D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915

 

D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915

Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra – (Suppl. ord. G.U. 29 gennaio 1979, n. 287).

TESTO UNICO DELLE NORME IN MATERIA DI PENSIONI DI GUERRA (1).

Art. 1 – Pensione, assegno o indennità di guerra &endash; La pensione, assegno o indennità di guerra previsti dal presente testo unico costituiscono atto risarcitorio, di doveroso riconoscimento e di solidarietà, da parte dello Stato nei confronti di coloro che, a causa della guerra, abbiano subito

menomazioni nell’integrità fisica o la perdita di un congiunto.

TITOLO I

Dei soggetti del diritto a pensione di guerra

Art. 2 – Soggetti militari o ad essi equiparati

Ai militari delle forze armate, agli appartenenti ai corpi o servizi ausiliari, alle infermiere volontarie della Croce rossa italiana, a coloro i quali, ai sensi del regio decreto-legge 30 marzo 1943, n. 123, assumono di diritto la qualità di militarizzato, che abbiano in guerra riportato ferite o lesioni o contratto infermità, da cui sia derivata perdita o menomazione della capacità lavorativa generica, e ai loro congiunti, quando dalle predette ferite, lesioni o infermità sia derivata la morte, sono conferite pensioni, assegni o indennità di guerra, alle condizioni, nei modi stabiliti e secondo l’ordine previsto dalle norme del presente testo unico.

Spetta la pensione, l’assegno o l’indennità di guerra, quando sussistano le altre condizioni necessarie anche ai militari dei corpi o servizi operanti in Paesi esteri o in Paesi militarmente occupati o nelle ex colonie e, in caso di morte, ai loro congiunti. La pensione, assegno o indennità di guerra spetta, altresì, agli appartenenti a reparti militari o a corpi o servizi ausiliari impiegati, per conto dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, nelle zone di intervento di cui alla legge 11 dicembre 1962, n. 1746, e, in caso di morte, ai loro congiunti.

Art. 3 – Categorie speciali di soggetti militari e ad essi equiparati …

Art. 8 – Soggetti civili – Sono liquidate pensioni, assegni o indennità di guerra ai cittadini italiani divenuti invalidi ed ai congiunti dei cittadini italiani morti per qualsiasi fatto di guerra che sia stato la causa violenta, diretta e immediata dell’invalidità o del suo aggravamento, o della morte.

Sono considerati fatti di guerra, agli effetti del presente testo unico, i fatti ovunque avvenuti, ad opera di Forze armate nazionali od estere, sia alleate che nemiche, e coordinati alla preparazione ed alle operazioni di guerra o che, pur non essendo coordinati alla preparazione e alle operazioni belliche, siano stati occasionati dalle stesse.

Sono considerate dipendenti da fatti di guerra anche la morte o l’invalidità determinate da ferite o lesioni riportate in occasione di azioni belliche nel tentativo di sottrarsi all’offesa nemica.

E’ sempre presunta la dipendenza da fatto di guerra quando l’invalidità o la morte derivino da lesioni da arma da fuoco di origine bellica o da esplosione di un ordigno bellico provocata da un minorenne, nonché da lesione da arma da fuoco di origine bellica o da scoppi di ordigni bellici provocati da terzi, salvo il diritto di rivalsa dello Stato verso i responsabili.

Sono liquidate pensioni, assegni o indennità di guerra anche nei casi di morte o di invalidità derivanti da privazioni, sevizie o maltrattamenti, subiti durante l’internamento in Paese estero o comunque ad opera di forze nemiche. Sono liquidate, altresì, pensioni, assegni o indennità di guerra ai personali addetti alle operazioni di bonifica dei campi minati o di rastrellamento di ordigni esplosivi bellici, svolte alle dipendenze o per conto dell’autorità statale, che abbiano

riportato, a causa dello scoppio di tali ordigni, ferite o

lesioni e, in caso di morte, ai loro congiunti, salvo che vi sia

stato dolo o colpa grave.

Art. 9 – Categorie speciali di civili – …………..

Art. 14 – Grandi invalidi di guerra – Ai titolari di pensione o di assegno temporaneo di guerra per lesioni o infermità ascritte alla 1a categoria con o senza assegno di superinvalidità, è attribuita la qualifica di grandi invalidi di guerra.

