire delle agevolazioni tributarie di cui alla summenzionata legge 449/97 poiché, nella certificazione del riconoscimento dell’handicap, era assente la dichiarazione delle ridotte o impedite capacità motorie permanenti.

Al riguardo si fa presente quanto segue.

La legge 449/97 prevede che, al fine di usufruire delle agevolazioni fiscali di cui alla legge medesima, i soggetti interessati abbiano avuto il riconoscimento dell’handicap, a prescindere dalla sua gravità, ai sensi della L. 104/92 e che presentino ridotte o impedite capacità motorie permanenti.

La riduzione o l’impedimento permanente delle capacità motorie possono essere conseguenti a più fattispecie cliniche non riferibili, peraltro, esclusivamente a patologie che escludono o llimitano l’uso degli arti e devono pertanto essere verificati e certificati caso per caso. Tale certificazione deve essere espressamente contenuta nel verbale redatto dalle commissioni di cui all’art. 4 della L.104/92.

Nel caso in cui il soggetto abbia già ottenuto il riconoscimento dell’handicap senza essere in possesso della certificazione della riduzione o impedimento permanente delle capacità motorie, lo scrivente ritiene possa essere avanzata, da parte dell’interessato, richiesta alla Azienda USL al fine di ottenere da parte della commissione di cui all’art. 4 della L. 104/92 una certificazione aggiuntiva da cui risulti che la propria minorazione comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti ai sensi dell’art.8 della L.449/97. Tale certificazione potrebbe essere resa, a discrezione della commissione stessa, sulla base degli atti o procedendo a nuova visita.

Tutto ciò premesso si invitano codesti Assessorati a far conoscere sollecitamente il contenuto della presente nota alle Commissioni sanitarie preposte all’accertamento dell’handicap istituite presso le Aziende USL.