CONVENZIONE PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO DI DISABILI, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.11 DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68

Tra la Società………………….(1), con sede legale in………………… e unità operativa in………….(2), con alle proprie dipendenze n…………..lavoratori (3)

E
Il Servizio Lavoro della Provincia di Torino

– considerata la nuova disciplina delle assunzioni obbligatorie introdotte dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68;

– individuate nella programmazione delle assunzioni dei soggetti disabili, lo strumento idoneo a favorire lo sviluppo di una pratica degli avviamenti mirati, con l’obiettivo di valorizzare la stessa legislazione di tutela mediante l’effettivo inserimento dei lavoratori di azienda;

– considerato che lo strumento tecnico-giuridico delle convenzioni previste dall’art. 11 della citata legge n. 68/99 si configura quale mezzo idoneo a conseguire obiettivi di effettivo raccordo fra le aspettative dei lavoratori disabili ad un impiego compatibile con le proprie condizioni di salute e capacità lavorative e l’esigenza delle aziende di un inserimento proficuo nell’organizzazione produttiva;

– visti i criteri approvati dalla Giunta Provinciale di Torino con deliberazione n. 282-79693/2000 in data 5 aprile 2000, per la definizione del contenuto delle convenzioni di cui al richiamato art. 11 della legge n. 68/99, per un periodo transitorio, in attesa dei criteri che verranno concertati nella costituenda Commissione Provinciale per le politiche del lavoro.

SI CONVIENE

di stipulare la presente convenzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 della legge n.68/99 sulla base dei criteri in appresso indicati.

• La convenzione ha la durata di nove mesi

• L’assunzione del disabile (una unità), previsto come quota d’obbligo, verrà effettuata entro i termini di legge, così come precisati dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 4/2000 del 17 gennaio 2000, vale a dire entro dodici mesi dalla prima nuova assunzione successiva all’entrata in vigore della legge n. 68/99 (18 gennaio 2000) ovvero entro sessanta giorni dalla seconda nuova assunzione. Peraltro se la seconda nuova assunzione viene effettuata entro il 30 settembre 2000, l’inserimento del lavoratore disabile può avvenire entro il 31 dicembre 2000.

• L’assunzione oggetto della convenzione sarà effettuata con richiesta nominativa, tramite una delle seguenti tipologie contrattuali:

• contratto a tempo indeterminato;

• contratto di apprendistato;

• contratto di formazione e lavoro.

E’ altresì prevista la possibilità di adempiere a quanto stabilito con la presente convenzione tramite l’inserimento mirato del soggetto appartenente alle categorie protette, in attuazione o prosecuzione di progetti sperimentali in corso, che abbiano avviato efficaci percorsi di inserimento lavorativo, finalizzati ad assunzioni di cui alle tipologie indicate nelle precedenti lettere a), b) e c), come da progetto allegato.

• Durante il periodo di validità della convenzione, per le sedi operanti in provincia di Torino:

– i Servizi competenti non procedono ad avviamenti d’ufficio numerici di soggetti appartenenti a categorie protette;
– non trova applicazione il contributo esonerativo di cui all’art. 5, comma 8, della legge n. 68/99, salvo presentazione da parte dell’azienda di richiesta di “esonero parziale”;

– non trova, altresì, applicazione il regime sanzionatorio di cui all’art. 15, comma 4, della legge medesima;

– l’azienda risulta adempiente alle disposizioni della legge n. 68/99 anche ai fini dell’art. 17 della legge stessa.

Qualora, durante l’attuazione del programma di inserimento lavorativo oggetto della presente convenzione, intervengono eventi che, per previsione legislativa o amministrativa, configurino ipotesi di sospensione degli obblighi di assunzione delle categorie protette, anche l’attuazione della convenzione stessa deve intendersi sospesa.
Se il quadro normativo di riferimento dovesse subire sostanziali modifiche, la presente convenzione verrà necessariamente adeguata.
In caso di mancato o parziale rispetto degli impieghi occupazionali di cui alla presente convenzione, salvo giustificato e documentato motivo, l’azienda sarà tenuta ad adempiere agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 68/99, entro i termini di legge.
* * *
Per l’Azienda Per la Provincia di Torino

…………….. …………………ÅÇÉÑÖÜá5â:ãåçéèêëíìT½ô4 ú’OÊ  °ù£§Õ¶¡®¢ÍÓ©ÆóƒL¾IŽt¼½†vªÄ²æ ¿€¬.Ÿ2ˆ‰ø€cÃì‘ð­Þ³d‹¹:n ´×‡¤ž”±†ž ·“ ”Ûî^²ÈôÁ°‰”ÓÔ¦ÒÝ-’¦–s ˜ š*.Ù”ž” #ipendenti, al netto di quelli esclusi sulla base per il computo della quota di riserva

(aziende che occupano da 36 a 150 dipendenti)

CONVENZIONE PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 11 DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68.