Art. 15 – Assegni spettanti ai grandi invalidi – In aggiunta alla pensione od all’assegno temporaneo, gli invalidi affetti da lesioni o infermità elencate nella tabella E, annessa al presente testo unico, hanno diritto ad un assegno per superinvalidità, non riversibile, nella misura indicata nella tabella stessa. Agli invalidi affetti da lesioni o infermità o da complesso di menomazioni fisiche che diano titolo alla 1a categoria di pensione e che non siano contemplate nella tabella E compete, in aggiunta alla pensione od all’assegno temporaneo, un assegno integrativo, non riversibile, in misura pari alla metà dell’assegno di superinvalidità previsto nella lettera H della tabella E.

Art. 16 – Assegni di cumulo dovuti agli invalidi di 1a categoria per coesistenza di infermità o mutilazioni dipendenti da causa di guerra – Nel caso in cui con una invalidità ascrivibile alla 1a categoria della tabella A coesistano altre infermità, al mutilato o invalido è dovuto un assegno per cumulo di infermità, non riversibile, secondo quanto stabilito e nella misura indicata dall’annessa tabella F.
Quando con una invalidità ascrivibile alla 1a categoria coesistano due o più infermità, l’assegno per cumulo, di cui al comma precedente, viene determinato in base alla categoria risultante dal complesso delle invalidità coesistenti, secondo quanto stabilito dalla tabella F-1 allegata al presente testo unico. La eventuale differenza in decimi, di cui al primo comma del successivo art. 17, derivante dall’applicazione dei criteri della predetta tabella F-1, dovrà essere calcolata sulla base degli assegni per cumulo previsti dalla tabella F rispettivamente per coesistenza di una infermità di 1a categoria e per coesistenza di una infermità di 2a categoria. Quando con una invalidità ascrivibile alla 1a categoria coesistano una o più invalidità ugualmente ascrivibili alla 1a categoria, con o senza assegno di superinvalidità, dovrà tenersi conto, ai fini della determinazione dell’assegno di cumulo, di ciascuna delle infermità che si aggiungono a quella che dà titolo alla pensione di guerra, secondo gli importi stabiliti dall’annessa tabella F. L’assegno per cumulo si aggiunge a quello per superinvalidità quando anche la superinvalidità derivi da cumulo di infermità.
Art. 17 – Trattamento complessivo e assegni di cumulo dovuti agli invalidi per coesistenza di infermità o mutilazioni, di categorie inferiori alla prima, dipendenti da causa di guerra – Qualora con una invalidità di 2a categoria coesistano altre infermità minori, senza però che nel complesso si raggiunga, in base a quanto previsto dall’annessa tabella F-1, un’invalidità di 1a categoria, è corrisposto un assegno per cumulo, non riversibile, non superiore ai cinque decimi né inferiore ai due decimi della differenza fra il trattamento economico della 1a categoria e alla gravità delle minori infermità coesistenti tenendo conto dei criteri informatori della predetta tabella F-1. Qualora con una invalidità di 2a categoria coesista altra infermità ascrivibile alla 5a categoria è liquidato il trattamento pensionistico di 1a categoria secondo quanto previsto dall’annessa tabella F-1. Ove con una invalidità di 2a categoria coesista altra infermità ascrivibile alle categorie 4a, 3a o 2a, all’invalido compete, secondo quanto stabilito dall’allegata tabella F-1, la pensione di 1a categoria più un assegno per cumulo nella misura prevista dalla tabella F, rispettivamente per la coesistenza di una infermità di 8a, 7a, e 6a categoria.
Nel caso di coesistenza di due infermità o mutilazioni ascrivibili a categoria dalla 3a all’8a della tabella A, all’invalido compete, per il complesso di esse, il trattamento di pensione in base alla categoria che risulta dal cumulo delle invalidità medesime, secondo quanto previsto dall’annessa tabella F-1.
Art. 18 – Criteri per la valutazione complessiva nei casi di coesistenza di più di due infermità – In tutti i casi in cui debba procedersi alla valutazione complessiva di più di due infermità, ciascuna delle quali ascrivibile a categoria prevista dalla tabella A, la valutazione medesima è effettuata aggiungendo alla categoria alla quale è ascritta l’invalidità più grave quella risultante dal cumulo delle altre invalidità, a partire dalle infermità meno gravi, determinato in base ai criteri di cui alla annessa tabella F-1.
Art. 19 – Perdita totale o parziale dell’organo superstite
Quando il militare o il civile, già affetto per causa estranea alla guerra da perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari, perda in tutto o in parte per causa di guerra l’organo superstite, la pensione o l’assegno si liquida in base alla categoria corrispondente all’invalidità complessiva risultante dalla lesione dei due organi. Lo stesso trattamento compete all’invalido che dopo aver conseguito pensione di guerra per perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari, venga a perdere, per causa estranea alla guerra, in tutto o in parte l’organo superstite. Nel caso di perdita di arti, le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche quando si tratti di arti omolaterali o controlaterali di diversa funzione, tenendo conto di quanto indicato nei criteri di applicazione delle tabelle A e B allegati al presente testo unico. Le indennità dovute all’invalido da enti pubblici, da istituti o da privati per le lesioni non di guerra di cui ai commi precedenti sono detratte dall’importo dell’assegno nei modi stabiliti dal sesto comma del successivo art. 30 ovvero sospese o versate in conto entrate del tesoro, ai sensi del settimo comma dello stesso articolo. Nei casi di cui al secondo comma del presente articolo l’assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. Uguale decorrenza viene stabilita per le liquidazioni effettuate in applicazione del terzo comma del presente articolo quando la perdita totale o parziale dell’arto per causa estranea alla guerra avvenga posteriormente alla decorrenza dalla quale è stato liquidato o spetti il trattamento pensionistico per la menomazione riportata a causa di guerra.

