Categoria: 01assistenza

Circolare n. 133 del 17 luglio 2000

Benefici a favore delle persone handicappate.

Legge 8 marzo 2000, n. 53. Art. 33, commi 1, 2, 3 e 6 della legge n. 104/92.

 

SOMMARIO:

  • La persona handicappata che lavora può fruire di permessi” a giorni” o di permessi” ad ore”.
  • Il genitore di persona handicappata minorenne può fruire dei permessi dell’art. 33, commi 1, 2 e 3, anche quando l’altro genitore non ne ha diritto.
  • I genitori di persone handicappate maggiorenni e i parenti ed affini entro il 3° grado possono utilizzare i giorni di permesso anche se non convivono con il soggetto handicappato, purché gli prestino assistenza in via continuativa ed esclusiva.
  • Data di accertamento dell’handicap e data di decorrenza dei permessi.
  • Giorni di permesso in caso di part time verticale.
  • Giorni di permesso per i lavoratori agricoli stagionali con contratto di almeno un mese.

Circolare INPDAP – Direzione Centrale Trattamenti Pensionistici Uff. I – Normativa – 8 luglio 2003, n 36

“Articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 – Perdita del requisito dell’invalidità superiore al 74%.”

Alcune Amministrazione ed Enti con personale iscritto a questo Istituto hanno sollevato delle perplessità in merito all’applicabilità dell’articolo 80 della legge n. 388/2000nei confronti dei soggetti che solo per un determinato arco temporale dell’attività lavorativa abbiano patito un’invalidità superiore al 74% e che all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, per effetto di un miglioramento, risultino invalidi in misura percentuale inferiore a quella suindicata.

Al riguardo si precisa che il beneficio in esame spetta esclusivamente per il periodo lavorativo espletato sussistendo la condizione invalidante nell’entità prevista dalla norma in oggetto, anche se transitorio.

Pertanto, l’arco temporale lavorativo in concomitanza del quale l’iscritto ha avuto l’effettivo riconoscimento di “invalidità superiore al 74%”, ed esclusivamente quello, potrà essere oggetto di maggiorazione, anche se all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro il richiedente non risulti in possesso di detta percentuale di invalidità.

Si rappresenta, infine, che i benefici previsti dall’art. 80 della legge n. 388/2000 non sono cumulabili con altre maggiorazioni dell’anzianità contributiva attribuibili per la medesima menomazione e, conseguentemente, andrà riconosciuto quello fra i due risultante più favorevole. In particolare, l’articolo 9 della legge n. 113/1985 – per i soli centralinisti non vedenti – e l’articolo 2 della legge n. 120/1991 – per gli lavoratori minorati visivi – prevedono una maggiorazione, utile sia ai fini del diritto che della misura, di quattro mesi per ogni anno di servizio effettivamente svolto nella suddetta condizione, senza alcun limite massimo di contribuzione figurativa riconoscibile. Pertanto, il riconoscimento di tale beneficio, molto più favorevole rispetto a quello in favore dei lavoratori sordomuti ed invalidi, esclude l’attribuzione di quest’ultimo se derivante dalla medesima infermità.

 

Sull’argomento l’Inpdap ha emanato le seguenti disposizioni: – Informativa n. 75 del 27 dicembre 2001.

Circolare Inps numero 6 del 17-1-2003

Articolo 39, commi 4, 5 e 8 della legge 27 dicembre 2002, n.289. Interpretazione autentica dell’articolo 38, commi 1, 2 e 5, della legge 28 dicembre 2001, n.448.Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati   

 

OGGETTO:Articolo 39, commi 4, 5 e 8 della legge 27 dicembre 2002, n.289. Interpretazione autentica dell’articolo 38, commi 1, 2 e 5, della legge 28 dicembre 2001, n.448.Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati

 

SOMMARIO:L’articolo 39, commi 4, 5 e 8,della legge n.289 del 2002 contiene disposizioni di interpretazione autentica dell’articolo 38, commi 1,2 e 5, della legge  n.448 del 2001, che ha previsto, a determinate condizioni di età e di reddito, l’incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati.

 

INPS – CIRCOLARE 31 maggio 2002, n. 102

 

Riconoscimento dell’accredito figurativo e del riscatto per periodi di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità al di fuori del rapporto di lavoro. Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Corte Costituzionale ordinanza n. 193 del 6 – 14 giugno 2001

SOMMARIO: Criteri per accredito figurativo e riscatto dei periodi di maternità relativi ad eventi verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro anche anteriormente al 1°gennaio 1994

Premessa: A seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità), in data 27 aprile 2001, devono essere riconsiderate alla luce delle disposizioni contenute nell’articolo 25, comma 2, e nell’art. 35, comma 5, del citato decreto legislativo le disposizioni emanate in materia di accredito figurativo e di riscatto rispettivamente dei periodi di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità avvenute al di fuori di un rapporto di lavoro.

