REGIONE LAZIO
“Norme a favore dei soggetti in attesa di trapianto d’organo, dei trapiantati e dei donatori”.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO N. 33 del 30 novembre 2002 SUPPLEMENTO ORDINARIO
(Finalità)
1. La Regione, nell'ambito dell'azione programmata sui trapianti, promuove interventi mirati per agevolare i pazienti in
attesa di trapianto e trapiantati di organi e tessuti, attraverso la concessione di contributi alle spese di carattere non sanitario.
ARTICOLO 2
(Soggetti beneficiari)
1. Possono beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge, a condizione che il loro reddito individuale non
sia superiore ad euro 55.000,00:
a) i soggetti inseriti nelle liste e tipizzati;
b) i soggetti chiamati per l’effettuazione di trapianto di organi o tessuti da parte di strutture sanitarie pubbliche o private, in Italia
o all’estero.
ARTICOLO 3
(Rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno)
1. Le aziende sanitarie locali (ASL) corrispondono integralmente:
a) le spese di viaggio sostenute dal paziente nei limiti della tariffa ferroviaria o della tariffa aerea o, in caso di utilizzo del
proprio mezzo di trasporto, con le modalità di cui all’articolo 6, comma 2, nei seguenti casi:
1) esami preliminari, tipizzazione tessutale ed altri interventi che richiedono una altissima specializzazione;
2) interventi di trapianti d’organo o di tessuti;
3) controlli successivi all’intervento ed eventuale espianto;
b) le spese di soggiorno del paziente nel periodo pre operatorio e post operatorio presso la località sede del centro trapianti o
altre indicate dal centro medesimo, se richiesto da esigenze cliniche documentate.
2. Le ASL provvedono inoltre a rimborsare:
a) le spese di viaggio sostenute dall'accompagnatore in occasione degli eventi previsti dal comma 1, lettera a), entro i
limiti in essa previsti;
b) le spese di soggiorno sostenute dall'accompagnatore per il periodo pre operatorio, per l'intera durata della degenza
ospedaliera e per il periodo post operatorio del paziente, sempre per le tipologie di intervento previste dal comma 1,
lettera a).
3. Le spese di soggiorno di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, lettera b), sono rimborsate, nei limiti della somma di
euro 181,00 giornalieri, comprese eventuali spese di pasti, qualunque sia la tipologia residenziale prescelta, a seguito
della presentazione della relativa documentazione ai sensi dell’articolo 6, comma 1.
ARTICOLO 4
(Interventi per promuovere lo sviluppo dei trapianti d’organo)
1. Per l’applicazione della legge 1 aprile 1999, n. 91 (Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di
tessuti), la Giunta regionale, in sede di riparto del fondo sanitario regionale, assegna un apposito finanziamento per
l’attuazione dei programmi concordati con il centro regionale per i trapianti.
ARTICOLO 5
(Accesso ai centri ad altissima specializzazione per il trapianto in Italia e all’estero)
1. I pazienti residenti nel Lazio, hanno il diritto di accedere ai centri di trapianto in Italia e all'estero, in presidi sanitari ad
altissima specializzazione pubblici o privati riconosciuti dalle autorità sanitarie locali, secondo le normative nazionali vigenti.
2. I pazienti residenti nel Lazio, hanno il diritto di accedere ai centri di trapianto in Italia e all'estero, per i controlli post
trapianto secondo le normative nazionali vigenti.
ARTICOLO 6
(Procedure per il rimborso)
1. Le ASL provvedono al rimborso delle spese di cui all’articolo 3 dietro presentazione della documentazione relativa alle
prestazioni effettuate presso i centri ad altissima specializzazione italiani ed esteri, nonché delle fatture e delle
ricevute per spese di viaggio e soggiorno sostenute dal paziente e dall'accompagnatore.
2. Per le spese di viaggio si richiedono i biglietti ferroviari o aerei in originale, nonché gli scontrini autostradali. In caso
d’utilizzo di vettura privata è corrisposto un rimborso pari ad un quinto del costo vigente al tempo della benzina super per ogni
chilometro percorso, nonché il rimborso delle spese sostenute per il pagamento di pedaggi autostradali. Il rimborso
chilometrico è calcolato sulla più breve distanza viaria possibile tra il luogo di residenza dell’assistito e quello dove è ubicata la
struttura sanitaria.
3. Il rimborso deve essere erogato dalle ASL entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta da parte dell’assistito.
ARTICOLO 7
(Trapianto d’organo o parte di esso tra persone viventi consanguinee o legate da rapporto di coniugio o da altra parentela)
1. A tutti i donatori d’organo, o parte di esso, se consanguinei o legati da rapporto di coniugio o da altra parentela, per il
trapianto tra persone viventi è concesso l’esonero totale dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie connesse
alla donazione.
2. I contributi di cui all’articolo 3 si applicano anche al donatore di organo o parte di esso.
ARTICOLO 8
(Trasporto del feretro)
1. Le ASL rimborsano, a fronte di spese debitamente documentate ed entro il limite di euro 3.100,00, le spese di
trasporto dei feretri dei donatori e dei feretri dei pazienti trapiantati o in attesa di trapianto se il decesso avviene in
periodi di ricovero presso il centro trapianti.
ARTICOLO 9
(Inserimento ed estensione dei benefici ai cittadini stranieri residenti nella Regione)
1. E’ consentito l’accesso alla liste d’attesa per il trapianto per i cittadini stranieri residenti nella Regione, ai quali vengono
estesi tutti i benefici previsti dalla presente legge.
ARTICOLO 10
(Disposizione finale)
1. I rimborsi di cui alla presente legge, sono corrisposti, nei casi previsti e con limiti di cui all’articolo 3, per tutte le
prestazioni effettuate dopo il 1° gennaio 1999.
2. Sono corrisposti i rimborsi di cui all’articolo 8 per i decessi avvenuti dopo il 1° gennaio 1999.
ARTICOLO 11
(Disposizione finanziaria)
1. Per far fronte agli oneri derivanti dal rimborso delle spese di cui agli articoli 3 e 8 è autorizzata, per l’esercizio finanziario
2002, la spesa di euro 500.000,00. Tale onere di spesa è posto a carico dell’unità previsionale di base H41 mediante
istituzione di apposito capitolo in conto competenza e cassa.
2. Per far fronte agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 7 è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2002, la
spesa di euro 500.000,00. Tale onere di spesa è posto a carico dell’unità previsionale di base H11 mediante istituzione di
apposito capitolo in conto competenza e cassa.
3. Alla copertura dell’onere di cui ai commi 1 e 2 si provvede in conto competenza mediante riduzione dello stanziamento del
capitolo T27501 lettera h) dell’Elenco 4 allegato al bilancio regionale 2002. Alla copertura di cassa si fa fronte per l’esercizio 2002
mediante prelievo dell’importo dall’unità previsionale di base T21.