Art. 20 – Assegno di incollocabilità – Ai mutilati ed agli invalidi di guerra, con diritto a pensione o ad assegno delle categorie dalla 2a alla 8a, che siano incollocabili ai sensi dell’art. 3, lettera b), della legge 3 giugno 1950, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità di guerra, possano riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollocati, è attribuito, in aggiunta alla pensione o all’assegno temporaneo di guerra, e fino al compimento del 65° anno di età, un assegno di incollocabilità nella misura pari alla differenza fra il trattamento corrispondente a quello previsto per gli ascritti alla 1a categoria con assegno di superinvalidità di cui alla tabella E, lettera H, esclusa l’indennità di assistenza e di accompagnamento, e quello complessivo di cui sono titolari. Gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilità, e per la durata di questo, vengono assimilati, a tutti gli effetti, agli invalidi ascritti alla 1a categoria. Resta impregiudicata la facoltà di chiedere la revisione della pensione o dell’assegno per aggravamento dell’invalidità di guerra, ai sensi del successivo art. 24. L’assegno di incollocabilità è liquidato per periodi di tempo non inferiore a due anni né superiori a quattro. Entro i sei mesi anteriori alla scadenza di ciascun periodo, l’invalido è sottoposto ad accertamenti sanitari ai fini dell’eventuale ulteriore liquidazione dell’assegno. Qualora all’invalido sia riconosciuto il diritto all’assegno di incollocabilità per periodi complessivamente superiori ad anni otto, anche se non continuativi, l’assegno stesso viene liquidato fino al compimento del 65° anno di età senza ulteriori accertamenti sanitari. E’ in facoltà dell’interessato, ove ritenga che l’invalidità non sia più tale da riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti, di chiedere, in qualsiasi momento, di essere sottoposto ad accertamenti sanitari, da parte del collegio medico provinciale, di cui al comma successivo, perché sia constata la cessazione dello stato di incollocabilità ai fini degli adempimenti occorrenti per l’eventuale iscrizione nelle liste di collocamento. Il collegio medico provinciale è tenuto, in ogni caso, a dare immediata comunicazione dell’esito degli accertamenti sanitari alla Direzione generale delle pensioni di guerra. L’incollocabilità è riconosciuta previo parere del collegio medico provinciale di cui all’art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni, la cui composizione, esclusivamente per l’esame dei casi di cui al presente articolo, viene integrata con il presidente della commissione medica per le pensioni di guerra competente per territorio o con un sanitario, componente la predetta commissione, designato dal presidente stesso. Il parere del collegio medico di cui al precedente comma ha rilevanza solo per quanto riguarda la liquidazione o il diniego dell’assegno di incollocabilità. Il direttore generale delle pensioni di guerra provvede alla liquidazione o al diniego dell’assegno di incollocabilità con le modalità previste dal successivo articolo 101. L’assegno di incollocabilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, non è cumulabile con l’indennità di disoccupazione eventualmente spettante e compete finché sussistano le condizioni che ne determinarono la liquidazione. Il trattamento di incollocabilità può essere in ogni tempo revocato, quando vengano meno i requisiti richiesti per la liquidazione del trattamento stesso, con determinazione del direttore generale delle pensioni di guerra da notificarsi all’interessato. Gli invalidi fruenti dell’assegno di incollocabilità hanno l’obbligo, qualora esplichino attività lavorativa, in proprio o alle dipendenze altrui, di denunciare, entro sei mesi dalla data di inizio della attività medesima, il verificarsi di tale circostanza alla competente direzione provinciale del tesoro che procede all’immediata sospensione dell’assegno, dandone comunicazione alla Direzione generale delle pensioni di guerra per i conseguenti provvedimenti da adottarsi con effetto dal giorno dell’avvenuta sospensione. Qualora l’invalido ometta la denuncia di cui al precedente comma, vengono recuperate le somme indebitamente corrisposte a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l’attività lavorativa. In tale ipotesi può essere comminata, con decreto del Ministro del tesoro, una sanzione pecuniaria a carattere civile fino ad un importo massimo corrispondente a sei mensilità dell’assegno di incollocabilità. Ai mutilati ed invalidi di guerra che fino alla data del compimento del 65° anno di età abbiano fruito dell’assegno di incollocabilità viene corrisposto d’ufficio, dal giorno successivo alla data predetta ed in aggiunta al trattamento previsto per la categoria alla quale sono ascritti, un assegno di importo pari a quello stabilito dal primo comma del presente articolo a titolo compensativo per la mancata applicazione nei loro confronti delle disposizioni in materia di assunzione obbligatoria al lavoro. Ai titolari dell’assegno di cui al presente comma si applicano le disposizioni contenute nel secondo comma del presente articolo.
Art. 21 – Indennità di assistenza e di accompagnamento – Ai mutilati ed agli invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nella tabella E, annessa al presente testo unico, è liquidata d’ufficio una indennità per la necessità di assistenza e per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza o di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.
L’indennità è concessa nelle seguenti misure mensili:

lettera A………………………………………………………………… L. 384.000

lettera A-bis n. 1), n. 2), comma secondo e n. 3)…. L. 288.000

lettera A-bis n. 2), comma primo………………………….. L. 188.000

lettera B……………………………………… L. 249.600

lettera C……………………………………… L. 211.200

lettera D……………………………………… L. 172.800

lettera E……………………………………… L. 134.400

lettera F……………………………………… L. 96.000

lettera G……………………………………… L. 76.800

lettera H……………………………………… L. 57.600

I pensionati affetti da una delle invalidità specificate alle lettere A, A-bis numeri 1), 2), comma secondo, 3); B numeri 1), 3), 4); C; D; E n. 1) della succitata tabella, possono ottenere a richiesta l’accompagnatore militare (2). In tale ipotesi, l’indennità di cui al presente articolo è ridotta di L. 20.000 mensili. Nessuna riduzione è operata sull’indennità spettante agli invalidi di cui alle lettere A;
A-bis n. 1), nel caso di assegnazione di accompagnatore militare.
Per la particolare assistenza di cui necessitano gli invalidi ascritti alla lettera A e gli invalidi ascritti alla lettera A-bis n. 1), n. 2), comma secondo e n. 3), possono chiedere l’assegnazione di altri due accompagnatori militari e, in luogo di questi, possono, a domanda, ottenere la liquidazione, per ciascuno di essi, di un assegno, a titolo di integrazione dell’indennità di assistenza e di accompagnamento. La misura dell’integrazione di cui al precedente comma, da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari previsti dal comma stesso, è stabilita in L. 300.000 mensili per gli ascritti alla lettera A n. 1), in quanto affetti da cecità bilaterale accompagnata da mancanza di due arti superiori o inferiori o da sordità bilaterale, e n. 2); in L. 250.000 mensili per gli invalidi ascritti al punto 1) della lettera A, in quanto, oltre che da cecità bilaterale, sono affetti da una invalidità ascrivibile ad una delle prime cinque categorie dell’annessa tabella A; in L. 200.000 mensili per gli ascritti alla lettera A-bis n. 1), A-bis n. 2), comma secondo e n. 3).
Un secondo accompagnatore militare compete, a domanda, agli invalidi ascritti alla tabella E, lettera B, n. 3), i quali, in luogo del secondo accompagnatore, possono chiedere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione della indennità di assistenza e di accompagnamento, nella misura di L. 150.000 mensili.
L’indennità, comprese le eventuali integrazioni di cui ai precedenti commi sesto e settimo, è corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedale o in altri luoghi di cura. Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi o assistenziali, l’importo corrisposto a titolo di indennità, comprese le integrazioni eventualmente spettanti per il secondo e per il terzo accompagnatore, è devoluta, per quattro quinti, all’istituto ovvero agli enti pubblici o assistenziali giuridicamente riconosciuti a carico dei quali il ricovero è avvenuto e, per il rimanente quinto, all’invalido.
Ai fini dell’applicazione della norma di cui al precedente comma, gli enti interessati provvederanno a dare comunicazione dell’avvenuto ricovero alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione dell’invalido ricoverato.
Art. 22 – Aumenti di integrazione per gli invalidi di 1a categoria – Gli invalidi provvisti di pensione o di assegno di 1a categoria hanno diritto di conseguire, a domanda, a titolo di integrazione, un aumento annuo:
a) di L. 144.000 per il coniuge convivente;