Ciò anche in considerazione dell’ordinanza n.193 del 6 – 14 giugno 2001, pronunciata dalla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 4, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564.

Si forniscono pertanto i nuovi criteri applicativi conseguenti alle innovazioni legislative in materia.

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112

“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.”

(Pubblicato nella G. U. 21 aprile 1998, n. 92, S.O)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e 128 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 1998;

D.M. 5 agosto 1991, n. 387, pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 1991, n. 286.

D.M. 5 agosto 1991, n. 387, pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 1991, n. 286.

Regolamento recante le norme di coordinamento per l’esecuzione delle disposizioni contenute nella legge 15 ottobre 1990, n. 295 , in materia di accertamento dell’invalidità civile (1).

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 15 ottobre 1990, n. 295, recante modifiche ed integrazioni all’art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di accertamento dell’invalidità civile;

Visto l’art. 3, comma 1, della stessa legge 15 ottobre 1990, n. 295, il quale prevede che, con la procedura stabilita dai commi 9 e 10 dell’art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, si provvede alle modifiche al vigente ordinamento rese necessarie per effetto delle disposizioni recate dalla citata legge n. 295;

Visto in particolare il citato comma 9 dell’art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, il quale prevede che con decreto del Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dell’interno e della sanità, sono emanate le norme di coordinamento per l’esecuzione delle disposizioni contenute nello stesso art. 3;

Sentiti il Ministro dell’interno e il Ministro della sanità;

Decreto Ministeriale – Ministero della Difesa – 29 novembre 1995

Decreto Ministeriale – Ministero della Difesa – 29 novembre 1995.

“Approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare.”

(Pubblicato nella G.U. 4 dicembre 1995, n. 283.)

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l’art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, concernente la leva ed il reclutamento obbligatorio nell’Esercito, nella Marina e nell’Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1985, n. 1008, approvativo dell’elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Considerata la necessità di compilare un nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, più rispondente alle moderne acquisizioni scientifiche e all’evoluzione bio-morfologica verificatasi nelle nuove generazioni;

Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n. 509

 

Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n. 509

“Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, numero 291”

 

(Pubblicato nella G.U. 26 novembre 1988, n. 278)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l’articolo 2 della legge 26 luglio 1988, numero 291, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l’anno 1988, che delega il Governo ad emanare norme per provvedere alla revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti previste dalle leggi 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie;

Considerato che in data 14 ottobre 1988, ai sensi dell’articolo 2 della citata legge n. 291 del 1988, è stato inviato lo schema del presente decreto legislativo ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 1988;

Sulla proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro;

Emana il seguente decreto:

D.M. 21 maggio 2001, n. 308

 

D.M. 21 maggio 2001, n. 308, regolamento concernente “REQUISITI MINIMI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DEI SERVIZI E DELLE STRUTTURE A CICLO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE, A NORMA DELL’ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2000, N. 328” 

 

IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

 

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 28 agosto 1998, n. 400;

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

VISTI in particolare gli articoli 9, comma 1, lett. c) e 11, comma 1 della legge n. 328 del 2000, che prevedono la fissazione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale;

Visto l’articolo 8, comma 3, lettera f) della medesima legge n. 328 del 2000 che prevede che le Regioni, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, definiscano i criteri per l’autorizzazione, l’accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui all’articolo 1, commi 4 e 5;

Sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

D.P.C.M. 30 marzo 2001

 

D.P.C.M. 30 marzo 2001 RECANTE: “ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO SUI SISTEMI DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ALLA PERSONA PREVISTI DALL’ART. 5 DELLA LEGGE 8 novembre 2000, n. 328”

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

Visto in particolare l’articolo 5, comma 3 della legge n. 328 del 2000 che prevede l’adozione di un atto di indirizzo e coordinamento del Governo sulla base del quale le Regioni, secondo quanto preVisto dall’articolo 3, comma 4 della medesima legge, adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona;

Visto l’articolo 5, comma 4 della legge n. 328 del 2000 che prevede che le Regioni disciplinino, sulla base degli indirizzi del Governo, le modalità per valorizzare l’apporto del volontariato nell’erogazione dei servizi;

Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge-quadro sul volontariato”;

Vista la legge 7 dicembre 2000, n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”;

Vista la legge 8 novembre 1991 n.381″Disciplina delle cooperative sociali”

Vista la legge 7 novembre 2000, n. 327 “Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto”;

Visto l’articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;

Visto l’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il parere della Conferenza Unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta dell’8 marzo 2001;

Acquisita l’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’articolo 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, espressa nella seduta dell’8 marzo 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del …..

Su proposta del Ministro ……