Tra la Società…………………………(1), con sede legale in…………… ed unità operativa in………………..(2), con alle proprie dipendenze n. ……………..lavoratori (3)

Il Servizio Lavoro della Provincia di Torino

– considerata la nuova disciplina delle assunzioni obbligatorie introdotte della Legge 12 marzo 1999, n. 68;

– individuate nella programmazione delle assunzioni dei soggetti disabili ed appartenenti alle categorie di cui all’art. 18 c. 2 della l. 68/99, lo strumento idoneo a favorire lo sviluppo di una pratica degli avviamenti mirati, con l’obiettivo di valorizzare la stessa legislazione di tutela mediante l’effettivo inserimento dei lavoratori in azienda;

considerato che lo strumento tecnico-giuridico delle convenzioni previste dall’art. 11 della citata legge n. 68/99 si configura quale mezzo idoneo a conseguire obiettivi di effettivo raccordo fra le aspettative dei lavoratori appartenenti alle categorie sopra indicate ad un impiego compatibile con le proprie condizioni di salute e capacità lavorative e l’esigenza delle aziende di un inserimento proficuo nell’organizzazione produttiva;
– visti i criteri approvati dalla Giunta Provinciale di Torino con deliberazione n. 282-79693/2000 in data 5 aprile 2000, per la definizione del contenuto delle convenzioni di cui al richiamato art. 11 della legge n. 68/99, per un periodo transitorio, in attesa dei criteri che verranno concertati nella costituenda Commissione Provinciale per le politiche del lavoro.

SI CONVIENE

di stipulare la presente convenzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 della legge n. 68/99, sulla base dei criteri in appresso indicati.

La convenzione ha la durata di nove mesi.
Entro il termine di validità della convenzione verrà effettuata almeno un’assunzione di soggetto appartenente alle categorie di cui agli artt. 1 e 18, c. 2 della l. 68/99.
L’assunzione oggetto della convenzione verrà effettuata con richiesta nominativa, tramite una delle seguenti tipologie contrattuali;
contratto a tempo indeterminato;
contratto di apprendistato;
contratto di formazione e lavoro.
E’ altresì prevista la possibilità di adempiere a quanto stabilito con la presente convenzione tramite l’inserimento mirato del soggetto appartenente alle categorie protette, in attuazione o prosecuzione di progetti sperimentali in corso, che abbiano avviato efficaci percorsi di inserimento lavorativo, finalizzati ad assunzioni di cui alle tipologie indicate nelle precedenti lettere a), b) e c), come da progetto allegato.

La stipula della presente convenzione, è comunque, compatibile con l’eventuale “richiesta di compensazione territoriale” di cui all’art. 5, comma 3, della legge n. 68/99, e di “esonero parziale” di cui all’art. 5, comma 3 della legge medesima.
Durante il periodo di validità della convenzione, per le sedi operanti in provincia di Torino:
i Servizi competenti non procedono ad avviamenti d’ufficio numerici di soggetto appartenenti a categorie protette;
non trova applicazione il contributo esonerativo di cui all’art 5, comma 8, della legge n. 68/99, salvo presentazione da parte dell’azienda di richiesta di “esonero parziale”
non trova, altresì, applicazione il contributo esonerativo di cui all’art. 15, comma 4, della legge medesima;
l’azienda risulta adempiente alle disposizioni della legge n. 68/99 anche ai fini del’art. 17 della legge stessa.
Qualora, durante l’attuazione del programma di inserimento lavorativo oggetto della presente convenzione, intervengono eventi che, per previsione legislativa o amministrativa, configurino ipotesi di sospensione degli obblighi di assunzione delle categorie protette, anche l’attuazione della convenzione stessa deve intendersi sospesa.
Se il quadro normativo di riferimento dovesse subire sostanziali modifiche, la presente convenzione, verrà necessariamente adeguata.
In caso di mancato o parziale rispetto degli impegni occupazionali di cui alla presente convenzione, salvo giustificato e documentato motivo, l’azienda sarà tenuta ad adempiere agli obblighi previsti dagli artt. 3 e 18, comma 2 della legge 68/99, entro i termini di legge.
* * *
Per l’Azienda Per la Provincia di Torino

…………………….. …………………………..