b) di L. 144.000 per ciascuno dei figli finché minorenni.
L’aumento di cui alla lettera b) del comma precedente spetta anche per i figli che abbiano superato la minore età purché siano comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro e risultino conviventi con l’invalido. Nel caso di inabilità temporanea l’aumento è accordato nei termini e con le modalità stabilite dai primi tre commi dell’art. 12 del presente testo unico. La inabilità a qualsiasi proficuo lavoro è da considerarsi presunta al compimento del 65° anno di età.
L’aumento di integrazione di cui alla lettera b) del primo comma compete anche per i figli maggiorenni qualora siano iscritti a università o a istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi, ma non oltre il 26° anno di età, sempreché risultino conviventi con l’invalido. Si prescinde dalla condizione della convivenza quando questa sia interrotta per motivi di forza maggiore quale l’adempimento degli obblighi di servizio, le esigenze di studio o l’internamento in luoghi di cura o in altri istituti.
Agli effetti del presente articolo, sono parificati ai figli legittimi, i figli legittimati per susseguente matrimonio. L’aumento di integrazione spetta anche per i figli legittimati con provvedimento del giudice competente, per i figli naturali riconosciuti nonché per i figli adottati nelle forme di legge e per gli affiliati, purché la domanda di adozione o di affiliazione sia stata presentata prima del compimento del 60° anno di età da parte dell’invalido, ovvero anteriormente alla data dell’evento che ne cagionò l’invalidità. L’aumento di integrazione di cui al primo comma è liquidato a decorrere dalla data dell’insorgenza del diritto. Se la domanda è prodotta oltre il termine di un anno dalla predetta data, l’aumento di integrazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alla donna provvista di pensione o di assegno di 1a categoria. I titolari di più pensioni di guerra possono conseguire, per ciascun figlio, un solo aumento di integrazione. Se entrambi i genitori siano titolari di pensione o assegno di 1a categoria con o senza assegno di superinvalidità, l’aumento di integrazione, di cui alla lettera b) del primo comma, è concesso ad uno solo di essi. Qualora l’invalido fruisca già del trattamento pensionistico, alla liquidazione degli aumenti di integrazione di cui al presente articolo provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro. Nei casi in cui il diritto agli aumenti di integrazione di cui al presente articolo sorga posteriormente alla data di decorrenza del trattamento pensionistico, la liquidazione degli aumenti stessi ha effetto, ai fini del pagamento, dalla data di decorrenza della rata di pensione in corso di maturazione all’atto in cui sorge il diritto a percepire gli aumenti medesimi. Nel caso di cessazione del diritto agli aumenti di integrazione di cui al presente articolo la soppressione degli aumenti stessi si effettua, ai fini del pagamento, dal giorno di decorrenza della rata successiva alla data in cui si è verificato l’evento che ne ha determinato la cessazione. Per ogni altro effetto rimane ferma la decorrenza e la cessazione del beneficio dalle date stabilite nei provvedimenti di liquidazione in relazione a quelle in cui è sorto o cessato il diritto a norma del presente articolo.
Art. 23 – Decorrenza del trattamento pensionistico spettante ai mutilati ed agli invalidi di guerra – …………..

