“Regolamento recante disposizioni per l’accertamento delle condizioni reddituali e degli obblighi di comunicazione da parte dei mutilati ed invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti, nonché per l’eventuale revoca delle prestazioni e per la disciplina del diritto di opzione, in attuazione dell’art. 3, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407”
(Pubblicato nella G.U. 30 gennaio 1993, n. 24)
di concerto conIL MINISTRO DEL LAVORO
e
IL MINISTRO DEL TESORO
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 407, relativa a disposizioni diverse per l’attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993;
Visto in particolare l’art. 3, comma 2, della legge sopra richiamata che prevede l’emanazione di disposizioni per l’accertamento delle condizioni reddituali e degli obblighi di comunicazione da parte degli interessati, nonché per l’eventuale revoca delle prestazioni e per la disciplina del diritto di opzione di cui all’art. 3, comma 1, come modificato dall’art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
Visto l’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il parere del Consiglio di Stato espresso nell’adunanza generale del 25 giugno 1992;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 8879/70 del 23 luglio 1992;
2. Per l’anno 1992, la dichiarazione di responsabilità di cui al comma 1 deve essere presentata entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Qualora dalla dichiarazione o dagli accertamenti d’ufficio risulti che il titolare della pensione o dell’assegno sia in possesso di redditi superiori ai limiti prescritti, il comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica procede alla revoca dell’assistenza economica. Resta ferma la competenza del Ministero del Tesoro, direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra, per l’effettuazione delle verifiche intese ad accertare la permanenza dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, dell’assegno o dell’indennità di cui all’art. 3, comma 10, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291.
3. La mancata presentazione della dichiarazione annuale entro il termine stabilito determina l’avvio dei necessari accertamenti da parte della Prefettura ai fini della revoca della provvidenza economica.
2. I cittadini riconosciuti invalidi civili parziali dalle competenti commissioni sanitarie, titolari altresì di prestazioni pensionistiche incompatibili con l’assegno mensile di cui all’art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, in sede di istruttoria delle relative posizioni da parte delle prefetture debbono esercitare la facoltà di opzione per una delle provvidenze dichiarate incompatibili.
3. Nel caso di opzione per l’assegno mensile erogato dal Ministero dell’interno, l’interessato deve inviare alla prefettura una dichiarazione dell’ente erogatore attestante l’avvenuta presentazione di un atto di rinuncia al trattamento incompatibile.
4. In tal caso la prefettura, prima di sottoporre la pratica al comitato provinciale di assistenza e beneficienza pubblica, d’ufficio concorderà con l’ente erogante i tempi di cessazione della provvidenza cui si è rinunziato, avendo cura di evitare interruzioni nel pagamento delle provvidenze.
5. Qualora si rinunzi all’assegno mensile, il comitato sunnominato prende atto di detta rinuncia.
6. Per le pratiche pendenti presso i comitati provinciali di assistenza e beneficienza pubblica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, le prefetture chiedono agli interessati che dalla documentazione agli atti risultano titolari di provvidenze incompatibili, di integrare detta documentazione con una dichiarazione di opzione per una delle provvidenze.