Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
“Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”
(pubblicato in S.O. della G.U. 31 dicembre 1986, n. 302)
(omissis)
Articolo 10 – Oneri deducibili (1)
1 – Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
(omissis)
b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell’art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta detrazione d’imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo; si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito; (1 bis)
(1) Articolo così modificato dall’art. 2, D.L. 4 febbraio 1994, n. 90 (reiterato, da ultimo, con D.L. 31 maggio 1994, n. 330 – convertito dalla L. 27 luglio 1994, n. 473).
(1 bis) Articolo così modificato – da ultimo – dall’art. 3, comma 2, L. 23 dicembre 1996, n. 662
(omissis)
Articolo 13 bis – Detrazioni per oneri
1 – Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 % dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo (2):
(omissis)
c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche, diverse da quelle indicate nell’articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Le spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla Commissione medica locale di cui all’articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va detratto l’eventuale rimborso assicurativo. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo. Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta; (3)
(2) La percentuale al 19% degli oneri sostenuti per i quali è ammessa la detrazione dall’imposta lorda è stata introdotta dall’articolo 49 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (in Suppl. Ord. n. 252/L alla G.U. n. 298 del 23 dicembre 1997). Detta aliquota è applicata a decorrere dal 1 gennaio 1998. In precedenza la percentuale ammessa era del 22%.
(3) testo così modificato, da ultimo, dal comma 1 dell’articolo 8, Legge 27 dicembre 1997, n. 449.
(omissis)