Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE N. 23 DEL 20-05-1997
Il Consiglio Regionale ha approvato; Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1 Finalità
1. La Regione Veneto in attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 <<Disciplina delle cooperative sociali>> e con riferimento alla normativa regionale in materia di educazione, sicurezza sociale, formazione professionale e tutela della salute, promuove, favorisce e sostiene le cooperative sociali, riconoscendone il ruolo di promozione umana e di integrazione sociale con particolare riferimento ai soggetti nella condizione di persona svantaggiata.
ARTICOLO 2 Cooperative sociali
1. Le cooperative sociali perseguono gli scopi previsti dall’articolo 1 attraverso:
a) la gestione di servizi socio – sanitari, educativi; b) lo svolgimento di attività in strutture di produzione e lavoro, finalizzate all’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate di cui all’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381.
2. Sono considerati servizi di cui alla lettera a) del comma 1 anche le strutture che nell’ambito di programmi individuali riabilitativi, educativi e formativi, temporalmente definiti e concertati con i servizi territoriali delle unità locali socio sanitarie e dei comuni, organizzano attività lavorative finalizzate al recupero sociale di persone svantaggiate.
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