LEGGE REGIONALE N. 24 DEL 05 luglio 1994
DEL 05 luglio 1994
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE N. 23 DEL 20-05-1997
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Finalità
Cooperative sociali
a) la gestione di servizi socio – sanitari, educativi;
b) lo svolgimento di attività in strutture di produzione e lavoro, finalizzate all’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate di cui all’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381.
2. Sono considerati servizi di cui alla lettera a) del comma 1 anche le strutture che nell’ambito di programmi individuali riabilitativi, educativi e formativi, temporalmente definiti e concertati con i servizi territoriali delle unità locali socio sanitarie e dei comuni, organizzano attività lavorative finalizzate al recupero sociale di persone svantaggiate.