Art. 24 – Aggravamento dell’invalidità di guerra – Quando l’interessato ritenga che sia sopravvenuto aggravamento delle infermità per le quali sia stata liquidata pensione od assegno temporaneo od indennità per una volta tanto, o per le quali sia stato emesso provvedimento negativo perché le infermità non erano valutabili ai fini della classificazione, può chiedere, in ogni tempo, la revisione dei relativi provvedimenti. Se, eseguiti gli opportuni accertamenti sanitari, siano state respinte per la stessa infermità tre domande consecutive per non riscontrato aggravamento, le ulteriori istanze sono ammesse purché ciascuna di esse sia prodotta trascorso un decennio dall’anno di presentazione dell’ultima domanda di revisione definita con provvedimento negativo. Si prescinde dal termine decennale di cui al precedente comma nei casi di particolare urgenza dovuta alla gravità delle condizioni di salute dell’interessato da comprovarsi con certificato rilasciato a cura dell’ufficiale sanitario o degli enti ospedalieri previsti dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132. La domanda deve essere presentata alla commissione medica di cui al successivo art. 105, competente per territorio, corredata da un certificato di conseguito trattamento pensionistico ovvero dall’estratto del verbale della precedente visita collegiale o, in mancanza, da una dichiarazione, resa e sottoscritta dall’interessato sotto la propria responsabilità, da cui risulti la invalidità per la quale il richiedente fu già sottoposto ad accertamenti sanitari. Nell’ipotesi di cui al secondo comma del presente articolo, l’interessato deve dichiarare, nella domanda, che sono trascorsi dieci anni da quello in cui fu presentata l’istanza in precedenza respinta ovvero, ove ricorrano i casi di urgenza, deve allegare alla istanza stessa la certificazione richiesta dal comma precedente. Si considera che sia sopravvenuto aggravamento anche quando la commissione medica di cui al successivo art. 105 dichiari che l’invalidità, sebbene non aggravata, sia tuttavia da ascrivere ad una categoria superiore a quella a cui venne prima assegnata. Qualora la rivalutazione proposta superi di almeno due categorie la precedente assegnazione, il giudizio deve essere confermato dalla commissione medica superiore di cui al successivo art. 106. In caso di aggravamento o di rivalutazione, la nuova pensione o il nuovo assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. Nel caso di decesso dell’invalido prima della data da cui dovrebbe decorrere il nuovo trattamento, la pensione o l’assegno sono liquidati a decorrere dal giorno di presentazione della domanda di revisione. La corresponsione della nuova pensione o del nuovo assegno viene effettuata con deduzione delle quote di pensione o di assegno temporaneo eventualmente già riscosse dall’interessato per periodi successivi alle date di decorrenza previste nel precedente comma. Qualora all’invalido spetti, per aggravamento o rivalutazione, pensione o assegno temporaneo per periodi in cui sia stata già liquidata indennità per una volta tanto, l’importo della indennità stessa, limitatamente a detti periodi, viene recuperato mediante trattenuta sui ratei arretrati. Ove residuino altre somme a debito dell’interessato, il recupero è effettuato sui ratei successivi, secondo le norme contemplate nell’art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180. Nel caso di una nuova liquidazione di indennità per una volta tanto, quest’ultima è attribuita in aggiunta a quella precedentemente fruita e con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, fermo restando il limite massimo di cui al terzo comma dell’art. 11 del presente testo unico. Se la indennità per una volta tanto sia stata corrisposta per invalidità diversa da quella il cui aggravamento o la cui rivalutazione dà titolo al conferimento della pensione od assegno temporaneo, la liquidazione è effettuata secondo le modalità stabilite dall’art. 11, quinto comma, del presente testo unico. Per le denunce di aggravamento di infermità o lesioni delle quali in occasione delle precedenti visite pensionistiche non sia stato riscontrato alcun esito si applicano le disposizioni di cui ai successivi articolo 99 e 127.
Art. 25 – Indennità speciale annua per i mutilati ed invalidi di guerra – Agli invalidi di 1a categoria che non svolgano comunque un’attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri, è corrisposta, a domanda, un’indennità speciale annua pari a una mensilità del trattamento pensionistico complessivo spettante alla data del primo dicembre di ciascun anno, compresi i relativi assegni accessori. L’indennità speciale, pari ad una mensilità del trattamento pensionistico complessivo spettante alla data del 1° del mese di dicembre, è corrisposta, a domanda, anche agli invalidi ascritti alle categorie dalla 2a alla 8a che non svolgano un’attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e che, inoltre, si trovino nelle condizioni economiche previste dall’art. 70. Le domande di cui ai precedenti commi sono utili per il conseguimento della indennità speciale anche negli anni successivi a quello di presentazione ma, per essere produttive di effetti, devono contenere l’impegno degli interessati a segnalare alle direzioni provinciali del tesoro il venir meno delle condizioni prescritte per l’attribuzione dell’indennità stessa. Alla corresponsione dell’indennità speciale annua prevista dal presente articolo provvedono in unica soluzione, le competenti direzioni provinciali del tesoro entro il mese di dicembre di ciascun anno.

TITOLO III

Dei ricoveri per cura e per rieducazione e qualificazione

Art. 26 – Ricovero degli invalidi per infermità mentale in istituti ospedalieri con spese a carico dello Stato – L’onere per le spese di degenza degli invalidi, militari o civili, ammessi in istituti ospedalieri e sottoposti a trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale contratta a causa di guerra, è a carico dello Stato. Al rimborso delle rette di degenza alle amministrazioni e agli enti interessati provvedono le direzioni provinciali del tesoro con i fondi stanziati in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Durante il periodo di degenza, nei confronti degli invalidi di cui al primo comma del presente articolo, verrà effettuata, dalle competenti direzioni provinciali del tesoro, una ritenuta non superiore ad un terzo del trattamento pensionistico complessivo. Gli istituti che ricoverino gli invalidi di cui al primo comma del presente articolo sono tenuti a dare immediata notizia dell’avvenuto ricovero alla direzione provinciale del tesoro, che ha in carico la partita di pensione dell’invalido, per gli adempimenti di competenza.

Art. 27 – Ammissione degli invalidi minorenni in istituti di rieducazione e qualificazione – Gli invalidi di guerra di ambedue i sessi, di età minore, sono ammessi ove ne venga fatta richiesta e ve ne sia la necessità, in istituti appositi che ne curino la rieducazione e qualificazione professionale in rapporto alle attitudini residue previa autorizzazione delle amministrazioni o degli enti competenti. L’onere relativo è a carico dello Stato. Per i minori invalidi di 1a categoria, la necessità dell’ammissione negli istituti di rieducazione o qualificazione è presunta. Per i minori ascritti a categorie inferiore alla 1a la opportunità dell’ammissione dei medesimi nei suddetti istituti è accertata dalle amministrazioni o dagli enti competenti. Al rimborso delle rette a favore delle amministrazioni o degli enti competenti provvedono le direzioni provinciali del tesoro con i fondi stanziati in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Durante il periodo di permanenza nei predetti istituti, nei confronti degli invalidi di cui al primo comma, verrà effettuata, dalle competenti direzioni provinciali del tesoro, una ritenuta non superiore ad un terzo del trattamento pensionistico complessivo. Gli istituti che ricoverino invalidi minorenni, ai sensi del primo comma del presente articolo, devono dare immediata comunicazione dell’avvenuto ricovero alla direzione provinciale del tesoro, che ha in carico la partita di pensione dell’invalido, per gli adempimenti di competenza.

TITOLO IV

Cumulo ed opzioni fra il trattamento di guerra ed altro trattamento
Art. 28 – Intangibilità del trattamento di guerra e sua cumulabilità con altri assegni a carico dello Stato – Nessunamodificazione nel trattamento di pensione viene fatta agli invalidi di guerra, qualunque sia il grado della rieducazione professionale conseguita e qualunque sia lo stipendio, salario o assegno che, a qualsiasi titolo, essi possano riscuotere per l’opera propria dallo Stato, da enti pubblici o da privati, o qualunque sia il provento derivante dal libero esercizio di una professione, arte o mestiere. Il godimento di una pensione o di un assegno di guerra non è di ostacolo al conseguimento di una pensione ordinaria quando l’invalido venga ad acquisirne il diritto indipendentemente dalla invalidità di guerra.
I criteri per la valutazione dei servizi militari e delle campagne di guerra, agli effetti della liquidazione della pensione ordinaria alla quale l’invalido possa acquisire il diritto dopo la liquidazione della pensione o dell’assegno di guerra, sono regolati dalle disposizioni sulle pensioni ordinarie normali. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche agli ufficiali invalidi di guerra riassunti in servizio nelle Forze armate dello Stato.
Quando l’invalido cessa dal servizio a causa dell’infermità di guerra, senza aver conseguito il diritto ad una pensione ordinaria normale, gli anni di servizio ulteriormente prestati sono computati in aggiunta a quelli prestati anteriormente alla infermità per la liquidazione dell’assegno integratore di cui al successivo articolo 29. Resta salvo il diritto alla opzione per la indennità una volta tanto, ove ne sia il caso.
Art. 29 – Cumulabilità della pensione di guerra con la pensione
normale di quiescenza. Assegno integratore per anzianità di servizio – Per gli ufficiali in servizio permanente effettivo che cessino o abbiano cessato da tale posizione per ferite, lesioni o infermità, riportate o aggravate a causa di guerra, è ammesso il cumulo della pensione o dell’assegno temporaneo di guerra, compresi tutti gli assegni accessori, con il trattamento ordinario di quiescenza loro spettante liquidato in base al numero degli anni di servizio utile, aumentato di anni sei.
Ai suddetti ufficiali, qualora, all’atto della cessazione dal servizio permanente effettivo, non abbiano raggiunto il limite di anzianità per conseguire il trattamento normale di quiescenza, viene corrisposto, in aggiunta alla pensione o all’assegno temporaneo di guerra, compresi tutti gli assegni accessori, un assegno integratore corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria quanti sono gli anni di servizio utile, aumentati di sei. L’assegno integratore previsto dal precedente comma è dovuto anche all’invalido che presti opera retribuita alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, o di ogni altro ente, purché il servizio che dà titolo all’assegno integratore non sia valutabile ai sensi di legge, in aggiunta a quello successivamente prestato, ai fini del conseguimento del trattamento normale di quiescenza. L’assegno integratore, con esclusione dell’aumento dei sei anni, è riversibile alla vedova e agli orfani, secondo le norme e nella misura prevista dalle leggi sulle pensioni normali. L’assegno integratore di cui ai precedenti commi, non compete all’invalido che sia in godimento di una pensione ordinaria, normale o privilegiata, a carico del bilancio dello Stato o di uno degli enti indicati nei successivi articoli 33 e 34, anche se ripartita tra enti diversi, salvo i casi in cui il servizio che dà titolo all’assegno integratore non sia valutabile, ai sensi di legge, ai fini della liquidazione dei predetti trattamenti di quiescenza. Il trattamento normale di quiescenza è liquidato dalle amministrazioni competenti, secondo le disposizioni sulle pensioni ordinarie, mentre l’assegno integratore è liquidato, a domanda, dalle competenti direzioni provinciali del tesoro, con la stessa decorrenza stabilita per il trattamento pensionistico di guerra. Qualora la domanda sia presentata oltre l’anno dalla data di notifica del provvedimento di liquidazione della pensione o assegno di guerra, l’assegno integratore decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa. E’ impregiudicato il diritto di chiedere la pensione privilegiata ordinaria contemplato nei successivi articoli 32, 33 e 34. Le disposizioni di cui al presente articolo, esclusa la concessione dei sei anni di aumento, sono applicabili anche quando la cessazione dal servizio avvenga per cause diverse dall’invalidità di guerra, purché l’ufficiale, durante il servizio da cui è derivata l’invalidità stessa, fosse in servizio permanente effettivo.

Le norme del presente articolo sono applicabili anche ai sottufficiali e ai militari

 

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