Decreto Ministeriale 28-10-99

Criteri e modalità di estensione alle cooperative sociali dei benefici a favore dell’imprenditorialità giovanile ai sensi della legge 29 marzo 1995, n. 95.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95 e, in particolare, l’art. 1, il quale prevede interventi a favore dell’imprenditorialità giovanile:;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della prograrnmazione economica, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato n. 306 del 18 febbraio 1998, con il quale e’ stato adottato il regolamento recante norme per la concessione di agevolazioni finanziarie all’imprenditorialità giovanile:;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, e, in particolare, l’art. 51, il quale prevede che, per favorire la creazione di nuova imprenditorialità sociale, nonche’ il consolidamento e lo sviluppo delle imprese sociali già esistenti, alle cooperative sociali di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (di seguito: “cooperative”) che presentino progetti per la realizzazione di nuove iniziative o per il consolidamento e lo sviluppo di attività già avviate, sono estesi, nei limiti delle risorse disponibili, i benefici di cui alla predetta legge n. 95 del 1995, secondo i criteri e le modalità definiti con apposito decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d’intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Considerato che la società Progetto Italia S.p.a. e’ subentrata a decorrere dal 1 febbraio 1999 nelle funzioni già esercitate dalla società per l’imprenditorialità giovanile S.p.a. e nei relativi rapporti giuridici e finanziari:;
Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale – Direzione generale per l’impiego, n. 6621 del 18 ottobre 1999, con la quale e’ stata formalizzata l’intesa sullo schema di decreto:;

Decreta:

 

Art. 1.
Soggetti beneficiari

1. I benefici di cui alla legge n. 95 del 1995, come definiti dal decreto interministeriale n. 306 del 1998, sono estesi con i criteri e le modalità di cui al presente decreto alle cooperative con sede legale, amministrativa e operativa nei territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b dei programmi comunitari e in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, che presentano progetti per la realizzazione di nuove iniziative o per il consolidamento e lo sviluppo di attività già avviate nei settori indicati all’articolo 2.
2. Nel caso di cooperative di nuova costituzione, queste, a parte i soci svantaggiati, devono essere composte esclusivamente da giovani tra i 18 e 35 anni oppure composte prevalentemente da giovani tra i 18 ed i 29 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione, residenti alla data del l gennaio 1999 nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui al comma 1.
3. Nel caso di cooperative già esistenti i soci devono essere residenti alla data del l gennaio 1999 nei comuni ricadcnti, anche in parte, nei territori di cui comma 1.
4. Gli statuti delle cooperative devono contenere una clausola che non consenta atti di trasferimento tra vivi di quote societarie che facciano venir meno i requisiti di cui ai commi 2 e 3 per almeno, rispettivamente, dieci e cinque anni dalla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni. La modifica della clausola statutaria prima dei predetti termini comporta l’immediata decadenza dalle agevolazioni concesse, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del decreto interministeriale n. 306 del 1998.

 

Art. 2.
Progetti finanziabili

1. Sono finanziabili – secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE – i progetti relativi alla produzione di beni nei settori dell’agricoltura, dell’artigianato o dell’industria, oppure relativi alla fornitura di servizi a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore.
2. Non sono finanziabili i progetti riferiti ai settori che risultano esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.
3. Sono esclusi i progetti che prevedono attività sociosanitarie o investimenti per un importo superiore a 1 miliardo di lire, in caso di nuove iniziative o a 500 milioni di lire, in caso di sviluppo e consolidamento di attività già avviate.
4. L’attività d’impresa prevista nel progetto dovrà essere svolta per un periodo, decorrente alla data di avvio dell’attività, di almeno dieci anni per le nuove iniziative e di cinque anni per le attività già avviate.

 

Art. 3.
Domanda di ammissione alle agevolazioni

1. La domanda di ammissione alle agevolazioni, redatta secondo il modello allegato al presente decreto, e’ presentata a Progetto Italia S.p.a., con sede in Roma.
2. Alla domanda, oltre alla documentazione indicata all’art. 6, comma 2, del decreto n. 306 del 1998, va allegata la certificazione comprovante l’iscrizione della cooperativa al registro della prefettura del territorio in cui essa ha la sede legale e, nel caso di coperative già esistenti, anche i bilanci degli ultimi due esercizi con le relative delibere assembleari di approvazione.
3. Nel caso di nuove iniziative lo studio di fattibilità del progetto deve comprendere informazioni relative ai riflessi sociali dell’iniziativa, con particolare riferimento al numero di soggetti svantaggiati inseriti nel processo lavorativo, alla capacità di abilitare professionalmente i soggetti svantaggiati, alla riduzione dei costi assistenziali, alla capacità, a regime, di farsi carico dei maggiori oneri connessi con l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, al mercato di riferimento, agli investimenti e agli aspetti tecnicoorganizzativi, nonche’ agli aspetti economicofinanziari illustrati dai bilanci previsionali relativi, almeno, ai primi tre anni di attività, redatti secondo i criteri stabiliti dalle direttive comunitarie, da cui risulti un sostanziale equilibrio di gestione.
4. Nel caso di iniziative già avviate lo studio di fattibilità del progetto deve comprendere, oltre alle informazioni di cui al comma 3, anche notizie relative all’esperienza maturata ed ai risultati raggiunti in termini sia economici, sia sociali.

 

Art. 4.
Norma di rinvio

1. Ai fini dell’attuazione dell’art. 51 della legge n. 448 del 1998 valgono, per quanto non disposto dal presente decreto e in quanto con esso compatibili, le disposizioni recate dal decreto interministeriale n. 306 del 1998.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 1999 Il direttore generale: Draghi Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1999 Registro n. 5 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 115

Modello di domanda

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI

(art. 51, legge 23 dicembre 1998, n. 448) Spett. Progetto Italia S.p.a.

La sottoscritta cooperativa sociale ………………………….

con sede legale in ……………………….. iscritta al registro prefettizio n………. data ……………………. in persona del legale rappresentante …………………………

Chiede di essere ammessa alle agevolazioni di cui all’art. 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, allo scopo di realizzare una iniziativa nel settore ………… con un investimento previsto di lire ……….. ed una previsione di n. ………… addetti.

A tal fine allega, in duplice copia, la documentazione di cui all’art. 3 del decreto del direttore generale del Tesoro in data 28 ottobre 1999 concernente i criteri e le modalità di estensione alle cooperative sociali dei benefici a favore dell’imprenditorialità giovanile. La sottoscritta cooperativa sociale richiede, inoltre, l’assistenza tecnica nella fase di avvio della iniziativa, come specificato nello studio di fattibilità allegato.

Data ……………………

……………………………………

(firma rappresentante legale)

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