“Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”
(Pubblicato nel S.O. n. 1 alla G.U. 11 novembre 1972, n. 292)
Nota bene: la norma ha subito negli anno numerose e continue modificazioni; ne riportiamo il testo vigente
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Operazioni imponibili.
1. L’imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate.
(omissis)
Art. 10
Operazioni esenti dall’imposta
1. Sono esenti dall’imposta:
(omissis)
14) Le prestazioni di trasporto pubblico urbano di persone effettuate con qualsiasi mezzo. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti fra loro oltre cinquanta chilometri e pubblici anche i trasporti mediante veicoli da piazza. Per i trasporti eseguiti con i mezzi di cui alla legge 23/06/1927, n. 1110 e al R.D.L. 07/09/1938, n. 1696, convertito nella L. 05/01/1939, n. 8, l’esenzione si applica limitatamente a quelli costituenti l’unico sistema di collegamento tra comuni o frazioni di comuni;
15) Le prestazioni di trasporto di malati feriti con veicoli all’uopo equipaggiati, effettuate da imprese autorizzate;
(omissis)
18) Le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura o riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’art. 99 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. del 27/07/34 n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle Finanze;
19) Le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche case di cura convenzionate nonchè da società di mutuo soccorso con personalità giuridica, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonchè le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;
20) Le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciute da pubbliche amministrazioni, comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorchè fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonchè le lezioni relative a materie scolastiche e unjversitarie impartite da insegnanti a titolo personale (*)
(*)(così sostituito dall’art. 14 – capo II – comma 8 lett. b della L, n. 537/1993);
21) Le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanatrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21/03/1958, n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;
27 ter) le prestazioni socio sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossico dipendenti e di malati di Aids, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all’art. 41 della L. 23/12/1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale, sia direttamente che in esecuzione di appalti, convenzioni e contratti in genere.
(omissis)
Tabella A
PARTE II
Beni e servizi soggetti all’aliquota del 4%
(omissis)
21) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, ancorché non ultimate, purché permanga l’originaria destinazione, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis) all’art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. In caso di dichiarazione mendace nell’atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell’atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota (1);
21-bis) costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o all’allevamento del bestiame e alle attività connesse, cedute da imprese costruttrici, ancorché non ultimate, purché permanga l’originaria destinazione, sempre che ricorrano le condizioni di cui all’art. 9, comma 3, lettere c) ed e), del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133 (2);
(omissis)
24) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all’art. 13 della L. 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis) e, fino al 31 dicembre 1996, quelli forniti per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio pubblico e privato danneggiato dai movimenti sismici del 29 aprile, del 7 e dell’11 maggio 1984 (3);
(omissis)
30) apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche); oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili); oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare una deficienza o una infermità (v. d. 90.19);
31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11), intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie nonché le prestazioni rese da officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, di proprietà di titolari di patenti speciali, relativi accessori e strumenti montati sul veicolo medesimo; veicoli di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2500 centimetri cubici, se con motore diesel, adattati ad invalidi, titolari di patente F per ridotte o impedite capacità motorie (4)(4a);
32) gas per uso terapeutico; reni artificiali;
33) parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati ai beni indicati ai precedenti numeri 30, 31 e 32;
(omissis)
37) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, nonché nelle mense per indigenti anche se le somministrazioni sono eseguite sulla base di contratti di appalto o di apposite convenzioni (5);
38) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a collettività (5);
39) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui all’art. 13 della L. 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, effettuate nei confronti di soggetti che svolgono l’attività di costruzione di immobili per la successiva vendita, ivi comprese le cooperative edilizie e loro consorzi, anche se a proprietà indivisa, o di soggetti per i quali ricorrono le condizioni richiamate nel numero 21), nonché alla realizzazione delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis) (6);
(omissis)
41-bis) prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale (7);
41-ter) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche (8)
41-quater) protesi e ausili inerenti a menomazioni funzionali permanenti (9)
(1) Si ricorda che il numero è stato così sostituito dall’art. 16 del Decreto Legge 22 maggio 1993, n. 155 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993, n. 243).
(2) Si ricorda Il numero 21-bis, aggiunto dall’art. 16 del Decreto Legge 22 maggio 1993, n. 155 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993, n. 243)., è stato, da ultimo, così sostituito dall’art. 14 del Decreto Legge 23 febbraio 1995, n. 41 (convertito con modificazioni dalla Legge 22 marzo 1995, n. 85), nel testo modificato dalla relativa legge di conversione.
(3) Si ricorda che il numero è stato, da ultimo, così sostituito dall’art. 4 del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 243).
(4) Numero così sostituito dal D.M. 16 luglio 1986 (in G.U. 22 luglio 1986, n. 168). Il n. 31 è stato, successivamente, sostituito dall’art. 4 del Decreto Legge 2 ottobre 1995, n. 415 (convertito, con modificazioni, dalla Legge, 29 novembre 1995, n. 507) e poi così modificato dall’art. 3, comma 124 della legge L. 28 dicembre 1995, n. 549.
(4a) relativamente ai veicoli si vedano anche le disposizioni di cui all’articolo 8 comma 3 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449
(5) Si ricorda che il numero è stato così sostituito dall’art. 36, Decreto Legge 30 agosto 1993, n. 331 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 ottobre 1994, n. 427)
(6) Si ricorda che il numero è stato così sostituito prima dall’art. 16 del Decreto Legge 22 maggio 1993, n. 155, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione (Legge 19 luglio 1993, n. 243), e poi dall’art. 4, Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, nel testo modificato dalla legge di conversione (convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133).
(7) Numero aggiunto dall’art. 7, L. 8 novembre 1991, n. 381, e poi sostituito dall’art. 36 del Decreto Legge 30 agosto 1993, n. 331, e dall’art. 2 del Decreto Legge 30 settembre 1994, n. 564 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 novembre 1994, n. 656).
Si vedano, anche, i commi 10 e 11 dello stesso art. 2.
Da ultimo, il n. 41-bis è stato così sostituito dall’art. 4-bis del Decreto Legge 2 ottobre 1995, n. 415 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 novembre 1995, n. 507)
(8) Numero aggiunto dall’art. 36 del Decreto Legge 30 agosto 1993, n. 331 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427)
9) Numero aggiunto dall’articolo 1 del Decreto Legge 29 settembre 1997, n. 328 (in G.U. 30 novembre 1997, n. 228), convertito con modificazioni dalla Legge 29 novembre 1997, n. 410 (in G.U. 29 novembre 1997, n. 279)