Categoria: 02cooperazionesociale

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2000, n. 329

Regolamento sull’Authority del Terzo settore
Decreto presidente del consiglio (DPCM)
Onlus (Fisco)
Diritti / Privacy

Gazzetta uffciale del 17 agosto 2001
testo in vigore dal: 1-9-2001

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’articolo 3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000 con il quale e’ stato istituito, ai sensi dell’articolo 3, comma 190, della predetta legge n. 662 del 1996, l’organismo di controllo sugli enti non commerciali e sulle organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale denominato Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale;
Visto, in particolare, l’articolo 3, comma 192-bis, della citata legge n. 662 del 1996, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarieta’ sociale, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti la sede, l’organizzazione interna, il funzionamento, il numero dei componenti ed i relativi compensi, i poteri e le modalita’ di finanziamento del predetto organismo di controllo; Visto l’articolo 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome espresso nella seduta del 10 febbraio 2001;

CONVENZIONE PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO DI DISABILI, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.11 DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68

Tra la Società………………….(1), con sede legale in………………… e unità operativa in………….(2), con alle proprie dipendenze n…………..lavoratori (3)

E
Il Servizio Lavoro della Provincia di Torino

– considerata la nuova disciplina delle assunzioni obbligatorie introdotte dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68;

– individuate nella programmazione delle assunzioni dei soggetti disabili, lo strumento idoneo a favorire lo sviluppo di una pratica degli avviamenti mirati, con l’obiettivo di valorizzare la stessa legislazione di tutela mediante l’effettivo inserimento dei lavoratori di azienda;

Legge 7 agosto 1997, n. 266 “Interventi urgenti per l’economia” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11 agosto 1997

Legge 7 agosto 1997, n. 266
“Interventi urgenti per l’economia”

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11 agosto 1997

Art. 1
Attivita’ di valutazione di leggi e provvedimenti in materia di sostegno alle attivita’ economiche e produttive

1. Al fine di effettuare attivita’ di valutazione e controllo sull’efficacia e sul rispetto delle finalita’ delle leggi e dei conseguenti provvedimenti amministrativi in materia di sostegno alle attivita’ economiche e produttive, il Governo, entro il mese di aprile di ogni anno, presenta alle commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti in materia industriale una relazione illustrativa delle caratteristiche e dell’andamento, nell’anno precedente, dei diversi provvedimenti in materia di sostegno alle attivita’ economiche e produttive, tracciando per ciascuno di essi un quadro articolato territorialmente delle somme impegnate e di quelle erogate, degli investimenti attivati e dell’impatto occupazionale attivato e quant’altro sia ritenuto utile per una valutazione dei provvedimenti in questione. Detta relazione dovra’, inoltre fornire sempre in forma articolata, elementi di monitoraggio, rispetto agli andamenti degli anni precedenti, nonche’ l’illustrazione dei risultati dell’attivita’ di vigilanza e di controllo esercitata dal Governo anche nei confronti di societa’ o enti vigilati dalle pubbliche amministrazioni, ovvero dalle medesime direttamente o indirettamente controllati, al fine di mettere in grado le Commissioni di valutare l’efficacia di detti provvedimenti.

LEGGE REGIONALE N. 24 DEL 05 luglio 1994

REGIONE VENETO
LEGGE REGIONALE N. 24
DEL 05 luglio 1994
Norme in materia di cooperazione sociale
 

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE N. 23 DEL 20-05-1997

 

Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1 
Finalità
1. La Regione Veneto in attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 <<Disciplina delle cooperative sociali>> e con riferimento alla normativa regionale in materia di educazione, sicurezza sociale, formazione professionale e tutela della salute, promuove, favorisce e sostiene le cooperative sociali, riconoscendone il ruolo di promozione umana e di integrazione sociale con particolare riferimento ai soggetti nella condizione di persona svantaggiata.

 

ARTICOLO 2 
Cooperative sociali
1. Le cooperative sociali perseguono gli scopi previsti dall’articolo 1 attraverso:

a) la gestione di servizi socio – sanitari, educativi;
b) lo svolgimento di attività in strutture di produzione e lavoro, finalizzate all’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate di cui all’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

2. Sono considerati servizi di cui alla lettera a) del comma 1 anche le strutture che nell’ambito di programmi individuali riabilitativi, educativi e formativi, temporalmente definiti e concertati con i servizi territoriali delle unità locali socio sanitarie e dei comuni, organizzano attività lavorative finalizzate al recupero sociale di persone svantaggiate.

Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

“Nuove norme in materia di società cooperative.”

(Pubblicata nella G.U. 7 febbraio 1992, n. 31, S.O.)

1. Diritti dei soci. – 1. I soci delle società cooperative, quando almeno un terzo del numero complessivo di essi lo richieda, hanno diritto, oltre a quanto stabilito dal primo comma dell’articolo 2422 del codice civile, di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se questo esiste.

2. I diritti di cui al comma 1 non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti, anche rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

2. Relazione degli amministratori e dei sindaci. – 1. Nelle società cooperative e nei loro consorzi, la relazione degli amministratori di cui al primo comma dell’articolo 2428 del codice civile deve indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società.

2. Il collegio sindacale, nella relazione all’assemblea di cui al secondo comma dell’articolo 2429 del codice civile, deve specificamente riferire su quanto indicato al comma 1 del presente articolo.

3. Quote e azioni. – 1. Il limite massimo della quota e delle azioni che ciascun socio persona fisica può possedere, stabilito dal primo comma dell’articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, con legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, da ultimo elevato dall’articolo 17, primo comma, della legge 19 marzo 1983, n. 72, è determinato in lire ottanta milioni. Per i soci delle cooperative di manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e di quelle di produzione e lavoro, tale limite è fissato in lire centoventi milioni.

Legge 8 novembre 1991, n. 381

Legge 8 novembre 1991, n. 381

“Disciplina delle cooperative sociali”

(Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 dicembre 1991, n. 283)

 

1. Definizione. – 1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;

b) lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano.

3. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l’indicazione di “cooperativa sociale”.

Decreto Ministeriale 28-10-99

Criteri e modalità di estensione alle cooperative sociali dei benefici a favore dell’imprenditorialità giovanile ai sensi della legge 29 marzo 1995, n. 95.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95 e, in particolare, l’art. 1, il quale prevede interventi a favore dell’imprenditorialità giovanile:;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della prograrnmazione economica, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato n. 306 del 18 febbraio 1998, con il quale e’ stato adottato il regolamento recante norme per la concessione di agevolazioni finanziarie all’imprenditorialità giovanile:;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, e, in particolare, l’art. 51, il quale prevede che, per favorire la creazione di nuova imprenditorialità sociale, nonche’ il consolidamento e lo sviluppo delle imprese sociali già esistenti, alle cooperative sociali di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (di seguito: “cooperative”) che presentino progetti per la realizzazione di nuove iniziative o per il consolidamento e lo sviluppo di attività già avviate, sono estesi, nei limiti delle risorse disponibili, i benefici di cui alla predetta legge n. 95 del 1995, secondo i criteri e le modalità definiti con apposito decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d’intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Considerato che la società Progetto Italia S.p.a. e’ subentrata a decorrere dal 1 febbraio 1999 nelle funzioni già esercitate dalla società per l’imprenditorialità giovanile S.p.a. e nei relativi rapporti giuridici e finanziari:;
Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale – Direzione generale per l’impiego, n. 6621 del 18 ottobre 1999, con la quale e’ stata formalizzata l’intesa sullo schema di decreto:;