Torino, li………………

Indicare la denominazione sociale dell’azienda.
Indicare l’indirizzo dell’unità operativa che insiste nella Provincia di Torino.

Indicare il numero complessivo dei dipendenti, al netto di quelli esclusi dalla base per il computo della quota di riserva

(aziende che occupano oltre 150 dipendenti)

CONVENZIONE PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 11 DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68.

Tra la Società………………………….(1) con sede legale in………….. ed unità operativa in……………….(2), con alle proprie dipendenze ……………lavoratori (3)

Il Servizio Lavoro della Provincia di Torino

– considerata la nuova disciplina delle assunzioni obbligatorie introdotte dalla Legge 12 marzo 1999, n.68;

– individuata nella programmazione delle assunzioni dei soggetti disabili ed appartenenti alle categorie di cui all’art. 18 c. 2, della l. 68/99, lo strumento idoneo a favorire lo sviluppo di una pratica degli avviamenti mirati, con l’obiettivo di valorizzare la stessa legislazione di tutela mediante l’effettivo inserimento dei lavoratori in azienda;

– considerato che lo strumento tecnico-giuridico delle convenzioni previste dall’art. 11 della citata legge n. 68/99 si configura quale mezzo idoneo a conseguire obiettivi di effettivo raccordo fra le aspettative dei lavoratori appartenenti alle categorie sopra indicate ad un impiego compatibile con le proprie condizioni di salute e capacità lavorative e l’esigenza delle aziende di un inserimento proficuo nell’organizzazione produttiva;

visti i criteri approvati dalla Giunta provinciale di Torino con deliberazione n. 282-79693/2000 in data 5 aprile 2000, per la definizione del contenuto delle convenzioni di cui al richiamo art. 11 della legge n. 68/99, per un periodo transitorio, in attesa dei criteri che verranno concertati nella costituenda Commissione Provinciale per le politiche del lavoro
SI CONVIENE

di stipulare la presente convenzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 della legge n. 68/99, sulla base dei criteri in appresso indicati.

La convenzione ha la durata di nove mesi.
Gli inserimenti delle persone appartenenti alle categorie oggetto della convenzione verranno effettuati, entro il termine di validità della medesima, in misure almeno pari all’11% dei posti disponibili risultanti dai prospetti informativi presentati nell’anno 2000.
Tutte le assunzioni oggetto della convenzione saranno effettuate con richiesta nominativa, tramite:
contratti a tempo indeterminato;
contratti di apprendistato;
contratti di formazione e lavoro.
Potranno inoltre essere effettuati inserimenti mirati in situazione o presentazione di progetti sperimentali in corso, che abbiano avviato efficaci percorsi di inserimento lavorativo, finalizzati ad assunzioni di cui alle tipologie indicate nelle precedenti lettere a), b) e c), come da progetto allegato.

La stipula della presente convenzione, è, comunque, compatibile con l’eventuale “richiesta di compensazione” di cui all’art. 5, comma 3, della legge 68/99, e di esonero parziale” di cui all’art. 5, comma 3 della legge medesima.
Durante il periodo di validità della convenzione, per le sedi operanti in provincia di Torino:
i Servizi competenti non procedono ad avviamenti d’ufficio numerici di soggetti appartenenti a categorie protette;
non trova applicazione il contributo esonerativo di cui all’art. 5, comma 8, della legge n. 68/99, salvo presentazione da parte dell’azienda di richiesta di “esonero parziale”;
non trova, altresì, applicazione il regime sanzionatorio di cui all’art. 15, comma 4, della legge medesima;
l’azienda risulta adempiente alle disposizioni di legge n. 68/99 anche ai fini dell’art.17 della legge stessa.
Qualora, durante l’attuazione del programma di inserimento lavorativo oggetto della presente convenzione, intervengano eventi che, per previsione legislativa o amministrativa, configurino ipotesi di sospensione degli obblighi di assunzione delle categorie protette, anche l’attuazione della convenzione stessa deve intendersi sospesa.
Se il quadro normativo di riferimento dovesse subire sostanziali modifiche, la presente convenzione verrà necessariamente adeguata.
In caso di mancato o parziale rispetto degli impegni occupazionali di cui alla presente convenzione, salvo giustificato o documentato motivo, l’azienda sarà tenuta ad adempiere agli obblighi previsti dagli artt. 3 e 18, comma 2 della legge 68/99, entro i termini di legge.

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Con riferimento alla convenzione in oggetto, si riporta qui di seguito il programma di inserimenti lavorativi che saranno gradualmente realizzati nel corso del periodo di validità della medesima.