Categoria: DECRETI

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112

“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.”

(Pubblicato nella G. U. 21 aprile 1998, n. 92, S.O)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e 128 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 1998;

D.M. 5 agosto 1991, n. 387, pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 1991, n. 286.

D.M. 5 agosto 1991, n. 387, pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 1991, n. 286.

Regolamento recante le norme di coordinamento per l’esecuzione delle disposizioni contenute nella legge 15 ottobre 1990, n. 295 , in materia di accertamento dell’invalidità civile (1).

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 15 ottobre 1990, n. 295, recante modifiche ed integrazioni all’art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di accertamento dell’invalidità civile;

Visto l’art. 3, comma 1, della stessa legge 15 ottobre 1990, n. 295, il quale prevede che, con la procedura stabilita dai commi 9 e 10 dell’art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, si provvede alle modifiche al vigente ordinamento rese necessarie per effetto delle disposizioni recate dalla citata legge n. 295;

Visto in particolare il citato comma 9 dell’art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, il quale prevede che con decreto del Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dell’interno e della sanità, sono emanate le norme di coordinamento per l’esecuzione delle disposizioni contenute nello stesso art. 3;

Sentiti il Ministro dell’interno e il Ministro della sanità;

Decreto Ministeriale – Ministero della Difesa – 29 novembre 1995

Decreto Ministeriale – Ministero della Difesa – 29 novembre 1995.

“Approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare.”

(Pubblicato nella G.U. 4 dicembre 1995, n. 283.)

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l’art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, concernente la leva ed il reclutamento obbligatorio nell’Esercito, nella Marina e nell’Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1985, n. 1008, approvativo dell’elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Considerata la necessità di compilare un nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, più rispondente alle moderne acquisizioni scientifiche e all’evoluzione bio-morfologica verificatasi nelle nuove generazioni;

Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n. 509

 

Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n. 509

“Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, numero 291”

 

(Pubblicato nella G.U. 26 novembre 1988, n. 278)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l’articolo 2 della legge 26 luglio 1988, numero 291, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l’anno 1988, che delega il Governo ad emanare norme per provvedere alla revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti previste dalle leggi 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie;

Considerato che in data 14 ottobre 1988, ai sensi dell’articolo 2 della citata legge n. 291 del 1988, è stato inviato lo schema del presente decreto legislativo ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 1988;

Sulla proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro;

Emana il seguente decreto:

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

“Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”

(pubblicato in S.O. della G.U. 31 dicembre 1986, n. 302)

(omissis)

 

Articolo 10 – Oneri deducibili (1)

1 – Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:

(omissis)

b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell’art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta detrazione d’imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo; si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito; (1 bis)

D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915

 

D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915

Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra – (Suppl. ord. G.U. 29 gennaio 1979, n. 287).

TESTO UNICO DELLE NORME IN MATERIA DI PENSIONI DI GUERRA (1).

Art. 1 – Pensione, assegno o indennità di guerra &endash; La pensione, assegno o indennità di guerra previsti dal presente testo unico costituiscono atto risarcitorio, di doveroso riconoscimento e di solidarietà, da parte dello Stato nei confronti di coloro che, a causa della guerra, abbiano subito

menomazioni nell’integrità fisica o la perdita di un congiunto.

D.M.278/00

 

Decreto Ministeriale – Dipartimento per la Solidarietà Sociale, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 21 luglio 2000, n. 278

“Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari.”

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 ottobre 2000, n. 238)

Il Ministro per la Solidarietà Sociale di concerto con i Ministri della Sanità, del Lavoro e della previdenza sociale e per le Pari Opportunità

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l’articolo 4, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53, che prevede che con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e per le pari opportunità, si provvede alla definizione dei criteri per la fruizione dei congedi per eventi e cause particolari, alla individuazione delle patologie specifiche, nonché alla individuazione dei criteri per la verifica periodica della sussistenza delle condizioni di grave infermità; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 26 giugno 2000; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n. DAS/427/UL/448 del 4 luglio 2000, effettuata ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
adotta il seguente regolamento: